Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00323/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00665/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 665 del 2017, proposto da
NN CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Ermanno Martusciello, con domicilio eletto presso lo studio SA GN in Latina, via dello Statuto 24, come da procura in atti;
contro
Comune di Fondi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
ORDINANZA DI INGIUNZIONE PAGAMENTO PROT. 17349/p DEL COMUNE DI FONDI DEL 28 APRILE 2016
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il consigliereLL TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 13 settembre 2017 e depositato il successivo 4 ottobre la signora NN CI ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale il Comune di Fondi le ha ingiunto di versare la sanzione pecuniaria di euro 2.500,00 irrogatale mediante l’ordinanza n.75 datata 19 maggio 2015, con la quale era stata ingiunta la rimozione delle opere di manutenzione eseguite in assenza di con applicazione della sanzione di € 2.500,00, per la ritenuta abusiva realizzazione di opere edilizie in via Sugarelle a Fondi.
2. – Il ricorso è affidato ai due motivi che seguono.
1) ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE - VIOLAZIONE DI LEGGE – art 19 LR Lazio n 15 11/08/ 2008 - d.l. 133/2014 - DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n 65 del 16/12/2009, motivo con cui la ricorrente invoca l’illegittimità derivata dal provvedimento da lei impugnato con ricorso incardinato davanti a questo TAR con il n. RG 554/15ossia l’ingiunzione a demolire n 75/2015, che avrebbe colpito, in tesi, opere di manutenzione ordinaria.
2) VIOLAZIONE DI LEGGE comma 4 art 31 DPR 380/2001, atteso che non sarebbero stati notificati alla ricorrente atti di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire.
3. – Il Comune di Fondi, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4. – Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026.
5. – Il ricorso è fondato, e va accolto, sotto il dirimente aspetto di cui al primo motivo, con cui la ricorrente lamenta che, come già da lei dedotto nel su citato ricorso proposto avverso l’atto presupposto all’ingiunzione qui gravata, il Comune avrebbe erroneamente ingiunto la demolizione per opere di mera manutenzione.
Ed invero la ricorrente ha depositato in giudizio la sentenza n. 248\2022 di questo TAR, pronunziata all’esito dell’impugnazione da lei proposta avverso l’ingiunzione alla demolizione delle opere in relazione alle quali è stata altresì emessa l’ingiunzione impugnata nel presente giudizio.
In particolare, per quanto più rileva, quella sentenza -di cui non consta impugnazione- ha disposto l’annullamento dell’ordinanza presupposta all’ingiunzione qui gravata, così recita: “ Il Collegio rileva che, per quanto riguarda la descrizione delle opere, in effetti assente nel provvedimento impugnato, può ben farsi riferimento al rapporto della Polizia Locale del 17 aprile 2015 che le descrive e che risulta richiamato, “per relationem”, nel medesimo.
Tali opere, come indicate esplicitamente, consistevano nella “…manutenzione di un manufatto ad uso abitativo, con lavori in corso, in fase di ultimazione, consistenti essenzialmente nel rifacimento della pavimentazione, degli impianti tecnologici, rivestimento delle pareti esterne, sostituzione infissi e sistemazione della recinzione”.
Ebbene, non è chi non veda che tali opere consistono in mera manutenzione ordinaria di modesta consistenza che, seppure in astratto soggette a SCIA, non possono essere oggetto di sanzione demolitoria o di riduzione in pristino per la loro stessa consistenza.
E’ stato riconosciuto dalla giurisprudenza, con motivazione che il Collegio condivide, che è illegittimo l'ordine di demolizione disposto in relazione ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che non esigono il permesso di costruire, come nel caso di rimozione degli infissi interni ed esterni, nonché dei pavimenti, e rifacimento degli impianti e degli intonaci interni ed esterni (TAR Campania, Sa, Sez. II, 19.5.20, n. 543 e 10.11.20, n. 1628; TAR Veneto, Sez. II, 27.11.17, n. 1056 e TAR Campania, Na, Sez. VII, 25.5.17, n. 2803).
Si rammenta, sul punto, che, secondo l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, rientrano nell'attività di “edilizia libera” le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (lett. e-ter), le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici" (lett. e-quinquies); allo stesso modo, ai sensi del D.M. 2 marzo 2018, il rifacimento e/o sostituzione della "pavimentazione esterna pertinenziale" rientra pure nell'”edilizia libera”.
Nel caso di specie, l'ordinanza di rimozione impugnata riguarda opere del tutto irrilevanti, sotto il profilo volumetrico e, comunque, di pertinenza dell'immobile principale, regolarmente assentito.”
Il motivo, pertanto, sulla scorta di tale pronunzia del Tribunale, deve essere accolto, con valore dirimente sul resto e conseguente annullamento dell’ingiunzione in epigrafe.
6. – Le spese possono essere compensate per la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LL TR, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LL TR |
IL SEGRETARIO