Sentenza breve 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 10/04/2026, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00654/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00239/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2026, proposto da
IF MO, MM HE e MM RA, rappresentati e difesi dall'avvocato Annalisa Rottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
nei confronti
U.T.G. - Prefettura di Bologna - Sportello Unico per L’Immigrazione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dei decreti, con cui la Prefettura – U.T.G. di Bologna – Sportello Unico per l’Immigrazione ha rigettato le istanze di rilascio del permesso di soggiorno per “attesa occupazione” presentate da MO SH, HE MM e RA MM, istanze fondate sui nulla osta al lavoro subordinato n. P BO/L/Q/2022/100650, P BO/L/Q/2022/100649 e P BO/L/Q/2022/100651, richiesti dalla società T.in. Kapp s.r.l., via Gordini 22, Località Balzano, Bologna;
- dei relativi preavvisi di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e delle osservazioni dei ricorrenti, ove non adeguatamente considerate;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di archiviazione delle pratiche di nulla osta e dei contratti di soggiorno relativi alla società T.in. Kapp s.r.l. e ai suddetti lavoratori;
con contestuale domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti a ottenere un permesso di soggiorno per “attesa occupazione” della durata di almeno sei mesi e di condanna dell’Amministrazione al rilascio dei relativi permessi, con ogni consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa RA AG. Nessuna delle parti presente;
Messo a verbale l’avviso ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Premesso che - in ottemperanza all’ordinanza n. 53/2026 di questo Tribunale, che aveva concesso termine a parte ricorrente affinché provvedesse alla rinnovazione della notifica nei confronti dell’Amministrazione indirizzandola alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna - ha depositato, oltre a copia dei documenti impugnati, copia della rinnovata notificazione a mezzo PEC del ricorso in esame;
Considerato che l’art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012 impone la notifica a mezzo PEC agli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi, inclusi il REGINDE;
Precisato che, come facilmente desumibile dalla consultazione della pagina Web dell’Avvocatura Distrettuale di Bologna, l’indirizzo PEC cui effettuare le notifiche processuali è ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;
Dato atto che parte ricorrente ha, invece, utilizzato l’indirizzo, non abilitato a ricevere le notifiche, bologna@mailcert.avvocaturastato.it;
Ritenuto che, alla luce della costante giurisprudenza fondata sulla necessità di garantire la corretta costituzione del contraddittorio, tale notifica debba essere qualificata come nulla, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL RP, Presidente
RA AG, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AG | OL RP |
IL SEGRETARIO