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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/09/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2577 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio, in composizione collegiale, in persona delle magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SCIOGLIMENTO del MATRIMONIO
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2577/2023 promossa da:
(c.f. rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 ta Bar I), alla via Lamarmora n. 33;
- Ricorrente nei confronti di:
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv.ta Eliana Tosi, in Lodi (LO), alla via Roma n. 60;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI di parte RICORRENTE IG.ra Parte_1
“NEL MERITO 1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a ZA (BG) in data 15 settembre 2013 fra i IGnori Pt_3 e
[...] Parte_2
a Stato Civile del Comune di ZA (n. 32, parte II, serie C, anno 2013) e del Comune di Cerro al Lambro (n. 2, parte II, serie C, anno 2013) di procedere alle annotazioni di legge.
3) Affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza abituale Per_1 presso e con la madre.
4) Disporre circa i tempi di permanenza del figlio con il padre con le seguenti modalità:
- a settimane alternate dal giovedì dall'uscita di scuola sino al martedì mattina allorquando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
- tutti i giovedì della settimana con pernottamento e con impegno per il padre di andare a prendere il figlio all'uscita di scuola e accompagnarlo a scuola il venerdì mattina;
- vacanze Natalizie dal 23 dicembre alle ore 10,00 sino al 30 dicembre alle ore 21,00 con un genitore e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola dopo la chiusura natalizia con l'altro genitore, seguendo l'alternanza annuale;
per l'anno 2023 il figlio trascorrerà il primo periodo con il padre;
- vacanze LI (per tutto il periodo di chiusura della scuola di cui al calendario scolastico) il minore starà con il genitore con il quale il figlio non ha trascorso il S. Natale, per l'anno 2024 con la madre;
- vacanze estive per due settimane consecutive durante i mesi di luglio e agosto - dal 1 al 15 oppure dal 16 al 31 - nonché per altre due settimane, anche non consecutive, nel periodo di chiusura della scuola per le vacanze estive -nei mesi di giugno e di settembre-; negli anni pari il primo periodo con il padre e negli anni dispari con la madre ovvero da concordarsi entro il 5 di aprile di ogni anno. I genitori potranno delegare i nonni (materni e paterni) alla gestione del minore nei mesi di giugno e settembre.
5) Disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore con la corresponsione in favore della IG.ra in Pt_1 via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di Euro 322,21= come ad oggi rival ero quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia a seguito della produzione di controparte), per dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici I.S.T.A.T.
6) Disporre che l'assegno unico sia erogato al 100% in favore della madre;
7) Disporre che il padre provveda al pagamento, nella misura del 50%,delle seguenti spese per il figlio:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamento sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal S.S.N.; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante e/o pediatra di base e/o dallo specialista anche e non coperti dal S.S.N.;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N. ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet ecc…) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
g) spese per la mensa scolastica (buoni pasto).
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private, d) corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto delle figlie. Tutte le spese dovranno essere documentate. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per inscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'atro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. IN VIA ISTRUTTORIA se del caso, disporsi indagine per la valutazione delle reali capacità reddituali, patrimoniali ed economiche del IG. Parte_2 anche per il tramite della Polizia Tributaria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”. CONCLUSIONI di parte RESISTENTE IG. Parte_2
2 “In via preliminare:
1) Disporre il proseguo della presa in carico del minore presso la dott.ssa del centro “Io centro” come meglio spiegato Per_2 in premessa, con termine di deposito dell'apposita relazione;
2) Confermare l'affidamento del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e Per_1 residenza abituale presso e con la madre.
3) Confermare i tempi di permanenza del figlio con il padre attuali con le seguenti modalità:
- tutti i mercoledì dall'uscita della scuola per riaccompagnarlo il giovedì mattina a scuola;
- nei we di spettanza della madre, starà con il papà il lunedì dall'uscita della scuola per riaccompagnarlo il martedì mattina a scuola;
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì mattina per accompagnarlo a scuola;
- il figlio minore potrà stare con i genitori per il mese di luglio e agosto a settimane alternate che dovranno essere Per_1 comunicate entro maggio di ogni anno;
i coniugi si obbligano a fornire l'indirizzo del luogo di soggiorno e recapiti telefonici;
in tali periodi il mantenimento sarà diretto e i genitori gestiranno i loro tempi con spese a loro esclusivo carico;
- nel mese di giugno frequenterà il grest previo accordo tra le parti e suddivisione dei costi, i giorni di spettanza Per_1 seguiranno quelli ordinari;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la vigilia di Natale e il giorno di Natale nonché nel periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre e dall'1 gennaio sino al 6 gennaio con l'altro genitore;
- i genitori trascorreranno con il figlio ad anni alterni ponti e festività come da calendario, suddivisi in modo equo, salvo diversi accordi;
4) I periodi di malattia di e di assenza scolastica saranno divisi equamente tra le parti e in base al principio Per_1 dell'alternanza; altresì vale per il periodo di chiusura scolastica durante l'anno scolastico.
5) Disporre la riduzione del contributo di mantenimento in €. 150,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, in considerazione dei tempi di spettanza del padre, che tiene con sé 12 notti Per_1 al mese, nonché della situazione reddituale del IG. e della convivenza intrapresa dalla IGnora esonero Parte_2 Pt_1 di versamento nei periodi luglio e agosto, stante la suddivisione paritaria dei tempi di spettanza genitoriale come meglio precisato al precedente punto 3).
6) Disporre che il padre corrisponderà al 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, ludiche e straordinarie, ivi comprese le spese per la logopedia del minore e di uno sport a scelta del minore (attualmente calcio), ciò in base al protocollo del Tribunale di Milano. In via principale e di merito: 1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a ZA (BG) in data 15 settembre 2013 fra i IGnori Pt_3
e
[...] Parte_2
2) Ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di ZA (n. 32, parte II, serie C, anno 2013) e del Comune di Cerro al Lambro (n. 2, parte II, serie C, anno 2013) di procedere alle annotazioni di legge.
3) Affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza abituale Per_1 presso e con la madre.
4) Salvo diverse prescrizioni della psicologa dott.ssa che ha la presa in carico disporre, confermare i tempi di Per_3 permanenza del figlio con il padre con le seguenti moda
- tutti i mercoledì dall'uscita della scuola per riaccompagnarlo il giovedì mattina a scuola;
- nei we di spettanza della madre, starà con il papà il lunedì dall'uscita della scuola per riaccompagnarlo il martedì mattina a scuola;
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì mattina per accompagnarlo a scuola;
- il figlio minore potrà stare con i genitori per il mese di luglio e agosto a settimane alternate che dovranno essere Per_1 comunicate entro maggio di ogni anno;
i coniugi si obbligano a fornire l'indirizzo del luogo di soggiorno e recapiti telefonici;
in tali periodi il mantenimento sarà diretto e i genitori gestiranno i loro tempi con spese a loro esclusivo carico;
- nel mese di giugno frequenterà il grest previo accordo tra le parti e suddivisione dei costi, i giorni di spettanza Per_1 seguiranno quelli ordinari;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la vigilia di Natale e il giorno di Natale nonché nel periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre e dall'1 gennaio sino al 6 gennaio con l'altro genitore;
- i genitori trascorreranno con il figlio ad anni alterni ponti e festività come da calendario, suddivisi in modo equo, salvo diversi accordi;
3 5) I periodi di malattia di e di assenza scolastica saranno divisi equamente tra le parti e in base al principio Per_1 dell'alternanza; altresì vale p o di chiusura scolastica durante l'anno scolastico.
6) In considerazione dei tempi di spettanza del padre, che tiene con sé 12 notti al mese, porre a carico del IG. Per_1
quale contributo per il mantenimento del figlio minore, un asse e pari ad Euro 150,00 da corrispondersi Parte_2 entro il 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con esonero di versamento nei periodi luglio e agosto, stante la suddivisione paritaria dei tempi di spettanza genitoriale come meglio precisato al precedente punto 4).
7) Disporre che il padre corrisponderà al 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, ludiche e straordinarie, ivi comprese le spese per la logopedia del minore e di uno sport a scelta del minore (attualmente calcio), ciò in base al protocollo del Tribunale di Milano.
8) Disporre il proseguo della presa in carico del minore presso la dott.ssa del centro “Io centro” come meglio spiegato Per_2 in premessa, con termine di deposito dell'apposita relazione. In via istruttoria:
• Si chiede che il Tribunale disponga la produzione dei movimenti bancari dal 1/1/2021 al 31.12.2023, o almeno dei periodi mancanti, nonché delle buste paga della IGnora riferibili all'anno 2023 e 2024, anche in Pt_1 considerazione del mancato accredito degli stipendi sul conto corrente.
• Disporre la produzione del contratto di lavoro e dei benifit e rimborso spese di cui la IGnora usufruisce (rimborso Pt_1 spese benzina, cellullare, pc aziendale, autostrada etc).
• Disporre la produzione dell'atto notorio in relazione ai fondi intestati alla IG.ra Pt_1 Si chiede sin d'ora di essere ammessi a provare per testi seguenti circostanze per capitoli di prova di cui in premessa da intendersi ivi riprodotti, screvri da eventuali giudizi preceduti dalla locuzione “Vero che”. Si indicano a testimoni:
; Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Con riserva di integrare e modificare i capitoli di prova ed indicare i testi negli assegnandi termini. Con riserva di dedurre e produrre negli assegnandi termini. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 17.10.2023 la IG.ra ha adito l'intestato Tribunale domandano la Pt_1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra la ricorrente ed il IG. in Parte_2
ZA (BG) in data 15.09.2013, chiedendo altresì l'affido condiviso del figlio ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza abituale presso la madre;
la modifica della regolamentazione delle visite paterne secondo le modalità richieste nel ricorso introduttivo;
la previsione di un contributo al mantenimento paterno di €322,21 mensili, con rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
il riconoscimento in suo favore del 100% dell'Assegno Unico.
In particolare, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali a fondamento delle proprie domande:
- i coniugi hanno contratto matrimonio in ZA (BG) in data 13.09.2013 e si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al decreto di omologa n. 3048/2020, pubblicato il 10.03.2020.
- Dall'unione coniugale è nato il minore (15.06.2015); Per_1
- dopo la separazione le parti non hanno più convissuto;
4 - data al cessione a titolo gratuito della casa coniugale al marito, la ricorrente ed il figlio hanno abitato dapprima in locazione e nel 2021 ha acquistato un immobile in Salerano sul Lambro (LO), ove convivono con il nuovo compagno, IG. dal marzo 2023, il quale ha un buon rapporto CP_1 con il minore;
- i rapporti tra le parti non sono migliorati, portando la ricorrente a chiedere una maggiore partecipazione paterna nelle attività del minore e, dall'altro lato, minori pressioni sui suoi metodi educativi. Condotte che hanno portato il figlio ad essere passivo spettatore delle continue discussioni tra i due;
- la gestione dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore è divenuta più difficile, più faticosa, anche a causa dei ripetuti cambiamenti dovuti agli impegni lavorativi paterni;
- la ricorrente ha anche proposto di intraprendere un percorso di mediazione familiare per risolvere le divergenze, richiesta risultata priva di riscontro da controparte;
- il resistente non ha mai versato la rivalutazione monetaria dovuta all'adeguamento degli indici ISTAT, non ha rimborsato alcune spese straordinarie e dall'aprile del 2023 non contribuisce al mantenimento indiretto del minore;
- dal luglio 2023 il IG. ha ottenuto il versamento del 50% dell'Assegno Unico, revocando il Parte_2 consenso precedentemente dato affinché potesse percepirlo interamente la IG. ; Pt_1
- a far data dalla separazione, la situazione reddituale della ricorrente è migliorata in quanto ha trovato occupazione come impiegata presso Inovys Logistic con contratto pieno ed a tempo indeterminato, presso la sede di Trezzo sull'Adda (MI), con una retribuzione mensile netta di circa € 1.500,00 per 14 mensilità ed un reddito annuo netto di circa € 20.000,00.
2. Con comparsa di risposta si è costituito il IG. aderendo alla domanda di divorzio, di Parte_2 affido condiviso e collocamento del minore pre mandando la conferma degli incontri padre–figlio, così come previsto nel provvedimento di separazione, con equa divisione dei giorni di malattia del figlio;
la riduzione del contributo al mantenimento nella misura di € 150,00 mensili, con rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, ivi comprese quelle per la logopedia ed uno sport a scelta del minore.
3. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis.17 comma II e III c.p.c. All'udienza collegiale del 13.12.2024 le parti sono comparse personalmente, all'esito si sono dichiarate disponibili ad intraprendere un percorso di mediazione familiare ex art. 473 bis.10 c.p.c. ed hanno insistito per la pronuncia sullo status. Pronunciatosi sullo status con sentenza n. 435/2024 del 21.05.2024 e pubblicata il 28.05.2024, il Tribunale ha rimesso la causa in istruttoria per le statuizioni sulle domande di affido e circa le statuizioni economiche e, dato atto che le parti si sono rese disponibili ad intraprendere un percorso di mediazione familiare, ha rinviato all'udienza del 08.11.2024 per la prosecuzione del giudizio. La sentenza di divorzio n. 435/2024 del 21.05.2024 e pubblicata il 28.05.2024 è passata in giudicato il 30.12.2024. All'udienza del 8.11.2024 le parti hanno reso dichiarazioni discordanti in merito all'opportunità di proseguire il percorso di mediazione familiare, ed in particolare il IG. ha chiesto che la causa fosse tratttenuta Parte_2 in decisione. All'esito, il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di discussione per il 18.03.2025, disponendo la produzione della documentazione reddituale aggiornata delle parti, unitamente alla copia della relazione del coordinatore familiare. A tale udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Affido e collocamento del minore Persona_4
5 Stante l'accordo delle parti in merito, viene confermato il regime di affido condiviso del minore Per_1 con suo collocamento prevalente presso l'abitazione materna, non essendo emersi nel corso giudiz tali da giustificare ad una deroga al regime di affido ordinario.
5. Diritto di visita paterno La IG.ra ha domandato che, in modifica a quanto previsto in sede di separazione, gli incontri padre– Pt_1 figlio avvengano a settimane alterne dal giovedì all'uscita da scuola sino all'accompagnamento a scuola il martedì successivo;
tutti i giovedì della settimana con pernotto, dal termine delle lezioni sino all'accompagnamento a scuola il giorno dopo;
per il periodo natalizio ad anni alterni, dalle ore 10.00 del 23.12 alle ore 21.00 del 30.12 con un genitore e dalle ore 21.00 del 30.12 sino alla ripresa delle lezioni con l'altro genitore;
il minore trascorra tutto il periodo delle vacanze pasquali con il genitore con cui non ha passato il giorno di Natale;
nei mesi di luglio ed agosto per due settimane consecutive, dal 01 al 15 oppure dal 16 al 31, nei mesi di giugno e settembre per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 5 aprile di ogni anno, con possibilità di delega ai nonni nei mesi di giugno e settembre.
Il IG. ha domandato la conferma delle condizioni di separazione del calendario di visite padre– Parte_2 figlio;
nello specifico ha chiesto di poter prelevare il figlio da scuola al termine delle lezioni ogni mercoledì e di riaccompagnarlo a scuola il giorno dopo;
nei fine settimana di spettanza materni, di poterlo prendere il lunedì all'uscita da scuola e di riaccompagnarlo il giorno successivo;
oltre a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita da scuola all'accompagnamento il lunedì successivo;
a settimane alterne nei mesi di luglio ed agosto, accordandosi entro maggio, con il reciproco obbligo dei genitori di fornirsi l'indirizzo del luogo di soggiorno e i recapiti telefonici, con mantenimento diretto del minore in tali periodi;
di seguire nel mese di giugno il calendario ordinario degli incontri, eccetto per il periodo in cui frequenterà il grest, previo accordo Per_1 dei genitori e suddivisione dei relativi costi;
durante il periodo minore trascorrerà il 24.12 con un genitore ed il 25.12 con l'altro, ed i periodi dal 26.12 al 31.12 con un genitore e dal 01.01 al 06.01 con l'altro; per tutte le altre festività e ponti si seguirà il calendario ordinario, salvo diversi accordi;
l'equa divisione dei periodi di malattia, di assenza scolastica e di chiusura scolastica, in base al principio dell'alternanza.
Per decidere in merito, in assenza di accordo delle parti, nanche all'esito del percorso di coordinamento genitoriale intrapreso dalle parti, è necessario analizzare l'organizzazione lavorativa dei genitori. La ricorrente lavora come impiegata presso Inovys Logistic, presso la sede di Trezzo sull'Adda (MI), Pt_1 con contratt indeterminato, con orario dalle ore 09.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, con possibilità di recupero di alcune ore il sabato. Il suo compagno e convivente, IG. lavora nella CP_1 stessa azienda con qualifica manageriale (cfr. dichiarazione resa all'udienza colle 023). Il resistente è titolare dell'agenzia viaggi Around the world e vi lavora come unico dipendente, Parte_2 ricevendo i c su appuntamento dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00 nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato (cfr. dichiarazione resa all'udienza collegiale del 13.12.2023 ed udienza del 08.11.2024). Parte ricorrente ha chiesto la modifica del calendario disposto in sede di separazione, rappresentando la difficoltà di far fronte a tutti gli impegni del minore, ossia la logopedia il lunedì, il calcio nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì, avendo come unico pomeriggio libero il mercoledì che trascorre con il padre, e dovendo, per tale ragione, chiedere spesso dei permessi al lavoro, che deve recuperare poi il sabato, in quanto priva di aiuti da parte di altri familiari (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 08.11.2024). Parte resistente ha rappresentato di aver organizzato i propri orari ed impegni lavorativi al solo scopo di trascorrere del tempo con il figlio, e ha riferito di poter godere del supporto dalla propria madre nella giornata di sabato, si reca appositamente da Milano presso l'abitazione del figlio per seguire Secondo tale Per_1 modalità di visite padre–figlio il minore trascorre con il genitore 12 notti e 14 giorni al mese (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 18.03.2025).
Tanto premesso, secondo quanto riportato dalla coordinatrice genitoriale, dott.ssa nella propria Per_5 relazione risulta che la stessa ha mosso “l'invito ad entrambi i genitori è quello di rispettare quanto disposto dal giudice. 6 Eventuali proposte che vadano a modificare i tempi che trascorre con la mamma e con il papà, come a loro sottolineato, Per_1 devono tenere presente le eIGenze di e la po sostanziare le abitudini migliori con entrambi” (cfr. pag. 1 Per_1 della dichiarazione resa all'incontro di coordinazione familiare del 13.03.2025 doc. 31 “relazione coordinazione genitoriale” del 14.03.2025), rilevando come “appare chiaro che sembra aver trovato una situazione di stabilità” Per_1 (cfr. pag. 2 della dichiarazione resa all'incontro di coordinazione familiare del 13.03.2025 doc. 31 “relazione coordinazione genitoriale” del 14.03.2025). Dalla predetta relazione emerge, infatti, che il minore ha dichiarato alla coordinatrice che “non vorrebbe cambiamenti nella regolamentazione dei tempi da trascorrere con il papà e la mamma, almeno per il momento” (cfr. pag. 2 della dichiarazione resa all'incontro di coordinazione familiare del 13.03.2025 doc. 31 “relazione coordinazione genitoriale” del 14.03.2025).
Alla luce di quanto precede, considerati gli impegni lavorativi dei genitori, che non consentono di dare attuazione ad un calendario di visite paterne “ordinario”, né di accogliere le richieste formulate dalla madre, in quanto unicamente fondate sulle proprie eIGenze organizzative, e tenuto conto che il padre – titolare e unico dipendente di un'agenzia di viaggi che ha subito gravi perdite per effetto della pandemia, ha organizzato il proprio lavoro al fine di poter frequentare regolarmente il figlio;
tenuto conto altresì delle richieste di di anni 10, che in sede di coordinamento genitoriale ha manifestato il desiderio di non introdurre Per_1 cambiamenti nei tempi di visita di ciascun genitore, il Tribunale conferma in questa sede il calendario di visite così previsto dalle parti in sede di separazione e omologato con decreto n. 3048/2020, pubblicato il 10.03.2020.
Pertanto, il IG. portà vedere e tenere con sé con le seguenti modalità: Parte_2 Per_1
- a weekend alt enerdì sera dalle 19.30 al lune allorquando lo accompagnerà a scuola;
- tutti i mercoledì dall'uscita di scuola sino a giovedì mattina, allorquando lo accompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui starà con la madre nel week end, il padre lo vedrà dal lunedì sera dalle ore Per_1 19.30 sino al mattino successivo e lo accompagnerà a scuola;
- festività nazionali alternate;
- vacanze natalizie: il figlio trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro genitore. I genitori si alterneranno poi i periodi della chiusura della scuola con divisione paritaria dei tempi da trascorrere con il figlio minore;
ogni genitore trascorrerà in via alternata dal 26 Dicembre all'1 Gennaio nonché dall'1 Gennaio al 6 Gennaio;
festività pasquali alternate con divisione delle vacanze scolastiche in parti uguali tra i genitori;
- vacanze estive: i genitori trascorreranno con il figlio due settimane durante l'estate, anche non consecutive, con possibilità di trascorrere una settimana aggiuntiva previo accordo tra le parti;
i periodi dovranno essere comunicati entro il 31 maggio di ogni anno.
6. Sul contributo al mantenimento di Per_1
Parte ricorrente ha domandato che il padre versi quale contributo al mantenimento del figlio minore € 322,21 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, e la riscossione nella misura del 100% dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico. Parte resistente ha domandato la riduzione del contributo al mantenimento nella misura pari ad € 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, ludiche e straordinarie, ivi comprese quelle per la logopedia e di uno sport a scelta del minore, sulla base del Protocollo in uso presso la Corte d'Appello del Tribunale di Milano. Per la pronuncia in ordine al contributo al mantenimento, occorre preliminarmente esaminare le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti. Risulta documentato che, a far data dalla separazione, la IG.ra ha migliorato la propria situazione Pt_1 lavorativa (doc. “730 redditi 2018” pari ad € 7.020,00, doc. “73 19” pari ad € 16.414,00, doc. “730 redditi 2020” pari ad € 17.530,00 della nota di deposito disclosure del 17.10.2023, doc. 1 “redditi” e doc.
“informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis.18 c.p.c” del 07.02.2024), passando dalla Pt_1 occupazione presso MI. (cfr. doc. 13 “13) CU 2021 Redditi 2020” pari ad € Controparte_2
7 17.529,85 del ricorso introduttivo del 17.10.2023) alla (cfr. doc. 9 “9) CU 2023 Redditi Controparte_3 Cont 2022 – pari ad € 902,00, doc. 12 “12) CU 2022 .223,17 del ricorso introduttivo del 17.10.2023, doc. “730 redditi 2021” pari € 17.223,00 della nota di deposito disclosure del 17.10.2023, doc. 1 “redditi” e doc. “informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis.18 c.p.c” del 07.02.2024), sino Pt_1 all'attuale azienda Inovys Logistic, ove è assunta con contratto pieno ed a tempo indeterminato con una retribuzione pari ad € 1.500,00 circa per 14 mensilità, per circa € 20.000,00 annui netti (cfr. doc. 29 “Contratto lavoro IG.ra del 06.02.2024, doc. 10 “10) CU 2023 Redditi 2022 – INOVYS LOGISTIC” pari ad € Pt_1
21.494,21, 11) 730 2023 Redditi 2022” pari ad € 22.396,00 del ricorso introduttivo del 17.10.2023, della nota di deposito disclosure del 17.10.2023, doc. 1 “redditi” e doc. “informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis.18 c.p.c” del 07.02.2024, doc. “730 redditi 2023 pari ad € 22.485,00 Pt_1 Pt_1 imponibili del 14.03.2025). Tale miglioramento si evince anche dalla disclosure depositata dalla parte stessa, ove sono stati schematizzati i redditi anno per anno: € 22.825,00 nel 2022, € 17.574,00 nel 2021, € 17.530,00 oltre all'acquisto di un immobile con box nel 2020, € 16.414,00 nel 2019, € 7.126,00 nel 2019 oltre all'acquisto di un'autovettura (cfr. doc. “disclosure IG.ra della nota di deposito disclosure del 17.10.2023). Pt_1 La ricorrente ha anche depositato gli estratti conto LU (cfr. doc. 14 “14) estratto conto LU al 9.10.23”, doc. 15 “15) Estratto conto LU al 9.10.23”, doc. 16 “16) saldo finale LU al 31.12.2022”, doc. 19 “19) saldo finale LU al 31.12.21” del ricorso introduttivo del 17.10.2023; doc. “22.12.31 – giacenza media revolut”, doc.
“2021.12.31 – giacenza media revolut” della nota di deposito disclosure del 17.10.2023, doc. 3 e 12 “estratto conto Cont Cont REVOLUT” da gennaio 2021 a dicembre 2023 del 07.02.2024), (cfr. doc. 14 d “14) a movimenti al Cont Cont 3.10.23”, doc. 17 “17) estratto conto al 31.12.2022”, doc. 20 “2 tratto conto al 31.12.21” del so introduttivo del 17.10.2023, doc. “2020.12.31 – giacenza media banca bpm” e doc. “2022.12.31 – giacenza media banca bpm conto corrente” della nota di disclosure del 17.10.2023, doc. 26. “2021 ESTRATTI CC” 3 trimestri, doc. 27 “2022 ESTRATTI CC” ultimo trimestre, doc. 28 “2023 ESTRATTI CC” annuale del 06.02.2024 e doc. 3 e 12 “estratti cc” del 07.02.2024), BI (cfr. doc. 18 “18) Estratto conto BI al 31.1.22” del ricorso introduttivo del 17.10.2023, doc. “2021.12.31 – giacenza media banca valsabbina” e doc. “2022.12.31 – giacenza media banca valsabbina” della nota di disclosure del 17.10.2023, doc. 26. “2021 ESTRATTI CC” annuale, doc. 27 “2022 ESTRATTI CC” annuale, doc. 28 “2023 ESTRATTI CC” chiuso del 06.02.2024, doc. 3 e 12 “estratti cc” del 07.02.2024) ed NT SA OL (cfr. doc. 21 “21) giacenza media al 31.12.20 NT SA OL” del ricorso introduttivo del 17.10.2023, doc. “2020.12.31 – giacenza media intesa san paolo” della nota di disclosure del 17.10.2023). Ha depositato inoltre le spese sostenute per il figlio minore, nello specifico un finanziamento acceso per pagarli l'apparecchio fisso ai denti pari ad € 100,00 mensili dall'ottobre 2023 al 30.04.2024 (cfr. doc. debiti
“Finanziamento – dentista Tommy” della nota di deposito disclosure del 17.10.2023, doc. 5 e 13 “canoni leasing & finanziamenti”, “ 2022–2023”, “informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis.18 Persona_6 c.p.c.”, “canoni e leasing” della nota di deposito del 07.02.2024), quelle relative alla logopedia (cfr. Pt_1
: € 551,00 per giugno, luglio ed agosto (piano genitoriale), quelle relative alla scuola calcio per cica € 170,00 annui nel 2024 e € 100,00 nel 2023 (cfr. scuola calcio della nota di deposito disclosure del 17.10.2023, doc. 8 “pagamento calcio anno 2023–2024” della nota di deposito del 07.02.2024), e quelle annuali relative alla scuola pari ad € 847,20, oltre ad € 202,36 per il pre scuola, ad € 504,28 per il post scuola e ad € 1.080,00 per refezione scolastica (cfr. “scuola primaria” della nota di disclosure del 17.10.2023, doc. 6 “rette scolastiche”, “attestazione pagamento scuola 2023” della nota del 07.02.2024 e doc. “ ” Parte_4 inerenti ai versamenti effettuati da novembre a febbraio 2025 del 18.03.2025, do el minore” del 17.03.2025 di controparte). La IG.ra avendo ceduto a titolo gratuito la propria quota di casa coniugale al resistente, si è trasferita Pt_1 con il figlio dapprima in locazione e nel 2021 ha acquistato un immobile in Salerano sul Lambro (LO), un immobile con box per il quale ha acceso un mutuo pari ad € 150.000,00 per 30 anni, dapprima tasso variabile e poi a tasso fisso (cfr. doc. 5 “5) compravendita immobile IG.ra , doc. 22 “22) contratto di finanziamento Pt_1 fondiario IG.ra pari ad € 526,71 mensili a tasso variabi ti ad € 791,60 nell'aprile 2023, doc. 23 Pt_1
“23) modifica condizioni mutuo” pari ad € 798,05 mensili a tasso fisso del ricorso introduttivo del 17.10.2023, doc. “atto di compravendita , “atto di mutuo , “certificazione avvenuto rogito”, “mutuo – variazione tasso Pt_1 Pt_1 fisso 2023”, “mutuo – casa” pari ad € 789,05 dal 03.08.2021 al 31.03.2051 della nota di disclosure del 8 17.10.2023,dichiarazioni rese all'udienza del 13.12.2023, doc. 4 “mutuo”, doc. 10 “beni immobili”, doc. 13
“mutuo” del 07.02.2024). Da ultimo, la ricorrente all'udienza del 18.03.2025 ha dichiarato di aver venduto tale bene, e avere quindi estinto il mutuo e di aver acquistato un nuovo immobile in comproprietà con l'attuale compagno, al quale versa mensilmente metà della rata, non conoscendone tuttavia la quota e il relativo importo (cfr. verbale udienza 18.03.2025). Da quanto sopra riportato emerge come la situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente sia migliorata dalla separazione. Quanto al IG. , egli è titolare dell'agenzia viaggi Around the world e vi lavora come unico dipendente. Parte_2 Lo stesso ha riferito e documentato che l'attività è stata in perdita per 3 anni a causa della pandemia, ma che ha dovuto continuare a pagare il canone di locazione, pari a circa € 1.100,00 mensili, e le relative spese vive, e avrebbe dovuto inoltre rimborsare oltre € 60.000,00 ai clienti (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 13.02.2024, doc. 12 “Modello Unico 2021 redditi 2020 ” pari ad € 84,00 da dipendente e - € 2.802,00 Parte_2 d'impresa, doc. 13 “Modello Unico 2022 redditi 2021 ” pari ad € 0,00 da dipendente e - € 5.252,00 Parte_2
d'impresa, doc. 14 “Modello Unico 2023 redditi 2022 ari € 0,00 da dipendente e € 2.928,00 d'impresa, Parte_2 doc. 15 “AROUNTHEWORLD – UNICO 2020 – ISA 2020” pari ad € 23.450,00 del reddito d'impresa da dividere tra due soci, doc. 16 “ 20201 – ISA 2021” pari a - € 5.604,00 del reddito Parte_5 d'impresa, doc. 17 “modello unico 2022 AROUNDTHEWORLD”: pari a - € 10.504,00 del reddito d'impresa, doc. 27 “saldo contabile Around The World”, doc. 28 “estratti cc della comparsa di risposta, doc. 31 Parte_2
“redditi aggiornati : Modello Unico 2024 redditi 2023 pari a - € 15.366,00, BILANCIO Parte_2 Parte_2
pari a € 12.121,86, Pt_6 Parte_7
pari a - € 15.521,00, Parte_8 Parte_9
[...] Per sostenere la propria attività, il resistente ha richiesto un finanziamento pari ad € 25.000,00 con rate di € 535,00 ogni tre mesi e scadenza nell'anno 2035 (doc. 20 “finanziamenti around the world” della comparsa di risposta) ed un ulteriore finanziamento di € 5.000,00 con rate mensili di € 54,00 con scadenza nel 2030. Egli vive nella casa coniugale, ove paga un mutuo di circa € 430,00 mensili (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 13.02.2024, doc. 18 “copia atto mutuo casa per € 66.500,00, doc. 24 “pagamenti e addebiti rata mutuo” Parte_2 da € 310,21 (01.12.2022) a € 423,13 (02.11. a comparsa di risposta). Inoltre, possiede un'autovettura per la quale paga una rata pari ad € 351,00 mensili (cfr. doc. 19 “rata auto finanziamento e piano ammortamento” della comparsa di risposta). Dalla documentazione presentata e dalle dichiarazioni rese in udienza appare chiaro come la situazione reddituale e patrimoniale del resistente sia peggiorata successivamente alla separazione, anche in ragione della pandemia, e che solo in recentemente abbia ripreso un graduale miglioramento.
Il Tribunale, tenuto conto del miglioramento della situazione economica di parte ricorrente e del contingente peggioramento della situazione economica del resistente, dispone che il padre versi quale contributo al mantenimento del figlio minore € 250,00 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre Per_1 il 50% delle spese straordinari e previste dal Protocollo in uso presso la Corte d'Appello del Tribunale di Milano.
Da ultimo, entrambi i genitori conservano ex lege il diritto di richiedere ciascuno il 50% dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, non rientrando nei poteri del Tribunale prevedere una diversa modalità di ripartizione, in assenza di accordo tra i genitori.
7. Sulle spese di lite Le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, sono compensate per la metà e per la restante quota sono poste a carico della ricorrente come liquidate in dispositivo con applicazione Pt_1 dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, pe di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto dell'attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
- dato atto che con sentenza non definitiva n. 435/2024 del 21.05.2024, pubblicata il 28.05.2024 e passata in giudicato il 30.12.2024, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e , Parte_3 Parte_2
1) minore , con residenza e collocamento Persona_4 prevalente presso la madre;
2) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalit
• a weekend alterni, dal venerdì sera dalle 19.30 al lunedì mattina, allorquando lo accompagnerà a scuola;
• tutti i mercoledì dall'uscita di scuola sino a giovedì mattina, allorquando lo accompagnerà a scuola;
• nella settimana in cui starà con la madre nel week end, il padre lo vedrà dal lunedì Per_1 sera dalle ore 19.30 si no successivo e lo accompagnerà a scuola;
• festività nazionali alternate;
• vacanze natalizie: il figlio trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro genitore. I genitori si alterneranno poi i periodi della chiusura della scuola con divisione paritaria dei tempi da trascorrere con il figlio minore;
ogni genitore trascorrerà in via alternata dal 26 Dicembre all'1 Gennaio nonché dall'1 Gennaio al 6 Gennaio;
• festività pasquali alternate con divisione delle vacanze scolastiche in parti uguali tra i genitori;
• vacanze estive: i genitori trascorreranno con il figlio due settimane durante l'estate, anche non consecutive, con con possibilità di trascorrere una settimana aggiuntiva previo accordo tra le parti;
i periodi dovranno essere comunicati entro il mese di Maggio di ogni anno.
3) dispone che il padre versi quale contributo al mantenimento del minore € 250,00 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre il 50% delle spese straordinarie così come stabilite dal Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
4) dispone che l'Assegno Unico e universale per i figli a carico sia percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
5) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di ½, e condanna parte ricorrente Parte_1 alla rifusione della restante quota del 50% in favore del resistente , che liquida in Parte_2
€1.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per spe PA.
Così deciso in Lodi, nella camera di conIGlio del 22.07.2025
La Giudice rel./est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio, in composizione collegiale, in persona delle magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SCIOGLIMENTO del MATRIMONIO
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2577/2023 promossa da:
(c.f. rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 ta Bar I), alla via Lamarmora n. 33;
- Ricorrente nei confronti di:
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv.ta Eliana Tosi, in Lodi (LO), alla via Roma n. 60;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI di parte RICORRENTE IG.ra Parte_1
“NEL MERITO 1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a ZA (BG) in data 15 settembre 2013 fra i IGnori Pt_3 e
[...] Parte_2
a Stato Civile del Comune di ZA (n. 32, parte II, serie C, anno 2013) e del Comune di Cerro al Lambro (n. 2, parte II, serie C, anno 2013) di procedere alle annotazioni di legge.
3) Affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza abituale Per_1 presso e con la madre.
4) Disporre circa i tempi di permanenza del figlio con il padre con le seguenti modalità:
- a settimane alternate dal giovedì dall'uscita di scuola sino al martedì mattina allorquando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
- tutti i giovedì della settimana con pernottamento e con impegno per il padre di andare a prendere il figlio all'uscita di scuola e accompagnarlo a scuola il venerdì mattina;
- vacanze Natalizie dal 23 dicembre alle ore 10,00 sino al 30 dicembre alle ore 21,00 con un genitore e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola dopo la chiusura natalizia con l'altro genitore, seguendo l'alternanza annuale;
per l'anno 2023 il figlio trascorrerà il primo periodo con il padre;
- vacanze LI (per tutto il periodo di chiusura della scuola di cui al calendario scolastico) il minore starà con il genitore con il quale il figlio non ha trascorso il S. Natale, per l'anno 2024 con la madre;
- vacanze estive per due settimane consecutive durante i mesi di luglio e agosto - dal 1 al 15 oppure dal 16 al 31 - nonché per altre due settimane, anche non consecutive, nel periodo di chiusura della scuola per le vacanze estive -nei mesi di giugno e di settembre-; negli anni pari il primo periodo con il padre e negli anni dispari con la madre ovvero da concordarsi entro il 5 di aprile di ogni anno. I genitori potranno delegare i nonni (materni e paterni) alla gestione del minore nei mesi di giugno e settembre.
5) Disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore con la corresponsione in favore della IG.ra in Pt_1 via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di Euro 322,21= come ad oggi rival ero quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia a seguito della produzione di controparte), per dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici I.S.T.A.T.
6) Disporre che l'assegno unico sia erogato al 100% in favore della madre;
7) Disporre che il padre provveda al pagamento, nella misura del 50%,delle seguenti spese per il figlio:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamento sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal S.S.N.; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante e/o pediatra di base e/o dallo specialista anche e non coperti dal S.S.N.;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N. ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet ecc…) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
g) spese per la mensa scolastica (buoni pasto).
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private, d) corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto delle figlie. Tutte le spese dovranno essere documentate. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per inscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'atro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. IN VIA ISTRUTTORIA se del caso, disporsi indagine per la valutazione delle reali capacità reddituali, patrimoniali ed economiche del IG. Parte_2 anche per il tramite della Polizia Tributaria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”. CONCLUSIONI di parte RESISTENTE IG. Parte_2
2 “In via preliminare:
1) Disporre il proseguo della presa in carico del minore presso la dott.ssa del centro “Io centro” come meglio spiegato Per_2 in premessa, con termine di deposito dell'apposita relazione;
2) Confermare l'affidamento del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e Per_1 residenza abituale presso e con la madre.
3) Confermare i tempi di permanenza del figlio con il padre attuali con le seguenti modalità:
- tutti i mercoledì dall'uscita della scuola per riaccompagnarlo il giovedì mattina a scuola;
- nei we di spettanza della madre, starà con il papà il lunedì dall'uscita della scuola per riaccompagnarlo il martedì mattina a scuola;
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì mattina per accompagnarlo a scuola;
- il figlio minore potrà stare con i genitori per il mese di luglio e agosto a settimane alternate che dovranno essere Per_1 comunicate entro maggio di ogni anno;
i coniugi si obbligano a fornire l'indirizzo del luogo di soggiorno e recapiti telefonici;
in tali periodi il mantenimento sarà diretto e i genitori gestiranno i loro tempi con spese a loro esclusivo carico;
- nel mese di giugno frequenterà il grest previo accordo tra le parti e suddivisione dei costi, i giorni di spettanza Per_1 seguiranno quelli ordinari;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la vigilia di Natale e il giorno di Natale nonché nel periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre e dall'1 gennaio sino al 6 gennaio con l'altro genitore;
- i genitori trascorreranno con il figlio ad anni alterni ponti e festività come da calendario, suddivisi in modo equo, salvo diversi accordi;
4) I periodi di malattia di e di assenza scolastica saranno divisi equamente tra le parti e in base al principio Per_1 dell'alternanza; altresì vale per il periodo di chiusura scolastica durante l'anno scolastico.
5) Disporre la riduzione del contributo di mantenimento in €. 150,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, in considerazione dei tempi di spettanza del padre, che tiene con sé 12 notti Per_1 al mese, nonché della situazione reddituale del IG. e della convivenza intrapresa dalla IGnora esonero Parte_2 Pt_1 di versamento nei periodi luglio e agosto, stante la suddivisione paritaria dei tempi di spettanza genitoriale come meglio precisato al precedente punto 3).
6) Disporre che il padre corrisponderà al 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, ludiche e straordinarie, ivi comprese le spese per la logopedia del minore e di uno sport a scelta del minore (attualmente calcio), ciò in base al protocollo del Tribunale di Milano. In via principale e di merito: 1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a ZA (BG) in data 15 settembre 2013 fra i IGnori Pt_3
e
[...] Parte_2
2) Ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di ZA (n. 32, parte II, serie C, anno 2013) e del Comune di Cerro al Lambro (n. 2, parte II, serie C, anno 2013) di procedere alle annotazioni di legge.
3) Affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza abituale Per_1 presso e con la madre.
4) Salvo diverse prescrizioni della psicologa dott.ssa che ha la presa in carico disporre, confermare i tempi di Per_3 permanenza del figlio con il padre con le seguenti moda
- tutti i mercoledì dall'uscita della scuola per riaccompagnarlo il giovedì mattina a scuola;
- nei we di spettanza della madre, starà con il papà il lunedì dall'uscita della scuola per riaccompagnarlo il martedì mattina a scuola;
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì mattina per accompagnarlo a scuola;
- il figlio minore potrà stare con i genitori per il mese di luglio e agosto a settimane alternate che dovranno essere Per_1 comunicate entro maggio di ogni anno;
i coniugi si obbligano a fornire l'indirizzo del luogo di soggiorno e recapiti telefonici;
in tali periodi il mantenimento sarà diretto e i genitori gestiranno i loro tempi con spese a loro esclusivo carico;
- nel mese di giugno frequenterà il grest previo accordo tra le parti e suddivisione dei costi, i giorni di spettanza Per_1 seguiranno quelli ordinari;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la vigilia di Natale e il giorno di Natale nonché nel periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre e dall'1 gennaio sino al 6 gennaio con l'altro genitore;
- i genitori trascorreranno con il figlio ad anni alterni ponti e festività come da calendario, suddivisi in modo equo, salvo diversi accordi;
3 5) I periodi di malattia di e di assenza scolastica saranno divisi equamente tra le parti e in base al principio Per_1 dell'alternanza; altresì vale p o di chiusura scolastica durante l'anno scolastico.
6) In considerazione dei tempi di spettanza del padre, che tiene con sé 12 notti al mese, porre a carico del IG. Per_1
quale contributo per il mantenimento del figlio minore, un asse e pari ad Euro 150,00 da corrispondersi Parte_2 entro il 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con esonero di versamento nei periodi luglio e agosto, stante la suddivisione paritaria dei tempi di spettanza genitoriale come meglio precisato al precedente punto 4).
7) Disporre che il padre corrisponderà al 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, ludiche e straordinarie, ivi comprese le spese per la logopedia del minore e di uno sport a scelta del minore (attualmente calcio), ciò in base al protocollo del Tribunale di Milano.
8) Disporre il proseguo della presa in carico del minore presso la dott.ssa del centro “Io centro” come meglio spiegato Per_2 in premessa, con termine di deposito dell'apposita relazione. In via istruttoria:
• Si chiede che il Tribunale disponga la produzione dei movimenti bancari dal 1/1/2021 al 31.12.2023, o almeno dei periodi mancanti, nonché delle buste paga della IGnora riferibili all'anno 2023 e 2024, anche in Pt_1 considerazione del mancato accredito degli stipendi sul conto corrente.
• Disporre la produzione del contratto di lavoro e dei benifit e rimborso spese di cui la IGnora usufruisce (rimborso Pt_1 spese benzina, cellullare, pc aziendale, autostrada etc).
• Disporre la produzione dell'atto notorio in relazione ai fondi intestati alla IG.ra Pt_1 Si chiede sin d'ora di essere ammessi a provare per testi seguenti circostanze per capitoli di prova di cui in premessa da intendersi ivi riprodotti, screvri da eventuali giudizi preceduti dalla locuzione “Vero che”. Si indicano a testimoni:
; Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Con riserva di integrare e modificare i capitoli di prova ed indicare i testi negli assegnandi termini. Con riserva di dedurre e produrre negli assegnandi termini. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 17.10.2023 la IG.ra ha adito l'intestato Tribunale domandano la Pt_1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra la ricorrente ed il IG. in Parte_2
ZA (BG) in data 15.09.2013, chiedendo altresì l'affido condiviso del figlio ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza abituale presso la madre;
la modifica della regolamentazione delle visite paterne secondo le modalità richieste nel ricorso introduttivo;
la previsione di un contributo al mantenimento paterno di €322,21 mensili, con rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
il riconoscimento in suo favore del 100% dell'Assegno Unico.
In particolare, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali a fondamento delle proprie domande:
- i coniugi hanno contratto matrimonio in ZA (BG) in data 13.09.2013 e si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al decreto di omologa n. 3048/2020, pubblicato il 10.03.2020.
- Dall'unione coniugale è nato il minore (15.06.2015); Per_1
- dopo la separazione le parti non hanno più convissuto;
4 - data al cessione a titolo gratuito della casa coniugale al marito, la ricorrente ed il figlio hanno abitato dapprima in locazione e nel 2021 ha acquistato un immobile in Salerano sul Lambro (LO), ove convivono con il nuovo compagno, IG. dal marzo 2023, il quale ha un buon rapporto CP_1 con il minore;
- i rapporti tra le parti non sono migliorati, portando la ricorrente a chiedere una maggiore partecipazione paterna nelle attività del minore e, dall'altro lato, minori pressioni sui suoi metodi educativi. Condotte che hanno portato il figlio ad essere passivo spettatore delle continue discussioni tra i due;
- la gestione dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore è divenuta più difficile, più faticosa, anche a causa dei ripetuti cambiamenti dovuti agli impegni lavorativi paterni;
- la ricorrente ha anche proposto di intraprendere un percorso di mediazione familiare per risolvere le divergenze, richiesta risultata priva di riscontro da controparte;
- il resistente non ha mai versato la rivalutazione monetaria dovuta all'adeguamento degli indici ISTAT, non ha rimborsato alcune spese straordinarie e dall'aprile del 2023 non contribuisce al mantenimento indiretto del minore;
- dal luglio 2023 il IG. ha ottenuto il versamento del 50% dell'Assegno Unico, revocando il Parte_2 consenso precedentemente dato affinché potesse percepirlo interamente la IG. ; Pt_1
- a far data dalla separazione, la situazione reddituale della ricorrente è migliorata in quanto ha trovato occupazione come impiegata presso Inovys Logistic con contratto pieno ed a tempo indeterminato, presso la sede di Trezzo sull'Adda (MI), con una retribuzione mensile netta di circa € 1.500,00 per 14 mensilità ed un reddito annuo netto di circa € 20.000,00.
2. Con comparsa di risposta si è costituito il IG. aderendo alla domanda di divorzio, di Parte_2 affido condiviso e collocamento del minore pre mandando la conferma degli incontri padre–figlio, così come previsto nel provvedimento di separazione, con equa divisione dei giorni di malattia del figlio;
la riduzione del contributo al mantenimento nella misura di € 150,00 mensili, con rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, ivi comprese quelle per la logopedia ed uno sport a scelta del minore.
3. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis.17 comma II e III c.p.c. All'udienza collegiale del 13.12.2024 le parti sono comparse personalmente, all'esito si sono dichiarate disponibili ad intraprendere un percorso di mediazione familiare ex art. 473 bis.10 c.p.c. ed hanno insistito per la pronuncia sullo status. Pronunciatosi sullo status con sentenza n. 435/2024 del 21.05.2024 e pubblicata il 28.05.2024, il Tribunale ha rimesso la causa in istruttoria per le statuizioni sulle domande di affido e circa le statuizioni economiche e, dato atto che le parti si sono rese disponibili ad intraprendere un percorso di mediazione familiare, ha rinviato all'udienza del 08.11.2024 per la prosecuzione del giudizio. La sentenza di divorzio n. 435/2024 del 21.05.2024 e pubblicata il 28.05.2024 è passata in giudicato il 30.12.2024. All'udienza del 8.11.2024 le parti hanno reso dichiarazioni discordanti in merito all'opportunità di proseguire il percorso di mediazione familiare, ed in particolare il IG. ha chiesto che la causa fosse tratttenuta Parte_2 in decisione. All'esito, il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di discussione per il 18.03.2025, disponendo la produzione della documentazione reddituale aggiornata delle parti, unitamente alla copia della relazione del coordinatore familiare. A tale udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Affido e collocamento del minore Persona_4
5 Stante l'accordo delle parti in merito, viene confermato il regime di affido condiviso del minore Per_1 con suo collocamento prevalente presso l'abitazione materna, non essendo emersi nel corso giudiz tali da giustificare ad una deroga al regime di affido ordinario.
5. Diritto di visita paterno La IG.ra ha domandato che, in modifica a quanto previsto in sede di separazione, gli incontri padre– Pt_1 figlio avvengano a settimane alterne dal giovedì all'uscita da scuola sino all'accompagnamento a scuola il martedì successivo;
tutti i giovedì della settimana con pernotto, dal termine delle lezioni sino all'accompagnamento a scuola il giorno dopo;
per il periodo natalizio ad anni alterni, dalle ore 10.00 del 23.12 alle ore 21.00 del 30.12 con un genitore e dalle ore 21.00 del 30.12 sino alla ripresa delle lezioni con l'altro genitore;
il minore trascorra tutto il periodo delle vacanze pasquali con il genitore con cui non ha passato il giorno di Natale;
nei mesi di luglio ed agosto per due settimane consecutive, dal 01 al 15 oppure dal 16 al 31, nei mesi di giugno e settembre per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 5 aprile di ogni anno, con possibilità di delega ai nonni nei mesi di giugno e settembre.
Il IG. ha domandato la conferma delle condizioni di separazione del calendario di visite padre– Parte_2 figlio;
nello specifico ha chiesto di poter prelevare il figlio da scuola al termine delle lezioni ogni mercoledì e di riaccompagnarlo a scuola il giorno dopo;
nei fine settimana di spettanza materni, di poterlo prendere il lunedì all'uscita da scuola e di riaccompagnarlo il giorno successivo;
oltre a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita da scuola all'accompagnamento il lunedì successivo;
a settimane alterne nei mesi di luglio ed agosto, accordandosi entro maggio, con il reciproco obbligo dei genitori di fornirsi l'indirizzo del luogo di soggiorno e i recapiti telefonici, con mantenimento diretto del minore in tali periodi;
di seguire nel mese di giugno il calendario ordinario degli incontri, eccetto per il periodo in cui frequenterà il grest, previo accordo Per_1 dei genitori e suddivisione dei relativi costi;
durante il periodo minore trascorrerà il 24.12 con un genitore ed il 25.12 con l'altro, ed i periodi dal 26.12 al 31.12 con un genitore e dal 01.01 al 06.01 con l'altro; per tutte le altre festività e ponti si seguirà il calendario ordinario, salvo diversi accordi;
l'equa divisione dei periodi di malattia, di assenza scolastica e di chiusura scolastica, in base al principio dell'alternanza.
Per decidere in merito, in assenza di accordo delle parti, nanche all'esito del percorso di coordinamento genitoriale intrapreso dalle parti, è necessario analizzare l'organizzazione lavorativa dei genitori. La ricorrente lavora come impiegata presso Inovys Logistic, presso la sede di Trezzo sull'Adda (MI), Pt_1 con contratt indeterminato, con orario dalle ore 09.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, con possibilità di recupero di alcune ore il sabato. Il suo compagno e convivente, IG. lavora nella CP_1 stessa azienda con qualifica manageriale (cfr. dichiarazione resa all'udienza colle 023). Il resistente è titolare dell'agenzia viaggi Around the world e vi lavora come unico dipendente, Parte_2 ricevendo i c su appuntamento dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00 nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato (cfr. dichiarazione resa all'udienza collegiale del 13.12.2023 ed udienza del 08.11.2024). Parte ricorrente ha chiesto la modifica del calendario disposto in sede di separazione, rappresentando la difficoltà di far fronte a tutti gli impegni del minore, ossia la logopedia il lunedì, il calcio nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì, avendo come unico pomeriggio libero il mercoledì che trascorre con il padre, e dovendo, per tale ragione, chiedere spesso dei permessi al lavoro, che deve recuperare poi il sabato, in quanto priva di aiuti da parte di altri familiari (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 08.11.2024). Parte resistente ha rappresentato di aver organizzato i propri orari ed impegni lavorativi al solo scopo di trascorrere del tempo con il figlio, e ha riferito di poter godere del supporto dalla propria madre nella giornata di sabato, si reca appositamente da Milano presso l'abitazione del figlio per seguire Secondo tale Per_1 modalità di visite padre–figlio il minore trascorre con il genitore 12 notti e 14 giorni al mese (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 18.03.2025).
Tanto premesso, secondo quanto riportato dalla coordinatrice genitoriale, dott.ssa nella propria Per_5 relazione risulta che la stessa ha mosso “l'invito ad entrambi i genitori è quello di rispettare quanto disposto dal giudice. 6 Eventuali proposte che vadano a modificare i tempi che trascorre con la mamma e con il papà, come a loro sottolineato, Per_1 devono tenere presente le eIGenze di e la po sostanziare le abitudini migliori con entrambi” (cfr. pag. 1 Per_1 della dichiarazione resa all'incontro di coordinazione familiare del 13.03.2025 doc. 31 “relazione coordinazione genitoriale” del 14.03.2025), rilevando come “appare chiaro che sembra aver trovato una situazione di stabilità” Per_1 (cfr. pag. 2 della dichiarazione resa all'incontro di coordinazione familiare del 13.03.2025 doc. 31 “relazione coordinazione genitoriale” del 14.03.2025). Dalla predetta relazione emerge, infatti, che il minore ha dichiarato alla coordinatrice che “non vorrebbe cambiamenti nella regolamentazione dei tempi da trascorrere con il papà e la mamma, almeno per il momento” (cfr. pag. 2 della dichiarazione resa all'incontro di coordinazione familiare del 13.03.2025 doc. 31 “relazione coordinazione genitoriale” del 14.03.2025).
Alla luce di quanto precede, considerati gli impegni lavorativi dei genitori, che non consentono di dare attuazione ad un calendario di visite paterne “ordinario”, né di accogliere le richieste formulate dalla madre, in quanto unicamente fondate sulle proprie eIGenze organizzative, e tenuto conto che il padre – titolare e unico dipendente di un'agenzia di viaggi che ha subito gravi perdite per effetto della pandemia, ha organizzato il proprio lavoro al fine di poter frequentare regolarmente il figlio;
tenuto conto altresì delle richieste di di anni 10, che in sede di coordinamento genitoriale ha manifestato il desiderio di non introdurre Per_1 cambiamenti nei tempi di visita di ciascun genitore, il Tribunale conferma in questa sede il calendario di visite così previsto dalle parti in sede di separazione e omologato con decreto n. 3048/2020, pubblicato il 10.03.2020.
Pertanto, il IG. portà vedere e tenere con sé con le seguenti modalità: Parte_2 Per_1
- a weekend alt enerdì sera dalle 19.30 al lune allorquando lo accompagnerà a scuola;
- tutti i mercoledì dall'uscita di scuola sino a giovedì mattina, allorquando lo accompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui starà con la madre nel week end, il padre lo vedrà dal lunedì sera dalle ore Per_1 19.30 sino al mattino successivo e lo accompagnerà a scuola;
- festività nazionali alternate;
- vacanze natalizie: il figlio trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro genitore. I genitori si alterneranno poi i periodi della chiusura della scuola con divisione paritaria dei tempi da trascorrere con il figlio minore;
ogni genitore trascorrerà in via alternata dal 26 Dicembre all'1 Gennaio nonché dall'1 Gennaio al 6 Gennaio;
festività pasquali alternate con divisione delle vacanze scolastiche in parti uguali tra i genitori;
- vacanze estive: i genitori trascorreranno con il figlio due settimane durante l'estate, anche non consecutive, con possibilità di trascorrere una settimana aggiuntiva previo accordo tra le parti;
i periodi dovranno essere comunicati entro il 31 maggio di ogni anno.
6. Sul contributo al mantenimento di Per_1
Parte ricorrente ha domandato che il padre versi quale contributo al mantenimento del figlio minore € 322,21 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, e la riscossione nella misura del 100% dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico. Parte resistente ha domandato la riduzione del contributo al mantenimento nella misura pari ad € 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, ludiche e straordinarie, ivi comprese quelle per la logopedia e di uno sport a scelta del minore, sulla base del Protocollo in uso presso la Corte d'Appello del Tribunale di Milano. Per la pronuncia in ordine al contributo al mantenimento, occorre preliminarmente esaminare le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti. Risulta documentato che, a far data dalla separazione, la IG.ra ha migliorato la propria situazione Pt_1 lavorativa (doc. “730 redditi 2018” pari ad € 7.020,00, doc. “73 19” pari ad € 16.414,00, doc. “730 redditi 2020” pari ad € 17.530,00 della nota di deposito disclosure del 17.10.2023, doc. 1 “redditi” e doc.
“informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis.18 c.p.c” del 07.02.2024), passando dalla Pt_1 occupazione presso MI. (cfr. doc. 13 “13) CU 2021 Redditi 2020” pari ad € Controparte_2
7 17.529,85 del ricorso introduttivo del 17.10.2023) alla (cfr. doc. 9 “9) CU 2023 Redditi Controparte_3 Cont 2022 – pari ad € 902,00, doc. 12 “12) CU 2022 .223,17 del ricorso introduttivo del 17.10.2023, doc. “730 redditi 2021” pari € 17.223,00 della nota di deposito disclosure del 17.10.2023, doc. 1 “redditi” e doc. “informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis.18 c.p.c” del 07.02.2024), sino Pt_1 all'attuale azienda Inovys Logistic, ove è assunta con contratto pieno ed a tempo indeterminato con una retribuzione pari ad € 1.500,00 circa per 14 mensilità, per circa € 20.000,00 annui netti (cfr. doc. 29 “Contratto lavoro IG.ra del 06.02.2024, doc. 10 “10) CU 2023 Redditi 2022 – INOVYS LOGISTIC” pari ad € Pt_1
21.494,21, 11) 730 2023 Redditi 2022” pari ad € 22.396,00 del ricorso introduttivo del 17.10.2023, della nota di deposito disclosure del 17.10.2023, doc. 1 “redditi” e doc. “informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis.18 c.p.c” del 07.02.2024, doc. “730 redditi 2023 pari ad € 22.485,00 Pt_1 Pt_1 imponibili del 14.03.2025). Tale miglioramento si evince anche dalla disclosure depositata dalla parte stessa, ove sono stati schematizzati i redditi anno per anno: € 22.825,00 nel 2022, € 17.574,00 nel 2021, € 17.530,00 oltre all'acquisto di un immobile con box nel 2020, € 16.414,00 nel 2019, € 7.126,00 nel 2019 oltre all'acquisto di un'autovettura (cfr. doc. “disclosure IG.ra della nota di deposito disclosure del 17.10.2023). Pt_1 La ricorrente ha anche depositato gli estratti conto LU (cfr. doc. 14 “14) estratto conto LU al 9.10.23”, doc. 15 “15) Estratto conto LU al 9.10.23”, doc. 16 “16) saldo finale LU al 31.12.2022”, doc. 19 “19) saldo finale LU al 31.12.21” del ricorso introduttivo del 17.10.2023; doc. “22.12.31 – giacenza media revolut”, doc.
“2021.12.31 – giacenza media revolut” della nota di deposito disclosure del 17.10.2023, doc. 3 e 12 “estratto conto Cont Cont REVOLUT” da gennaio 2021 a dicembre 2023 del 07.02.2024), (cfr. doc. 14 d “14) a movimenti al Cont Cont 3.10.23”, doc. 17 “17) estratto conto al 31.12.2022”, doc. 20 “2 tratto conto al 31.12.21” del so introduttivo del 17.10.2023, doc. “2020.12.31 – giacenza media banca bpm” e doc. “2022.12.31 – giacenza media banca bpm conto corrente” della nota di disclosure del 17.10.2023, doc. 26. “2021 ESTRATTI CC” 3 trimestri, doc. 27 “2022 ESTRATTI CC” ultimo trimestre, doc. 28 “2023 ESTRATTI CC” annuale del 06.02.2024 e doc. 3 e 12 “estratti cc” del 07.02.2024), BI (cfr. doc. 18 “18) Estratto conto BI al 31.1.22” del ricorso introduttivo del 17.10.2023, doc. “2021.12.31 – giacenza media banca valsabbina” e doc. “2022.12.31 – giacenza media banca valsabbina” della nota di disclosure del 17.10.2023, doc. 26. “2021 ESTRATTI CC” annuale, doc. 27 “2022 ESTRATTI CC” annuale, doc. 28 “2023 ESTRATTI CC” chiuso del 06.02.2024, doc. 3 e 12 “estratti cc” del 07.02.2024) ed NT SA OL (cfr. doc. 21 “21) giacenza media al 31.12.20 NT SA OL” del ricorso introduttivo del 17.10.2023, doc. “2020.12.31 – giacenza media intesa san paolo” della nota di disclosure del 17.10.2023). Ha depositato inoltre le spese sostenute per il figlio minore, nello specifico un finanziamento acceso per pagarli l'apparecchio fisso ai denti pari ad € 100,00 mensili dall'ottobre 2023 al 30.04.2024 (cfr. doc. debiti
“Finanziamento – dentista Tommy” della nota di deposito disclosure del 17.10.2023, doc. 5 e 13 “canoni leasing & finanziamenti”, “ 2022–2023”, “informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis.18 Persona_6 c.p.c.”, “canoni e leasing” della nota di deposito del 07.02.2024), quelle relative alla logopedia (cfr. Pt_1
: € 551,00 per giugno, luglio ed agosto (piano genitoriale), quelle relative alla scuola calcio per cica € 170,00 annui nel 2024 e € 100,00 nel 2023 (cfr. scuola calcio della nota di deposito disclosure del 17.10.2023, doc. 8 “pagamento calcio anno 2023–2024” della nota di deposito del 07.02.2024), e quelle annuali relative alla scuola pari ad € 847,20, oltre ad € 202,36 per il pre scuola, ad € 504,28 per il post scuola e ad € 1.080,00 per refezione scolastica (cfr. “scuola primaria” della nota di disclosure del 17.10.2023, doc. 6 “rette scolastiche”, “attestazione pagamento scuola 2023” della nota del 07.02.2024 e doc. “ ” Parte_4 inerenti ai versamenti effettuati da novembre a febbraio 2025 del 18.03.2025, do el minore” del 17.03.2025 di controparte). La IG.ra avendo ceduto a titolo gratuito la propria quota di casa coniugale al resistente, si è trasferita Pt_1 con il figlio dapprima in locazione e nel 2021 ha acquistato un immobile in Salerano sul Lambro (LO), un immobile con box per il quale ha acceso un mutuo pari ad € 150.000,00 per 30 anni, dapprima tasso variabile e poi a tasso fisso (cfr. doc. 5 “5) compravendita immobile IG.ra , doc. 22 “22) contratto di finanziamento Pt_1 fondiario IG.ra pari ad € 526,71 mensili a tasso variabi ti ad € 791,60 nell'aprile 2023, doc. 23 Pt_1
“23) modifica condizioni mutuo” pari ad € 798,05 mensili a tasso fisso del ricorso introduttivo del 17.10.2023, doc. “atto di compravendita , “atto di mutuo , “certificazione avvenuto rogito”, “mutuo – variazione tasso Pt_1 Pt_1 fisso 2023”, “mutuo – casa” pari ad € 789,05 dal 03.08.2021 al 31.03.2051 della nota di disclosure del 8 17.10.2023,dichiarazioni rese all'udienza del 13.12.2023, doc. 4 “mutuo”, doc. 10 “beni immobili”, doc. 13
“mutuo” del 07.02.2024). Da ultimo, la ricorrente all'udienza del 18.03.2025 ha dichiarato di aver venduto tale bene, e avere quindi estinto il mutuo e di aver acquistato un nuovo immobile in comproprietà con l'attuale compagno, al quale versa mensilmente metà della rata, non conoscendone tuttavia la quota e il relativo importo (cfr. verbale udienza 18.03.2025). Da quanto sopra riportato emerge come la situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente sia migliorata dalla separazione. Quanto al IG. , egli è titolare dell'agenzia viaggi Around the world e vi lavora come unico dipendente. Parte_2 Lo stesso ha riferito e documentato che l'attività è stata in perdita per 3 anni a causa della pandemia, ma che ha dovuto continuare a pagare il canone di locazione, pari a circa € 1.100,00 mensili, e le relative spese vive, e avrebbe dovuto inoltre rimborsare oltre € 60.000,00 ai clienti (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 13.02.2024, doc. 12 “Modello Unico 2021 redditi 2020 ” pari ad € 84,00 da dipendente e - € 2.802,00 Parte_2 d'impresa, doc. 13 “Modello Unico 2022 redditi 2021 ” pari ad € 0,00 da dipendente e - € 5.252,00 Parte_2
d'impresa, doc. 14 “Modello Unico 2023 redditi 2022 ari € 0,00 da dipendente e € 2.928,00 d'impresa, Parte_2 doc. 15 “AROUNTHEWORLD – UNICO 2020 – ISA 2020” pari ad € 23.450,00 del reddito d'impresa da dividere tra due soci, doc. 16 “ 20201 – ISA 2021” pari a - € 5.604,00 del reddito Parte_5 d'impresa, doc. 17 “modello unico 2022 AROUNDTHEWORLD”: pari a - € 10.504,00 del reddito d'impresa, doc. 27 “saldo contabile Around The World”, doc. 28 “estratti cc della comparsa di risposta, doc. 31 Parte_2
“redditi aggiornati : Modello Unico 2024 redditi 2023 pari a - € 15.366,00, BILANCIO Parte_2 Parte_2
pari a € 12.121,86, Pt_6 Parte_7
pari a - € 15.521,00, Parte_8 Parte_9
[...] Per sostenere la propria attività, il resistente ha richiesto un finanziamento pari ad € 25.000,00 con rate di € 535,00 ogni tre mesi e scadenza nell'anno 2035 (doc. 20 “finanziamenti around the world” della comparsa di risposta) ed un ulteriore finanziamento di € 5.000,00 con rate mensili di € 54,00 con scadenza nel 2030. Egli vive nella casa coniugale, ove paga un mutuo di circa € 430,00 mensili (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 13.02.2024, doc. 18 “copia atto mutuo casa per € 66.500,00, doc. 24 “pagamenti e addebiti rata mutuo” Parte_2 da € 310,21 (01.12.2022) a € 423,13 (02.11. a comparsa di risposta). Inoltre, possiede un'autovettura per la quale paga una rata pari ad € 351,00 mensili (cfr. doc. 19 “rata auto finanziamento e piano ammortamento” della comparsa di risposta). Dalla documentazione presentata e dalle dichiarazioni rese in udienza appare chiaro come la situazione reddituale e patrimoniale del resistente sia peggiorata successivamente alla separazione, anche in ragione della pandemia, e che solo in recentemente abbia ripreso un graduale miglioramento.
Il Tribunale, tenuto conto del miglioramento della situazione economica di parte ricorrente e del contingente peggioramento della situazione economica del resistente, dispone che il padre versi quale contributo al mantenimento del figlio minore € 250,00 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre Per_1 il 50% delle spese straordinari e previste dal Protocollo in uso presso la Corte d'Appello del Tribunale di Milano.
Da ultimo, entrambi i genitori conservano ex lege il diritto di richiedere ciascuno il 50% dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, non rientrando nei poteri del Tribunale prevedere una diversa modalità di ripartizione, in assenza di accordo tra i genitori.
7. Sulle spese di lite Le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, sono compensate per la metà e per la restante quota sono poste a carico della ricorrente come liquidate in dispositivo con applicazione Pt_1 dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, pe di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto dell'attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
- dato atto che con sentenza non definitiva n. 435/2024 del 21.05.2024, pubblicata il 28.05.2024 e passata in giudicato il 30.12.2024, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e , Parte_3 Parte_2
1) minore , con residenza e collocamento Persona_4 prevalente presso la madre;
2) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalit
• a weekend alterni, dal venerdì sera dalle 19.30 al lunedì mattina, allorquando lo accompagnerà a scuola;
• tutti i mercoledì dall'uscita di scuola sino a giovedì mattina, allorquando lo accompagnerà a scuola;
• nella settimana in cui starà con la madre nel week end, il padre lo vedrà dal lunedì Per_1 sera dalle ore 19.30 si no successivo e lo accompagnerà a scuola;
• festività nazionali alternate;
• vacanze natalizie: il figlio trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro genitore. I genitori si alterneranno poi i periodi della chiusura della scuola con divisione paritaria dei tempi da trascorrere con il figlio minore;
ogni genitore trascorrerà in via alternata dal 26 Dicembre all'1 Gennaio nonché dall'1 Gennaio al 6 Gennaio;
• festività pasquali alternate con divisione delle vacanze scolastiche in parti uguali tra i genitori;
• vacanze estive: i genitori trascorreranno con il figlio due settimane durante l'estate, anche non consecutive, con con possibilità di trascorrere una settimana aggiuntiva previo accordo tra le parti;
i periodi dovranno essere comunicati entro il mese di Maggio di ogni anno.
3) dispone che il padre versi quale contributo al mantenimento del minore € 250,00 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre il 50% delle spese straordinarie così come stabilite dal Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
4) dispone che l'Assegno Unico e universale per i figli a carico sia percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
5) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di ½, e condanna parte ricorrente Parte_1 alla rifusione della restante quota del 50% in favore del resistente , che liquida in Parte_2
€1.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per spe PA.
Così deciso in Lodi, nella camera di conIGlio del 22.07.2025
La Giudice rel./est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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