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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54
Il giudice designato dott.ssa Tiziana Orru' nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39042/2024: tra domciliato in con l'avv. BALDISERRA ANTONIO Parte_1
Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte convenuta non costituita ai sensi degli artt. 127 TER 429 e 430 c.p.c. ha pronunziato la presente
SENTENZA
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letto l'art. 132 n. 4 cpc;
letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc
-1-
Il sig. , adito il tribunale di Roma in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, domandava, con ricorso ex art. 414 c.p.c., di “dichiarare il [suo] diritto al Compenso Individuale Accessorio (CIA), di cui all'art. 82 CCNL, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee come specificati in ricorso e alla corresponsione delle relative differenze retributive;
per l'effetto condannare il , al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di Compenso Individuale Accessorio (CIA), in relazione ai servizi, nei limiti della prescrizione di legge, come indicati in ricorso, per le ore di incarico assegnate, calcolate sulla base del CCNL, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento di fine rapporto”.
-2-
Il ricorrente deduceva di aver prestato servizio in qualità di assistente tecnico presso l'I.T.C.G. Carlo Matteucci, sito in Roma, in forza di una serie di contratti a tempo indeterminato che allega al ricorso. In particolare, il sig. Parte_1
ha di fatto lavorato, dal 16\03\2022 al 22\04\2022 in base a tre
[...] contratti successivi e, poi, dal 26\4\2022 al 08\7\2022 in base a otto contratti successivi. Tutti gli undici contratti prevedevano lo svolgimento dell'attività lavorativa per 36 ore settimanali. Lamenta quindi di non aver ricevuto il compenso individuale accessorio di cui all'art. 82 CCNL Scuola 2007 a cui avrebbe invece diritto in quanto personale ATA. Cont Nonostante la regolarità della notifica il non si costituiva.
Il Giudice autorizzava mediante decreto il deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decideva la causa con la presente sentenza previa acquisizione di note di trattazione scritta.
-3-
Il ricorso è fondato e dunque merita accoglimento.
Il compenso individuale accessorio è stato introdotto con l'art. 82 del CCNL
Scuola 2007, il quale dispone che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine
e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, [...] un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate [...]”.
Il comma 5 del medesimo, per il personale assunto a tempo determinato, stabilisce che “il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per
l'intera durata dell'anno scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”. I successivi commi 7 e 8 prevedono poi che “Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.”
Innanzitutto, appare opportuno evidenziare come nel nostro ordinamento operi un divieto di disparità di trattamento tra lavoratori che sono assunti con diverse tipologie contrattuali. Ciò discende dalla direttiva 99/70/CE che, nell'attuare l'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES,
CEEP e UNICE), si propone di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione. Di talché, già in base alla disciplina eurounitaria, appare senz'altro censurabile la Cont condotta del che non ha provveduto a corrispondere al sig. Parte_1
il compenso individuale accessorio in quanto assunto tramite una
[...] successione continua di contratti a termine. Si osserva al riguardo che il compenso previsto dall'art. 82 CCNL, essendo fisso e continuativo e non correlato a particolari condizioni, ha natura retributiva e che, di conseguenza, spetta a prescindersi dal tipo di contratto applicato poiché rientrante tra quelle
“condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE che, laddove ingiustificatamente differenziate sulla base del tipo contrattuale, danno luogo a una disparità di trattamento tra il lavoratore a tempo determinato e il lavoratore assunto a tempo indeterminato (in senso analogo si veda il Tribunale di Grosseto, sentenza n. 129 del 2024).
Dalla lettera del CCNL applicato al rapporto de quo, che esige di essere interpretato in maniera conforme al diritto unionale, appare evidente che, nonostante la successione di contratti a termine, al ricorrente spettasse il compenso individuale accessorio. Il comma 5 dell'art. 82 riconosce infatti il diritto del personale ATA assunto con contratto a tempo determinato di ricevere il compenso individuale accessorio e disciplina le relative modalità di calcolo distinguendo tra l'assunzione per l'intero anno scolastico e l'assunzione fino al termine delle attività didattiche. In un'ottica unionale, volta la rispetto della parità di trattamento, non può allora negarsi il riconoscimento dell'emolumento in questione al personale assunto con una serie continua di contratti di durata inferiore al mese poiché si legittimerebbe un'ulteriore disparità di trattamento tra lo stesso personale a tempo determinato nonostante lo svolgimento delle medesime funzioni. Depone in questo senso anche il comma 8 dell'art. 82
CCNL Scuola che, nel disciplinare le modalità di liquidazione del compenso per i periodi di servizio inferiori al mese, presuppone, evidentemente, che il compenso spetti anche per il caso in cui, come quello in esame, il lavoratore sia chiamato a lavorare per sostituzioni temporanee nell'arco dell'anno scolastico.
Tanto premesso si accerta e riconosce il diritto del sig. alla Parte_1 corresponsione del compenso individuale accessorio previsto dal CCNL Scuola
2007 per il personale ATA e per l'effetto si condanna il Controparte_1
a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate a
[...] titolo di compenso individuale accessorio, per le ore di incarico assegnate, calcolate sulla base del CCNL, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento di fine rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo da distrarsi in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
1) Dichiara il diritto del ricorrente al Compenso Individuale Accessorio
(CIA), di cui all'art. 82 CCNL, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee come specificati in ricorso e alla corresponsione delle relative differenze retributive;
2) condanna il , al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive maturate a titolo di Compenso Individuale
Accessorio (CIA), in relazione ai servizi come indicati in ricorso, per le ore di incarico assegnate, calcolate sulla base del CCNL, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento di fine rapporto;
Cont 3) condanna il alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 350,00 oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA da distrarsi.
Roma, 21/02/2025
Il Giudice
Tiziana Orru'