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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
LI SA AN, AT
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 534/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Olbia - Via Dante 1 07026 Olbia SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 72/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 1
e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4497 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata
- in via subordinata la rideterminazione della pretesa tributaria
- in ogni caso la condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado
- la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il signor Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza numero 72/2025 - pronunciata in data 7 novembre 2024 e depositata in segreteria in data 25 febbraio 2025 - con la quale prima sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, decidendo in merito all'avviso di accertamento imu anno d'imposta 2017 emesso dal Comune di Olbia, respingeva il ricorso e condannava parte soccombente alla rifusione delle spese di lite sul presupposto che tutte le eccezioni del contribuente fossero infondate nonché sul presupposto che la medesima questione, relativamente ad altre annualità, fosse già stata decisa con esito sfavorevole al signor Ricorrente_1.
Con detto atto di appello la parte ha eccepito:
- ERRORE DI DIRITTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 L. 212/2000 E
DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE NUMERO 241/1990 - CARENZA DI MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI
ACCERTAMENTO - ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA SUL PUNTO, INSUFFICIENTE,
ERRONEA E INCONFERENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO IN MERITO AL
DENUNCIATO VIZIO MOTIVAZIONALE
- ERRORE DI DIRITTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE
NUMERO 212/2000 E DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE NUMERO 241/1990 - CARENZA DI
MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA SUL
PUNTO
- ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5 COMMA
5 DEL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 504/1992 - OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO PER
IL GIUDIZIO.
Il Comune di Olbia si è ritualmente costituito in giudizio con atto di controdeduzioni .
All'udienza in data 12 gennaio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata della quale questo Collegio condivide i contenuti, sia in fatto sia in diritto, e le conclusioni. L'atto oggetto di contenzioso è motivato in modo congruo, sufficiente e intellegibile e ha posto il contribuente nella condizione di conoscere appieno la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur.
Nella fattispecie in esame il presupposto di fatto è la proprietà di fabbricati e di aree edificabili.
Dalla lettura del provvedimento si evince l'ubicazione delle aree, la superficie accertata (i metri quadrati) il valore attribuito al metro quadro in funzione della destinazione urbanistica.
Nel prospetto degli immobili è indicata l'aliquota applicata, la percentuale e i mesi di possesso nonché
l'imposta annualmente dovuta.
Nell'ultima pagina, infine, è riportato il dettaglio delle somme accertate distinte in imposta, sanzioni e interessi.
Il contribuente, di conseguenza, messo a conoscenza di tali dati, è stato in grado di esercitare il proprio diritto di difesa in ordine agli elementi costitutivi della pretesa tributaria.
I valori venali in comune commercio delle aree edificabili sono stati adottati con deliberazione di Giunta comunale numero 222 in data 2 luglio 2014, delibera regolarmente pubblicata all'albo pretorio e, conseguentemente, nota e visionabile da tutti i contribuenti.
Si tratta di un atto formalmente amministrativo che deve, pertanto, trovare la eventuale contestazione innanzi al TAR competente.
In assenza di annullamento da parte di quel giudice ovvero di macroscopiche illegittimità rispetto all'atto sovraordinato che legittimino la sua disapplicazione, illegittimità che, peraltro, nella fattispecie in esame non vengono ravvisate, l'atto amministrativo deve trovare applicazione e costituisce valido presupposto per la imposizione tributaria.
Non rileva la mancata allegazione del regolamento in quanto puntualmente pubblicato, conosciuto e conoscibile.
Gli atti impositivi devono, quindi, essere confermati.
Va da ultimo sottolineato, che sono già intervenute la decisione della CTP di Sassari numero 93/2017
(passata in giudicato) e la sentenza numero 414/2025 di questa sezione della Corte di giusitizia di secondo grado della Sardegna, entrambe sfavorevoli al contribuente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna, sezione terza, RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata e la pretesa tributaria. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 2.500,00= (duqemilacinquecento virgola zero) oltre oneri accessori. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2026 Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Luisa Anna Cagnoli Dott. Gianluigi Dettori
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
LI SA AN, AT
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 534/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Olbia - Via Dante 1 07026 Olbia SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 72/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 1
e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4497 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata
- in via subordinata la rideterminazione della pretesa tributaria
- in ogni caso la condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado
- la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il signor Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza numero 72/2025 - pronunciata in data 7 novembre 2024 e depositata in segreteria in data 25 febbraio 2025 - con la quale prima sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, decidendo in merito all'avviso di accertamento imu anno d'imposta 2017 emesso dal Comune di Olbia, respingeva il ricorso e condannava parte soccombente alla rifusione delle spese di lite sul presupposto che tutte le eccezioni del contribuente fossero infondate nonché sul presupposto che la medesima questione, relativamente ad altre annualità, fosse già stata decisa con esito sfavorevole al signor Ricorrente_1.
Con detto atto di appello la parte ha eccepito:
- ERRORE DI DIRITTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 L. 212/2000 E
DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE NUMERO 241/1990 - CARENZA DI MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI
ACCERTAMENTO - ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA SUL PUNTO, INSUFFICIENTE,
ERRONEA E INCONFERENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO IN MERITO AL
DENUNCIATO VIZIO MOTIVAZIONALE
- ERRORE DI DIRITTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE
NUMERO 212/2000 E DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE NUMERO 241/1990 - CARENZA DI
MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA SUL
PUNTO
- ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5 COMMA
5 DEL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 504/1992 - OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO PER
IL GIUDIZIO.
Il Comune di Olbia si è ritualmente costituito in giudizio con atto di controdeduzioni .
All'udienza in data 12 gennaio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata della quale questo Collegio condivide i contenuti, sia in fatto sia in diritto, e le conclusioni. L'atto oggetto di contenzioso è motivato in modo congruo, sufficiente e intellegibile e ha posto il contribuente nella condizione di conoscere appieno la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur.
Nella fattispecie in esame il presupposto di fatto è la proprietà di fabbricati e di aree edificabili.
Dalla lettura del provvedimento si evince l'ubicazione delle aree, la superficie accertata (i metri quadrati) il valore attribuito al metro quadro in funzione della destinazione urbanistica.
Nel prospetto degli immobili è indicata l'aliquota applicata, la percentuale e i mesi di possesso nonché
l'imposta annualmente dovuta.
Nell'ultima pagina, infine, è riportato il dettaglio delle somme accertate distinte in imposta, sanzioni e interessi.
Il contribuente, di conseguenza, messo a conoscenza di tali dati, è stato in grado di esercitare il proprio diritto di difesa in ordine agli elementi costitutivi della pretesa tributaria.
I valori venali in comune commercio delle aree edificabili sono stati adottati con deliberazione di Giunta comunale numero 222 in data 2 luglio 2014, delibera regolarmente pubblicata all'albo pretorio e, conseguentemente, nota e visionabile da tutti i contribuenti.
Si tratta di un atto formalmente amministrativo che deve, pertanto, trovare la eventuale contestazione innanzi al TAR competente.
In assenza di annullamento da parte di quel giudice ovvero di macroscopiche illegittimità rispetto all'atto sovraordinato che legittimino la sua disapplicazione, illegittimità che, peraltro, nella fattispecie in esame non vengono ravvisate, l'atto amministrativo deve trovare applicazione e costituisce valido presupposto per la imposizione tributaria.
Non rileva la mancata allegazione del regolamento in quanto puntualmente pubblicato, conosciuto e conoscibile.
Gli atti impositivi devono, quindi, essere confermati.
Va da ultimo sottolineato, che sono già intervenute la decisione della CTP di Sassari numero 93/2017
(passata in giudicato) e la sentenza numero 414/2025 di questa sezione della Corte di giusitizia di secondo grado della Sardegna, entrambe sfavorevoli al contribuente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna, sezione terza, RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata e la pretesa tributaria. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 2.500,00= (duqemilacinquecento virgola zero) oltre oneri accessori. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2026 Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Luisa Anna Cagnoli Dott. Gianluigi Dettori