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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 4550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4550 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 11243/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. AN MB quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to GALLA GIOVANNI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
OPPONENTE contro
, con l'Avv.to CASAGLI MARGHERITA ( ), CP_1 P.IVA_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA MISSORI, 8 20122 MILANO;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad AVA.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 30/09/2024, il ricorrente conveniva in giudizio al fine di proporre opposizione avverso Parte_1 CP_1
l'iscrizione a ruolo e l'Avviso di addebito n° 368 2024 00070974 01 000, emesso da sede di CP_1 Legnano, notificato in data 21/08/2024 per € 10.955,59 pretese dall a titolo di contributi gestione CP_1 artigiani sul reddito eccedenti il minimale, € 4.382,23 a titolo di sanzioni, € 991,16 per sanzioni, competenze per anni dal 01/2019 al 12/2019, per un importo complessivo del ruolo di € 16.363,66, iscritti a ruolo sulla base di una cartella di pagamento notificata dall' n. Controparte_2
06820240062259750000 notificata il 28/03/2024, oggetto di impugnativa dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria, asseritamente preceduta da una comunicazione di avviso bonario, codice atto numero
24201952017, in data 05/07/2022, contenente le riprese contenute in cartella, oltre a sanzioni ridotte al
10%.
Allegava che l'avviso bonario (citato nell'avviso di addebito a pag. 3) precedente la cartella, non era mai stato ricevuto dal ricorrente, che pertanto non aveva potuto beneficiare della possibilità di eseguire il pagamento o chiedere la rateizzazione entro 30 giorni dal ricevimento, con riduzione delle sanzioni e degli interessi ex art. 2 co. 2 d.lgs. n. 462/1997, non essendo mai stato inviato dall'Agenzia o non ricevuto dal ricorrente per causa fortuita o cause di forza maggiore.
Premessa la competenza territoriale ex art. 444 c.p.c. del giudice adito, azionava il proprio diritto alla definizione agevolata delle sanzioni, come da avviso bonario, prevista dall'art. 2, co. d.lgs. n. 462/1997, la nullità delle sanzioni per assenza di colpevolezza, per caso fortuito o forza maggiore ex art. 6 co. 5
d.lgs. n. 472/1997, art. 45 c.p., artt. 1256 co. 1 c.c., e 1218 c.c., applicazione del favor rei e manifesta sproporzione della sanzione, eccepiva inoltre la nullità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24 co. 3 d.l. n. 46/1999.
Alla luce di quanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«
1. vista la sussistenza del fumus e dei gravi motivi, disporre, inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito e del ruolo opposto;
2. fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa al fine di sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso opposto;
3. fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa al fine di provvedere nel merito accogliendo le seguenti conclusioni:
a) in via pregiudiziale disporre la sospensione del processo, ex art.295 cpc, in attesa della definizione del giudizio tributario pendente avanti la Corte di Giustizia tributaria di I grado di Milano, in virtù di una dipendenza tra i due giudizi;
b) dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'avviso d'addebito e del ruolo Impugnati, per difetto di motivazione,
d'istruttoria e violazione dei diritti previdenziali e dell'art.24 co.3 DL n.46/1999; 4. dichiarare infondata ed illegittima,
2 in fatto ed in diritto, l'applicazione delle correlative maggiori sanzioni ed interessi ivi contenute derivanti dalla mancata notifica dell'avviso bonario.
6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari».
Occorre, preliminarmente, circoscrivere l'oggetto del giudizio e della domanda giudiziale, come precisato dalla difesa della parte ricorrente nel corso del giudizio e, in particolare, nelle note conclusive autorizzate depositate in data 23/05/2025.
L'Avviso di addebito n° 368 2024 00070974 01 000, emesso da sede di Legnano, notificato in CP_1 data 21/08/2024, oggetto della presente opposizione, viene impugnato limitatamente alla misura delle sanzioni, pari al 40%, sull'assunto che la comunicazione di avviso bonario, codice atto numero
24201952017, in data 05/07/2022, contenente le riprese contenute in cartella, oltre a sanzioni ridotte al
10% ex art. 2 co. 2 d.lgs. n. 462/1997, non sarebbe mai stato inviato o ritualmente ricevuto e conosciuto dal per caso fortuito o forza maggiore, non contestandosi l'importo capitale né la Pt_1 debenza di un importo sanzionatorio pari al 10%.
Il ricorrente ipotizza, sul punto, che che per le notificazioni si avvale di Civis, non Controparte_2 avrebbe effettuato la comunicazione dell'avviso bonario, che il commercialista indicato come autorizzato a ricevere le comunicazioni non avrebbe trasmesso la stessa al o, più Pt_1 verosimilmente, che la comunicazione eseguita non sarebbe stata ricevuta a causa di malfunzionamento dei sistemi telematici riconducibili a eventi meteorologici avversi nel periodo di riferimento.
La domanda del ricorrente è fondata su un condivisibile principio espresso dalla giurisprudenza tributaria, secondo cui «la mancata prova circa la regolarità del procedimento di invio e consegna dell'avviso bonario comporta la parziale illegittimità della cartella di pagamento impugnata limitatamente all'ammontare delle sanzioni e legittima il contribuente a pagare le somme dovute nei termini di cui all'art. 2, comma 2 e all'art. 3 bis, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462)» (Comm. Trib. Prov. Napoli, sez. XXVI, 07 ottobre 2021, n. 10621).
Parte ricorrente, che ha prescelto l'invio dell'avviso telematico relativo al controllo automatizzato della dichiarazione direttamente all'intermediario, barrando l'apposita casella nel Modello Redditi
PF/2020 (doc. 20), ha fornito prova indiziaria in ordine alla mancata conoscenza, per fatti esterni, dell'avviso bonario da parte del ricorrente (doc. 6). In particolare, ha comprovato che nel mese di luglio
2022, lo Studio commercialista intermediario avrebbe subito eventi atmosferici che hanno causato l'instabilità della rete aziendale e fulminato alcuni computer, con possibile perdita di dati al server e conseguente intervento dell'assistenza tecnica per ristabilire il sistema e il cambio dei desktop danneggiati (docc. 7, 8, 9, 10, 11). In particolare, anche nei giorni del 4 e 5 luglio 2022 (data invio avviso bonario indicata in cartella) risulterebbe essersi verificati fenomeni temporaleschi estremi in MBa,
3 che possono aver causato interruzioni della tensione elettrica, come evincibile dalla consultazione dei registri meteorologici storici.
Al fine di approfondire la questione, in ragione dell'onere giudiziale di ricerca della verità materiale, questo giudice, in data 6/6/2025, ha emesso ordine di produzione ai sensi dell'art. 213 c.p.c. ad
[...]
avente ad oggetto la documentazione comprovante l'eventuale intervenuta Controparte_3 comunicazione/notificazione dell'avviso bonario, codice atto numero 24201952017, in data
05/07/2022, diretto a , di cui al doc. 21 fascicolo parte opponente. Parte_1
L'esito dell'ordine di produzione non fornisce prova certa dell'intervenuta ricezione dell'avviso in capo al destinatario, ma semplicemente della trasmissione dell'atto. Emblematica è, sul punto, la dichiarazione del Direttore dell' , acquisita in atti (cfr. produzione Controparte_4 ricorrente 25/7/2025), che testualmente si riporta: «Si riscontra quanto pervenuto lo scorso 16 luglio ( nostro protocollo numero 279736) evidenziando che gli esiti della liquidazione della dichiarazione, modello Redditi PF, presentata dal contribuente in oggetto con riferimento al periodo di imposta 2019 sono stati, come da opzione dallo stesso esercitata nel frontespizio del modello citato, messi a disposizione dell'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione -
(cf ) – mediante preavviso telematico del 5 luglio 2022. L'ufficio Persona_1 C.F._3 scrivente dispone esclusivamente del protocollo telematico della trasmissione - 22070516524201324 – che non risulta rifiutata dal destinatario».
Ne deriva, conclusivamente, alla luce degli elementi acquisiti, congrua prova indiziaria in ordine alla circostanza che l'avviso bonario numero 24201952017, del 05/07/2022, non sia mai pervenuto nella sfera di conoscibilità del (e, per esso, del soggetto delegato quale intermediario) per causa non Pt_1 imputabile al medesimo, con conseguente accoglibilità della domanda dal medesimo avanzata e annullamento parziale dell'avviso opposto, limitatamente alla percentuale delle sanzioni e interessi che vanno, in applicazione dei principi esposti, ridotti nella misura di cui all'art. 2 co. 2 d.lgs. n. 462/1997.
Sussistono i motivi di cui all'art. 92 c.p.c., in ragione della non contestazione dell'importo capitale dell'avviso e della debenza delle sanzioni in misura pari al 10%, e dell'estraneità alla sfera di controllo di dell'omessa conoscenza dell'avviso bonario in capo al destinatario, per disporre l'integrale CP_1 compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da avverso l'Avviso di addebito n° 368 2024 00070974 Parte_1
01 000, emesso da sede di Legnano, notificato in data 21/08/2024, limitatamente alla misura CP_1 delle sanzioni e degli interessi, accertando il diritto del ricorrente al pagamento delle sanzioni e interessi nella misura ridotta ex art. 2 co. 2 d.lgs. n. 462/1997;
4 dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, sussistendone i presupposti.
Milano, 24/10/2025
Il Giudice
AN MB
5
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. AN MB quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to GALLA GIOVANNI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
OPPONENTE contro
, con l'Avv.to CASAGLI MARGHERITA ( ), CP_1 P.IVA_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA MISSORI, 8 20122 MILANO;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad AVA.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 30/09/2024, il ricorrente conveniva in giudizio al fine di proporre opposizione avverso Parte_1 CP_1
l'iscrizione a ruolo e l'Avviso di addebito n° 368 2024 00070974 01 000, emesso da sede di CP_1 Legnano, notificato in data 21/08/2024 per € 10.955,59 pretese dall a titolo di contributi gestione CP_1 artigiani sul reddito eccedenti il minimale, € 4.382,23 a titolo di sanzioni, € 991,16 per sanzioni, competenze per anni dal 01/2019 al 12/2019, per un importo complessivo del ruolo di € 16.363,66, iscritti a ruolo sulla base di una cartella di pagamento notificata dall' n. Controparte_2
06820240062259750000 notificata il 28/03/2024, oggetto di impugnativa dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria, asseritamente preceduta da una comunicazione di avviso bonario, codice atto numero
24201952017, in data 05/07/2022, contenente le riprese contenute in cartella, oltre a sanzioni ridotte al
10%.
Allegava che l'avviso bonario (citato nell'avviso di addebito a pag. 3) precedente la cartella, non era mai stato ricevuto dal ricorrente, che pertanto non aveva potuto beneficiare della possibilità di eseguire il pagamento o chiedere la rateizzazione entro 30 giorni dal ricevimento, con riduzione delle sanzioni e degli interessi ex art. 2 co. 2 d.lgs. n. 462/1997, non essendo mai stato inviato dall'Agenzia o non ricevuto dal ricorrente per causa fortuita o cause di forza maggiore.
Premessa la competenza territoriale ex art. 444 c.p.c. del giudice adito, azionava il proprio diritto alla definizione agevolata delle sanzioni, come da avviso bonario, prevista dall'art. 2, co. d.lgs. n. 462/1997, la nullità delle sanzioni per assenza di colpevolezza, per caso fortuito o forza maggiore ex art. 6 co. 5
d.lgs. n. 472/1997, art. 45 c.p., artt. 1256 co. 1 c.c., e 1218 c.c., applicazione del favor rei e manifesta sproporzione della sanzione, eccepiva inoltre la nullità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24 co. 3 d.l. n. 46/1999.
Alla luce di quanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«
1. vista la sussistenza del fumus e dei gravi motivi, disporre, inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito e del ruolo opposto;
2. fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa al fine di sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso opposto;
3. fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa al fine di provvedere nel merito accogliendo le seguenti conclusioni:
a) in via pregiudiziale disporre la sospensione del processo, ex art.295 cpc, in attesa della definizione del giudizio tributario pendente avanti la Corte di Giustizia tributaria di I grado di Milano, in virtù di una dipendenza tra i due giudizi;
b) dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'avviso d'addebito e del ruolo Impugnati, per difetto di motivazione,
d'istruttoria e violazione dei diritti previdenziali e dell'art.24 co.3 DL n.46/1999; 4. dichiarare infondata ed illegittima,
2 in fatto ed in diritto, l'applicazione delle correlative maggiori sanzioni ed interessi ivi contenute derivanti dalla mancata notifica dell'avviso bonario.
6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari».
Occorre, preliminarmente, circoscrivere l'oggetto del giudizio e della domanda giudiziale, come precisato dalla difesa della parte ricorrente nel corso del giudizio e, in particolare, nelle note conclusive autorizzate depositate in data 23/05/2025.
L'Avviso di addebito n° 368 2024 00070974 01 000, emesso da sede di Legnano, notificato in CP_1 data 21/08/2024, oggetto della presente opposizione, viene impugnato limitatamente alla misura delle sanzioni, pari al 40%, sull'assunto che la comunicazione di avviso bonario, codice atto numero
24201952017, in data 05/07/2022, contenente le riprese contenute in cartella, oltre a sanzioni ridotte al
10% ex art. 2 co. 2 d.lgs. n. 462/1997, non sarebbe mai stato inviato o ritualmente ricevuto e conosciuto dal per caso fortuito o forza maggiore, non contestandosi l'importo capitale né la Pt_1 debenza di un importo sanzionatorio pari al 10%.
Il ricorrente ipotizza, sul punto, che che per le notificazioni si avvale di Civis, non Controparte_2 avrebbe effettuato la comunicazione dell'avviso bonario, che il commercialista indicato come autorizzato a ricevere le comunicazioni non avrebbe trasmesso la stessa al o, più Pt_1 verosimilmente, che la comunicazione eseguita non sarebbe stata ricevuta a causa di malfunzionamento dei sistemi telematici riconducibili a eventi meteorologici avversi nel periodo di riferimento.
La domanda del ricorrente è fondata su un condivisibile principio espresso dalla giurisprudenza tributaria, secondo cui «la mancata prova circa la regolarità del procedimento di invio e consegna dell'avviso bonario comporta la parziale illegittimità della cartella di pagamento impugnata limitatamente all'ammontare delle sanzioni e legittima il contribuente a pagare le somme dovute nei termini di cui all'art. 2, comma 2 e all'art. 3 bis, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462)» (Comm. Trib. Prov. Napoli, sez. XXVI, 07 ottobre 2021, n. 10621).
Parte ricorrente, che ha prescelto l'invio dell'avviso telematico relativo al controllo automatizzato della dichiarazione direttamente all'intermediario, barrando l'apposita casella nel Modello Redditi
PF/2020 (doc. 20), ha fornito prova indiziaria in ordine alla mancata conoscenza, per fatti esterni, dell'avviso bonario da parte del ricorrente (doc. 6). In particolare, ha comprovato che nel mese di luglio
2022, lo Studio commercialista intermediario avrebbe subito eventi atmosferici che hanno causato l'instabilità della rete aziendale e fulminato alcuni computer, con possibile perdita di dati al server e conseguente intervento dell'assistenza tecnica per ristabilire il sistema e il cambio dei desktop danneggiati (docc. 7, 8, 9, 10, 11). In particolare, anche nei giorni del 4 e 5 luglio 2022 (data invio avviso bonario indicata in cartella) risulterebbe essersi verificati fenomeni temporaleschi estremi in MBa,
3 che possono aver causato interruzioni della tensione elettrica, come evincibile dalla consultazione dei registri meteorologici storici.
Al fine di approfondire la questione, in ragione dell'onere giudiziale di ricerca della verità materiale, questo giudice, in data 6/6/2025, ha emesso ordine di produzione ai sensi dell'art. 213 c.p.c. ad
[...]
avente ad oggetto la documentazione comprovante l'eventuale intervenuta Controparte_3 comunicazione/notificazione dell'avviso bonario, codice atto numero 24201952017, in data
05/07/2022, diretto a , di cui al doc. 21 fascicolo parte opponente. Parte_1
L'esito dell'ordine di produzione non fornisce prova certa dell'intervenuta ricezione dell'avviso in capo al destinatario, ma semplicemente della trasmissione dell'atto. Emblematica è, sul punto, la dichiarazione del Direttore dell' , acquisita in atti (cfr. produzione Controparte_4 ricorrente 25/7/2025), che testualmente si riporta: «Si riscontra quanto pervenuto lo scorso 16 luglio ( nostro protocollo numero 279736) evidenziando che gli esiti della liquidazione della dichiarazione, modello Redditi PF, presentata dal contribuente in oggetto con riferimento al periodo di imposta 2019 sono stati, come da opzione dallo stesso esercitata nel frontespizio del modello citato, messi a disposizione dell'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione -
(cf ) – mediante preavviso telematico del 5 luglio 2022. L'ufficio Persona_1 C.F._3 scrivente dispone esclusivamente del protocollo telematico della trasmissione - 22070516524201324 – che non risulta rifiutata dal destinatario».
Ne deriva, conclusivamente, alla luce degli elementi acquisiti, congrua prova indiziaria in ordine alla circostanza che l'avviso bonario numero 24201952017, del 05/07/2022, non sia mai pervenuto nella sfera di conoscibilità del (e, per esso, del soggetto delegato quale intermediario) per causa non Pt_1 imputabile al medesimo, con conseguente accoglibilità della domanda dal medesimo avanzata e annullamento parziale dell'avviso opposto, limitatamente alla percentuale delle sanzioni e interessi che vanno, in applicazione dei principi esposti, ridotti nella misura di cui all'art. 2 co. 2 d.lgs. n. 462/1997.
Sussistono i motivi di cui all'art. 92 c.p.c., in ragione della non contestazione dell'importo capitale dell'avviso e della debenza delle sanzioni in misura pari al 10%, e dell'estraneità alla sfera di controllo di dell'omessa conoscenza dell'avviso bonario in capo al destinatario, per disporre l'integrale CP_1 compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da avverso l'Avviso di addebito n° 368 2024 00070974 Parte_1
01 000, emesso da sede di Legnano, notificato in data 21/08/2024, limitatamente alla misura CP_1 delle sanzioni e degli interessi, accertando il diritto del ricorrente al pagamento delle sanzioni e interessi nella misura ridotta ex art. 2 co. 2 d.lgs. n. 462/1997;
4 dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, sussistendone i presupposti.
Milano, 24/10/2025
Il Giudice
AN MB
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