Sentenza 26 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00968/2026REG.PROV.COLL.
N. 07511/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7511 del 2024, proposto dalla Marcopolo Engineering s.p.a. Sistemi Ecologici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Fantappiè, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Selvaggi in Roma, via Adda, n. 55;
contro
Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Antonio Pugliese e Paolo Roberto Molea, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Liegi, n. 32;
il Ministero delle imprese del made in Italy, non costituito in giudizio;
nei confronti
dell’Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter , n. 15343 del 26 luglio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della società per azioni Gse - Gestore dei servizi energetici;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025, il consigliere AN GI;
udito per Gse s.p.a. l’avvocato Raimondo d’Aquino di Caramanico, per delega dell’avvocato Aristide Police e viste le conclusioni scritte dell’avvocato Andrea Fantappiè per l’appellante;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dalla « Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell’art. 9 del D.M. 23 giugno 2016 in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti a biomasse e biogas di cui all’art. 8, comma 4, lettere a), b) e d), gas di discarica e bioliquidi sostenibili secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016 », pubblicata dal Gestore dei servizi energetici sul proprio sito internet il 25 novembre 2016, nella parte in cui non è stato ivi inserito l’impianto di Marcopolo Engineering s.p.a. Sistemi Ecologici, denominato “Guidonia 2”, sito nel comune di Guidonia Montecelio (Rm), avente codice FER101190;
b) dall’« Elenco degli impianti esclusi dal Registro ai sensi dell’art. 9 del D.M. 23 giugno 2016 per impianti a biomasse e biogas di cui all’art. 8, comma 4, lettere a), b) e d), gas di discarica e bioliquidi sostenibili », pubblicato dal Gestore dei servizi energetici sul proprio sito internet il 25 novembre 2016, nella parte in cui è stato ivi inserito il su citato impianto dell’interessata;
c) dalla nota del Gestore prot. GSE/P20160101547 del 23 dicembre 2016, avente ad oggetto i motivi di esclusione dalla graduatoria dell’impianto de quo ;
d) dai commi 5 e 6 dell’art. 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, nella parte in cui consentono agli impianti di cui al comma 1 del medesimo art. 4 di accedere agli incentivi previsti dal predetto decreto soltanto laddove « i relativi lavori di costruzione risultino (…) avviati dopo l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie » (comma 5) oppure nel caso in cui i lavori di costruzione siano stati avviati prima dell’inserimento in graduatoria solo a condizione che per tali impianti sia stata inoltrata « richiesta di accesso agli incentivi nell’ambito delle procedure di aste e registro svolte ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 »” o che comunque abbiano « diritto all’accesso diretto sulla base del medesimo decreto » (comma 6);
e) dal punto 2.2.1 delle procedure applicative del d.m. 23 giugno 2016 emanate, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del medesimo d.m., dal Gestore dei servizi energetici il 15 luglio 2016, laddove si prevede che « con esclusione degli impianti iscritti ai Registri o che hanno partecipato alle Procedure d’Asta del D.M. 6 luglio 2012, nonché degli impianti aventi diritto all’Accesso Diretto sulla base del medesimo decreto, non possono accedere agli incentivi gli interventi i cui lavori risultino avviati in data antecedente a quella di inserimento in posizione utile nelle graduatorie. Conseguentemente gli interventi per i quali siano stati iniziati i lavori che non abbiano presentato richiesta di iscrizione ai Registri aperti ai sensi del D.M. 6 luglio 2012 o che non rispettino i requisiti previsti per l’Accesso Diretto ai sensi del medesimo decreto non possono essere iscritti ai relativi Registri ».
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) con nota prot. n. MP07/01721/FG del 25 giugno 2007 la Marcopolo Engineering s.p.a. Sistemi Ecologici chiese al Gestore dei servizi energetici il riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (“IAFR”) per il progetto di un impianto termoelettrico di nuova costruzione denominato “Guidonia 2”, sito nel comune di Guidonia Montecelio (Rm) e di potenza nominale media annua pari a 4.260 chilowatt;
b) con nota prot. n. GSE/P2007020048 del 14 settembre 2007 il Gestore riconobbe la qualifica “IAFR” all’impianto, assegnandogli il numero identificativo 2842;
c) con lettera del 5 giugno 2023, integrata, a seguito di richiesta del Gestore dell’11 novembre 2013, con comunicazioni del 29 novembre 2013 e 16 gennaio 2014, l’interessata rappresentò al Gestore che l’impianto era entrato in funzione il 21 febbraio 2013 e di aver ottenuto tutte le autorizzazioni dall’allora provincia di Roma (attualmente Città metropolitana di Roma Capitale);
d) con nota prot. GSE/P20140047946 del 7 maggio 2014 (ricevuta il 2 luglio 2014), il Gestore comunicò all’interessata l’avvio di un procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di riconoscimento della qualifica “IAFR”, rappresentando che: i) la revisione del gruppo elettrogeno era stata effettuata da soggetto diverso dal produttore e la relativa documentazione non era idonea ad attestare la correttezza della revisione stessa; ii) il gruppo elettrogeno non poteva usufruire degli incentivi di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 24 ottobre 2005, siccome già in funzione per circa cinque anni presso l’impianto “Inzago” della medesima società interessata, dove aveva già beneficiato di incentivi e in particolare di certificati verdi ex art. 4, comma 3, del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato dell’11 novembre 1999 per gli anni dal 2007 al 2010; iii) pertanto l’impianto “Guidonia 2” incorreva nel divieto di cumulo di incentivi di cui all’art. 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008); iv) inoltre il gruppo elettrogeno era stato inviato per la revisione a una società differente dalla EA (casa costruttrice del macchinario) e la documentazione trasmessa era carente della certificazione di idoneità resa dal costruttore del gruppo stesso;
e) in data 21 maggio 2014 l’interessata presentò le proprie osservazioni;
f) con provvedimento prot. n. GSE/P20140061163 del 20 giugno 2014 (ricevuto dall’interessata il 2 luglio 2014), il Gestore annullò in autotutela il provvedimento prot. n. GSE/P2007020048 del 14 settembre 2007 e, per l’effetto, rigettò l’istanza di qualifica “IAFR”;
g) tale provvedimento venne impugnato con il ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 13145 del 2014, conclusosi con sentenza di rigetto n. 11464 dell’11 novembre 2021, gravata con l’appello n. 1472 del 2022, definito con la sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 1025 del 10 febbraio 2025, oggetto di ricorso per revocazione n. 3177 del 2025, deciso all’udienza del 25 novembre 2025;
h) in data 28 ottobre 2016 l’interessata trasmise telematicamente la richiesta di iscrizione al registro ai sensi del d.m. 23 giugno 2016, identificata con codice FER101190, dell’impianto “Guidonia 2” entrato in esercizio effettivo il 21 febbraio 2013;
i) in data 25 novembre 2016 il Gestore pubblicò sul proprio sito internet l’elenco degli impianti esclusi dal registro, ivi inserendo anche l’impianto “Guidonia 2”;
l) con nota prot. GSE/P20160101547 del 23 dicembre 2016, il Gestore comunicò all’interessata le ragioni dell’esclusione dell’impianto dal registro.
3. Gli atti indicati al paragrafo 1 sono stati impugnati dalla Marcopolo Engineering s.p.a. Sistemi Ecologici con il ricorso n. 857 del 2017 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e affidato a tre motivi, compendiati in: « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2.5 DELL’ALLEGATO 1 AL D.LGS. 13/01/2003, N. 36; VIOLAZIONE DELL’ART. 23, II E III COMMA, DEL D. LGS. 3/3/2011 N. 28. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO »; « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 24, V COMMA, DEL D. LGS. 3/3/2011 N. 28. TRAVISAMENTO DEL PARERE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO 14 OTTOBRE 2015, 489/2015/I/EFR E DEL PARERE CONFERENZA UNIFICATA RESO IL 5 NOVEMBRE 2015. OMESSA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ ESTRINSECA. ERRATO PRESUPPOSTO IN FATTO E DIRITTO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO »; « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELL’ALLEGATO 1 AL D.LGS. 13/01/2003, N. 36; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 23, II E III COMMA, E 24, V COMMA, DEL D. LGS. 3/3/2011 N. 28. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEL PT. 2.2.1 DELLE PROCEDURE APPLICATIVE DEL D.M. 23 GIUGNO 2016. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEGLI ELENCHI PUBBLICATI DAL GSE SUL PROPRIO SITO IL 25.11.2016 E DEL PROVVEDIMENTO DEL GSE PROT. GSE/P20160101547 DEL 23 DICEMBRE 2016 ».
4. L’allora Ministero dello sviluppo economico e l’allora Autorità garante per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico si sono congiuntamente costituiti, in resistenza, nel giudizio di primo grado.
5. La società per azioni Gse - Gestore dei servizi energetici idrico si è costituita nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Con l’impugnata sentenza n. 15343 del 26 luglio 2024, il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.500.
7. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 24 settembre 2024 e in data 8 ottobre 2024 – l’interessata ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando due motivi.
8. La società per azioni Gse si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
9. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e l’Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti in giudizio.
10. In vista dell’udienza di discussione la società Gse ha depositato memoria in data 24 ottobre 2025 e la ricorrente ha depositato memoria in data 24 ottobre 2025 e memoria di replica in data 4 novembre 2025. Con tali atti defensionali dette parti hanno illustrato le proprie tesi e hanno insistito sulle rispettive posizioni.
11. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 25 novembre 2025.
12. In via preliminare il Collegio respinge la richiesta, formulata dall’appellante nella sua memoria di replica, di disporre una verificazione o una consulenza tecnica d’ufficio, siccome non necessarie ai fini del decidere.
13. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
14. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 7 a pagina 16 del gravame – l’appellante ha lamentato « ERRONEITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, TRAVISAMENTO. ILLEGITTIMITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. OMESSA PRONUNCIA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 107, 108 E 288 TFUE, DEGLI ARTT. 64 E 65 C.P.A., DELL’ART. 2.5 DELL’ALLEGATO 1 AL D.LGS. 36/2003, DELL’ART. 23, II E III COMMA, DEL D. LGS. 28/2011. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEGLI ELENCHI PUBBLICATI DAL GSE SUL PROPRIO SITO IL 25/11/2026 E DEL PROVVEDIMENTO PROT. GSE/P20160101547/2016. RIPROPOSIZIONE DELLE QUESTIONI NON ESPRESSAMENTE ESAMINATE EX ART. 101, COMMA, C.P.A. ».
15. Siffatta doglianza è infondata.
15.1. Non è condivisibile la tesi dell’appellante secondo cui le disposizioni recate dagli articoli 4, commi 5 e 6, e 24, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, nonché dal punto 2.2.1 delle procedure applicative del predetto decreto emanate dal Gestore dei servizi energetici il 15 luglio 2016 violerebbero i principi vigenti in tema di recupero energetico del biogas e la gradualità degli investimenti effettuati per la realizzazione degli impianti, anche ai sensi degli articoli 2.5 dell’allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e 23, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
15.2. Al riguardo si osserva che la perimetrazione temporale degli incentivi agli impianti non ancora in esercizio prima di una certa data è presupposto necessario per garantire l’indefettibile requisito dell’addizionalità dell’intervento incentivabile.
Sul tema va sottolineato che « l’incentivo (…) non può prescindere dal (…) requisito di addizionalità siccome coerente con il principio di necessità degli aiuti di Stato » (Cons. Stato, sez. II, 27 giugno 2025, n. 5619, negli stessi termini sez. II, 27 giugno 2025, n. 5618, n. 5617 e n. 5614, nonché sez. II, 5 maggio 2025, n. 5028).
La ratio che ispira il sistema di incentivazione, infatti, è quella di stimolare i potenziali beneficiari ad intraprendere attività economiche che altrimenti non avrebbero avviato senza la concessione dell’aiuto, mentre qualora l’impianto sia già in esercizio viene meno l’effetto incentivante sotteso al meccanismo dei certificati bianchi.
In sostanza, non sono rilevanti la convenienza economica dell’intervento oppure la ponderazione di opinabili profili finanziari, bensì è elemento decisivo la stretta correlazione tra incentivo e risparmio energetico, in quanto il primo costituisce condicio sine qua non del secondo, pena il venir meno della causa dell’incentivo (ovverosia la necessità dell’aiuto), che, ove erogato, si tradurrebbe in un mero sussidio all’impresa privo di logica giustificazione e lesivo della concorrenza (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 2593/2025 cit.; sez. VII, 29 settembre 2023 n. 10309).
Va specificato, altresì, che è onere dell’impresa interessata provare il requisito dell’addizionalità, il quale peraltro non può essere inteso in termini meramente legati all’evoluzione tecnologica, ma deve essere allargato ai profili economici (o di mercato) sottesi alla messa in atto dell’intervento (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 2593/2025 cit., 27 maggio 2024, n. 4697, 17 giugno 2022, n. 4983 e 7 aprile 2022 n. 2581).
15.3. Tanto premesso, si rileva che il d.m. del 23 giugno 2016 prevede, tra i requisiti per accedere all’incentivazione, l’avvio dei lavori di costruzione dell’impianto dopo l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie (art. 4, coma 5) oppure la richiesta iscrizione ai registri di cui al d.m. del 6 luglio 2012 o la sussistenza di un diritto all’accesso diretto ai benefici.
Ciò posto, si osserva che i lavori di costruzione dell’impianto sono stati pacificamente avviati prima della richiesta di iscrizione al registro e che l’interessata non ha mai presentato istanza di iscrizione ai registri di cui al del Ministro dello sviluppo economico del d.m. 6 luglio 2012, il che legittima l’esclusione dell’impianto dell’interessata dalla graduatoria.
15.4. Delineate le su esposte coordinate fattuali e normative, emerge che le norme regolamentari contestate sono del tutto coerenti con le disposizioni di rango legislativo, siccome tese a garantire, in sostanza, il requisito dell’addizionalità e l’ordinata erogazione degli incentivi, che presuppongono fisiologicamente l’applicazione di limiti temporali e di requisiti stringenti.
Diversamente opinando, si giungerebbe ad un’irrazionale applicazione indistinta degli incentivi di cui al d.m. del 23 luglio 2016 introdotti per sostenere tutti quegli impianti che non hanno avuto accesso al precedente regime del d.m. 6 luglio 2012, consentendo, per tal via, in modo contrastante con il requisito dell’addizionialità il conseguimento di benefici senza una loro effettiva necessità economica per la realizzazione o la recente già avvenuta realizzazione degli impianti.
È evidente, invero, che se l’impianto (come nel caso di specie) è già entrato in esercizio in data anteriore a quella fissata dal legislatore, con lavori di realizzazione avviati prima della domanda di iscrizione al registro e senza alcun previo tentativo di accesso al precedente regime incentivante recato dal d.m. 6 luglio 2012, non risulta integrato il principio di necessità dell’aiuto ai fini della realizzazione ed esercizio dell’impianto.
Pertanto le disposizioni regolamentari sono congruenti rispetto alle fonti normative di rango legislativo.
Inoltre, atteso che le amministrazioni competenti in materia di incentivi energetici esercitano un’ampia autonomia regolatoria, le disposizioni regolamentari sono sindacabili dal giudice amministrativo nell’esercizio degli ambiti di discrezionalità riconosciuti dal legislatore, soltanto laddove siano manifestamente irrazionali, mentre nel caso in esame esse sono ragionevoli e comunque non palesemente irragionevoli.
15.5. Non si riscontra l’asserita disparità di trattamento circa la previsione da parte del d.m. del 23 luglio 2016 dei requisiti dell’avvio dei lavori di costruzione dell’impianto dopo l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie (art. 4, comma 5) e della previa iscrizione ai registri di cui al d.m. 6 luglio 2012 (art. 4, comma 6), né un difetto motivazionale sul punto.
In proposito si osserva che trattandosi di atto amministrativo di tipo normativo, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è necessaria una motivazione; inoltre, « va riconosciuto al legislatore e al Ministero, quale autorità emanante la disciplina secondaria, un’ampia discrezionalità nel modulare l’incentivazione nel corso del tempo (…) la possibilità di modulazione nel tempo del beneficio è prevista infatti dall’art. 24 D.lgs. n. 28/2011 che dispone che l’incentivo alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è stabilito da un decreto ministeriale che ne fissa le condizioni e i presupposti, anche cronologiche, per l’ammissione al meccanismo incentivante (…) in base (…) ai principi generali, di derivazione europea, a cui è ispirata la legislazione nazionale l’amministrazione gode di un ampio margine di scelta quanto alle misure ritenute necessarie nel corso del tempo per raggiungere gli obiettivi nazionali generali di produzione energetica, implicando che l’autorità è libera di modificare regimi di sostegno – anche modulandoli nel corso del tempo – purché gli obiettivi generali siano raggiunti (cfr. per tutti Corte di Giustizia, sentenza dell’11 luglio 2019, Agrenergy e Fusignano Due, C-180/18, C-286/18 e C-287/18) » (Cons. Stato, sez. II, 31 marzo 2025, n. 2670). Inoltre, la normativa europea (e, dunque, anche le pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea) « non impone agli Stati membri al fine di promuovere l’uso dell’energia da fonti rinnovabili di adottare regimi di sostegno, rispetto ai quali quindi mantengono un potere discrezionale, per cui sono liberi di adottare, modificare o sopprimere regimi di sostegno purché siano raggiunti gli obiettivi dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, rispettando però il principio generale della certezza del diritto, che ha come corollario quello della tutela del legittimo affidamento, per cui le norme di diritto devono essere chiare e precise e la loro applicazione deve essere prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando possono avere sugli individui e sulle imprese conseguenze sfavorevoli » (Cons. Stato, sez. II, 14 gennaio 2025, n. 226).
Ad ogni modo, nel caso di specie, essendo l’impianto entrato in esercizio il 21 febbraio 2023, l’interessata avrebbe potuto richiedere l’iscrizione ai registri di cui al d.m. del 6 luglio 2012, essendovi stati tre bandi pubblici al riguardo per gli anni 2012, 2013 e 2014 (di cui quest’ultimo senz’altro usufruibile), essendo, pertanto, smentito quanto affermato dall’appellante secondo cui « la mancata richiesta di accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012 » non sarebbe stata « imputabile ad una scelta imprenditoriale o ad un’omissione del titolare dell’Impianto, ma è conseguente all’illegittimo diniego (risalente al 2014) della precedente richiesta di qualifica IAFR », in quanto il Gestore ha rigettato la richiesta di qualifica “IAFR” con nota del 20 giugno 2014, con la conseguenza che l’interessata avrebbe potuto partecipare al bando del 29 marzo 2014, con termine per la presentazione delle domande fissato al 26 giugno 2014. Tale mancata partecipazione al predetto bando costituisce un ulteriore prova che l’aiuto non era necessario per intraprendere l’iniziativa imprenditoriale, avviata, invero, prima del 2013 (con ultimazione dell’impianto a febbraio 2013) e senza chiedere l’iscrizione ai registri di cui al d.m. del 6 luglio 2012. Né è rilevante in senso contrario la circostanza, su cui l’appellante ha insistito anche nella sua memoria di replica, che il Gestore abbia negato la qualifica “IAFR” e l’accesso ai benefici di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008 all’impianto di “Guidonia 2” sulla base del fatto che l’impianto non fosse nuovo, ma rigenerato, essendo tale esclusione reputata in sede giurisdizionale legittima, sicché la mancata partecipazione ai bandi per il d.m. 6 luglio 2012 non può essere imputata ad un’illegittima pregressa azione del Gestore, né tanto meno può predicarsi un’aspettativa legittima di fruizione di incentivi di cui al d.m. 23 giugno 2016 in difformità dai vincoli temporali e sostanziali ivi previsti in modo legittimo, come diffusamente illustrato.
Conseguentemente non vi è disparità di trattamento tra la situazione dell’impianto de quo rispetto agli impianti realizzati entrati in esercizio dopo l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie, in quanto l’interessata avrebbe potuto partecipare ai bandi per gli incentivi di cui al d.m. del 6 luglio 2012 e rientrare, per tal via, nella fattispecie derogatoria di cui all’art. 4, comma 6, del d.m. del 23 giugno 2016. Ne deriva peraltro che « Gli operatori che avevano fatto la domanda in base al precedente decreto ministeriale avevano indirettamente fornito la prova che ritenevano necessari gli incentivi per rendere economicamente sostenibile l’intervento programmato; la circostanza che lo avessero realizzato pur non avendo ottenuto il beneficio richiesto non era di ostacolo alla differenziazione della loro posizione rispetto a quelli che, come l’appellante, non avevano fatto alcuna richiesta » (Cons. Stato, sez. II, 3 giugno 2025, numeri 4806, 4807 e 4808 in cause analoghe, in parte qua , alla presente e tra le medesime parti).
15.6. In definitiva le censurate disposizioni regolamentari, così come le coerenti procedure applicative emanate dal Gestore, sono pienamente legittime.
16. Mediante la seconda doglianza – estesa da pagina 16 a pagina 19 del gravame – l’interessato ha dedotto « ERRONEITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, TRAVISAMENTO. ILLEGITTIMITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 64 E 65 C.P.A. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 24, V COMMA, DEL D.LGS N. 28/2011, DELL’ART. 8 DLGS. 281/1997. TRAVISAMENTO DEL PARERE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO 14 OTTOBRE 2015, 489/2015/I/EFR E DEL PARERE CONFERENZA UNIFICATA RESO IL 5 NOVEMBRE 2015. CONTRADDITTORIETÀ ESTRINSECA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ».
17. Tale motivo è infondato.
Non vi è stato alcun travisamento da parte dell’allora Ministero dello sviluppo economico del parere dell’allora Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico n. 489/2015/i/efr del 14 ottobre 2015, ove era stata la richiesta di soppressione dell’articolo 4, commi 5 e 6, dello schema del d.m. del 23 giugno 2016. Il parere, invero, « è obbligatorio ma non vincolante e può essere disatteso senza necessità di una specifica motivazione. In sostanza è un contributo tecnico dalla cui acquisizione non può prescindersi e di cui l’autorità ministeriale farà l’uso che ritiene più opportuno » (Cons. Stato, sez. II, numeri 4806/2025, 4807/2025 e 4808/2025 cit.) e considerato, altresì, che, come già evidenziato al paragrafo 15.5, il d.m. del 23 giugno 2016 è un atto normativi a contenuto generale che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990, fermo restando che la condivisione solo parziale del parere è espressamente rappresentata nelle premesse al decreto ministeriale de quo .
18. In conclusione l’appello deve essere respinto.
19. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna, in solido, delle appellanti al pagamento, in favore dell’amministrazione appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.
19.1. Nulla va disposto circa la regolazione delle spese processuali tra la ricorrente e il Ministero delle imprese del made in Italy e l’Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, stante l mancata costituzione di questi due enti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 7511 del 2024, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Marcopolo Engineering s.p.a. Sistemi Ecologici al pagamento, in favore di Gse s.p.a. - Gestore dei servizi energetici, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.500 (tremilacinquecento), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Nulla dispone circa la regolazione delle spese di lite tra la ricorrente e il Ministero delle imprese del made in Italy e l’Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
LI TR DE, Presidente
AN GI, Consigliere, Estensore
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN GI | LI TR DE |
IL SEGRETARIO