Sentenza 21 giugno 2012
Massime • 1
La richiesta di proroga delle indagini va notificata al solo indagato e non al suo difensore di fiducia o a quello di ufficio, eventualmente da nominarsi.
Commentario • 1
- 1. Art. 406 - Proroga del terminehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2012, n. 26199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26199 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 21/06/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1125
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 17587/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER NT, nato a [...] il [...];
avverso ordinanza in data 20/03/2012 del Tribunale di Ancona (sezione riesame) nella procedura incidentale di riesame di ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari;
esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Paoloni Giacomo;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Interlenghi Renzo, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.
FATTO E DIRITTO
1. NT ON, indagato per i reati di peculato continuato e di concorso in commercio abusivo di sostanze "dopanti" (L. 14 dicembre 2000, n. 376, art. 9, comma 7 in tema di tutela sanitaria delle attività sportive e di lotta contro il doping), commessi nella sua qualità di operatore addetto alla farmacia aziendale della A.S.U.R. di Fermo, dalla quale sottraeva farmaci ad azione dopante poi messi in commercio, ha proposto per mezzo del difensore ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 20.3.2012 del Tribunale del riesame di Ancona, che ha confermato il provvedimento con cui il 10.2.2012 il g.i.p. del Tribunale di Fermo ha applicato allo stesso la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Decisione del riesame adottata in base alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i fatti contestati, desumibili dalle numerose conversazioni telefoniche sottoposte ad intercettazione, nonché della connessa permanenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c). Decisione altresì scandita dalla rilevata infondatezza delle eccezioni procedurali sollevate dalla difesa dell'indagato e segnatamente: a) di quella concernente l'asserita inutilizzabilità degli atti investigativi compiuti dopo le richieste di proroga delle indagini avanzate dal p.m. e da reputarsi tardive, non applicandosi al procedimento la sospensione feriale dei termini, attesa la congiunta configurazione del reato di cui all'art. 416 c.p., (reato per il quale il g.i.p - respingeva la richiesta cautelare del p.m.);
b) di quella relativa alla nullità dei provvedimenti di proroga delle indagini per mancata notifica ex art. 406 c.p.p. delle richieste del p.m. (e degli stessi provvedimenti) al difensore dell'indagato.
2. Con il ricorso si deducono i vizi di legittimità per violazione di legge processuale di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Erronea applicazione degli artt. 405 e 407 c.p.p., art. 240 bis disp. att. c.p.p. per tardività delle richieste di proroga delle indagini nei confronti del ON avanzate dal p.m. in data 7.12.2010 e 1.6.2011 e nullità dei corrispondenti decreti (id est ordinanze) di proroga del g.i.p. del Tribunale di Fermo 28.3.2011 e 12.12.2011 con conseguente inutilizzabilità degli atti di indagine formati dopo la scadenza dei termini. Termini da ritenersi non sottoposti alla sospensione feriale, al ON essendo contestato l'ulteriore reato di cui all'art. 416 c.p., in relazione al quale il disposto dell'art. 240 bis disp. att. c.p.p., art. 9, comma 7 e L. n.742 del 1969, art. 2, comma 1 esclude l'operatività della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Esclusione che si estende anche agli eventuali reati connessi. Dagli atti processuali (in particolare dalla richiesta di applicazione di misure cautelari formulata dal p.m.) emerge come gli elementi indiziari raccolti accreditassero l'esistenza di un contesto associativo criminoso avente per oggetto la vendita di farmaci dopanti fin dal febbraio-marzo del 2010, a nulla rilevando che l'iscrizione del ON nel registro delle notizie di reato sia avvenuta, anche per l'ipotesi di cui all'art. 416 c.p., in epoca successiva.
2.2. Violazione degli artt. 406, 61 e 99 c.p.p. e nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare domiciliare per omessa notifica delle richieste di proroga delle indagini e dei susseguenti decreti (id est ordinanze) di proroga al difensore del ON. L'assunto del Tribunale del riesame, che ha respinto l'eccezione perché l'art. 406 c.p.p., comma 3 prevede l'avviso della richiesta di proroga soltanto per l'indagato e la persona offesa e non anche per il difensore dell'indagato (di fiducia o nominato di ufficio), è meramente formale ed erroneo. Alla luce delle indicazioni interpretative offerte dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 436/1990, 182/1999) su istituti processuali assimilabili (incidente probatorio;
richiesta di archiviazione del p.m.) anche nella dinamica della proroga dei termini delle indagini non può disconoscersi la centralità del ruolo del difensore al fine di garantire all'indagato una effettiva difesa tecnica. Nè può prescindersi dal dettato degli artt. 61 e 99 c.p.p., che rispettivamente estendono all'indagato i diritti e le garanzie previste per l'imputato e al difensore le facoltà che la legge riconosce all'indagato e alla persona offesa.
Ove non si ritenga possibile una interpretazione dell'art. 406 c.p.p. diversa da quella fatta propria dai giudici del riesame, si renderebbe necessario sollevare la questione di incostituzionalità dell'art. 406 c.p.p., comma 3, nella parte in cui non prevede l'invio anche al difensore dell'indagato dell'avviso della richiesta di proroga delle indagini formulata dal p.m..
3. Nelle more della trattazione dell'odierno ricorso il ON, come ha chiarito in discussione il difensore del ricorrente, è stato posto in libertà, la misura cautelare degli arresti domiciliari essendo stata sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla p.g. Tale evenienza pone la questione della sussistenza di un attuale interesse del ON alla decisione del ricorso. Se tale interesse è pacificamente venuto meno per il profilo delle esigenze cautelari, margini di rilevanza dell'interesse del ricorrente persistono in ordine al quadro indiziario. Quadro che il ricorso non contesta in rapporto agli specifici reati ascritti al prevenuto, adducendo la radicale insignificanza dei dati indiziari, siccome inutilizzabili in ragione delle violazioni normative di natura processuale evidenziate con il ricorso. I corrispondenti motivi di impugnazione, prima descritti, meritano, per tanto, di essere vagliati da questa S.C., subito chiarendosi che gli stessi, ad onta dell'ampiezza e meticolosità degli enunciati dell'atto impugnatorio, si profilano manifestamente infondati ed inducono l'inammissibilità del ricorso.
3.1. La prima censura attinente alla presunta tardività delle due richieste di proroga delle indagini concernenti il ON (con consequenziale nullità delle ordinanze di proroga emesse dal g.i.p.). Per omesso computo del periodo di sospensione feriale riveniente dalla congiunta contestazione al ON del reato di associazione per delinquere (reato di criminalità organizzata ex art. 240 bis disp. att. c.p.p. per cui non opera la sospensione feriale dei termini processuali), è destituita di serio pregio per le ragioni esposte dall'impugnato provvedimento del riesame cautelare. Le proroghe delle indagini per i reati di peculato e di concorso in commercializzazione di farmaci dopanti sono state richieste e concesse nel rispetto della disciplina processuale ad essi specifici reati applicabile. L'emergere di indizi di reità per la partecipazione del ON ad un sodalizio criminoso dedito alla vendita di sostanze e farmaci dopanti deve ritenersi successiva e fatta palese solo dalla complessiva disamina delle emergenze investigative e, in special modo, dal globale panorama delle conversazioni intercettate.
Puntuale deve, del resto, ritenersi il richiamo dell'ordinanza impugnata alla inesistenza, statuita da questa Corte regolatrice, di effetti processuali invalidanti dovuti ad una eventuale tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato della ulteriore ipotesi criminosa di cui all'art. 416 c.p. ascritta al ON (Cass. S.U., 24.9.2009 n. 40538, Lattanzi, rv. 244376). Con l'ulteriore conseguenza della piena utilizzabilità degli atti compiuti oltre l'ipotetica scadenza del termine delle indagini preliminari, computato non dal giorno di effettiva iscrizione del nominativo dell'indagato nell'apposito registro ex art. 335 c.p.p. (unico termine che assume rilevanza), ma dal giorno in cui, emergendo indizi di reità nei suoi confronti, tale iscrizione avrebbe in teoria dovuto avvenire (cfr. Cass. Sez. 6, 44.12.2009 n. 2261/10, Martino, rv. 245850).
È significativo - del resto - che, proprio analizzando la richiesta di applicazione di misure cautelari formulata dal procedente p.m. nell'odierno procedimento il 18.1.2012, cui si riconduce il ricorrente, viene in luce come - seppure indizi di sussistenza del reato associativo siano emersi fin da epoca coincidente con la prima richiesta di proroga delle indagini relative al ON - tali indizi hanno riguardato altri coimputati del ON (PO TE e IE DO), ma non fin da allora lo stesso ON e, va aggiunto (per l'analogia della posizione nell'indebita sottrazione di farmaci dopanti), della coimputata infermiera MA Manuela. Il ruolo e la continuità del contributo criminoso con coevo inserimento nel sodalizio criminoso sono divenuti chiari per il ON e la MA soltanto in virtù dell'analisi del complessivo compendio probatorio offerto dalle indagini preliminari.
Va osservato, infine e per mera completezza, che nessuna discrasia valutativa è ravvisabile tra l'odierna ordinanza del riesame e la successiva ordinanza dello stesso Tribunale di Ancona in fase di appello cautelare resa il 27.3.2012, che situa l'emergere degli indizi del reato di associativo nel febbraio 2010, dal momento che tale secondo provvedimento (separatamente impugnato dal ON) valorizza i rapporti (lumeggiati dalle intercettazioni) tra i coindagati PO, DO (DO RE deceduto nel luglio 2011 e il figlio IE) ed altri indagati, rapporti dianzi richiamati, senza sostenere che tali indizi abbiano fin da quell'epoca investito il ON.
3.2. Palesemente infondato è il collegato secondo motivo di impugnazione, con cui si lamenta la mancata notificazione dell'avviso della richiesta di proroga delle indagini anche al difensore dell'indagato, eventualmente da nominarsi di ufficio - se l'indagato non risulti già assistito da difensore di fiducia - a cura del g.i.p. procedente ai sensi dell'art. 406 c.p.p., comma 3 Correttamente il Tribunale del riesame di Ancona ha in proposito evidenziato l'insuperabilità del dato testuale della disposizione in parola, che contempla l'avviso della richiesta di proroga per il solo indagato e per la persona offesa che abbia ritualmente chiesto di essere informata degli sviluppi delle indagini.
Il procedimento ordinario incidentale per la proroga del termine delle indagini contempla siffatto contraddittorio limitato che, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, non vulnera in concreto alcun diritto di difesa dell'indagato, che è legittimato a presentare "memorie" entro cinque giorni dalla ricezione dell'avviso, nè crea reale disparità di trattamento con l'indagato che sia stato in precedenza raggiunto da una informazione di garanzia, venendo così edotto della pendenza di un procedimento a suo carico, e si sia eventualmente dotato di un difensore di fiducia. Precisato che l'informazione di garanzia deve essere inviata nei soli casi in cui, durante le indagini, si renda necessario procedere ad atti ai quali ha diritto di assistere il difensore dell'indagato (art 369 c.p.p.), il limitato contraddittorio informativo della procedura di proroga delle indagini (affatto escluso per reati di terrorismo e criminalità organizzata mafiosa: art. 406 c.p.p., comma 5-bis) è coerentemente parametrato sulla strutturale fluidità evolutiva delle indagini preliminari. Fluidità che, per l'indagato, trova composizione nella conclusione delle indagini e nel relativo avviso inviato (ove il p.m. procedente non ritenga di dover richiedere l'archiviazione del procedimento) allo stesso indagato e in questo caso necessariamente anche al suo difensore, nominato di ufficio in mancanza di un difensore di fiducia (art. 415 bis c.p.p.). Che tale disciplina dell'istituto processuale della proroga delle indagini non sia derogabile sul piano dell'estensione dell'onere di avviso al difensore, oltre che all'indagato, è evenienza che trova puntuale conferma nel disposto dell'art. 406 c.p.p., comma 4 che prevede l'adozione de plano dell'ordinanza del g.i.p. autorizzativa delle prorogate indagini "senza intervento del p.m. e dei difensori" (cfr. Cass. Sez. 3,25.3.2010 n. 18540, P.M. in proc. Summa, rv. 247154).
Alla stregua delle precedenti osservazioni, del tutto fuori luogo vanno ritenuti i richiami svolti in ricorso, per supposta analogia, agli istituti dell'incidente probatorio e della procedura di archiviazione del procedimento. Istituti che non consentono alcuna reale comparazione con il regime contemplato per la proroga del termine delle indagini, come già puntualmente chiarito dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 216/1999 (declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.406 c.p.p., comma 3, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost., comma 1 e art. 101 Cost., comma 2, nella parte in cui attribuisce al g.i.p. e non al p.m. l'onere dell'invio agli aventi diritto dell'avviso di richiesta di proroga delle indagini avanzata dal p.m.).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ON al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012