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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/11/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
n. 178/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott.ssa PA CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 178/2018 R.G., assunta in decisione all'udienza del 30 giugno 2025, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Gela, alla Via Parte_1 C.F._1
Tevere n. 114, presso lo studio dell'avv. Danisa Duri (C.F.: ), che la rappresenta e difende, C.F._2 giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione su foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE
contro
in persona del Direttore e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (C.F./P.IVA: ), subentrata a titolo universale a P.IVA_1 Controparte_2
secondo quanto disposto dall'art. 76 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con successive modificazioni
[...] dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106, elettivamente domiciliata in Gela, nella Via Venezia n. 81/c, presso lo studio dell'avv. Francesco Castellana (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
e nei confronti di
, in persona Controparte_3 del Prefetto pro-tempore (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di P.IVA_2
(C.F.: , ex lege domiciliata con la stessa in , nella Via Libertà n. 174; CP_3 P.IVA_3 CP_3
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA Oggetto: Opposizione ad iscrizione ipotecaria;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 30 giugno 2025, all'esito della quale parte opponente ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione riportandosi a tutti gli atti difensivi e ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1 febbraio 2018, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria Rep. n. 42639/2008 (Reg. Gen. n. 11789 e Reg. Part. n. 2824) gravante sulla propria casa di abitazione in Gela – identificata in Catasto al Foglio 179, Particella 175 e Subalterno 5 – per una sorte capitale di euro 13.986,57 ed alla sottesa cartella di pagamento nr. 29220080012051332000, asseritamente notificata in data 8 ottobre 2008, avente ad oggetto sanzioni amministrative per depenalizzazione dei reati minori ex D.L. n. 507/1999 relative all'anno 2004.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha dedotto:
1. la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (ex art. 7 co. 2-bis D.P.R. n. 602/1973) e della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria (ex art. 77 co. 1 D.P.R. n. 602/1973), nonché per mancata attivazione del contraddittorio preventivo;
2. la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, stante l'inutilizzabilità dello strumento dell'ipoteca esattoriale per la riscossione di crediti e/o imposte diverse da quelle sul reddito;
3. la nullità dell'iscrizione ipotecaria per effetto dell'omessa e/o invalida notifica della cartella di pagamento ad essa sottesa;
4. la nullità dell'iscrizione ipotecaria per effetto dell'omessa e/o invalida notifica dell'intimazione ad adempiere in violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973;
5. l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per estinzione del credito iscritto a ruolo, stante l'omessa notifica della cartella esattoriale (motivo da qualificarsi come di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
6. l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per l'intervenuta prescrizione del credito, stante l'assenza di atti interruttivi successivi all'asserita notificazione della cartella esattoriale (motivo da qualificarsi come di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.).
Sulla scorta degli indicati motivi, parte opponente ha chiesto, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, nel merito, dichiararsi la illegittimità e/o inefficacia della procedura di riscossione in relazione alla cartella di pagamento contestata, con conseguente cancellazione dell'iscrizione ipotecaria dai registri immobiliari, con vittoria delle spese di lite da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio la oggi contestando Controparte_2 Controparte_4 integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto. L'opposta ha eccepito l'intervenuta interruzione del corso della prescrizione, l'operatività del meccanismo di sanatoria delle notifiche nulle ex art. 156 c.p.c., nonché la correttezza e legittimità della procedura di riscossione. Parte convenuta ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda avversaria, vinte le spese.
Con ordinanza del 8 gennaio 2020, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Con successiva ordinanza del 17 marzo 2022, il Giudice, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, ritenuto, pertanto, necessario interloquire con le parti su tale punto decisivo della controversia, ha rimesso la causa sul ruolo, fissando all'uopo apposita udienza per la comparizione delle parti.
Concesso un congruo termine per il deposito di osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio, le parti costituite hanno depositato memorie.
Con provvedimento del 16 settembre 2024, il Giudice ha onerato parte opponente della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e della stessa ordinanza all'ente impositore, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
Si è costituita in giudizio la , deducendo, in via preliminare, l'incompetenza Controparte_5 territoriale del Tribunale adito, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio e, nel merito, l'esonero da qualsiasi responsabilità in ordine alla presenza di eventuali vizi nella procedura di riscossione, con vittoria di spese.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 30 giugno 2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * * * *
L'opposizione merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, sollevata dalla convenuta di Caltanissetta. Controparte_5
Orbene, nel caso di specie, poiché oggetto della domanda è anche l'iscrizione ipotecaria, va affrontata la problematica relativa alla qualificazione della relativa azione in quanto incidente sulla questione della competenza.
Con riguardo alla natura dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili del contribuente (art. 77 del D.P.R. n. 602/1973)
e, conseguentemente, ai rimedi esperibili da parte del destinatario che intenda contestarne la legittimità, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che l'iscrizione ipotecaria de qua non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (cfr.
Cassazione Civile, Sez. Un., 18/09/2014, n. 19667). Il provvedimento di iscrizione ipotecaria, pertanto, così come quello di fermo o di preavviso di fermo, può essere impugnato autonomamente innanzi al Giudice ordinario, competente per materia e valore, con un giudizio ordinario di cognizione (in tal senso, cfr. Cassazione Civile, Sez.
Un., 22/07/2015, n. 15354).
Ne consegue che, se in materia di iscrizione ipotecaria, non si è in presenza di un atto di espropriazione forzata, ma di una procedura a questa alternativa, e l' impugnativa si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, bisogna aver riguardo alle norme generali in tema di riparto della competenza, per materia e per valore.
La domanda in esame è però qualificabile anche come opposizione all'esecuzione avendo parte attrice impugnato anche la cartella esattoriale sottesa all'iscrizione ipotecaria: in tal caso, la contestazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti (cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, 19/11/2019, n. 30094).
Quindi, sotto tale profilo, la competenza per territorio va individuata secondo i criteri dettati dagli artt. 27 e 480, comma 3 c.p.c., dovendosi equiparare la cartella di pagamento all'atto di precetto, per cui l'Autorità giudiziaria competente deve ritenersi quella del luogo in cui è stata notificata la cartella.
Si badi, peraltro, che sulla base dell'art. 28 c.p.c., la competenza per territorio, così individuata secondo il combinato disposto degli artt. 27 e 480, comma 3 c.p.c. è inderogabile, per cui quest'ultimo criterio è prevalente rispetto a quello dettato dall'art. 25 c.p.c.
Dal momento che il citato art. 27 c.p.c. individua il foro territorialmente competente e inderogabile, ai sensi dell'art. 28 c.p.c. per le opposizioni all'esecuzione o agli atti ad essa preliminari, la norma deve trovare applicazione anche alle opposizioni all'esecuzione promosse contro la Pubblica Amministrazione, non potendosi applicare il criterio del foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c. per incompatibilità con quello dettato dall'art. 27 c.p.c. (sul punto, cfr.
Cassazione Civile, Sez. Un., 02/07/2008, n. 18036, secondo cui: “Le controversie che, prima dell'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 51 del 1998, erano attribuite alla competenza del Pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 cod. proc. civ. ed all'art. 244 del d.lgs. n. 51 del 1998, di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del c.d. foro erariale di cui agli artt. 25 cod. proc. civ. e 6 del r.d. n. 1611 del 1933, dovendosi ritenere implicitamente abrogato "in parte qua" l'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 - che stabiliva l'inapplicabilità della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore - per incompatibilità, non potendosi considerare perdurante la distinzione di competenza tra pretore e tribunale, ormai venuta meno;
ciò non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore
(controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, di disciplina dell'impugnazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto l'intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa.”).
Alla luce dei principi sopra enucleati, la competenza territoriale si radica presso il luogo in cui la cartella esattoriale deve essere notificata, che, nella fattispecie, coincide con il luogo di domicilio dell'opponente. Sussiste, quindi, la competenza territoriale dell'intestato Tribunale. Fatta tale doverosa premessa, occorre, pertanto, passare al vaglio della fondatezza dei vari motivi di opposizione.
In particolare, occorre soffermarsi sulla doglianza con cui parte opponente prospetta l'assenza di atti interruttivi successivi alla notificazione della prodromica cartella di pagamento, che, in ogni caso, comporterebbe la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme in ragione dell'inutile decorso del termine quinquennale previsto dalla legge (cfr. motivo di opposizione di cui al n. 6).
Il motivo, che riveste carattere assorbente, risulta fondato.
Nella specie, rileva la previsione normativa dell'art. 28 della Legge n. 689/1981, secondo cui: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
La norma in commento fissa espressamente in cinque anni il termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicabile a tutte le ipotesi, come quella in esame, che rientrano nell'ambito di applicazione della citata Legge n. 689/1981. Sul punto, si deve certamente dare conto dell'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, la quale ritiene che l'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette, non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del
1973 per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della
Legge n. 689 del 1981 (in tal senso, cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 08/11/2018, n. 28529).
Ritenuta applicabile, nella specie, la prescrizione quinquennale – come ribadito dalla Suprema Corte con sentenza n. 31817 del 7 dicembre 2018, che si richiama – il credito di cui alla cartella di pagamento n.
29220080012051332000, risulta essersi prescritto, in assenza di validi atti interruttivi intervenuti entro i cinque anni dalla data di presunta notifica della cartella medesima.
Ed invero, tra la data della presunta notifica della suddetta cartella di pagamento – indicata nell'8 ottobre 2008, come si evince dall'estratto di ruolo allegato all'atto di citazione, nonché come ammesso dalla stessa parte convenuta – e quella di notificazione dell'atto di citazione in opposizione (id est: 1 febbraio 2018) risultano decorsi oltre cinque anni, dovendosi, pertanto, dichiarare l'estinzione della pretesa creditoria azionata da CP_1
Invero, tra i documenti prodotti dall , non si rinviene alcuna prova circa la notificazione di Controparte_6 ulteriori atti interruttivi successivi alla data di presunta notifica della cartella esattoriale opposta (cfr. doc. n. 4 di cui alla comparsa di costituzione di . Controparte_4
Tale carenza probatoria non può che ricadere sul creditore intimante e, dunque, sulla odierna parte convenuta: è indubbio, infatti, che l'Agente di riscossione sia obbligato a fornire prova adeguata della fondatezza della pretesa posta in essere, in mancanza della quale non può, allora, essere avanzata alcuna richiesta al contribuente (cfr.
Cassazione Civile, Sez. III, 26/02/2021, n. 5413, secondo cui “L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione;
perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato.”; in senso sostanzialmente analogo, cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, 24/01/2022, n. 1980, secondo cui “Anche in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto ad interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale.”).
Tanto è sufficiente, ad avviso di questo Giudice, per ritenere maturata la prescrizione del credito di cui all'iscrizione ipotecaria, in ossequio alle regole stabilite dall'art. 2943 c.c.: in assenza di alcuno degli atti interruttivi elencati dalla richiamata norma, infatti, il credito escusso da isulta irrimediabilmente prescritto. CP_1
Né vale a sconfessare tali conclusioni l'assunto della convenuta opposta, secondo cui l'invalidità della notificazione degli atti di riscossione risulterebbe sanata per il raggiungimento dello scopo in virtù del principio sancito dall'art. 156, ultimo comma c.p.c.
Ed invero, nel caso, come quello che ci occupa, in cui l'atto successivo sia impugnato esclusivamente deducendo la mancata notifica dell'atto presupposto, il principio della sanatoria risulta inapplicabile e ne deriva che la nullità della notificazione dell'atto presupposto non può dirsi sanata in forza della previsione dell'art. 156, ultimo comma c.p.c., per difetto di tempestiva ed autonoma impugnazione (da ultimo, cfr. Cassazione Civile, Sez. Trib.,
01/05/2025, n. 11474; Cassazione Civile, Sez. Un., 04/03/2008, n. 5791).
Alla luce di quanto sopra esposto, va, pertanto, dichiarato prescritto il diritto di credito di Controparte_4 di cui al ruolo incorporato nella cartella esattoriale n. 29220080012051332000.
[...]
L'accoglimento della superiore doglianza, come sopra qualificata, rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, considerato lo scaglione di riferimento (compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), la complessità della causa e l'attività in concreto svolta (euro 460,00 per l'attività di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisionale, e così complessivamente euro 1.700,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità Parte_1 dell'iscrizione ipotecaria Rep. n. 42639/2008 (Reg. Gen. n. 11789 e Reg. Part. n. 2824) effettuata da
(oggi in data 17 aprile 2009, in relazione Controparte_2 Controparte_4 al credito portato dalla cartella esattoriale n. 29220080012051332000;
2) ordina la cancellazione della suddetta iscrizione ipotecaria dai registri immobiliari della Conservatoria di , con spese a carico di CP_3 Controparte_4
3) compensa integralmente le spese processuali tra e Parte_1 Controparte_5
;
[...]
4) condanna in persona del Direttore Generale f.f., al pagamento Controparte_4 delle spese processuali in favore di che liquida nella misura complessiva di euro Parte_1
1.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Gela, lì 25 novembre 2025
Il G.O.T.
PA CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott.ssa PA CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 178/2018 R.G., assunta in decisione all'udienza del 30 giugno 2025, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Gela, alla Via Parte_1 C.F._1
Tevere n. 114, presso lo studio dell'avv. Danisa Duri (C.F.: ), che la rappresenta e difende, C.F._2 giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione su foglio separato;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE
contro
in persona del Direttore e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (C.F./P.IVA: ), subentrata a titolo universale a P.IVA_1 Controparte_2
secondo quanto disposto dall'art. 76 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con successive modificazioni
[...] dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106, elettivamente domiciliata in Gela, nella Via Venezia n. 81/c, presso lo studio dell'avv. Francesco Castellana (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
e nei confronti di
, in persona Controparte_3 del Prefetto pro-tempore (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di P.IVA_2
(C.F.: , ex lege domiciliata con la stessa in , nella Via Libertà n. 174; CP_3 P.IVA_3 CP_3
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA Oggetto: Opposizione ad iscrizione ipotecaria;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 30 giugno 2025, all'esito della quale parte opponente ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione riportandosi a tutti gli atti difensivi e ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1 febbraio 2018, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria Rep. n. 42639/2008 (Reg. Gen. n. 11789 e Reg. Part. n. 2824) gravante sulla propria casa di abitazione in Gela – identificata in Catasto al Foglio 179, Particella 175 e Subalterno 5 – per una sorte capitale di euro 13.986,57 ed alla sottesa cartella di pagamento nr. 29220080012051332000, asseritamente notificata in data 8 ottobre 2008, avente ad oggetto sanzioni amministrative per depenalizzazione dei reati minori ex D.L. n. 507/1999 relative all'anno 2004.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha dedotto:
1. la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (ex art. 7 co. 2-bis D.P.R. n. 602/1973) e della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria (ex art. 77 co. 1 D.P.R. n. 602/1973), nonché per mancata attivazione del contraddittorio preventivo;
2. la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, stante l'inutilizzabilità dello strumento dell'ipoteca esattoriale per la riscossione di crediti e/o imposte diverse da quelle sul reddito;
3. la nullità dell'iscrizione ipotecaria per effetto dell'omessa e/o invalida notifica della cartella di pagamento ad essa sottesa;
4. la nullità dell'iscrizione ipotecaria per effetto dell'omessa e/o invalida notifica dell'intimazione ad adempiere in violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973;
5. l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per estinzione del credito iscritto a ruolo, stante l'omessa notifica della cartella esattoriale (motivo da qualificarsi come di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
6. l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per l'intervenuta prescrizione del credito, stante l'assenza di atti interruttivi successivi all'asserita notificazione della cartella esattoriale (motivo da qualificarsi come di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.).
Sulla scorta degli indicati motivi, parte opponente ha chiesto, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, nel merito, dichiararsi la illegittimità e/o inefficacia della procedura di riscossione in relazione alla cartella di pagamento contestata, con conseguente cancellazione dell'iscrizione ipotecaria dai registri immobiliari, con vittoria delle spese di lite da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio la oggi contestando Controparte_2 Controparte_4 integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto. L'opposta ha eccepito l'intervenuta interruzione del corso della prescrizione, l'operatività del meccanismo di sanatoria delle notifiche nulle ex art. 156 c.p.c., nonché la correttezza e legittimità della procedura di riscossione. Parte convenuta ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda avversaria, vinte le spese.
Con ordinanza del 8 gennaio 2020, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Con successiva ordinanza del 17 marzo 2022, il Giudice, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, ritenuto, pertanto, necessario interloquire con le parti su tale punto decisivo della controversia, ha rimesso la causa sul ruolo, fissando all'uopo apposita udienza per la comparizione delle parti.
Concesso un congruo termine per il deposito di osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio, le parti costituite hanno depositato memorie.
Con provvedimento del 16 settembre 2024, il Giudice ha onerato parte opponente della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e della stessa ordinanza all'ente impositore, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
Si è costituita in giudizio la , deducendo, in via preliminare, l'incompetenza Controparte_5 territoriale del Tribunale adito, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio e, nel merito, l'esonero da qualsiasi responsabilità in ordine alla presenza di eventuali vizi nella procedura di riscossione, con vittoria di spese.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 30 giugno 2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * * * *
L'opposizione merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, sollevata dalla convenuta di Caltanissetta. Controparte_5
Orbene, nel caso di specie, poiché oggetto della domanda è anche l'iscrizione ipotecaria, va affrontata la problematica relativa alla qualificazione della relativa azione in quanto incidente sulla questione della competenza.
Con riguardo alla natura dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili del contribuente (art. 77 del D.P.R. n. 602/1973)
e, conseguentemente, ai rimedi esperibili da parte del destinatario che intenda contestarne la legittimità, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che l'iscrizione ipotecaria de qua non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (cfr.
Cassazione Civile, Sez. Un., 18/09/2014, n. 19667). Il provvedimento di iscrizione ipotecaria, pertanto, così come quello di fermo o di preavviso di fermo, può essere impugnato autonomamente innanzi al Giudice ordinario, competente per materia e valore, con un giudizio ordinario di cognizione (in tal senso, cfr. Cassazione Civile, Sez.
Un., 22/07/2015, n. 15354).
Ne consegue che, se in materia di iscrizione ipotecaria, non si è in presenza di un atto di espropriazione forzata, ma di una procedura a questa alternativa, e l' impugnativa si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, bisogna aver riguardo alle norme generali in tema di riparto della competenza, per materia e per valore.
La domanda in esame è però qualificabile anche come opposizione all'esecuzione avendo parte attrice impugnato anche la cartella esattoriale sottesa all'iscrizione ipotecaria: in tal caso, la contestazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti (cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, 19/11/2019, n. 30094).
Quindi, sotto tale profilo, la competenza per territorio va individuata secondo i criteri dettati dagli artt. 27 e 480, comma 3 c.p.c., dovendosi equiparare la cartella di pagamento all'atto di precetto, per cui l'Autorità giudiziaria competente deve ritenersi quella del luogo in cui è stata notificata la cartella.
Si badi, peraltro, che sulla base dell'art. 28 c.p.c., la competenza per territorio, così individuata secondo il combinato disposto degli artt. 27 e 480, comma 3 c.p.c. è inderogabile, per cui quest'ultimo criterio è prevalente rispetto a quello dettato dall'art. 25 c.p.c.
Dal momento che il citato art. 27 c.p.c. individua il foro territorialmente competente e inderogabile, ai sensi dell'art. 28 c.p.c. per le opposizioni all'esecuzione o agli atti ad essa preliminari, la norma deve trovare applicazione anche alle opposizioni all'esecuzione promosse contro la Pubblica Amministrazione, non potendosi applicare il criterio del foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c. per incompatibilità con quello dettato dall'art. 27 c.p.c. (sul punto, cfr.
Cassazione Civile, Sez. Un., 02/07/2008, n. 18036, secondo cui: “Le controversie che, prima dell'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 51 del 1998, erano attribuite alla competenza del Pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 cod. proc. civ. ed all'art. 244 del d.lgs. n. 51 del 1998, di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del c.d. foro erariale di cui agli artt. 25 cod. proc. civ. e 6 del r.d. n. 1611 del 1933, dovendosi ritenere implicitamente abrogato "in parte qua" l'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 - che stabiliva l'inapplicabilità della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore - per incompatibilità, non potendosi considerare perdurante la distinzione di competenza tra pretore e tribunale, ormai venuta meno;
ciò non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore
(controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, di disciplina dell'impugnazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto l'intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa.”).
Alla luce dei principi sopra enucleati, la competenza territoriale si radica presso il luogo in cui la cartella esattoriale deve essere notificata, che, nella fattispecie, coincide con il luogo di domicilio dell'opponente. Sussiste, quindi, la competenza territoriale dell'intestato Tribunale. Fatta tale doverosa premessa, occorre, pertanto, passare al vaglio della fondatezza dei vari motivi di opposizione.
In particolare, occorre soffermarsi sulla doglianza con cui parte opponente prospetta l'assenza di atti interruttivi successivi alla notificazione della prodromica cartella di pagamento, che, in ogni caso, comporterebbe la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme in ragione dell'inutile decorso del termine quinquennale previsto dalla legge (cfr. motivo di opposizione di cui al n. 6).
Il motivo, che riveste carattere assorbente, risulta fondato.
Nella specie, rileva la previsione normativa dell'art. 28 della Legge n. 689/1981, secondo cui: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
La norma in commento fissa espressamente in cinque anni il termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicabile a tutte le ipotesi, come quella in esame, che rientrano nell'ambito di applicazione della citata Legge n. 689/1981. Sul punto, si deve certamente dare conto dell'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, la quale ritiene che l'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette, non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del
1973 per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della
Legge n. 689 del 1981 (in tal senso, cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 08/11/2018, n. 28529).
Ritenuta applicabile, nella specie, la prescrizione quinquennale – come ribadito dalla Suprema Corte con sentenza n. 31817 del 7 dicembre 2018, che si richiama – il credito di cui alla cartella di pagamento n.
29220080012051332000, risulta essersi prescritto, in assenza di validi atti interruttivi intervenuti entro i cinque anni dalla data di presunta notifica della cartella medesima.
Ed invero, tra la data della presunta notifica della suddetta cartella di pagamento – indicata nell'8 ottobre 2008, come si evince dall'estratto di ruolo allegato all'atto di citazione, nonché come ammesso dalla stessa parte convenuta – e quella di notificazione dell'atto di citazione in opposizione (id est: 1 febbraio 2018) risultano decorsi oltre cinque anni, dovendosi, pertanto, dichiarare l'estinzione della pretesa creditoria azionata da CP_1
Invero, tra i documenti prodotti dall , non si rinviene alcuna prova circa la notificazione di Controparte_6 ulteriori atti interruttivi successivi alla data di presunta notifica della cartella esattoriale opposta (cfr. doc. n. 4 di cui alla comparsa di costituzione di . Controparte_4
Tale carenza probatoria non può che ricadere sul creditore intimante e, dunque, sulla odierna parte convenuta: è indubbio, infatti, che l'Agente di riscossione sia obbligato a fornire prova adeguata della fondatezza della pretesa posta in essere, in mancanza della quale non può, allora, essere avanzata alcuna richiesta al contribuente (cfr.
Cassazione Civile, Sez. III, 26/02/2021, n. 5413, secondo cui “L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione;
perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato.”; in senso sostanzialmente analogo, cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, 24/01/2022, n. 1980, secondo cui “Anche in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto ad interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale.”).
Tanto è sufficiente, ad avviso di questo Giudice, per ritenere maturata la prescrizione del credito di cui all'iscrizione ipotecaria, in ossequio alle regole stabilite dall'art. 2943 c.c.: in assenza di alcuno degli atti interruttivi elencati dalla richiamata norma, infatti, il credito escusso da isulta irrimediabilmente prescritto. CP_1
Né vale a sconfessare tali conclusioni l'assunto della convenuta opposta, secondo cui l'invalidità della notificazione degli atti di riscossione risulterebbe sanata per il raggiungimento dello scopo in virtù del principio sancito dall'art. 156, ultimo comma c.p.c.
Ed invero, nel caso, come quello che ci occupa, in cui l'atto successivo sia impugnato esclusivamente deducendo la mancata notifica dell'atto presupposto, il principio della sanatoria risulta inapplicabile e ne deriva che la nullità della notificazione dell'atto presupposto non può dirsi sanata in forza della previsione dell'art. 156, ultimo comma c.p.c., per difetto di tempestiva ed autonoma impugnazione (da ultimo, cfr. Cassazione Civile, Sez. Trib.,
01/05/2025, n. 11474; Cassazione Civile, Sez. Un., 04/03/2008, n. 5791).
Alla luce di quanto sopra esposto, va, pertanto, dichiarato prescritto il diritto di credito di Controparte_4 di cui al ruolo incorporato nella cartella esattoriale n. 29220080012051332000.
[...]
L'accoglimento della superiore doglianza, come sopra qualificata, rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, considerato lo scaglione di riferimento (compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), la complessità della causa e l'attività in concreto svolta (euro 460,00 per l'attività di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisionale, e così complessivamente euro 1.700,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità Parte_1 dell'iscrizione ipotecaria Rep. n. 42639/2008 (Reg. Gen. n. 11789 e Reg. Part. n. 2824) effettuata da
(oggi in data 17 aprile 2009, in relazione Controparte_2 Controparte_4 al credito portato dalla cartella esattoriale n. 29220080012051332000;
2) ordina la cancellazione della suddetta iscrizione ipotecaria dai registri immobiliari della Conservatoria di , con spese a carico di CP_3 Controparte_4
3) compensa integralmente le spese processuali tra e Parte_1 Controparte_5
;
[...]
4) condanna in persona del Direttore Generale f.f., al pagamento Controparte_4 delle spese processuali in favore di che liquida nella misura complessiva di euro Parte_1
1.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Gela, lì 25 novembre 2025
Il G.O.T.
PA CA