Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/04/2026, n. 9773
CASS
Sentenza 16 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. 602/2003, art. 2495 cod. civ. e dell’art. 36, d.P.R. n. 602/1973

    La Corte rileva che la sentenza impugnata ha omesso integralmente di motivare circa la sussistenza delle condizioni previste dal comma 4 dell’art. 36 del d.P.R. 602/1973 per l’affermazione della responsabilità dell’amministratore di società estinta, connessa alla sola vigenza della sua carica all’epoca dei fatti, senza alcuna argomentazione sulla sua specifica responsabilità o su documenti che attestino operazioni di liquidazione o occultamento di attività sociali. La motivazione è lacunosa e appare.

  • Altro
    Omesso esame di un fatto decisivo: aleatorietà dell’operazione di promissory note

    Il motivo è assorbito dall’accoglimento dei motivi quinto e nono relativi alla carenza di motivazione della sentenza impugnata.

  • Rigettato
    Omessa notifica del verbale di contestazione

    Il motivo è infondato. La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è legittima se il contribuente ha avuto conoscenza dell’atto a cui si è fatto rinvio, o se l’avviso ne riproduce il contenuto essenziale. Nel caso di specie, l’avviso ha descritto gli elementi essenziali del processo verbale di constatazione.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 12, comma 7 LL l. 212/2000 e dell’art. 1 LL l. 241/1990 per mancata notifica degli atti prodromici e violazione del contraddittorio

    Il motivo è infondato. Il diritto nazionale non pone un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per provvedimenti lesivi, salvo specifiche prescrizioni o per tributi armonizzati. L’IRES non è un’imposta armonizzata, quindi l’obbligo del contraddittorio preventivo non sussiste.

  • Accolto
    Nullità della sentenza per carenza di motivazione su eccezioni di primo grado

    La carenza e apparenza della motivazione della sentenza impugnata conducono all’accoglimento del motivo.

  • Altro
    Sentenza fondata su un motivo mai dedotto dal ricorrente

    Il motivo è assorbito nell’accoglimento dei motivi quinto e nono. Si specifica inoltre che tale motivo non è stato proposto dal Sig. RD ma da altri co-imputati e la sua presenza nella sentenza appare un refuso.

  • Altro
    Omesso esame di un fatto decisivo: illegittimità delle sanzioni irrogate

    Il motivo è assorbito dall’accoglimento dei motivi quinto e nono relativi alla carenza di motivazione della sentenza impugnata.

  • Altro
    Nullità della sentenza per mancata considerazione delle deduzioni contrastanti del ricorrente

    Il motivo è assorbito dall’accoglimento dei motivi quinto e nono relativi alla carenza di motivazione della sentenza impugnata.

  • Accolto
    Motivazione apparente della sentenza impugnata

    La carenza e apparenza della motivazione della sentenza impugnata conducono all’accoglimento del motivo.

  • Altro
    Nullità della sentenza per mancata risposta a tutte le domande formulate

    Il motivo è assorbito dall’accoglimento dei motivi quinto e nono relativi alla carenza di motivazione della sentenza impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/04/2026, n. 9773
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9773
    Data del deposito : 16 aprile 2026

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