TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/12/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. CE IA, al termine dell'udienza del 10.12.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1411/2025 R.G., promossa
DA
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. RIZZO FABRIZIO e dall'avv. ANTONIO MARIANO CONSENTINO
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. TUMBIOLO GRAZIA e dall'avv. P.IVA_1
RR AN
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro-tempore, , CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI BATTISTA DI VINCENZO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in data 13.05.2025, ha esposto di essere Parte_1 dipendente del Comune di dal 7.4.1992 e di avere svolto, nel corso del Controparte_1 rapporto lavorativo, “svariate mansioni che provocavano in danno dello stesso le seguenti patologie:
“ernia discale lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti”…ernia discale del tratto cervicale con disturbi trofico sensitivi persistenti”…mezzi di sintesi”; ha rappresentato che l' , a seguito di CP_2 apertura della pratica di infortunio nei luoghi di lavoro finalizzata al riconoscimento della malattia professionale, aveva rigettato la domanda in quanto “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato esposto non
è idoneo a provocare la malattia denunciata”; ha contestato la legittimità di tale provvedimento e, ritenendo sussistente una responsabilità datoriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., ha convenuto in giudizio l' e il datore di lavoro al fine di sentire accogliere le CP_2 seguenti conclusioni
“- Accertare e dichiarare che le patologie contratte da derivano dal rischio lavorativo Parte_1 cui è stato sottoposto il ricorrente;
1 - Per l'effetto, in riforma del provvedimento di rigetto reso in data 19.08.2022 e previo riconoscimento della malattia professionale contratta da condannare l' al pagamento Parte_1 CP_2 dell'indennizzo da danno biologico, calcolato nella somma annuale di euro 10.743,94 (euro 895,33 mensile), o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione al soddisfo;
- Accertare e dichiarare che la malattia professionale di è da attribuirsi, Parte_1 esclusivamente, alla responsabilità del datore di lavoro, Comune di Controparte_1
- Condannare il in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire a Controparte_1
il danno biologico differenziale di euro 154.079,79, calcolato sul giudizio valutativo Parte_1 riportato nella perizia a firma del dottore e segnatamente pari al 37%, detratto quanto Persona_1 indennizzabile dall' , o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e CP_2 rivalutazione al soddisfo;
- Con vittoria di spese e compensi professionali”.
2. Il , con memoria depositata in data 18.09.2025, ha Controparte_1 eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria per danno differenziale stante che il ricorrente, nel 2009, aveva conseguito una certificazione medica attestante l'esistenza delle patologie oggetto della controversia;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea per difetto di prova in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra le patologie lamentate e l'attività asseritamente svolta;
ha eccepito, inoltre, l'erroneità dei calcoli indicati in ricorso e ha formulato le seguenti conclusioni: “preliminarmente dichiarare prescritta la domanda risarcitoria del ricorrente;
nel merito, RIGETTARE integralmente la domanda proposta da
per infondatezza in fatto e diritto nonché per tutti i motivi indicati in memoria;
Parte_1
CONDANNARE il ricorrente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di difesa”.
3. L' , con memoria depositata in data 19.9.2025, ha eccepito la prescrizione CP_2 triennale ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965; ha esposto che, nel corso dell'attività istruttoria, non è pervenuta alcuna documentazione in grado di dimostrare una esposizione a rischio da sovraccarico biomeccanico idoneo e sufficiente a determinare, in termini di concausa prevalente, la malattia denunciata;
ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
4. Le domande attoree non possono trovare accoglimento per le seguenti assorbenti considerazioni.
L'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965 prevede che “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”.
2 Tale disposizione è stata più volte e sotto diversi profili scrutinata dalla Corte
Costituzionale, la quale ha precisato che l'esistenza di un termine di prescrizione risponde a due innegabili esigenze: l'una, pubblicistica, di pronto accertamento dei fatti (in considerazione anche della necessaria indagine sul nesso eziologico), e l'altra, privatistica, di rapido conseguimento della prestazione da parte dell'avente diritto (cfr. sentenze n.
33/1974; n.297/1999).
Nonostante il vaglio di legittimità, la norma in questione ha dato adito a varie problematiche, affrontate dai giudici di legittimità, in ordine all'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.
È stato sul punto evidenziato che “Al fine di stabilire l'inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, che coincide con la conoscibilità da parte dell'assicurato della manifestazione di una malattia indennizzabile, assume rilievo la circostanza che lo stesso assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici da lui richiesti per l'accertamento della patologia, dovendosi presumere che egli abbia avuto conoscenza del relativo esito al momento dell'espletamento dei predetti esami, ovvero nei giorni immediatamente successivi, e competendo allo stesso assicurato, che eccepisca di non averne avuto tempestiva conoscenza, fornire la relativa prova” (cfr. Cass. Civ. n. 16605/2020).
Anche la domanda risarcitoria azionata nei confronti del datore di lavoro deve ritenersi soggetta al termine prescrizionale, nella specie, decennale, decorrente “dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile dal danneggiato” (cfr. Cass. civ. n.
31919/2022). Ed invero, la Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di risarcimento del danno cagionato dall'inosservanza da parte del datore di lavoro dei doveri di protezione delle condizioni di lavoro posti a suo carico dall'art. 2087 c.c., la prescrizione decennale, operante nel caso in cui sia stata esercitata l'azione contrattuale, decorre dal momento in cui il lavoratore ha potuto acquisire la piena consapevolezza non solo della malattia, con un danno alla salute apprezzabile, ma anche dell'origine professionale della stessa, indipendentemente da valutazioni meramente soggettive a lui ascrivibili” (cfr.
Cass. Civ. n. 9802/2020).
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, devono ritenersi fondate le eccezioni di prescrizione sollevate rispettivamente dall' e dal CP_2 CP_1
. Controparte_1
Si osserva, infatti, che dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge che al ricorrente, sottoposto in data 15.1.2009 ad indagine RM, è stato riscontrato: a) riduzione di intensità in T2 del disco intersomatico interposto in L4-L5; b) riduzione di spessore e di intensità in T2 dei dischi intersomatici interposti in D11-D12 ed L1-L2; c) in L1-L2: protusione discale armonica; d) in L2-L3 protusione discale armonica; e) in L3-L4 protusione discale armonica con appoggio sul sacco durale all'emergenza delle radici L4 e con impegno intraforaminale bilaterale dove decorrono le radici L3;
3 f) in L4-L5: ernia discale mediana e paramediana con appoggio sul sacco durale all'emergenza delle radici
L5 e con impegno intraforaminale bilaterale più evidente a destra dove impronta la radice destra L4; g) in
L5-S1: piccolissima ernia discale mediana che lambisce il sacco durale all'emergenza delle radici S1”.
Dalla lettura del superiore documento può senz'altro ritenersi che il ricorrente, già in data 15.1.2009, era in possesso di elementi idonei a renderlo consapevole della manifestazione delle malattie e della possibile eziologia professionale tra quest'ultime e l'espletamento delle mansioni indicate in ricorso.
Del resto, il lavoratore, in data 17.8.2022, ha dichiarato allo specialista in Medicina del
Lavoro incarico dall' che “l'attuale patologia E.D. rachide lombare è insorta nel 2009 e si è CP_2 nel tempo progressivamente aggravata per la comparsa di lombosciatalgia destra”.
Né tale progressione pare possa spostare in avanti, per ciò che attiene all'azione di risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro, il termine prescrizionale atteso che “in riferimento alla azione contrattuale di risarcimento del danno alla persona fondata sull'art. 2087
c.c., l'aggravamento del danno non vale a determinare lo spostamento del termine iniziale della prescrizione decennale qualora esso derivi da un mero peggioramento del processo morboso già in atto” (v. Cass. civ., n.
3498/2004; n. 7937/2000); ciò, in quanto, il diritto al risarcimento in relazione ad un successivo aggravamento fa parte della domanda originaria e non configura una nuova posta risarcitoria (cfr. Cass. Civ. n. 19022/2007).
Tanto premesso si osserva che, nel caso di specie, tra il giorno della manifestazione della malattia e della sua possibile eziologia professionale (15.1.2009) e la data di presentazione della domanda amministrativa (14.06.2022) e quella di notifica del ricorso introduttivo ai convenuti (21.5.2025) sono pacificamente decorsi rispettivamente più di tre anni e di dieci anni sicché le domande azionate dalla parte ricorrente devono ritenersi irrimediabilmente prescritte.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. RG 1411/2025, rigetta le domande azionate da e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al Parte_1 pagamento delle spese di lite che quantifica in € 3.689,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e rimb forf. Come per legge.
Così deciso in Marsala, il 10/12/2025
IL GIUDICE
CE IA
4
Il Giudice del Lavoro, dott. CE IA, al termine dell'udienza del 10.12.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1411/2025 R.G., promossa
DA
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. RIZZO FABRIZIO e dall'avv. ANTONIO MARIANO CONSENTINO
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. TUMBIOLO GRAZIA e dall'avv. P.IVA_1
RR AN
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro-tempore, , CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI BATTISTA DI VINCENZO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in data 13.05.2025, ha esposto di essere Parte_1 dipendente del Comune di dal 7.4.1992 e di avere svolto, nel corso del Controparte_1 rapporto lavorativo, “svariate mansioni che provocavano in danno dello stesso le seguenti patologie:
“ernia discale lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti”…ernia discale del tratto cervicale con disturbi trofico sensitivi persistenti”…mezzi di sintesi”; ha rappresentato che l' , a seguito di CP_2 apertura della pratica di infortunio nei luoghi di lavoro finalizzata al riconoscimento della malattia professionale, aveva rigettato la domanda in quanto “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato esposto non
è idoneo a provocare la malattia denunciata”; ha contestato la legittimità di tale provvedimento e, ritenendo sussistente una responsabilità datoriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., ha convenuto in giudizio l' e il datore di lavoro al fine di sentire accogliere le CP_2 seguenti conclusioni
“- Accertare e dichiarare che le patologie contratte da derivano dal rischio lavorativo Parte_1 cui è stato sottoposto il ricorrente;
1 - Per l'effetto, in riforma del provvedimento di rigetto reso in data 19.08.2022 e previo riconoscimento della malattia professionale contratta da condannare l' al pagamento Parte_1 CP_2 dell'indennizzo da danno biologico, calcolato nella somma annuale di euro 10.743,94 (euro 895,33 mensile), o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione al soddisfo;
- Accertare e dichiarare che la malattia professionale di è da attribuirsi, Parte_1 esclusivamente, alla responsabilità del datore di lavoro, Comune di Controparte_1
- Condannare il in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire a Controparte_1
il danno biologico differenziale di euro 154.079,79, calcolato sul giudizio valutativo Parte_1 riportato nella perizia a firma del dottore e segnatamente pari al 37%, detratto quanto Persona_1 indennizzabile dall' , o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e CP_2 rivalutazione al soddisfo;
- Con vittoria di spese e compensi professionali”.
2. Il , con memoria depositata in data 18.09.2025, ha Controparte_1 eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria per danno differenziale stante che il ricorrente, nel 2009, aveva conseguito una certificazione medica attestante l'esistenza delle patologie oggetto della controversia;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea per difetto di prova in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra le patologie lamentate e l'attività asseritamente svolta;
ha eccepito, inoltre, l'erroneità dei calcoli indicati in ricorso e ha formulato le seguenti conclusioni: “preliminarmente dichiarare prescritta la domanda risarcitoria del ricorrente;
nel merito, RIGETTARE integralmente la domanda proposta da
per infondatezza in fatto e diritto nonché per tutti i motivi indicati in memoria;
Parte_1
CONDANNARE il ricorrente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di difesa”.
3. L' , con memoria depositata in data 19.9.2025, ha eccepito la prescrizione CP_2 triennale ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965; ha esposto che, nel corso dell'attività istruttoria, non è pervenuta alcuna documentazione in grado di dimostrare una esposizione a rischio da sovraccarico biomeccanico idoneo e sufficiente a determinare, in termini di concausa prevalente, la malattia denunciata;
ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
4. Le domande attoree non possono trovare accoglimento per le seguenti assorbenti considerazioni.
L'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965 prevede che “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”.
2 Tale disposizione è stata più volte e sotto diversi profili scrutinata dalla Corte
Costituzionale, la quale ha precisato che l'esistenza di un termine di prescrizione risponde a due innegabili esigenze: l'una, pubblicistica, di pronto accertamento dei fatti (in considerazione anche della necessaria indagine sul nesso eziologico), e l'altra, privatistica, di rapido conseguimento della prestazione da parte dell'avente diritto (cfr. sentenze n.
33/1974; n.297/1999).
Nonostante il vaglio di legittimità, la norma in questione ha dato adito a varie problematiche, affrontate dai giudici di legittimità, in ordine all'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.
È stato sul punto evidenziato che “Al fine di stabilire l'inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, che coincide con la conoscibilità da parte dell'assicurato della manifestazione di una malattia indennizzabile, assume rilievo la circostanza che lo stesso assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici da lui richiesti per l'accertamento della patologia, dovendosi presumere che egli abbia avuto conoscenza del relativo esito al momento dell'espletamento dei predetti esami, ovvero nei giorni immediatamente successivi, e competendo allo stesso assicurato, che eccepisca di non averne avuto tempestiva conoscenza, fornire la relativa prova” (cfr. Cass. Civ. n. 16605/2020).
Anche la domanda risarcitoria azionata nei confronti del datore di lavoro deve ritenersi soggetta al termine prescrizionale, nella specie, decennale, decorrente “dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile dal danneggiato” (cfr. Cass. civ. n.
31919/2022). Ed invero, la Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di risarcimento del danno cagionato dall'inosservanza da parte del datore di lavoro dei doveri di protezione delle condizioni di lavoro posti a suo carico dall'art. 2087 c.c., la prescrizione decennale, operante nel caso in cui sia stata esercitata l'azione contrattuale, decorre dal momento in cui il lavoratore ha potuto acquisire la piena consapevolezza non solo della malattia, con un danno alla salute apprezzabile, ma anche dell'origine professionale della stessa, indipendentemente da valutazioni meramente soggettive a lui ascrivibili” (cfr.
Cass. Civ. n. 9802/2020).
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, devono ritenersi fondate le eccezioni di prescrizione sollevate rispettivamente dall' e dal CP_2 CP_1
. Controparte_1
Si osserva, infatti, che dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge che al ricorrente, sottoposto in data 15.1.2009 ad indagine RM, è stato riscontrato: a) riduzione di intensità in T2 del disco intersomatico interposto in L4-L5; b) riduzione di spessore e di intensità in T2 dei dischi intersomatici interposti in D11-D12 ed L1-L2; c) in L1-L2: protusione discale armonica; d) in L2-L3 protusione discale armonica; e) in L3-L4 protusione discale armonica con appoggio sul sacco durale all'emergenza delle radici L4 e con impegno intraforaminale bilaterale dove decorrono le radici L3;
3 f) in L4-L5: ernia discale mediana e paramediana con appoggio sul sacco durale all'emergenza delle radici
L5 e con impegno intraforaminale bilaterale più evidente a destra dove impronta la radice destra L4; g) in
L5-S1: piccolissima ernia discale mediana che lambisce il sacco durale all'emergenza delle radici S1”.
Dalla lettura del superiore documento può senz'altro ritenersi che il ricorrente, già in data 15.1.2009, era in possesso di elementi idonei a renderlo consapevole della manifestazione delle malattie e della possibile eziologia professionale tra quest'ultime e l'espletamento delle mansioni indicate in ricorso.
Del resto, il lavoratore, in data 17.8.2022, ha dichiarato allo specialista in Medicina del
Lavoro incarico dall' che “l'attuale patologia E.D. rachide lombare è insorta nel 2009 e si è CP_2 nel tempo progressivamente aggravata per la comparsa di lombosciatalgia destra”.
Né tale progressione pare possa spostare in avanti, per ciò che attiene all'azione di risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro, il termine prescrizionale atteso che “in riferimento alla azione contrattuale di risarcimento del danno alla persona fondata sull'art. 2087
c.c., l'aggravamento del danno non vale a determinare lo spostamento del termine iniziale della prescrizione decennale qualora esso derivi da un mero peggioramento del processo morboso già in atto” (v. Cass. civ., n.
3498/2004; n. 7937/2000); ciò, in quanto, il diritto al risarcimento in relazione ad un successivo aggravamento fa parte della domanda originaria e non configura una nuova posta risarcitoria (cfr. Cass. Civ. n. 19022/2007).
Tanto premesso si osserva che, nel caso di specie, tra il giorno della manifestazione della malattia e della sua possibile eziologia professionale (15.1.2009) e la data di presentazione della domanda amministrativa (14.06.2022) e quella di notifica del ricorso introduttivo ai convenuti (21.5.2025) sono pacificamente decorsi rispettivamente più di tre anni e di dieci anni sicché le domande azionate dalla parte ricorrente devono ritenersi irrimediabilmente prescritte.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. RG 1411/2025, rigetta le domande azionate da e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al Parte_1 pagamento delle spese di lite che quantifica in € 3.689,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e rimb forf. Come per legge.
Così deciso in Marsala, il 10/12/2025
IL GIUDICE
CE IA
4