Art. 58. Domanda per il permesso di transito
Per ottenere il permesso di transito l'operatore e' tenuto a presentare domanda al Ministero della sanita' secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro.
La domanda deve essere in ogni caso corredata:
a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di destinazione;
b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di provenienza.
I documenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purche' vidimati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Il transito e' ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Per ottenere il permesso di transito l'operatore e' tenuto a presentare domanda al Ministero della sanita' secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro.
La domanda deve essere in ogni caso corredata:
a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di destinazione;
b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di provenienza.
I documenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purche' vidimati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Il transito e' ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.