CASS
Sentenza 17 novembre 2020
Sentenza 17 novembre 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2020, n. 32185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32185 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OC AR, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 2624/2019 del giorno 09/09/2019, della Corte di Appello di Catanzaro;
• visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo ANa;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MA PI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per omessa notifica;
udite le richieste del difensore, avv. Loradana Tulino, del Foro di Vibo Valentia, sostituto processuale dell'avv. TE CR, del Foro di Cosenza, che ha concluso riportandosi i motivi e chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32185 Anno 2020 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO Data Udienza: 21/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del giorno 10/01/2018, il Tribunale di Cosenza dichiarava OC AR responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies C.d.S., e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda. 1.1. Con la sentenza n. 2624/2019 del giorno 09/09/2019, la Corte di Appello di Catanzaro, adita dall'imputato, confermava la sentenza di primo grado. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione OC AR, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta iI disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179 e 180 c.p.p. nonché alla omessa notifica del decreto di citazione al difensore fiduciario il quale non ha po.tuto partecipare al dibattimento d'appello. Deduce che, il procedimento di gravame è affetto da nullità assoluta, atteso che non risulta essere mai stato notificato al difensore di fiducia il decreto di citazione in appello. Sostiene che l'imputato, nel corso del processo di primo grado, provvedeva a nominare nuovo difensore, con revoca del precedente, e l'atto di appello è stato, infatti, sottoscritto dal nuovo difensore Avv. TE CR in qualità di unico difensore di fiducia;
di contro, l'avviso dell'udienza di appello è stato notificato al precedente difensore, il quale, peraltro, non aveva più nessun potere di rappresentanza dell'imputato; CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. 4. Il ricorrente deduce l'ipotesi di nullità dell'intero giudizio di appello e quindi della sentenza impugnata in ragione della omessa notifica dell'avviso del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato (Avv. TE CR), per altro redattore dell'atto di appello. 5. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha affermato, in maniera costante, che la omessa notificazione dell'avviso di dibattimento (nella specie per il giudizio di appello) al difensore di fiducia dell'imputato determina nullità di ordine generale insanabile a nulla rilevando che la notifica sia stata eseguita al precedente difensore fiducirio revocato, non Così deciso il 21/10/2020 Il Consigliere estensore Ant RD AN Il Presidente a [...]potendo l'imputato essere privato dai diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia (v. Sez. 4, n. 18785 del 27/03/2017; Sez, 3, 14/01/2009, Rv 242530) e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (v. Sez. 4, 06/12/2013, Rv 258615), laddove la mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art.179, comma 1, c.p.p., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolga in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, venga sostituito altro difensore d'Ufficio in quanto ciò non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal suo difensore fiduciario (cfr. Sez. Un. 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 1, 28/03/2014, Zambon, Rv 259614). 5.1. Nella specie, è possibile rilevare dagli atti che, in funzione della celebrazione del dibattimento d'appello, la cancelleria disponeva correttamente la citazione dell'imputato presso lo studio del precedente difensore del HI, (Avv. Pierfrancesco brio) ove in precedenza il ricorrente aveva eletto domicilio, ma senza disporre la notifica del decreto di citazione in favore dell'Avv. TE CR, suo unico difensore di fiducia, nonché estensore. dei motivi di appello. Ciò si evince dal decreto di citazione per il dibattimento d'appello in cui ai sensi dell'art. 601 c.p.p. si dispone la notifica del decreto di vocatio in jus del HI al domicilio eletto presso lo studio dei precedente difensore (ed in effetti egli non aveva mai revocato la precedente elezione di domicilio), nonché all'Avv. Pierfrancesco Iorio, indicato erroneamente come difensore di fiducia, mentre in realtà è solo domiciliatario dell'imputato. NE notifica veniva disposta in favore del reale difensore fiduciario. 6. La sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro.
• visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo ANa;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MA PI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per omessa notifica;
udite le richieste del difensore, avv. Loradana Tulino, del Foro di Vibo Valentia, sostituto processuale dell'avv. TE CR, del Foro di Cosenza, che ha concluso riportandosi i motivi e chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32185 Anno 2020 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO Data Udienza: 21/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del giorno 10/01/2018, il Tribunale di Cosenza dichiarava OC AR responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies C.d.S., e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda. 1.1. Con la sentenza n. 2624/2019 del giorno 09/09/2019, la Corte di Appello di Catanzaro, adita dall'imputato, confermava la sentenza di primo grado. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione OC AR, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta iI disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179 e 180 c.p.p. nonché alla omessa notifica del decreto di citazione al difensore fiduciario il quale non ha po.tuto partecipare al dibattimento d'appello. Deduce che, il procedimento di gravame è affetto da nullità assoluta, atteso che non risulta essere mai stato notificato al difensore di fiducia il decreto di citazione in appello. Sostiene che l'imputato, nel corso del processo di primo grado, provvedeva a nominare nuovo difensore, con revoca del precedente, e l'atto di appello è stato, infatti, sottoscritto dal nuovo difensore Avv. TE CR in qualità di unico difensore di fiducia;
di contro, l'avviso dell'udienza di appello è stato notificato al precedente difensore, il quale, peraltro, non aveva più nessun potere di rappresentanza dell'imputato; CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. 4. Il ricorrente deduce l'ipotesi di nullità dell'intero giudizio di appello e quindi della sentenza impugnata in ragione della omessa notifica dell'avviso del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato (Avv. TE CR), per altro redattore dell'atto di appello. 5. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha affermato, in maniera costante, che la omessa notificazione dell'avviso di dibattimento (nella specie per il giudizio di appello) al difensore di fiducia dell'imputato determina nullità di ordine generale insanabile a nulla rilevando che la notifica sia stata eseguita al precedente difensore fiducirio revocato, non Così deciso il 21/10/2020 Il Consigliere estensore Ant RD AN Il Presidente a [...]potendo l'imputato essere privato dai diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia (v. Sez. 4, n. 18785 del 27/03/2017; Sez, 3, 14/01/2009, Rv 242530) e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (v. Sez. 4, 06/12/2013, Rv 258615), laddove la mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art.179, comma 1, c.p.p., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolga in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, venga sostituito altro difensore d'Ufficio in quanto ciò non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal suo difensore fiduciario (cfr. Sez. Un. 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 1, 28/03/2014, Zambon, Rv 259614). 5.1. Nella specie, è possibile rilevare dagli atti che, in funzione della celebrazione del dibattimento d'appello, la cancelleria disponeva correttamente la citazione dell'imputato presso lo studio del precedente difensore del HI, (Avv. Pierfrancesco brio) ove in precedenza il ricorrente aveva eletto domicilio, ma senza disporre la notifica del decreto di citazione in favore dell'Avv. TE CR, suo unico difensore di fiducia, nonché estensore. dei motivi di appello. Ciò si evince dal decreto di citazione per il dibattimento d'appello in cui ai sensi dell'art. 601 c.p.p. si dispone la notifica del decreto di vocatio in jus del HI al domicilio eletto presso lo studio dei precedente difensore (ed in effetti egli non aveva mai revocato la precedente elezione di domicilio), nonché all'Avv. Pierfrancesco Iorio, indicato erroneamente come difensore di fiducia, mentre in realtà è solo domiciliatario dell'imputato. NE notifica veniva disposta in favore del reale difensore fiduciario. 6. La sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro.