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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/12/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 600/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 10.12.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. TRESCA Matteo, Via Firenze 291 - Pescara
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.442 c.p.c. depositato in data 14.3.2025, Parte_1
conveniva in giudizio domandando l'accert
[...] CP_1 sussistenza dei requisiti per accedere all'APE Sociale ex L.232/2016 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa finalizzata alla verifica del requisito per l'accesso presentata in data 19.1.2023.
L' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda, in particolare CP_1 premettendo che la domanda per ottenere la prestazione dell'APE sociale non può essere approvata se prima non è stata inoltrata la domanda di certificazione del diritto alla prestazione, anche se la seconda può essere presentata congiuntamente alla prima (messaggio n. 163/2020), ed esponendo che il CP_1 ricorrente aveva presentato una prima domanda di verifica del requisito per l'APE Sociale in data 19.1.2023, respinta per mancanza del diritto e, successivamente, una domanda di APE sociale in data 28.2.2023, mentre non era stata presentata alcuna domanda di liquidazione di APE sociale congiuntamente alla successiva domanda di certificazione, presentata a maggio 2023, cosicchè, essendo stata la domanda di pensione presentata a novembre 2023, la decorrenza era stata determinata a partire dal mese successivo ovvero dal 1.12.2023.
L' inoltre esponeva che per l'APE sociale anno 2023 l'avente diritto ha CP_1
l'obbligo, per l'anno successivo alla liquidazione della pensione, di non superare il limite reddituale di €4.800,00 derivante da lavoro autonomo, rappresentando che il ricorrente risultava iscritto nella gestione commercianti, con conseguente rischio, in caso di superamento di detto limite, di perdere il diritto alla pensione e successivo obbligo di restituzione di quanto erogato.
Alla prima udienza, il procuratore del ricorrente, preso atto del superamento della soglia reddituale da parte del ricorrente e della circostanza che, anche nel corrente anno 2025, il medesimo sta continuando a svolgere attività lavorativa, si associa alle conclusioni dell' , con integrale compensazione delle spese di lite ex art. CP_1
152 disp. att. c.p.c.; insisteva nel rigetto del ricorso. CP_1
All'esito dunque della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (nelle quali le parti reiteravano le deduzioni effettuate alla prima udienza), la controversia viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
Vista l'ammissione, dichiarata dalla parte ricorrente, del superamento del requisito reddituale, il ricorso va pertanto rigettato.
Non trattandosi di domanda manifestamente infondata e temeraria, né proposta con mala fede o colpa grave, la parte attrice non può essere onerata delle spese del giudizio, malgrado la soccombenza (cfr. Corte Cost. n. 134/1994 ed art. 152 disp. att. c.p.c., considerato il reddito risultante in atti).
2
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara non dovuto, ex art.152 disp. att. c.p.c., il rimborso all' delle spese CP_1 della procedura.
Così deciso in Pescara in data 10.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
3
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 10.12.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. TRESCA Matteo, Via Firenze 291 - Pescara
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.442 c.p.c. depositato in data 14.3.2025, Parte_1
conveniva in giudizio domandando l'accert
[...] CP_1 sussistenza dei requisiti per accedere all'APE Sociale ex L.232/2016 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa finalizzata alla verifica del requisito per l'accesso presentata in data 19.1.2023.
L' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda, in particolare CP_1 premettendo che la domanda per ottenere la prestazione dell'APE sociale non può essere approvata se prima non è stata inoltrata la domanda di certificazione del diritto alla prestazione, anche se la seconda può essere presentata congiuntamente alla prima (messaggio n. 163/2020), ed esponendo che il CP_1 ricorrente aveva presentato una prima domanda di verifica del requisito per l'APE Sociale in data 19.1.2023, respinta per mancanza del diritto e, successivamente, una domanda di APE sociale in data 28.2.2023, mentre non era stata presentata alcuna domanda di liquidazione di APE sociale congiuntamente alla successiva domanda di certificazione, presentata a maggio 2023, cosicchè, essendo stata la domanda di pensione presentata a novembre 2023, la decorrenza era stata determinata a partire dal mese successivo ovvero dal 1.12.2023.
L' inoltre esponeva che per l'APE sociale anno 2023 l'avente diritto ha CP_1
l'obbligo, per l'anno successivo alla liquidazione della pensione, di non superare il limite reddituale di €4.800,00 derivante da lavoro autonomo, rappresentando che il ricorrente risultava iscritto nella gestione commercianti, con conseguente rischio, in caso di superamento di detto limite, di perdere il diritto alla pensione e successivo obbligo di restituzione di quanto erogato.
Alla prima udienza, il procuratore del ricorrente, preso atto del superamento della soglia reddituale da parte del ricorrente e della circostanza che, anche nel corrente anno 2025, il medesimo sta continuando a svolgere attività lavorativa, si associa alle conclusioni dell' , con integrale compensazione delle spese di lite ex art. CP_1
152 disp. att. c.p.c.; insisteva nel rigetto del ricorso. CP_1
All'esito dunque della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (nelle quali le parti reiteravano le deduzioni effettuate alla prima udienza), la controversia viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
Vista l'ammissione, dichiarata dalla parte ricorrente, del superamento del requisito reddituale, il ricorso va pertanto rigettato.
Non trattandosi di domanda manifestamente infondata e temeraria, né proposta con mala fede o colpa grave, la parte attrice non può essere onerata delle spese del giudizio, malgrado la soccombenza (cfr. Corte Cost. n. 134/1994 ed art. 152 disp. att. c.p.c., considerato il reddito risultante in atti).
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P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara non dovuto, ex art.152 disp. att. c.p.c., il rimborso all' delle spese CP_1 della procedura.
Così deciso in Pescara in data 10.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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