Ordinanza cautelare 29 gennaio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 8707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8707 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08707/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15119/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15119 del 2025, proposto da:
IM ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosangela Musillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- del provvedimento di rifiuto del visto di ingresso prot. n. 9657 del 15/10/2025, emesso
dal Consolato Generale d'Italia in Casablanca e notificato a mani in data 20/10/2025, con il quale è stata respinta la domanda di visto per studio/formazione/tirocinio presentata dal ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. GO BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. Con ricorso notificato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a mezzo pec in data 5.12.2025, depositato Il 10.12.2025, il ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del provvedimento di rifiuto del visto di ingresso prot. n. 9657 del 15/10/2025, emesso
dal Consolato Generale d'Italia in Casablanca e notificato a mani in data 20/10/2025, con il quale è stata respinta la domanda di visto per studio/formazione/tirocinio presentata dal ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
2. Con la presente iniziativa processuale, l’odierno ricorrente avversa la summenzionata determinazione, a mezzo della quale l’Amministrazione intimata, per il tramite del Consolato di Casablanca in Marocco, nella circostanza ha respinto l’istanza di concessione del visto di ingresso nel territorio nazionale per tirocinio professionale, richiesto dall’interessato ai sensi dell’art.4, co.2 D.Lgs.n.268/98, per consentirgli di partecipare ad un Progetto Formativo Individuale (Prot. 14-07-2025_0253966_E) promosso dall'ente accreditato Gesfor S.R.L. e ospitato dall'azienda Medalina Srls, con sede operativa in Rimini. Detto tirocinio, della durata prevista di 12 mesi e già pre-autorizzato dall’Agenzia regionale per il lavoro, è regolato dalla Convenzione n. 14 del 27/05/2025 e prevede, fra l’altro, l’erogazione di un’indennità di partecipazione mensile pari a euro 800,00, nonché la somministrazione di vitto e alloggio a totale carico del soggetto ospitante (unitamente alla copertura assicurativa INAIL ed all’assicurazione per responsabilità civile).
La suddetta articolazione territoriale del Ministero ha ritenuto ostative le seguenti circostanze:
- non risulterebbe il visto del competente assessorato regionale;
- la condizione finanziaria del ricorrente non rappresenterebbe idonea garanzia in ordine al possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’interessato durante l’eventuale soggiorno in Italia per la copertura delle spese;
- l’interessato risulta disoccupato;
- l’interessato avrebbe presentato documenti falsi o contraffatti;
- la mancata sottoscrizione, da parte del soggetto ospitante, della dichiarazione di messa a disposizione dell’alloggio.
3. Il gravame veniva affidato alle censure di seguito rubricate e come meglio esposte e articolate nel ricorso:
3.1 VIOLAZIONE DELL'ART. 10-BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. VIOLAZIONE DEL TT DI DIFESA E DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE.
Si contesta il mancato preavviso di rigetto, in violazione dell’art.10-bis l.n.241/90.
3.2 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 39-BIS D.LGS. 286/1998 E DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE APODITTICA E CONTRADDITTORIA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PRODOTTI.
Si contesta il deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento di diniego, nella misura in cui:
- il progetto è stato approvato dalla competente azienda regionale;
- non sussiste la riscontrata condizione di incapacità a provvedere al mantenimento durante il soggiorno, posto che la somma di euro 800,00 mensili è più che sufficiente al mantenimento, non dovendo l’interessato sostenere costi di vitto e alloggio;
- è illogico il riferimento alla condizione di disoccupazione, posto che l’interessato ha interesse a realizzare un progetto formativo propedeutico all’inserimento nel mondo del lavoro;
- quanto alle supposte falsità documentali, il provvedimento omette qualsivoglia spiegazione al riguardo, con totale deficit motivazionale.
4. Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, si costituiva in giudizio in data 9.1.2026, per resistere al ricorso.
5. Seguiva il deposito di ampia documentazione nonché di memorie a cura delle parti.
6. In esito alla camera di consiglio del giorno 28.1.2026, il Collegio, con ordinanza n.662/2026 del 29.1.2026, nel prendere atto della rinuncia alla misura cautelare, in ragione della fissazione a breve della pubblica udienza di trattazione nel merito, ordinava all’Amministrazione di fornire “entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, ovvero dalla sua notifica se anteriore, documentati e circostanziati chiarimenti in merito alla tematica della falsità documentale evocata nel provvedimento impugnato e negli scritti difensivi dell’Avvocatura erariale”.
7. Seguiva memoria difensiva a cura della parte ricorrente, che insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Successivamente, in data 27.4.2026 e in riferimento alla suddetta ordinanza, il Ministero depositava la nota del Consolato di Casablanca di cui al prot.n.744 del 20.4.2026.
8. All’udienza pubblica del 29 aprile 2026 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è fondato, ai sensi di seguito esplicati, in relazione al contestato deficit istruttorio ed al correlato vizio motivazionale (secondo motivo).
Al riguardo, si osserva infatti che:
- in atti risulta che: a) il competente ente della Regione Emilia-Romagna ha approvato l’iniziativa con l’apposita determinazione n.1514 del 5.8.2025, afferente al progetto promosso da Gesfor s.r.l. e realizzato in concreto da Medalina s.r.l.s.; b) la Medalina s.r.l.s si impegna a mettere a disposizione dell’interessato l’alloggio, con indicazione del relativo indirizzo;
- lo stato di pregressa disoccupazione non può automaticamente costituire una condizione ostativa al visto per tirocinio, essendo lo stesso propedeutico all’inserimento nel mondo del lavoro, tenuto conto soprattutto della giovane età dell’interessato (ca. 22 anni) e in assenza di più puntuali indicazioni in merito alla coerenza con la pregressa attività formativa e professionale;
- per quanto concerne la supposta carenza dei mezzi di sussistenza, il provvedimento non motiva in ordine alla rilevanza complessiva di tale profilo, e in particolar modo in relazione al fatto che l’interessato, oltre a non dovere sostenere spese vive per il mantenimento (vitto e alloggio), riceverebbe comunque un’indennità di euro 800,00 mensili, importo superiore a quello dell’assegno sociale in Italia;
- sulla supposta falsità di documenti prodotti a corredo dell’istanza, rilevato che il provvedimento è del tutto sprovvisto, sul punto, di motivazione, risulta comunque insoddisfacente il riscontro (peraltro largamente tardivo) fornito dall’Amministrazione all’incombente istruttorio disposto dal Collegio, posto che non si chiarisce in alcun modo, in una prospettiva necessariamente concreta di valutazione, quali documenti presentati dall’interessato sarebbero falsi, non potendosi d’altra parte ritenere che la mera inclusione del Marocco fra i paesi a rischio migratorio possa fare presumere la falsità del documento prodotto da una qualsivoglia parte istante. Inoltre, l’eventuale dubbio sull’autenticità di taluni documenti avrebbe, semmai, reso necessario un supplemento di istruttoria, previa interlocuzione con l’interessato, piuttosto che il rigetto secco dell’istanza.
L’accoglimento del secondo motivo consente l’assorbimento del primo motivo di ricorso.
10. In conclusione, per quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- si dispone l’annullamento del provvedimento impugnato;
- si ordina all’Amministrazione di riesaminare l’istanza del ricorrente, nel rispetto del vincolo conformativo nascente dalla presente decisione, entro e non oltre giorni 20 (venti) dalla comunicazione della sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica, allo scopo di consentire - non emergendo ulteriori fattori ostativi e nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza- il rilascio del visto a favore dell’interessato il prima possibile.
Le spese di giudizio, tenuto conto, in particolare, di quanto rilevato con riguardo alla carente istruttoria, seguono l’ordinario criterio della soccombenza della parte resistente in favore di quella ricorrente, per essere liquidate come indicato in dispositivo, altresì con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna altresì il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
MA RO, Presidente
GO BI, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| GO BI | MA RO |
IL SEGRETARIO