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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/11/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1153/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1153/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIACOMINI PETRA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PIO X 2 PORTOGRUARO presso il difensore avv. GIACOMINI PETRA ATTORE/I contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BAVARESCO Controparte_2 C.F._2 PP e dell'avv. elettivamente domiciliato in P.TTA PESCHERIA, 14 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO presso il difensore avv. BAVARESCO PP
CONVENUTO/I
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio e Controparte_1 [...] al fine di sentire accertare l'esatta linea di Controparte_2 confine esistente tra i fondi di proprietà delle parti in causa, con le conseguenti domande ripristinatorie.
Ha dedotto, in fatto, di essere proprietà di un terreno confinante con quello degli odierni convenuti i quali avrebbero costruito la recinzione di delimitazione dei fondi all'interno della proprietà dell'odierna attrice.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i presupposti dell'azione di regolamento dei confini con conseguente fondatezza delle domande formulate.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti eccependo l'inammissibilità delle azioni proposte in ragione dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti prima dell'instaurazione del pagina 1 di 3 presente giudizio con ci sarebbe stata individuata l'esatta linea di confine tra i fondi oggetto di causa.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 19.11.2025 ai sensi dell'art 281 quinquies c.p.c.
DIRITTO
Le domande di parte attrice sono inammissibili per difetto di interesse ad agire.
In punto di inquadramento giuridico, occorre preliminarmente rilevare come l'azione principale promossa da parte attorea debba essere qualificata come azione di regolamento di confini (actio finium regundorum) attenendo la contestazione esclusivamente all'estensione dei rispettivi fondi confinanti (c.d. conflitto tra fondi) senza che siano controversi i rispettivi titoli di proprietà.
E' noto, infatti, che l'azione de qua costituisce una azione meramente ricognitiva poiché diretta ad eliminare l'incertezza di estensione e delimitazione tra fondi.
Dalla peculiare natura ricognitiva dell'azione di regolamento dei confini discende che elemento costitutivo di tale domanda giudiziale è l'allegazione e prova dell'incertezza del confine oggettiva o soggettiva, essendo la finalità e il risultato utile perseguito da tale rimedio “soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni in ordine alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sui titoli” (nei sensi suddetti, tra le tante, Cass. 27 maggio 1997 n. 4703 e Cass. 20 aprile 2001 n. 5899; più di recente: Cass. 13 ottobre 2020 n. 22095; Cass. 21 luglio 2021 n. 20912).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che, in tanto la domanda è ammissibile e valutabile nel merito, in quanto sussista il presupposto di fatto e di diritto sopra enunciato, giacché "L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice”.
Nel caso di specie non può ritenersi soddisfatta siffatta condizione dell'azione per difetto assoluto di una situazione di incertezza tra le parti.
Costituisce circostanza documentalmente provata e in atti, invero, che in sede di mediazione le parti abbiano demandato ad un consulente tecnico l'individuazione della linea di confine e che, all'esito della attività peritale espletata, le stesse abbiano confermato “la volontà … di individuare la stessa [la linea di confine] nell'accordo di mediazione come individuata dal geom. e di impegnarsi, in CP_3
pagina 2 di 3 ipotesi di vendita dei rispettivi immobili, a dare atto nel rogito della esistenza dell'accordo e della linea di confine siccome individuata”, concordando altresì in merito alla realizzazione di un muretto di confine, con tanto di incarico già conferito alla ditta Impresa Edil1.
Sulla scorta di quanto documentalmente provato, pertanto, già al momento della presentazione della domanda giudiziale, l'azione in oggetto era carente del requisito di incertezza della linea di confine, rendendo del tutto inutile l'instaurazione del presente giudizio, essendo precluso in radice allo scrivente Giudice l'adozione di una soluzione che elimini lo stato di incertezza.
L'inammissibilità sopra evidenziata comporta l'assorbimento delle conseguenti e ulteriori domande ripristinatorie formulate che rappresentano una conseguenza giuridica naturale della domanda azionata e che, pertanto, stante l'insussistenza di un interesse ad agire rispetto alla domanda principale, comportano la loro caducazione.
Quanto alla ulteriore pretesa di eliminazione della turbativa al godimento del bene, conseguente alla presenza di cani nell'area individuata di proprietà dell'odierna attrice, anche tale pretesa è da ritenersi assorbita in forza dell'inammissibilità dell'azione principale.
Sul punto occorre infatti rammentare che l'actio negatoria servitutis è diretta ad eliminare la turbativa della proprietà suscettibile di essere inquadrata come tentativo di acquisire un diritto reale sul bene altrui, ne consegue che laddove, per effetto dell'accordo transattivo, sia stato già riconosciuta la proprietà e l'esatta linea confinaria tra le parti, tale turbativa deve essere regolamentata nell'ambito del regime di esecuzione dell'accordo oggetto di causa.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inammissibili le domande proposte da Parte_1
- Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 3810,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Pordenone, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio Albenzio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1153/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIACOMINI PETRA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PIO X 2 PORTOGRUARO presso il difensore avv. GIACOMINI PETRA ATTORE/I contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BAVARESCO Controparte_2 C.F._2 PP e dell'avv. elettivamente domiciliato in P.TTA PESCHERIA, 14 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO presso il difensore avv. BAVARESCO PP
CONVENUTO/I
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio e Controparte_1 [...] al fine di sentire accertare l'esatta linea di Controparte_2 confine esistente tra i fondi di proprietà delle parti in causa, con le conseguenti domande ripristinatorie.
Ha dedotto, in fatto, di essere proprietà di un terreno confinante con quello degli odierni convenuti i quali avrebbero costruito la recinzione di delimitazione dei fondi all'interno della proprietà dell'odierna attrice.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i presupposti dell'azione di regolamento dei confini con conseguente fondatezza delle domande formulate.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti eccependo l'inammissibilità delle azioni proposte in ragione dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti prima dell'instaurazione del pagina 1 di 3 presente giudizio con ci sarebbe stata individuata l'esatta linea di confine tra i fondi oggetto di causa.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 19.11.2025 ai sensi dell'art 281 quinquies c.p.c.
DIRITTO
Le domande di parte attrice sono inammissibili per difetto di interesse ad agire.
In punto di inquadramento giuridico, occorre preliminarmente rilevare come l'azione principale promossa da parte attorea debba essere qualificata come azione di regolamento di confini (actio finium regundorum) attenendo la contestazione esclusivamente all'estensione dei rispettivi fondi confinanti (c.d. conflitto tra fondi) senza che siano controversi i rispettivi titoli di proprietà.
E' noto, infatti, che l'azione de qua costituisce una azione meramente ricognitiva poiché diretta ad eliminare l'incertezza di estensione e delimitazione tra fondi.
Dalla peculiare natura ricognitiva dell'azione di regolamento dei confini discende che elemento costitutivo di tale domanda giudiziale è l'allegazione e prova dell'incertezza del confine oggettiva o soggettiva, essendo la finalità e il risultato utile perseguito da tale rimedio “soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni in ordine alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sui titoli” (nei sensi suddetti, tra le tante, Cass. 27 maggio 1997 n. 4703 e Cass. 20 aprile 2001 n. 5899; più di recente: Cass. 13 ottobre 2020 n. 22095; Cass. 21 luglio 2021 n. 20912).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che, in tanto la domanda è ammissibile e valutabile nel merito, in quanto sussista il presupposto di fatto e di diritto sopra enunciato, giacché "L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice”.
Nel caso di specie non può ritenersi soddisfatta siffatta condizione dell'azione per difetto assoluto di una situazione di incertezza tra le parti.
Costituisce circostanza documentalmente provata e in atti, invero, che in sede di mediazione le parti abbiano demandato ad un consulente tecnico l'individuazione della linea di confine e che, all'esito della attività peritale espletata, le stesse abbiano confermato “la volontà … di individuare la stessa [la linea di confine] nell'accordo di mediazione come individuata dal geom. e di impegnarsi, in CP_3
pagina 2 di 3 ipotesi di vendita dei rispettivi immobili, a dare atto nel rogito della esistenza dell'accordo e della linea di confine siccome individuata”, concordando altresì in merito alla realizzazione di un muretto di confine, con tanto di incarico già conferito alla ditta Impresa Edil1.
Sulla scorta di quanto documentalmente provato, pertanto, già al momento della presentazione della domanda giudiziale, l'azione in oggetto era carente del requisito di incertezza della linea di confine, rendendo del tutto inutile l'instaurazione del presente giudizio, essendo precluso in radice allo scrivente Giudice l'adozione di una soluzione che elimini lo stato di incertezza.
L'inammissibilità sopra evidenziata comporta l'assorbimento delle conseguenti e ulteriori domande ripristinatorie formulate che rappresentano una conseguenza giuridica naturale della domanda azionata e che, pertanto, stante l'insussistenza di un interesse ad agire rispetto alla domanda principale, comportano la loro caducazione.
Quanto alla ulteriore pretesa di eliminazione della turbativa al godimento del bene, conseguente alla presenza di cani nell'area individuata di proprietà dell'odierna attrice, anche tale pretesa è da ritenersi assorbita in forza dell'inammissibilità dell'azione principale.
Sul punto occorre infatti rammentare che l'actio negatoria servitutis è diretta ad eliminare la turbativa della proprietà suscettibile di essere inquadrata come tentativo di acquisire un diritto reale sul bene altrui, ne consegue che laddove, per effetto dell'accordo transattivo, sia stato già riconosciuta la proprietà e l'esatta linea confinaria tra le parti, tale turbativa deve essere regolamentata nell'ambito del regime di esecuzione dell'accordo oggetto di causa.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inammissibili le domande proposte da Parte_1
- Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 3810,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Pordenone, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio Albenzio
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