Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/1998, n. 6667
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Sentenza 30 aprile 1998

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la fattispecie di vendita di sostanze alimentari non genuine, di cui all'art. 516 cod. pen., risulta essere sussidiaria rispetto a quella dell'art. 515 cod. pen. -frode nell'esercizio del commercio- e copre l'area della mera immissione sul mercato, cioè una attività preparatoria alla frode in commercio. Se avviene la materiale consegna della merce all'acquirente, o atti univocamente diretti a tale fine, il reato ipotizzabile è quello previsto dall'art. 515 c.p., rispettivamente nella forma consumata o tentata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/1998, n. 6667
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6667
    Data del deposito : 30 aprile 1998

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