Sentenza 30 aprile 1998
Massime • 1
la fattispecie di vendita di sostanze alimentari non genuine, di cui all'art. 516 cod. pen., risulta essere sussidiaria rispetto a quella dell'art. 515 cod. pen. -frode nell'esercizio del commercio- e copre l'area della mera immissione sul mercato, cioè una attività preparatoria alla frode in commercio. Se avviene la materiale consegna della merce all'acquirente, o atti univocamente diretti a tale fine, il reato ipotizzabile è quello previsto dall'art. 515 c.p., rispettivamente nella forma consumata o tentata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/1998, n. 6667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6667 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Avitabile Davide Presidente del 30.4.98
1. Dott. Papadia Umberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Onorato Pierluigi Consigliere N. 1552
3. Dott. Imposimato Ferdinando Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Squassoni Claudia Consigliere N. 1225/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NA NO n. Nepi 7.1.1932 avverso la sentenza 5.11.1997 della Corte di Appello di Roma Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Squassoni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Di Nunzio Wladimiro che ha concluso il rigetto del ricorso qualificato il reato di cui all'art. 515 cp. come delitto ex art. 516 cp. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 11.12.1996, il Pretore di Viterbo, sd Civita Castellana, ha ritenuto l'imputato responsabile di reiterati illeciti previsti dagli artt.5 lett.a., c L.283/1962, 515 cp ( per avere commercializzato latte privo degli elementi nutritivi propri del prodotto, con presenza di cariche batteriche eccedenti il tollerato, con data di scadenza superiore al consentito e di qualità e requisiti insufficienti) ; il Giudice, uniti i vari reati con il vincolo della continuazione, ha condannato l'imputato alla pena di mesi due di reclusione.
In parziale riforma della decisione pretorile, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe precisata, ha assolto l'imputato da una ipotesi di reato ex art.5 L.283/1982 e da una ex art.515 cp e, di conseguenza, ha ridotto il regime sanzionatorio a mesi uno e giorni venti di reclusione.
Per l'annullamento della sentenza l'imputato ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge in sunto rileva: che non sia ipotizzabile il contestato e ritenuto reato di cui all'art.515 cp (non avendo fornito all'acquirente aliud pro alio) ma il meno grave illecito previsto dall'art.516 cp (vendita come genuine di sostanze alimentari che tali non sono) ; che sia carente l'elemento psicologico del reato non avendo avuto la coscienza e volontà di vendere un prodotto non conforme a legge;
che la sanzione inflitta sia eccessiva
Per quanto concerne la prima deduzione, deve osservarsi che la frode nell'esercizio del commercio è stata contestata all'imputato per avere venduto latte avente qualità e requisiti di legge insufficienti per valore non regolamentare del punto di congelamento. Sul tema i Giudici di merito hanno rilevato che il prodotto, a causa del mancato rispetto dell'indice crioscopico, fosse di qualità inferiore alla media normativamente prevista ed attesa dai compraton mentre non hanno esteso l'indagine sulla genuinità, o meno, dello stesso.
Ora la condotta addebitata all'imputato astrattamente può essere sussunta nelle seguenti ipotesi di reato:
- nella previsione dell'art.5 sub a L.283/1962 che punisce, per la parte che interessa, chi vende, detiene per vendere, distribuisce per il consumo sostanze alimentari di qualità inferiore;
- nella norma di cui all'art.515 cp (frode in commercio), che punisce, tra l'altro, colui che consegna all'acquirente una cosa diversa per qualità da quella dichiarata o pattuita
- nella previsione dell'art.516 cp, che punisce chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio, come genuine, sostanze alimentari che tali non sono.
L'inquadramento concreto della fattispecie nell'esatto nomen juris dipende dalle seguenti circostanze fattuali.
L'art.5 citato è applicabile nel caso in cui l'agente si sia limitato a tenere la condotta prevista dalla norma senza consegnare aliud pro alio e qualora il prodotto, pur scadente, non abbia subito alcuna artificiosa alterazione nella sua essenza e nella sua normale composizione e, pertanto, può ritenersi genuino.
Di contro se l'imputato ha consegnato merce differente da quella oggetto del contratto e/o se il prodotto deve qualificarsi non genuino, la fattispecie può rientrare nell'illecito ritenuto in sentenza (art.515 cp) o in quello dal ricorrente (art.516 cp) secondo la regola contenuta nell'art. 18 L.283/1962. Le due norme, pur mirando entrambe a garantire il bene giuridico del corretto svolgimento del commercio presentano connotazioni che le differenziano.
Innanzi tutto la disposizione dell'art.515 cp ha, rispetto alla previsione successiva, un ambito di applicazione più vasto perché concerne tutte le merci e non solo i prodotti alimentari non genuini;
richiede, inoltre, i requisiti, non necessarie per il delitto ex art.516 cp., che la merce sia diversa da quella dichiarata o pattuita e che vi sia stata la traditio della cosa all'acquirente. Invero l'elemento materiale del reato di frode nell'esercizio del commercio consiste nel consegnare all'acquirente aliud pro alio Con il termine "consegna", contenuto nel testo dell'art.515 cp, il Legislatore ha fatto esplicito riferimento ad una attività contrattuale (pattuizione-dichiarazione) di consueto articolata come compravendita, tra due soggetti .
Con la diversa espressione "pone il vendita o altrimenti mette in commercio", inserita nell'art.516 cp, il Legislatore ha inteso riferirsi alle operazioni dirette allo scambio ed allo smercio di cibi e di bevande non genuine, ossia a quegli atti che-pur non essendo necessariamente preparatori ad una compravendita in senso tecnico-siano comunque ricollegabili ad un negozio che impone una controprestazione da parte dell'acquirente.
Quindi la norma dell'art.516 cp rispetto a quella del precedente articolo, offre una forma diversa ed anticipata di tutela tendente a reprimere penalmente comportamenti relativi ad una fase preliminare - che non ricade nella sfera di efficacia dell'art.515 ep-autonoma ed antecedente alla relazione commerciale tra due soggetti. Consegue che la fattispecie di vendita di sostanze alimentari non genuine risulta essere sussidiaria rispetto a quella dell'art.515 cp e copre l'area della mera immissione sul mercato cioè, una attività preparatoria alla frode in commercio;
se avviene la materiale consegna della merce all'acquirente - o atti idonei univocamente diretti a tale fine - il reato ipotizzabile è quello previsto dall'art.515 cp, rispettivamente nella forma consumata o tentata. Ora, dalla sentenza m* esame, non è dato rilevare se vi sia stata la sola commercializzazione della merce - oppure un'offerta specifica o vendita concreta del prodotto diverso dal pattuito - ne' se lo stesso possa qualificarsi non genuino;
pertanto sono carenti gli elementi di fatto indispensabili per pervenire ad una esatta qualificazione giuridica della fattispecie.
In tale contesto, il Collegio ritiene di annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma la quale provvederà-svolte, se del caso, le necessarie indagini-alla individuazione del nomen juris del reato ed alla verifica della sussistenza del dolo;
invero la sentenza in esame ha pretermesso di affrontare la censura del ricorrente relativa all'elemento psicologico del reato.
PQM
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 1998