Articolo 1 della Legge 3 febbraio 1965, n. 12
Articolo 2
Versione
14 febbraio 1965
Art. 1.
Nei casi in cui il Collegio arbitrale di cui al punto 5) degli Scambi di Note fra l'Italia e la Francia, relativi ai beni italiani in Tunisia, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771 , abbia dichiarati illegittimi i provvedimenti di liquidazione e confisca adottati dalle autorita' francesi in Tunisia a carico di cittadini italiani, questi ultimi, qualora, ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 , abbiano beneficiato di un provvedimento di indennizzo, potranno chiederne l'annullamento, e, in esecuzione del lodo arbitrale, richiedere l'attribuzione delle somme loro riconosciute dal lodo stesso, nonche' la reintegrazione del complesso dei beni provenienti dal Servizio liquidazioni francese, ed attualmente in possesso del Governo italiano, nello stato in cui i beni stessi si trovano, previo rilascio di quietanza liberatoria per quanto attiene alla gestione italiana del complesso di tali beni, La facolta' concessa con le disposizioni di cui al presente articolo e' estesa anche ai patrimoni indicati al punto 1) degli Scambi di Note italo-francesi sopra citati.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1965