Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 968
TAR
Sentenza 26 luglio 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione principi recupero energetico e gradualità investimenti

    La Corte ha ritenuto che la perimetrazione temporale degli incentivi sia necessaria per garantire il requisito dell'addizionalità, coerente con il principio di necessità degli aiuti di Stato. L'incentivo deve stimolare attività economiche altrimenti non intraprese. L'impresa ha l'onere di provare l'addizionalità. Le norme contestate sono coerenti con le disposizioni legislative e garantiscono il requisito dell'addizionalità e l'ordinata erogazione degli incentivi.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento e difetto motivazionale

    Non vi è disparità di trattamento perché l'appellante avrebbe potuto partecipare ai bandi per gli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012, rientrando così nella fattispecie derogatoria. La mancata partecipazione non può essere imputata ad un'azione illegittima del Gestore. Le disposizioni regolamentari sono legittime.

  • Rigettato
    Travisamento del parere dell'Autorità e contraddittorietà motivazione

    Non vi è stato travisamento del parere, che è obbligatorio ma non vincolante. Il Ministero ha disatteso la richiesta di soppressione dell'art. 4, commi 5 e 6, del D.M. 23 giugno 2016, facendo l'uso che riteneva più opportuno del parere. Il D.M. è un atto normativo generale e la condivisione parziale del parere è rappresentata nelle premesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 968
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 968
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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