CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Composto da:
1) GI PO Presidente
2) ES AF Giudice delegata
3) Maurizio Onofrio Sciortino Giudice esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2037/2023 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche, vertente promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, dall'avv. Antonio L. M. Sapienza (p.e.c.:
Email_1 ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del legale rappr.te pro
[...] Controparte_2 tempore, (CF.: , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_1 di Palermo (p.e.c.: Email_2 convenuta
OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque 2
Pubbliche
Conclusioni per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo accertare e dichiarare l'Autorità di Bacino Distretto Idrografico presso la
[...]
, succeduta ex lege all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente a Controparte_2 sua volta succeduto ex lege all'Assessorato Regionale Infrastrutture, responsabile della mancata manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo e delle sponde del fiume Belice in territorio di Villalba e dunque dei danni subiti per le susseguenti esondazioni subiti dal ricorrente negli anni dal 2018 al 2022 sui suoi terreni distinti al catasto terreni foglio di mappa 48 particelle 449-450-451-452-15-397- 396 e al foglio di mappa 53 particelle
10,105,106,107,242,400,402 e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno in favore di , in termini di lucro cessante e di quanto necessario al ripristino dei terreni, Parte_1 nella misura accertata dal consulente di parte e cioè all'importo complessivo di € 37.367,00 oltre interessi e rivalutazione o in quella minor o maggior somma accerta a seguito di CTU.
In via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi con il sig. sui Testimone_1 seguenti capitolati:
1. Vero è che nel 2018 a causa degli alluvionamenti del fiume Belici seguiti agli eventi piovosi la ditta ha perso il raccolto di erbaio leguminose per un totale di Parte_1 ettari 1.50.00 del terreno, come evidenziato e qui raffigurato nella planimetria che le viene mostrata;
2. Vero è che per l'annata agraria 2018-19 a causa degli alluvionamenti del fiume Belici seguiti agli eventi piovosi la ditta ha preso il raccolto di grano nella porzione Parte_1 di terreno di ettari 1.50.00 come evidenziato e qui raffigurato nella planimetria che le viene mostrata;
3. Vero è che nell'annata agraria 2019-20 a causa degli alluvionamenti del fiume Belici seguiti agli eventi piovosi la ditta ha perso il raccolto di foraggio nella Parte_1 porzione di terreno di ettari 1.50.00 come evidenziato e qui raffigurato nella planimetria che le viene mostrata;
3
4. Vero è che nell'annata agraria 2020-21 a causa degli alluvionamenti del fiume Belici seguiti agli eventi piovosi la ditta ha perso il raccolto di grano nella porzione Parte_1 di terreno di ettari 9.00.00 come evidenziato e qui raffigurato nella planimetria che le viene mostrata;
5. Vero è che nell'annata agraria 2021-22 a causa degli alluvionamenti del fiume Belici seguiti agli eventi piovosi la ditta ha perso il raccolto di erbaio di leguminose Parte_1 nella porzione di terreno di ettari 9.00.00 come evidenziato e qui raffigurato nella planimetria che le viene mostrata;
si chiede nomina di CTU cui affidare l'incarico di accertare e descrivere il danni subiti dal ricorrente anche valutandone la causalità ed il quantum del danno risarcibile, in termini di interventi necessari per il ripristino dei luoghi e di mancata produzione negli anni 2018 –
2022”
Conclusioni per la convenuta:
“VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO
Reiectis Adversis respingere la domanda avversaria perché nulla e infondata, in fatto e diritto, per intervenuta prescrizione o, comunque, per la radicale assenza di responsabilità dell'Amministrazione regionale in relazione ai fatti per cui è controversia;
- In subordine, nella non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi accertata la responsabilità della convenuta Autorità di Bacino, ridurre il risarcimento per eccezionalità dell'evento e anche ai sensi degli artt. 1227, commi 1 e 2;
- respingere le richieste istruttorie avverse perché inammissibili
- in caso di nomina del C.T.U., si chiede la verifica:
1. dell'eccezionalità degli eventi metereologici e, dunque, straordinarietà ed imprevedibilità, oggettiva e soggettiva, dei danni conseguenti;
2. sull' imputabilità e l'incidenza del danno, di un eventuale comportamento attivo e diligente posto in essere dagli odierni attori ed afferente alla manutenzione ordinaria degli argini prospicienti il fondo d'interesse, avrebbe evitato e/o comunque limitato gli occorsi 4
danni
3. dell'eventuale piantumazione all'interno della fascia di pertinenza idraulica all'interno delle quali è fatto divieto di eseguire alcuna opera, ai sensi dell'art. 96, comma f,
R.D 523/1904;
4. della riconducibilità, se contestata, del fondo in comodato nell'area “Pericolosità alta per fenomeni di esondazione - P3-” del P.A.I.
- sempre in caso di Consulenza d'Ufficio, si nomina sin d'ora quale C.T.P., Dott. Per_1
, con studio in Termini Imerese (PA), cell: 3384373063, mail:
[...]
, pec: Email_3 Email_4
Al fine di garantire l'effettività e l'immediatezza del contraddittorio tecnico, vorrà codesto Tribunale
- onerare il C.T.U. di indicare i suoi recapiti (in specie l'indirizzo p.e.c.), espressamente, nel verbale di giuramento telematico,
- onerare il medesimo di indirizzare le comunicazioni e gli atti inerenti allo svolgimento
e alla definizione delle operazioni direttamente ai recapiti del C.T.P., oltre a quelli dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- assegnare alle parti costituite un congruo termine considerato, non inferiore a 20 giorni, per le osservazioni alla bozza.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha evocato in giudizio l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Parte_1 della Sicilia e, premesso di essere titolare dell'omonima ditta che esercita sui fondi censiti al
N.C.T. del Comune di Villalba al foglio di mappa 48 part. 449, 450, 451, 452, 15, 397, 396
(estesi complessivi Ha 22.42.76) e al foglio di mappa 53 part. 10, 105, 106, 107, 242, 400,
402 (estesi complessivamente Ha 6.98.95) attività di produzione, raccolta e vendita di prodotti agricoli, ha affermato di avere subito nel corso degli anni gravi danni derivanti dalle frequenti esondazioni del torrente Belici, appartenente al demanio idrico regionale, successivamente alle ricorrenti precipitazioni, causate dalla mancanza di manutenzione dell'alveo e dei suoi 5
argini; ha aggiunto di avere in più occasioni segnalato con note a mezzo pec trasmesse alla convenuta le condizioni di interrimento del corso d'acqua, la presenza di folta vegetazione con la notevole riduzione della sezione e, in definitiva, la mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, altresì allegando, in ultimo, con missiva del 15.11.2021 in relazione all'esondazione del fiume Belici in occasione delle alluvioni occorse dal 9 all'11 novembre
2021, anche le foto dei terreni allagati, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. Ha asserito, ancora, di avere incaricato un perito per la quantificazione dei pregiudizi subiti nel periodo
2018-2022 per danno emergente e per lucro cessante da mancata produzione, per complessivi
€. 37.367,00, e ha pertanto ascritto all'Amministrazione convenuta la responsabilità in ordine ai citati pregiudizi in quanto conseguenti alla mancata pulizia dell'alveo del torrente e alla mancata esecuzione dei progetti per interventi straordinari pur programmati dall'Assessorato regionale. Ha pertanto domandato la condanna dell'Autorità convenuta al risarcimento dei suddetti pregiudizi conseguenti alle esondazioni subite nel citato periodo.
2. Si è costituita l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia eccependo preliminarmente la nullità della causa petendi e, comunque, l'infondatezza della domanda per difetto del titolo costitutivo della pretesa, stante la genericamente indicata, dall'avversario,
“mancanza di manutenzione” del corso d'acqua, senza allegazione di alcuna specifica condotta imputabile all'Amministrazione. Ha pure eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria con riferimento agli eventi del 2018, escludendo, in ogni caso, la ricorrenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c., in ragione dell'eccezionalità degli eventi, integranti caso fortuito. Ha opposto poi, anche ai fini della riduzione dell'eventuale risarcimento, gli obblighi di manutenzione gravanti sugli interessati, possessori / detentori / proprietari frontisti, ex art. 9, 12 e 58 r.d. 523/1904, in quanto rilevanti altresì ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2 c.c. invocando, sotto tale ultimo profilo, anche la disciplina in tema di rispetto delle fasce di pertinenza idraulica ex art 96 , lettera f, r.d.
523/1904. Ha concluso per il rigetto delle avversarie domande chiedendo, in subordine, la riduzione del risarcimento ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c.
3. Istruita la causa in via documentale e a mezzo di c.t.u., precisate le conclusioni davanti 6
al Giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, in data 24.11.2025, è stata posta in decisione dal Collegio.
* * *
4. La domanda avanzata da va accolta nei termini e per le ragioni che Parte_1 di seguito si espongono.
4.1. Il ricorrente ha documentato innanzi tutto la titolarità dei terreni censiti nel N.C.T. al foglio di mappa 48 particelle 397 e 452 (giusta atto di compravendita in Notar del Per_2
14.2.2003) e particelle 15, 396, 449, 450 e 451 (giusta atto di compravendita in notar Per_3 del 12.11.2020) nonché al foglio di mappa n. 53 particella 107 (giusta atto i vendita in notar del 26.2.2001), mentre risultano condotti in affitto dal ricorrente (giusta contratto di Per_4 affitto di fondo rustico del 10.4.2014 con durata sino al 31.12.2025) le particelle di cui al foglio 53 nn. 10,105,106,242,400 e 402 (v. all. 1 e 2 al ricorso, ma v. anche all. 3 e all. A alla
Relazione dei cc.tt.uu.). I fondi, per come appurato dai consulenti nominati, fanno parte di un vasto compendio fondiario ricadente in agro del Comune di Villalba e la complessiva estensione catastale è pari a 29.41.71 ha.
Gli accertamenti di natura tecnica disposti ed espletati nel corso del giudizio, nel confermare la titolarità / conduzione dei terreni e annessa attività aziendale nei termini sopra indicati, delineano nel dettaglio le caratteristiche e la conformazione dei citati fondi.
I terreni sono dislocati lungo il corso del torrente Belici, a quote comprese tra 364 m s.l.m. a monte e 352 m s.l.m. a valle, con morfologia pianeggiante, di natura alluvionale, che lo stesso corso d'acqua ha contribuito a creare nel tempo;
l'intera superficie è rivolta alle colture seminative tipiche del territorio ovvero dell'areale, come cereali (grano duro prevalentemente) e foraggere e/o leguminose da granella poste in rotazione, circostanza che ha trovato conferma nei fascicoli del ricorrente 2017-2022 (v. pag. 9 della Relazione CP_3 dei cc.tt.uu.). Chiariscono i consulenti che nell'area pianeggiante solcata dal torrente Belici su cui si insiste il fondo attoreo già da tempo si sta verificando l'espansione della sede dell'alveo fluviale;
le acque di deflusso, a seguito di eventi piovosi significativi, determinano infatti l'erosione della base delle colline poste ad est dell'alveo favorendo l'instaurarsi di qualche 7
formazione calanchiva, mentre sul lato ovest vanno ad interessare i terreni di parte attrice con allagamenti o vere e proprie avulsioni di terreno fertile con crolli, erosione laminare o formazione di solchi, specificamente individuabili in relazione alle particelle 449-450-451-
452 e parte della part. 15 in capo al ricorrente, per cui da un confronto con le più vecchie immagini aerofotografiche si nota che tali terreni (o porzioni) sono diventati parte dell'alveo del torrente;
il corso d'acqua del torrente divaga in modo disordinato nella pianura fino ad invadere progressivamente anche aree ben distanti dal tracciato catastale, tagliando le anse, erodendo sponde consolidate e creando nuovi passaggi abbandonando parzialmente quelli passati (v. pagg. pag. 10 e s. della Relazione dei cc.tt.uu.). Si tratta di una situazione che, pur precedente al periodo indicato nel ricorso ed evidente anche negli anni 2017 e 2019, sembra essersi consolidata in epoca più recente, mostrando l'immagine del 2022 riportata nella
Relazione dei cc.tt.uu. la definitiva formazione di un solco erosivo all'interno dei terreni di parte attrice, costituente, in pratica, un alveo secondario percorso dalle acque in occasioni di piene più significative, profondo anche 1 m rispetto all'originario piano di campagna, terreno precluso a qualsiasi utilizzo, con la formazione di una isola fluviale di terreno attoreo di difficile utilizzazione, peraltro facilmente e ulteriormente alluvionabile (v. in particolare a pagg. 12 e s. della Relazione dei cc.tt.uu. e raffigurazioni fotografiche 7-12 richiamate nello stesso elaborato).
In estrema sintesi, con gli eventi di piena più recenti, tra cui quello del mese di novembre
2021, si è determinata una riduzione delle superfici coltivabili attoree sostanzialmente irreversibile: l'alveo fluviale si è espanso con progressivo arretramento del confine coltivabile e con la formazione, altresì, di una insula di terreno inondabile, privata del potenziale produttivo (v. a pagg. 38 e s. della Relazione dei cc.tt.uu. V. anche a pag. 33 dell'elaborato dove si specifica che “negli ultimi vent'anni, la zona di deflusso delle acque si è progressivamente spostata verso i terreni di proprietà di parte ricorrente … risulta evidente il progressivo e continuo avanzamento del limite del deflusso delle acque” e “una significativa porzione delle particelle analizzate, anche se da un punto di vista catastale non è classificata come “Acqua”, ricade fisicamente all'interno della zona di deflusso ordinario delle acque. 8
Tutto ciò dimostra come il fenomeno di esondazione del torrente e il conseguente allagamento dei fondi, sia un fenomeno ciclico e frequente che si è di certo accentuato nell'ultimo decennio”).
I cc.tt.uu., pur dando conto della generica descrizione operata dal perito di parte attrice
– che, nella valutazione dei danni, specie in termini di mancata produzione nell'arco di un quinquennio, riferisce di eventi avvenuti negli anni 2018 e 2021 senza indicare l'esatto evento occorso e, peraltro, ricomprendendo nella stima particelle riferibili a terzi soggetti ovvero all'alveo fluviale oramai consolidato da decenni – riferiscono, in ogni caso, di un danno
“evidente e quantificabile” concretizzatosi negli ultimi anni, in relazione al quale, e con riferimento in particolare all'evento datato 8-11 novembre 2021, gli stessi ausiliari sviluppano lo studio idrologico-idraulico e l'indagine sulle cause delle esondazioni. L'evento dell'8-11 novembre 2011 è pertanto individuato, considerando la situazione consolidatasi, come evento medio rappresentativo del quinquennio indicato dal c.t. di parte attrice (v. pag. 15 della
Relazione dei cc.tt.uu.)
Da tali indagini occorre prendere le mosse, considerato del resto che all'evento dei 9-11 novembre 2021 si fa specificamente riferimento nel contesto del ricorso introduttivo.
L'analisi del detto evento meteorico che ha determinato l'esondazione del fiume Belici
è operata dai cc.tt.uu. (v. pagg. 16 e ss. della Relazione dei cc.tt.uu.) sul confronto tra le Curve di Probabilità Pluviometriche calcolate sulla scorta delle serie storiche degli annali idrologici per le stazioni dell'Osservatorio delle Acque presenti nell'intorno del bacino idrografico in questione e l'altezza di pioggia massima relativa alla durata critica dell'evento meteorico del
Novembre 2021 calcolate a partire dalle registrazioni delle altezze di pioggia effettuate dalle stazioni SIAS di Alia, Petralia Sottana e Polizzi Generosa;
i cc.tt.uu. procedono Per_5 anche alla valutazione delle aree di influenza di ogni stazione attraverso il metodo dei topoieti, caratterizzando l'evento meteorico in base al tempo di ritorno e alla criticità per il bacino in esame;
l'indagine condotta, rappresentata anche nei grafici riportati nell'elaborato, evidenzia che “l'evento ha sempre valori di altezze di pioggia massima inferiori alla curva di probabilità pluviometrica di tempo di ritorno pari a 2 anni” e “Per tale ragione è possibile affermare che 9
l'evento ha avuto complessivamente un tempo di ritorno inferiore ai 2 anni. … l'evento in questione risulta essere un evento meteorico “molto frequente”” (così a pag. 23 della
Relazione dei cc.tt.uu.).
I risultati ottenuti all'esito delle analisi idrologica e idraulica eseguite conducono gli ausiliari ad affermare che “la maggior parte delle particelle oggetto della … perizia sono state parzialmente o totalmente allagate dall'esondazione dell'asta fluviale del torrente Belici ad eccezione delle particelle 105 e 400” e che “Le particelle interessate dai tiranti maggiori, anche oltre 2,00 m, sono quelle limitrofe e parallele al corso d'acqua (452, 451, 450, 449), che, come appare chiaro dalla sovrapposizione tra C.T.R. (2013) e particelle, sono di fatto all'interno dell'area ove avviene ordinariamente il deflusso delle acque”; inoltre
“Ampiamente interessate dal deflusso delle acque meteoriche, ma con tiranti compresi tra
0,50 m e 1,50 m, sono anche le particelle 397, 396, 15, 10, 107 e 402” mentre “per una piccola porzione, la corrente ha invaso anche la particella 242 con tiranti di circa 0,75 m.” (così a pag. 19 della Relazione dei cc.tt.uu.).
Le conseguenze lesive dei citati fenomeni sono analizzate dagli ausiliari tenendo conto dei diversi eventi di piena e, in particolare, quello studiato del novembre 2021.
I consulenti ribadiscono che gli eventi suddetti “hanno causato l'ablazione di parte dei terreni agricoli con arretramento del confine coltivabile, con formazione di un alveo secondario e di una insula di terreno oramai facilmente inondabile e quindi privata del potenziale produttivo”; trattasi di “aree, composte da terreno avulso o tendenzialmente improduttivo” in cui “la ordinaria coltivazione agricola non è più praticabile”, per una estensione complessiva di circa 2,5 ha (v. pag. 35 e della Relazione dei cc.tt.uu. Tali aree sono anche rappresentate nell'immagine a pag. 35 della Relazione dei cc.tt.uu. e sono quelle comprese tra la linea rossa – che individua il limite coltivato nel 2014 – e quella verde che segna il limite coltivato nell'anno 2022 dopo l'evento alluvionale del 2021).
Quanto alle cause della esondazione del torrente Belici e l'inondazione dei terreni di parte attrice, esse, secondo i cc.tt.uu., “sono essenzialmente da ricondurre alla presenza di vegetazione ripariale che aumenta la scabrezza dell'alveo riducendo la velocità della corrente 10
idrica innalzandone il tirante d'acqua, e al deposito di materiale solido trasportato che determina il sovralluvionamento del fondo alveo con riduzione della sezione idrica disponibile” (v. pag. 39 della Relazione dei cc.tt.uu.); i “frequenti alluvionamenti del fondo attoreo … sono riconducibili alla mancanza di adeguati interventi di manutenzione e controllo della officialità idraulica del torrente Belici”, mentre “non si sono rinvenute opere o attività eseguite dal ricorrente che possano avere modificato l'assetto idrografico del territorio per cui si possano ad Egli imputare le cause dei danni lamentati, né sono state ravvisate opere all'interno del fondo che in qualche modo possano avere favorito il determinarsi dei danni o
l'aumento della loro manifestazione” (v. pagg. 39 e s. della Relazione dei cc.tt.uu.).
I consulenti opportunamente sottopongono a valutazione soltanto le aree di proprietà attorea, con esclusione di quelle condotte in affitto e poste nella parte più meridionale del fondo – atteso che l'eventuale risarcimento per le dette aree spetterebbe al proprietario (e non all'affittuario) trattandosi di un danno incidente sul patrimonio dello stesso – precisando che
“lo stravolgimento di queste aree è tale che qualunque intervento di ripristino, consistente nella colmatura delle zone erose, sarebbe molto oneroso” e inoltre “sconta il problema più grande e di incerta soluzione nel breve-medio periodo che ne mina in toto la sua fattibilità; qualsiasi intervento di ripristino del terreno rischia di essere vanificato un minuto dopo il suo completamento se il corso d'acqua che ne ha causato il danno – il torrente Belici – non viene sistemato nel tratto prossimo al fondo da monte fino a valle ridefinendo la sua incisione naturale, eliminando gli accumuli di detriti, sistemando le sponde anche con opere di difesa”; sulla base di tali considerazioni, gli ausiliari ritengono che “il danno al fondo del ricorrente consista nella compromissione totale della capacità produttiva del terreno come sopra circoscritto, il che significa che lo stesso, allo stato dei fatti, sconti una totale perdita del valore immobiliare tale da condurlo fuori da qualsiasi prospettiva di mercato” (così a pag. 36 della Relazione dei cc.tt.uu.); tale danno è, secondo i consulenti, “di entità totale … si misura col valore di mercato del bene stesso” ed è quantificabile, tenuto conto dei valori medi dei terreni di quel contesto rurale, con riferimento a un seminativo di buona qualità su superfici pianeggianti o a bassa acclività, in un importo pari a € 14.000,00 per ettaro e, dunque, 11
complessivi € 35.000,00 (€ 14.000 x 2,5 ha) (v. pag. 37 della Relazione dei cc.tt.uu.).
4.2. L'indagine analiticamente condotta dai cc.tt.uu., sorretta da un convincente quadro argomentativo, peraltro arricchito da grafici, tabelle e da numerose ritrazioni fotografiche, consente di delineare un fenomeno invasivo ed erosivo del corso d'acqua Belici che, conseguentemente ad eventi di piena, ha nel tempo determinato una progressiva riduzione della superficie coltivabile in danno della parte attrice, conclamatasi, con il carattere della definitività ed irreversibilità, in tempi più recenti e, in definitiva, con l'evento meteorico del novembre 2021. Tale fenomeno, con le annesse perdite di superficie coltivabile, è sostanzialmente riconducibile alla reiteratamente omessa attività di manutenzione e controllo dell'officiosità idraulica del torrente Belici, di cui non può che essere chiamata a rispondere la Pubblica Amministrazione competente, oggi rappresentata dall'Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico della Sicilia, alla quale sono state trasferite le competenze in materia di
“manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia”, ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018. Si rivelano infatti del tutto carenti nella specie, le attività di corretta e tempestiva manutenzione dei corsi d'acqua che competono all'amministrazione pubblica, la cui reiterazione e permanenza nel tempo, causativa delle progressive erosioni e ablazioni concretizzatesi in epoca più recente e, in ultimo, con l'evento del mese di novembre 2021, consente, per altro verso, di ritenere non prescritta l'azione risarcitoria in concreto esperita dall'attore (anche arg. ex Cass. 5831/2007 e più recentemente
Cass. 24955/2025).
La responsabilità suddetta si ricollega, sul piano civilistico, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c. e si giustifica in funzione delle competenze attribuite all'autorità pubblica in materia di opere idrauliche. Ed infatti, ai sensi dell'art. l'art. 2 R.D. 1904 n. 503, “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione 12
dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde'. Inoltre, in base all'art. 5 del citato R.D. compete all'autorità pubblica l'esecuzione delle “a) … opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue;
e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;
b) … nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi'” (cc.dd. opere di seconda categoria), nonché,
i sensi del successivo art. 7, l'esecuzione delle “opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano” lo scopo, tra gli altri, di “b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria” ovvero di “c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura” (cc.dd. opere di terza categoria).
Il carattere non eccezionale dell'evento meteorico occorso, per come appurato dai cc.tt.uu., impedisce, peraltro, la configurazione del caso fortuito ed astrattamente idoneo ad escludere la responsabilità del custode. In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia infatti, il “caso fortuito”, che esime il custode da responsabilità risarcitoria, postula che il fattore causale estraneo al danneggiante abbia un'efficacia di intensità tale da interrompere il nesso eziologico tra la res custodita e l'evento lesivo, sì che una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito a condizione che l'ente preposto provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si sia ugualmente verificato (Cass. 9 marzo
2010 n. 5658; Cass. 8 maggio 2008 n.11227 e Cass. 26 luglio 2005 n.15613, ivi citate).
Non vale, del resto, ad esimere l'Autorità di Bacino da responsabilità la disciplina, pure richiamata dalla convenuta, di cui agli artt. 9 e 12 r.d. 523/1904 e/o le norme codicistiche ex artt. 915 e ss. c.c. Ed invero, per pacifico indirizzo interpretativo “I proprietari di fondi 13
latistanti ad un torrente sono obbligati (ex art. 12 R.D. 25 luglio 1904 n.523) solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'Autorità amministrativa (ex art. 2 R.D. 25 luglio 1904 n. 523, cit.) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla alla quale sono state trasferite le competenze CP_2 amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 cod. civ.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione” (Cass. S.U. 8588/1997). I proprietari e possessori frontisti privati non devono farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr.
Cass. n. 30521/2019).
Né può venire nella specie in rilievo l'ulteriore disciplina di cui agli artt. 915, 916 e 917
c.c. in tema di riparazione o ricostruzione delle sponde e degli argini che servono "di ritegno alle acque”, atteso che i danni subiti dalla parte attrice sono stati causati da un fatto diverso rispetto a quello contemplato dalle menzionate disposizioni. La disciplina di cui alle indicate norme codicistiche (artt. 915, 916 e 917 c.c.) deve comunque ritenersi applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (v. Cass. 10287/2015).
Non si ravvisa, quindi, alcun concorso di colpa del ricorrente nella verificazione del danno o nella determinazione di un suo aggravamento ai sensi dell'art 1227 commi 1 e 2 c.c., avendo gli ausiliari precisato di non aver riscontrato condotte dei ricorrenti idonee ad incidere sulla determinazione del pregiudizio, né sono state indivduate opere all'interno del fondo che in qualche modo possano avere favorito il determinarsi dei danni o l'aumento della loro manifestazione.
4.3. Per ciò che attiene alla determinazione e quantificazione dei danni subiti dal ricorrente, si è già detto che i cc.tt.uu. hanno quantificato il danno a parte del fondo del ricorrente consistente nella totale perdita del valore immobiliare tale da condurlo fuori da 14
qualsiasi prospettiva di mercato, per una estensione di circa 2,5 ha ed attinente solamente alle particelle di proprietà del ricorrente.
I cc.tt.uu. hanno tenuto conto per la stima dei suddetti danni anche dei valori di cui alla
Banca Dati dei Valori Fondiari tenuta dal CREA, considerando altresì, quale elemento di comparazione, il prezzo definitosi nell'atto di compravendita ai rogiti del Notaio del Per_3
2020 in favore del ricorrente, per come dai medesimi ausiliari precisato in sede di risposta alle osservazioni critiche delle parti (v. anche l'atto pubblico integrale del 12.11.2020 in all. alle stesse risposte alle osservazioni critiche delle parti). I consulenti si soffermano, infatti, sulla vendita dei 2 lotti fondiari comprensivi (di alcune) delle particelle per cui è processo, rilevando che nella prima, al prezzo di € 105.000,00 vengono ceduti 8,66 ha di terreni senza fabbricati, la gran parte seminativi (al catasto I° classe) ed ivi comprendendosi il terreno identificato dalla p.lla 451 qualificato come incolto ma da tempo alveo fluviale e dunque incoltivabile, con un valore unitario al netto di quest'area incolta di € 12.742,00 circa, mentre nella vendita del secondo lotto al prezzo di € 105.000,00 vengono ceduti 9,20 ha di terreni senza fabbricati, la gran parte seminativi (al catasto I° classe) ed ivi comprendendosi il terreno identificato dalle p.lle 449-450 qualificato come incolto e da tempo alveo fluviale e dunque incoltivabile, con un valore unitario al netto di questi terreni incolti è di € 13.672,00 circa (v. pagg. 7 e s. delle risposte fornite dai cc.tt.uu. alle osservazioni critiche delle parti).
Ritenuti adeguati i criteri di stima enucleati e convincenti le argomentazioni addotte dai cc.tt.uu., anche in sese di risposta alle osservazioni critiche delle parti, deve concludersi nel senso che il risarcimento complessivamente spettante al ricorrente è pari ad Parte_1
€ 35.000,00, come stimato dagli ausiliari.
Trattasi di debito di valore per la sua funzione compensativa del danno subito, come tale da determinarsi all'attualità. Sulla predetta somma, devalutata alla data dell'evento dannoso e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995. Pertanto, il risarcimento dovuto ad si determina in €. 38.650,44 (di cui €. 3.650,45 per interessi). Parte_1
Ne consegue che l'Autorità di Bacino deve essere condannata a corrispondere al 15
ricorrente il predetto importo, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
5. In ossequio al canone della soccombenza, le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente devono porsi a carico dell'Autorità convenuta. Tali spese sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della lite (da rapportarsi al decisum) e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Devono essere poste definitivamente a carico della convenuta anche le spese della c.t.u. espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, ogni contraria richiesta ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede: condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ad la somma di €. Parte_1
38.650,44 oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 4.650,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico della convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche della Sicilia presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 18.12.2025.
La Consigliera est. Il Presidente
ES AF GI PO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Composto da:
1) GI PO Presidente
2) ES AF Giudice delegata
3) Maurizio Onofrio Sciortino Giudice esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2037/2023 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche, vertente promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, dall'avv. Antonio L. M. Sapienza (p.e.c.:
Email_1 ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del legale rappr.te pro
[...] Controparte_2 tempore, (CF.: , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_1 di Palermo (p.e.c.: Email_2 convenuta
OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque 2
Pubbliche
Conclusioni per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo accertare e dichiarare l'Autorità di Bacino Distretto Idrografico presso la
[...]
, succeduta ex lege all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente a Controparte_2 sua volta succeduto ex lege all'Assessorato Regionale Infrastrutture, responsabile della mancata manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo e delle sponde del fiume Belice in territorio di Villalba e dunque dei danni subiti per le susseguenti esondazioni subiti dal ricorrente negli anni dal 2018 al 2022 sui suoi terreni distinti al catasto terreni foglio di mappa 48 particelle 449-450-451-452-15-397- 396 e al foglio di mappa 53 particelle
10,105,106,107,242,400,402 e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno in favore di , in termini di lucro cessante e di quanto necessario al ripristino dei terreni, Parte_1 nella misura accertata dal consulente di parte e cioè all'importo complessivo di € 37.367,00 oltre interessi e rivalutazione o in quella minor o maggior somma accerta a seguito di CTU.
In via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi con il sig. sui Testimone_1 seguenti capitolati:
1. Vero è che nel 2018 a causa degli alluvionamenti del fiume Belici seguiti agli eventi piovosi la ditta ha perso il raccolto di erbaio leguminose per un totale di Parte_1 ettari 1.50.00 del terreno, come evidenziato e qui raffigurato nella planimetria che le viene mostrata;
2. Vero è che per l'annata agraria 2018-19 a causa degli alluvionamenti del fiume Belici seguiti agli eventi piovosi la ditta ha preso il raccolto di grano nella porzione Parte_1 di terreno di ettari 1.50.00 come evidenziato e qui raffigurato nella planimetria che le viene mostrata;
3. Vero è che nell'annata agraria 2019-20 a causa degli alluvionamenti del fiume Belici seguiti agli eventi piovosi la ditta ha perso il raccolto di foraggio nella Parte_1 porzione di terreno di ettari 1.50.00 come evidenziato e qui raffigurato nella planimetria che le viene mostrata;
3
4. Vero è che nell'annata agraria 2020-21 a causa degli alluvionamenti del fiume Belici seguiti agli eventi piovosi la ditta ha perso il raccolto di grano nella porzione Parte_1 di terreno di ettari 9.00.00 come evidenziato e qui raffigurato nella planimetria che le viene mostrata;
5. Vero è che nell'annata agraria 2021-22 a causa degli alluvionamenti del fiume Belici seguiti agli eventi piovosi la ditta ha perso il raccolto di erbaio di leguminose Parte_1 nella porzione di terreno di ettari 9.00.00 come evidenziato e qui raffigurato nella planimetria che le viene mostrata;
si chiede nomina di CTU cui affidare l'incarico di accertare e descrivere il danni subiti dal ricorrente anche valutandone la causalità ed il quantum del danno risarcibile, in termini di interventi necessari per il ripristino dei luoghi e di mancata produzione negli anni 2018 –
2022”
Conclusioni per la convenuta:
“VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO
Reiectis Adversis respingere la domanda avversaria perché nulla e infondata, in fatto e diritto, per intervenuta prescrizione o, comunque, per la radicale assenza di responsabilità dell'Amministrazione regionale in relazione ai fatti per cui è controversia;
- In subordine, nella non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi accertata la responsabilità della convenuta Autorità di Bacino, ridurre il risarcimento per eccezionalità dell'evento e anche ai sensi degli artt. 1227, commi 1 e 2;
- respingere le richieste istruttorie avverse perché inammissibili
- in caso di nomina del C.T.U., si chiede la verifica:
1. dell'eccezionalità degli eventi metereologici e, dunque, straordinarietà ed imprevedibilità, oggettiva e soggettiva, dei danni conseguenti;
2. sull' imputabilità e l'incidenza del danno, di un eventuale comportamento attivo e diligente posto in essere dagli odierni attori ed afferente alla manutenzione ordinaria degli argini prospicienti il fondo d'interesse, avrebbe evitato e/o comunque limitato gli occorsi 4
danni
3. dell'eventuale piantumazione all'interno della fascia di pertinenza idraulica all'interno delle quali è fatto divieto di eseguire alcuna opera, ai sensi dell'art. 96, comma f,
R.D 523/1904;
4. della riconducibilità, se contestata, del fondo in comodato nell'area “Pericolosità alta per fenomeni di esondazione - P3-” del P.A.I.
- sempre in caso di Consulenza d'Ufficio, si nomina sin d'ora quale C.T.P., Dott. Per_1
, con studio in Termini Imerese (PA), cell: 3384373063, mail:
[...]
, pec: Email_3 Email_4
Al fine di garantire l'effettività e l'immediatezza del contraddittorio tecnico, vorrà codesto Tribunale
- onerare il C.T.U. di indicare i suoi recapiti (in specie l'indirizzo p.e.c.), espressamente, nel verbale di giuramento telematico,
- onerare il medesimo di indirizzare le comunicazioni e gli atti inerenti allo svolgimento
e alla definizione delle operazioni direttamente ai recapiti del C.T.P., oltre a quelli dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- assegnare alle parti costituite un congruo termine considerato, non inferiore a 20 giorni, per le osservazioni alla bozza.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha evocato in giudizio l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Parte_1 della Sicilia e, premesso di essere titolare dell'omonima ditta che esercita sui fondi censiti al
N.C.T. del Comune di Villalba al foglio di mappa 48 part. 449, 450, 451, 452, 15, 397, 396
(estesi complessivi Ha 22.42.76) e al foglio di mappa 53 part. 10, 105, 106, 107, 242, 400,
402 (estesi complessivamente Ha 6.98.95) attività di produzione, raccolta e vendita di prodotti agricoli, ha affermato di avere subito nel corso degli anni gravi danni derivanti dalle frequenti esondazioni del torrente Belici, appartenente al demanio idrico regionale, successivamente alle ricorrenti precipitazioni, causate dalla mancanza di manutenzione dell'alveo e dei suoi 5
argini; ha aggiunto di avere in più occasioni segnalato con note a mezzo pec trasmesse alla convenuta le condizioni di interrimento del corso d'acqua, la presenza di folta vegetazione con la notevole riduzione della sezione e, in definitiva, la mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, altresì allegando, in ultimo, con missiva del 15.11.2021 in relazione all'esondazione del fiume Belici in occasione delle alluvioni occorse dal 9 all'11 novembre
2021, anche le foto dei terreni allagati, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. Ha asserito, ancora, di avere incaricato un perito per la quantificazione dei pregiudizi subiti nel periodo
2018-2022 per danno emergente e per lucro cessante da mancata produzione, per complessivi
€. 37.367,00, e ha pertanto ascritto all'Amministrazione convenuta la responsabilità in ordine ai citati pregiudizi in quanto conseguenti alla mancata pulizia dell'alveo del torrente e alla mancata esecuzione dei progetti per interventi straordinari pur programmati dall'Assessorato regionale. Ha pertanto domandato la condanna dell'Autorità convenuta al risarcimento dei suddetti pregiudizi conseguenti alle esondazioni subite nel citato periodo.
2. Si è costituita l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia eccependo preliminarmente la nullità della causa petendi e, comunque, l'infondatezza della domanda per difetto del titolo costitutivo della pretesa, stante la genericamente indicata, dall'avversario,
“mancanza di manutenzione” del corso d'acqua, senza allegazione di alcuna specifica condotta imputabile all'Amministrazione. Ha pure eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria con riferimento agli eventi del 2018, escludendo, in ogni caso, la ricorrenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c., in ragione dell'eccezionalità degli eventi, integranti caso fortuito. Ha opposto poi, anche ai fini della riduzione dell'eventuale risarcimento, gli obblighi di manutenzione gravanti sugli interessati, possessori / detentori / proprietari frontisti, ex art. 9, 12 e 58 r.d. 523/1904, in quanto rilevanti altresì ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2 c.c. invocando, sotto tale ultimo profilo, anche la disciplina in tema di rispetto delle fasce di pertinenza idraulica ex art 96 , lettera f, r.d.
523/1904. Ha concluso per il rigetto delle avversarie domande chiedendo, in subordine, la riduzione del risarcimento ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c.
3. Istruita la causa in via documentale e a mezzo di c.t.u., precisate le conclusioni davanti 6
al Giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, in data 24.11.2025, è stata posta in decisione dal Collegio.
* * *
4. La domanda avanzata da va accolta nei termini e per le ragioni che Parte_1 di seguito si espongono.
4.1. Il ricorrente ha documentato innanzi tutto la titolarità dei terreni censiti nel N.C.T. al foglio di mappa 48 particelle 397 e 452 (giusta atto di compravendita in Notar del Per_2
14.2.2003) e particelle 15, 396, 449, 450 e 451 (giusta atto di compravendita in notar Per_3 del 12.11.2020) nonché al foglio di mappa n. 53 particella 107 (giusta atto i vendita in notar del 26.2.2001), mentre risultano condotti in affitto dal ricorrente (giusta contratto di Per_4 affitto di fondo rustico del 10.4.2014 con durata sino al 31.12.2025) le particelle di cui al foglio 53 nn. 10,105,106,242,400 e 402 (v. all. 1 e 2 al ricorso, ma v. anche all. 3 e all. A alla
Relazione dei cc.tt.uu.). I fondi, per come appurato dai consulenti nominati, fanno parte di un vasto compendio fondiario ricadente in agro del Comune di Villalba e la complessiva estensione catastale è pari a 29.41.71 ha.
Gli accertamenti di natura tecnica disposti ed espletati nel corso del giudizio, nel confermare la titolarità / conduzione dei terreni e annessa attività aziendale nei termini sopra indicati, delineano nel dettaglio le caratteristiche e la conformazione dei citati fondi.
I terreni sono dislocati lungo il corso del torrente Belici, a quote comprese tra 364 m s.l.m. a monte e 352 m s.l.m. a valle, con morfologia pianeggiante, di natura alluvionale, che lo stesso corso d'acqua ha contribuito a creare nel tempo;
l'intera superficie è rivolta alle colture seminative tipiche del territorio ovvero dell'areale, come cereali (grano duro prevalentemente) e foraggere e/o leguminose da granella poste in rotazione, circostanza che ha trovato conferma nei fascicoli del ricorrente 2017-2022 (v. pag. 9 della Relazione CP_3 dei cc.tt.uu.). Chiariscono i consulenti che nell'area pianeggiante solcata dal torrente Belici su cui si insiste il fondo attoreo già da tempo si sta verificando l'espansione della sede dell'alveo fluviale;
le acque di deflusso, a seguito di eventi piovosi significativi, determinano infatti l'erosione della base delle colline poste ad est dell'alveo favorendo l'instaurarsi di qualche 7
formazione calanchiva, mentre sul lato ovest vanno ad interessare i terreni di parte attrice con allagamenti o vere e proprie avulsioni di terreno fertile con crolli, erosione laminare o formazione di solchi, specificamente individuabili in relazione alle particelle 449-450-451-
452 e parte della part. 15 in capo al ricorrente, per cui da un confronto con le più vecchie immagini aerofotografiche si nota che tali terreni (o porzioni) sono diventati parte dell'alveo del torrente;
il corso d'acqua del torrente divaga in modo disordinato nella pianura fino ad invadere progressivamente anche aree ben distanti dal tracciato catastale, tagliando le anse, erodendo sponde consolidate e creando nuovi passaggi abbandonando parzialmente quelli passati (v. pagg. pag. 10 e s. della Relazione dei cc.tt.uu.). Si tratta di una situazione che, pur precedente al periodo indicato nel ricorso ed evidente anche negli anni 2017 e 2019, sembra essersi consolidata in epoca più recente, mostrando l'immagine del 2022 riportata nella
Relazione dei cc.tt.uu. la definitiva formazione di un solco erosivo all'interno dei terreni di parte attrice, costituente, in pratica, un alveo secondario percorso dalle acque in occasioni di piene più significative, profondo anche 1 m rispetto all'originario piano di campagna, terreno precluso a qualsiasi utilizzo, con la formazione di una isola fluviale di terreno attoreo di difficile utilizzazione, peraltro facilmente e ulteriormente alluvionabile (v. in particolare a pagg. 12 e s. della Relazione dei cc.tt.uu. e raffigurazioni fotografiche 7-12 richiamate nello stesso elaborato).
In estrema sintesi, con gli eventi di piena più recenti, tra cui quello del mese di novembre
2021, si è determinata una riduzione delle superfici coltivabili attoree sostanzialmente irreversibile: l'alveo fluviale si è espanso con progressivo arretramento del confine coltivabile e con la formazione, altresì, di una insula di terreno inondabile, privata del potenziale produttivo (v. a pagg. 38 e s. della Relazione dei cc.tt.uu. V. anche a pag. 33 dell'elaborato dove si specifica che “negli ultimi vent'anni, la zona di deflusso delle acque si è progressivamente spostata verso i terreni di proprietà di parte ricorrente … risulta evidente il progressivo e continuo avanzamento del limite del deflusso delle acque” e “una significativa porzione delle particelle analizzate, anche se da un punto di vista catastale non è classificata come “Acqua”, ricade fisicamente all'interno della zona di deflusso ordinario delle acque. 8
Tutto ciò dimostra come il fenomeno di esondazione del torrente e il conseguente allagamento dei fondi, sia un fenomeno ciclico e frequente che si è di certo accentuato nell'ultimo decennio”).
I cc.tt.uu., pur dando conto della generica descrizione operata dal perito di parte attrice
– che, nella valutazione dei danni, specie in termini di mancata produzione nell'arco di un quinquennio, riferisce di eventi avvenuti negli anni 2018 e 2021 senza indicare l'esatto evento occorso e, peraltro, ricomprendendo nella stima particelle riferibili a terzi soggetti ovvero all'alveo fluviale oramai consolidato da decenni – riferiscono, in ogni caso, di un danno
“evidente e quantificabile” concretizzatosi negli ultimi anni, in relazione al quale, e con riferimento in particolare all'evento datato 8-11 novembre 2021, gli stessi ausiliari sviluppano lo studio idrologico-idraulico e l'indagine sulle cause delle esondazioni. L'evento dell'8-11 novembre 2011 è pertanto individuato, considerando la situazione consolidatasi, come evento medio rappresentativo del quinquennio indicato dal c.t. di parte attrice (v. pag. 15 della
Relazione dei cc.tt.uu.)
Da tali indagini occorre prendere le mosse, considerato del resto che all'evento dei 9-11 novembre 2021 si fa specificamente riferimento nel contesto del ricorso introduttivo.
L'analisi del detto evento meteorico che ha determinato l'esondazione del fiume Belici
è operata dai cc.tt.uu. (v. pagg. 16 e ss. della Relazione dei cc.tt.uu.) sul confronto tra le Curve di Probabilità Pluviometriche calcolate sulla scorta delle serie storiche degli annali idrologici per le stazioni dell'Osservatorio delle Acque presenti nell'intorno del bacino idrografico in questione e l'altezza di pioggia massima relativa alla durata critica dell'evento meteorico del
Novembre 2021 calcolate a partire dalle registrazioni delle altezze di pioggia effettuate dalle stazioni SIAS di Alia, Petralia Sottana e Polizzi Generosa;
i cc.tt.uu. procedono Per_5 anche alla valutazione delle aree di influenza di ogni stazione attraverso il metodo dei topoieti, caratterizzando l'evento meteorico in base al tempo di ritorno e alla criticità per il bacino in esame;
l'indagine condotta, rappresentata anche nei grafici riportati nell'elaborato, evidenzia che “l'evento ha sempre valori di altezze di pioggia massima inferiori alla curva di probabilità pluviometrica di tempo di ritorno pari a 2 anni” e “Per tale ragione è possibile affermare che 9
l'evento ha avuto complessivamente un tempo di ritorno inferiore ai 2 anni. … l'evento in questione risulta essere un evento meteorico “molto frequente”” (così a pag. 23 della
Relazione dei cc.tt.uu.).
I risultati ottenuti all'esito delle analisi idrologica e idraulica eseguite conducono gli ausiliari ad affermare che “la maggior parte delle particelle oggetto della … perizia sono state parzialmente o totalmente allagate dall'esondazione dell'asta fluviale del torrente Belici ad eccezione delle particelle 105 e 400” e che “Le particelle interessate dai tiranti maggiori, anche oltre 2,00 m, sono quelle limitrofe e parallele al corso d'acqua (452, 451, 450, 449), che, come appare chiaro dalla sovrapposizione tra C.T.R. (2013) e particelle, sono di fatto all'interno dell'area ove avviene ordinariamente il deflusso delle acque”; inoltre
“Ampiamente interessate dal deflusso delle acque meteoriche, ma con tiranti compresi tra
0,50 m e 1,50 m, sono anche le particelle 397, 396, 15, 10, 107 e 402” mentre “per una piccola porzione, la corrente ha invaso anche la particella 242 con tiranti di circa 0,75 m.” (così a pag. 19 della Relazione dei cc.tt.uu.).
Le conseguenze lesive dei citati fenomeni sono analizzate dagli ausiliari tenendo conto dei diversi eventi di piena e, in particolare, quello studiato del novembre 2021.
I consulenti ribadiscono che gli eventi suddetti “hanno causato l'ablazione di parte dei terreni agricoli con arretramento del confine coltivabile, con formazione di un alveo secondario e di una insula di terreno oramai facilmente inondabile e quindi privata del potenziale produttivo”; trattasi di “aree, composte da terreno avulso o tendenzialmente improduttivo” in cui “la ordinaria coltivazione agricola non è più praticabile”, per una estensione complessiva di circa 2,5 ha (v. pag. 35 e della Relazione dei cc.tt.uu. Tali aree sono anche rappresentate nell'immagine a pag. 35 della Relazione dei cc.tt.uu. e sono quelle comprese tra la linea rossa – che individua il limite coltivato nel 2014 – e quella verde che segna il limite coltivato nell'anno 2022 dopo l'evento alluvionale del 2021).
Quanto alle cause della esondazione del torrente Belici e l'inondazione dei terreni di parte attrice, esse, secondo i cc.tt.uu., “sono essenzialmente da ricondurre alla presenza di vegetazione ripariale che aumenta la scabrezza dell'alveo riducendo la velocità della corrente 10
idrica innalzandone il tirante d'acqua, e al deposito di materiale solido trasportato che determina il sovralluvionamento del fondo alveo con riduzione della sezione idrica disponibile” (v. pag. 39 della Relazione dei cc.tt.uu.); i “frequenti alluvionamenti del fondo attoreo … sono riconducibili alla mancanza di adeguati interventi di manutenzione e controllo della officialità idraulica del torrente Belici”, mentre “non si sono rinvenute opere o attività eseguite dal ricorrente che possano avere modificato l'assetto idrografico del territorio per cui si possano ad Egli imputare le cause dei danni lamentati, né sono state ravvisate opere all'interno del fondo che in qualche modo possano avere favorito il determinarsi dei danni o
l'aumento della loro manifestazione” (v. pagg. 39 e s. della Relazione dei cc.tt.uu.).
I consulenti opportunamente sottopongono a valutazione soltanto le aree di proprietà attorea, con esclusione di quelle condotte in affitto e poste nella parte più meridionale del fondo – atteso che l'eventuale risarcimento per le dette aree spetterebbe al proprietario (e non all'affittuario) trattandosi di un danno incidente sul patrimonio dello stesso – precisando che
“lo stravolgimento di queste aree è tale che qualunque intervento di ripristino, consistente nella colmatura delle zone erose, sarebbe molto oneroso” e inoltre “sconta il problema più grande e di incerta soluzione nel breve-medio periodo che ne mina in toto la sua fattibilità; qualsiasi intervento di ripristino del terreno rischia di essere vanificato un minuto dopo il suo completamento se il corso d'acqua che ne ha causato il danno – il torrente Belici – non viene sistemato nel tratto prossimo al fondo da monte fino a valle ridefinendo la sua incisione naturale, eliminando gli accumuli di detriti, sistemando le sponde anche con opere di difesa”; sulla base di tali considerazioni, gli ausiliari ritengono che “il danno al fondo del ricorrente consista nella compromissione totale della capacità produttiva del terreno come sopra circoscritto, il che significa che lo stesso, allo stato dei fatti, sconti una totale perdita del valore immobiliare tale da condurlo fuori da qualsiasi prospettiva di mercato” (così a pag. 36 della Relazione dei cc.tt.uu.); tale danno è, secondo i consulenti, “di entità totale … si misura col valore di mercato del bene stesso” ed è quantificabile, tenuto conto dei valori medi dei terreni di quel contesto rurale, con riferimento a un seminativo di buona qualità su superfici pianeggianti o a bassa acclività, in un importo pari a € 14.000,00 per ettaro e, dunque, 11
complessivi € 35.000,00 (€ 14.000 x 2,5 ha) (v. pag. 37 della Relazione dei cc.tt.uu.).
4.2. L'indagine analiticamente condotta dai cc.tt.uu., sorretta da un convincente quadro argomentativo, peraltro arricchito da grafici, tabelle e da numerose ritrazioni fotografiche, consente di delineare un fenomeno invasivo ed erosivo del corso d'acqua Belici che, conseguentemente ad eventi di piena, ha nel tempo determinato una progressiva riduzione della superficie coltivabile in danno della parte attrice, conclamatasi, con il carattere della definitività ed irreversibilità, in tempi più recenti e, in definitiva, con l'evento meteorico del novembre 2021. Tale fenomeno, con le annesse perdite di superficie coltivabile, è sostanzialmente riconducibile alla reiteratamente omessa attività di manutenzione e controllo dell'officiosità idraulica del torrente Belici, di cui non può che essere chiamata a rispondere la Pubblica Amministrazione competente, oggi rappresentata dall'Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico della Sicilia, alla quale sono state trasferite le competenze in materia di
“manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia”, ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018. Si rivelano infatti del tutto carenti nella specie, le attività di corretta e tempestiva manutenzione dei corsi d'acqua che competono all'amministrazione pubblica, la cui reiterazione e permanenza nel tempo, causativa delle progressive erosioni e ablazioni concretizzatesi in epoca più recente e, in ultimo, con l'evento del mese di novembre 2021, consente, per altro verso, di ritenere non prescritta l'azione risarcitoria in concreto esperita dall'attore (anche arg. ex Cass. 5831/2007 e più recentemente
Cass. 24955/2025).
La responsabilità suddetta si ricollega, sul piano civilistico, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c. e si giustifica in funzione delle competenze attribuite all'autorità pubblica in materia di opere idrauliche. Ed infatti, ai sensi dell'art. l'art. 2 R.D. 1904 n. 503, “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione 12
dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde'. Inoltre, in base all'art. 5 del citato R.D. compete all'autorità pubblica l'esecuzione delle “a) … opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue;
e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;
b) … nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi'” (cc.dd. opere di seconda categoria), nonché,
i sensi del successivo art. 7, l'esecuzione delle “opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano” lo scopo, tra gli altri, di “b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria” ovvero di “c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura” (cc.dd. opere di terza categoria).
Il carattere non eccezionale dell'evento meteorico occorso, per come appurato dai cc.tt.uu., impedisce, peraltro, la configurazione del caso fortuito ed astrattamente idoneo ad escludere la responsabilità del custode. In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia infatti, il “caso fortuito”, che esime il custode da responsabilità risarcitoria, postula che il fattore causale estraneo al danneggiante abbia un'efficacia di intensità tale da interrompere il nesso eziologico tra la res custodita e l'evento lesivo, sì che una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito a condizione che l'ente preposto provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si sia ugualmente verificato (Cass. 9 marzo
2010 n. 5658; Cass. 8 maggio 2008 n.11227 e Cass. 26 luglio 2005 n.15613, ivi citate).
Non vale, del resto, ad esimere l'Autorità di Bacino da responsabilità la disciplina, pure richiamata dalla convenuta, di cui agli artt. 9 e 12 r.d. 523/1904 e/o le norme codicistiche ex artt. 915 e ss. c.c. Ed invero, per pacifico indirizzo interpretativo “I proprietari di fondi 13
latistanti ad un torrente sono obbligati (ex art. 12 R.D. 25 luglio 1904 n.523) solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'Autorità amministrativa (ex art. 2 R.D. 25 luglio 1904 n. 523, cit.) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla alla quale sono state trasferite le competenze CP_2 amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 cod. civ.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione” (Cass. S.U. 8588/1997). I proprietari e possessori frontisti privati non devono farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr.
Cass. n. 30521/2019).
Né può venire nella specie in rilievo l'ulteriore disciplina di cui agli artt. 915, 916 e 917
c.c. in tema di riparazione o ricostruzione delle sponde e degli argini che servono "di ritegno alle acque”, atteso che i danni subiti dalla parte attrice sono stati causati da un fatto diverso rispetto a quello contemplato dalle menzionate disposizioni. La disciplina di cui alle indicate norme codicistiche (artt. 915, 916 e 917 c.c.) deve comunque ritenersi applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (v. Cass. 10287/2015).
Non si ravvisa, quindi, alcun concorso di colpa del ricorrente nella verificazione del danno o nella determinazione di un suo aggravamento ai sensi dell'art 1227 commi 1 e 2 c.c., avendo gli ausiliari precisato di non aver riscontrato condotte dei ricorrenti idonee ad incidere sulla determinazione del pregiudizio, né sono state indivduate opere all'interno del fondo che in qualche modo possano avere favorito il determinarsi dei danni o l'aumento della loro manifestazione.
4.3. Per ciò che attiene alla determinazione e quantificazione dei danni subiti dal ricorrente, si è già detto che i cc.tt.uu. hanno quantificato il danno a parte del fondo del ricorrente consistente nella totale perdita del valore immobiliare tale da condurlo fuori da 14
qualsiasi prospettiva di mercato, per una estensione di circa 2,5 ha ed attinente solamente alle particelle di proprietà del ricorrente.
I cc.tt.uu. hanno tenuto conto per la stima dei suddetti danni anche dei valori di cui alla
Banca Dati dei Valori Fondiari tenuta dal CREA, considerando altresì, quale elemento di comparazione, il prezzo definitosi nell'atto di compravendita ai rogiti del Notaio del Per_3
2020 in favore del ricorrente, per come dai medesimi ausiliari precisato in sede di risposta alle osservazioni critiche delle parti (v. anche l'atto pubblico integrale del 12.11.2020 in all. alle stesse risposte alle osservazioni critiche delle parti). I consulenti si soffermano, infatti, sulla vendita dei 2 lotti fondiari comprensivi (di alcune) delle particelle per cui è processo, rilevando che nella prima, al prezzo di € 105.000,00 vengono ceduti 8,66 ha di terreni senza fabbricati, la gran parte seminativi (al catasto I° classe) ed ivi comprendendosi il terreno identificato dalla p.lla 451 qualificato come incolto ma da tempo alveo fluviale e dunque incoltivabile, con un valore unitario al netto di quest'area incolta di € 12.742,00 circa, mentre nella vendita del secondo lotto al prezzo di € 105.000,00 vengono ceduti 9,20 ha di terreni senza fabbricati, la gran parte seminativi (al catasto I° classe) ed ivi comprendendosi il terreno identificato dalle p.lle 449-450 qualificato come incolto e da tempo alveo fluviale e dunque incoltivabile, con un valore unitario al netto di questi terreni incolti è di € 13.672,00 circa (v. pagg. 7 e s. delle risposte fornite dai cc.tt.uu. alle osservazioni critiche delle parti).
Ritenuti adeguati i criteri di stima enucleati e convincenti le argomentazioni addotte dai cc.tt.uu., anche in sese di risposta alle osservazioni critiche delle parti, deve concludersi nel senso che il risarcimento complessivamente spettante al ricorrente è pari ad Parte_1
€ 35.000,00, come stimato dagli ausiliari.
Trattasi di debito di valore per la sua funzione compensativa del danno subito, come tale da determinarsi all'attualità. Sulla predetta somma, devalutata alla data dell'evento dannoso e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995. Pertanto, il risarcimento dovuto ad si determina in €. 38.650,44 (di cui €. 3.650,45 per interessi). Parte_1
Ne consegue che l'Autorità di Bacino deve essere condannata a corrispondere al 15
ricorrente il predetto importo, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
5. In ossequio al canone della soccombenza, le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente devono porsi a carico dell'Autorità convenuta. Tali spese sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della lite (da rapportarsi al decisum) e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Devono essere poste definitivamente a carico della convenuta anche le spese della c.t.u. espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, ogni contraria richiesta ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede: condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ad la somma di €. Parte_1
38.650,44 oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 4.650,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico della convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche della Sicilia presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 18.12.2025.
La Consigliera est. Il Presidente
ES AF GI PO