Ordinanza cautelare 18 dicembre 2023
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 09/03/2026, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01636/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04676/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4676 del 2023, proposto da
-OMISSIS- in qualità di genitore del minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annunziata Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
dell’atto del 02.10.2023 dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico;
Nonché per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico e per l’intero ciclo di scuola secondaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa ER Lo SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
Rilevato che il ricorso ha ad oggetto una comunicazione, inviata all’odierno procuratore di parte ricorrente a mezzo pec con la quale, su richiesta del destinatario, la dirigente scolastica ha riferito la quantificazione delle ore di sostegno didattico assegnate all’alunno, su proposta del G.L.O. del giugno 2022, per l’anno scolastico 2023/2024;
Osservato che:
-il Collegio, nelle precedenti camere di consiglio del 15 e 29 novembre 2023, ha sollecitato parte ricorrente ad integrare la documentazione a sostegno della domanda di annullamento e delle censure di inadeguatezza della quantificazione predetta;
- solo in data 5 dicembre 2023, è stata depositata la diagnosi funzionale ex art. 12 della legge 104/1992 per l’anno scolastico in questione, redatta in data 12 luglio 2023;
-con ordinanza cautelare del 15 dicembre 2023 n. -OMISSIS-, l’istanza è stata rigettata, rappresentando dubbi in merito alla ammissibilità del ricorso introduttivo, “ poiché l’atto impugnato non appare configurabile come un provvedimento amministrativo e, come noto, le ore di sostegno attribuibili devono essere quantificate esclusivamente tramite il PEI (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 13-02-2023, n. 986), il quale, in quanto espressione di discrezionalità tecnica e redatto sulla base di competenze specialistiche dei membri che compongono il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (cfr. anche art. 3 del Decreto interministeriale n. 182/20 come novellato dal più recente Decreto interministeriale n. 153/23) può anche discostarsi dalle prescrizioni emergenti dal Profilo di funzionamento e dalla diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato (ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66 e artt. 5 e 21 del Decreto interministeriale sopra citato), se tale divergenza è fondata su una analitica motivazione ”;
Osservato che, neanche dopo tale ordinanza vi è stata integrazione documentale, né da parte ricorrente né dall’Amministrazione, costituitasi con memoria di mero stile in data 7 novembre 2023 (la memoria di parte ricorrente del 31 gennaio 2024 è stata depositata per errore materiale in questo fascicolo, poiché riguarda un diverso giudizio intercorrente tra parti diverse, con conseguente stralcio dal presente giudizio);
Ritenuto che, per la ragione più liquida, il ricorso, come indicato alla camera di consiglio del 4 marzo 2026 ex art. 73 comma 3 c.p.a., debba dichiararsi comunque improcedibile poiché la controversia si riferisce esclusivamente all’anno scolastico 2023/2024 che è terminato e che possono compensarsi le spese di lite in considerazione dell’assenza di attività istruttoria successiva alla fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
ER Lo SA, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| ER Lo SA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.