Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 11/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2754/2013
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona D'Ottavi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2754/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CELANI Parte_1 C.F._1
MARIA CRISTINA;
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CELANI MARIA CP_1 C.F._2
CRISTINA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CELANI MARIA CP_2 C.F._3
CRISTINA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CELANI MARIA CP_3 C.F._4
CRISTINA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CELANI Controparte_4 C.F._5
MARIA CRISTINA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CELANI Parte_2 C.F._6
MARIA CRISTINA;
ATTORI
Contro
(C.F. ) Controparte_5 C.F._7
(C.F. ) Controparte_6 C.F._8
(C.F. ) Controparte_7 C.F._9
(C.F. ) Controparte_8 C.F._10
(C.F. ) Controparte_9 C.F._11
(C.F. ) Controparte_10 C.F._12
(C.F. Controparte_11 C.F._13
(C.F. ) CP_12 C.F._14
(C.F. ) Controparte_13 C.F._15
(C.F. ) Controparte_14 C.F._16
(C.F. Controparte_15 C.F._17
(C.F. Controparte_16 C.F._18
(C.F. ) Controparte_17 C.F._19
(C.F. Controparte_18 C.F._20
(C.F. ) Controparte_19 C.F._21
CONVENUTI – tutti contumaci
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
Si riporta a tutto quanto dedotto, provato, eccepito e richiesto ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già versate in atti. Accertata infatti l'indivisibilità del bene oggetto di causa di cui è stata disposta ed effettuata la vendita per consentire ai comproprietari di soddisfarsi pro quota sul ricavato della stessa, previa dichiarazione di scioglimento della comunione dell'unità immobiliare sita a San Benedetto del Tronto, Viale De Gasperi n.16, chiede che le spese e competenze legali e tecniche siano poste a carico della massa. Con vittoria di spese e competenze;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori , , , e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 Pt_2 proponevano domanda di divisione immobile con atto di citazione notificato nei confronti di
[...]
, , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , , , ,
[...] Controparte_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 CP_14
; , , ,
[...] Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
, al fine di sentire disporre la divisione dell'immobile sito a San Benedetto del Controparte_19
Tronto, via A. De Gasperi n. 16, censito al N.C.E.U. di detto comune al foglio 9 particella 680 sub.
44, categ. A/3 composto da n. 4 vani.
Alla prima udienza la parte attrice dava atto dell'intervenuto decesso di e Controparte_7
e richiedeva la concessione di un termine per la notifica agli eredi. A seguito di Controparte_17 una serie di rinvii anche al fine di consentire la rinnovazione della notifica nei confronti dei convenuti per il quali la stessa non si era perfezionata nonché nei confronti degli eredi di quelli nel frattempo risultati deceduti, infine all'udienza del 16.02.2018 veniva quindi dal precedente g.i. dichiarata la contumacia di tutti i convenuti e nominato CT al fine di accertare la comoda divisibilità del bene.
Depositata la Consulenza tecnica veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni per consentire alle parti, nelle more, la chiusura transattiva ovvero, in difetto di composizione bonaria, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., A tale udienza del 21.03.2029, all'esito della discussione, il giudice con ordinanza a verbale, preso atto dell'indivisibilità dell'immobile disponeva la vendita dell'intero, delegando le relative attività affinché le parti “possano soddisfarsi sul prezzo ricavato nella percentuale di rispettiva spettanza, essendo la vendita con soddisfacimento sul prezzo ricavato l'unica modalità onde procedere alla divisione fra i comproprietari dell'unica unità immobiliare stante il mancato raggiungimento di un accordo fra le parti neppure all'esito della perizia tecnica e per l'effetto delegare un soggetto che possa procedere al compimento delle relative operazioni di vendita con modalità di pubblicità telematica”.
Alla successiva data del 30.07.2019, il ritenuta detta ordinanza “progetto di vendita”, il giudice sospendeva le operazioni delegate fissando udienza ex art. 789 c.p.c. e disponendo la notifica a tutte le parti della predetta ordinanza del 21.03.2019, pure mai fatta oggetto di impugnazione.
Successivamente, a seguito di rinvii finalizzati all'acquisizione di “certificato rilasciato dai pubblici registri immobiliari”, acquisito lo stesso e le note rimesse dal CT e dal professionista delegato, venivano quindi concessi a parte attrice nuovi termini per la produzione di ulteriore documentazione che veniva depositata da parte attrice in data 29.01.2021. All'esito di dette produzioni, il giudice rigettava la richiesta del delegato di essere nominato anche custode e ordinava al C TU di integrare la
“relazione tecnica d'ufficio con indicazione dei titoli edilizi e con accertamento della regolarità edilizia e urbanistica dell'immobile.”
Con successivo provvedimento del 13.06.2022 il giudice dava atto che “all'esito di accertamento integrativo demandato con ordinanza del 12.3.2021, il c.t.u. ha verificato la corrispondenza dei soggetti intestatari catastali con i soggetti titolari delle quote di comproprietà sul fondo oggetto di causa (cfr. relazione tecnica del 21.4.2021)” e disponeva quindi, a fissare nuova udienza al fine di
“adottare i provvedimenti occorrenti per l'ulteriore corso delle operazioni di vendita, acquisire informazioni sullo stato attuale dell'immobile, avuto riguardo alla richiesta del delegato di essere nominato custode, nonché chiarimenti sulla richiesta del delegato di autorizzazione ex art. 599”
Con successivo provvedimento del 07.09.2023 il precedente giudice disponeva infine l'integrazione dell'ordinanza del 21.3.2019 autorizzando il delegato alla vendita ad accompagnare eventuali soggetti interessati a visitare l'immobile oggetto di causa.
Alla successiva udienza del 27.10.2023, confermato il rigetto dell'istanza del delegato di essere nominato custode, veniva disposto procedersi alla vendita stante la rappresentata prossima predisposizione dell'avviso di vendita da parte del professionista delegato con fissazione di nuova udienza al 18.10.2024 per la verifica dell'esito della vendita.
All'udienza celebrata a seguito di rinvio ex art 309 c.p.c. di quella originariamente fissata, parte attrice rappresentava quindi che il bene era stato aggiudicato e dichiarava di nulla opporre all'accoglimento dell'istanza avanzata dal delegato di avvalersi, quale ausiliario, del CT già nominato al fine di predisporre correttamente il decreto di trasferimento e effettuare le conseguenti trascrizioni.
La causa veniva quindi fissata per la discussione disponendo la sostituzione della comparizione delle parti con il deposito di note scritte.
Preso atto del deposito delle note di trattazione scritte depositate nel termine assegnato la causa viene quindi così decisa.
Richiamato tutto quanto sopra evidenziato in relazione al sopra indicato e mai impugnato “progetto di vendita” come già predisposto e vagliato dai precedenti G.I. sulla base della CT in atti e relative integrazioni in punto di indivisibilità dell'immobile in ragione delle sue dimensioni e del valore dello stesso;
Vista l'avvenuta aggiudicazione e preso atto degli aggiornamenti da ultimo rimessi dal delegato e dal CT in qualità di ausiliario del delegato;
Rilevato e ritenuto che possa conseguentemente darsi seguito alla divisione del ricavato della vendita sulla base delle quote come individuate dal CT e risultanti in atti, delegando le relative operazione di distribuzione il professionista delegato alla vendita;
Evidenziato che le spese di stima e di vendita e, in particolare quelle relative all'onorario e spese per l'attività svolta dal CT, anche successivamente all'aggiudicazione, nonché spese ed onorario da riconoscere al professionista delegato, saranno liquidate (previo deposito della relativa istanza da parte di quest'ultimo) e poste in antergazione sul ricavato dell'intera massa in quanto spese sostenute in ragione del comune interesse dei condividenti allo scioglimento della comunione e alla distribuzione del ricavato;
Ritenuto, quanto alle spese sostenute da parte attrice, che non sia meritevole di accoglimento la domanda di parte che “le spese e competenze legali e tecniche siano poste a carico della massa o comunque che, nella denegata ipotesi che la predetta richiesta non venga accolta, chiede comunque la condanna al pagamento delle spese legali dei convenuti contumaci”:
Va infatti al riguardo debitamente evidenziata la peculiare natura del giudizio di divisione (rispetto al quale non appaiono pertinenti i richiami giurisprudenziali invocati da parte attrice, tutti pronunciati in giudizi aventi differente oggetto) e l'incidenza di tale peculiarità rispetto alle statuizioni sulle spese. Appare infatti sul punto pacifica la giurisprudenza sulla conclusione per cui, nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad “eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione”. (cfr, Cass. Civ. Sez. II, sent. 24/01/2020 n. 163, in conformità a Cass. civ. sez. VI, n. 21184/2015, Cass. Sez. II, Sent n. 22903/2013. Cass. Civ. Sez. II, n.19577/2007). Quanto sopra importa di concludere che, ad oggi, non sia apprezzabile alcuna eccessiva pretesa o inutile resistenza alla divisione posto che la pure invocata “condotta della convenuta
[...]
e del coniuge unici possessori delle chiavi dell'appartamento, come da CP_5 CP_20 sopralluoghi condotti dal CT geom. , e dal Delegato alla vendita dott. Persona_1
, pur non costituita in giudizio” non integri alcuna eccessiva pretesa o resistenza Persona_2 alla divisione, le cui lungaggini pare abbastanza agevole ricondurre non già alla detenzione delle chiavi da parte del coniuge della convenuta (l'ispezione dell'immobile è avvenuta appena CP_5 venti giorni dopo l'inizio delle operazioni peritali;
v. CT del 1.06.2018 -pagg. 3 e 4 e l'aggiudicazione si è verificata al primo tentativo di vendita), bensì alla complessità della situazione proprietaria dell'immobile che ha richiesto plurimi e distanziati approfondimenti sfociati sia in relazioni integrative e di aggiornamento richieste al CT (da ultimo pure nominato ausiliario del delegato, proprio al fine di “accertare l'effettiva situazione proprietaria di tale immobile” v. istanza delegato del 23.09.2024), sia nella concessione di plurimi termini alla stessa parte attrice sia per consentire la rinnovazione delle notifiche (anche nei confronti di soggetti risultati da tempo deceduti e dei loro eredi), sia per il deposito della necessaria documentazione catastale ed ipotecaria.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara sciolta la comunione tra le parti in causa in relazione all'immobile sito nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP), viale Alcide De Gasperi n. 16, censito al Catasto Urbano di detto Comune al foglio 9, particella 680, subalterno 44, categoria A/3, classe 6, consistenza catastale vani 3, R.C. euro 209,17, soggetti ed immobile come meglio identificati nella CT e successive integrazioni, da intendere qui integralmente richiamate;
Dispone che il ricavato della vendita dell'intero di detto immobile, come disposta con ordinanza del
21.03.2019 e successive integrazioni, pure da intendersi qui integralmente richiamate, sia, a cura del professionista delegato, distribuito tra i comproprietari in base alle rispettive quote (come risultanti dalla CT e successiva integrazioni in atti), previa detrazione delle spese di vendita (delegato e suo ausiliario) che saranno liquidate con separati provvedimenti, all'esito del deposito della relativa istanza, nonché delle spese di CT che, come liquidate con decreto del 21.03.2019, vengono definitivamente poste a carico della massa ricavata dalla vendita.
Dichiara integralmente compensata tra le parti ogni ulteriore e diversa spesa legale
Si comunichi.
Ascoli Piceno, lì 11/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona D'Ottavi