CASS
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 41512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41512 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LV MA AE NA AM R.G.N. 33715/2025 IA EC NC SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a [...] avverso l'ordinanza del 11/09/2025 del TRIBUNALE di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice d e l l ' e s e c u z i o n e , h a r i g e t t a t o l ' i s t a n z a p r e s e n t a t a n e l l ' i n t e r e s s e d i XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a sei condanne, relative in parte a fatti eterogenei, commessi nell’arco di tempo dal 18/07/2017 al 13/04/2020. A ragione, il Giudice dell’esecuzione osservava come dall’esame delle pronunce non emergessero elementi da cui desumere, in relazione alle concrete modalità oggettive e soggettive di commissione dei reati, la sussistenza di uno stesso momento genetico- ideativo tale da accumunare i vari reati. Quanto all’avvenuto riconoscimento, in sede di cognizione, della continuazione interna tra i fatti giudicati con la sentenza sub 5. (Corte appello Catanzaro n. 876/2023, irrevocabile il 03/102023, di condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625; 56, 624 bis, 628 e 648 cod. pen., commessi tra il 16/12/2017 ed il 22/07/2019), osservava il Tribunale catanzarese che gli unici fatti reato, tra quelli oggetto dell’istanza, che si collocavano temporalmente all’interno del lasso di tempo indicato erano quelli giudicati con la sentenza sub 3. (Tribunale Catanzaro n. 280/18, irrevocabile i 31/03/2023, di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen. commessi il 09/12/2017), che tuttavia riguardava fatti del tutto eterogenei rispetto a quelli giudicati con la sentenza sub 5. 2.Avverso il provvedimento ricorre XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del difensore Avv. Nicola Tavano, che denuncia carenza ed illogicità della motivazione risultante dalla documentazione allegata all'istanza rigettata. Si duole il ricorrente che il giudice dell'esecuzione non abbia considerato lo stato di tossicodipendenza del condannato né le sue patologie psichiatriche, anch'esse non irrilevanti nella prospettiva di una determinazione volitiva rivolta alla realizzazione programmata di una serie di reati finalizzati alla ricerca di piccoli guadagni. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41512 Anno 2025 Presidente: DE ZO EP Relatore: AM AE NA Data Udienza: 25/11/2025 Contesta inoltre la supposta eterogeneità delle condotte giudicate con le sentenze oggetto dell'istanza, la cui lettura avrebbe mostrato come si verteva per lo più in tema di reati contro il patrimonio, tutti commessi nel territorio di Catanzaro, diretti a procurarsi un modesto profitto, comportamenti tipici del tossicomane che si prefigge una serie di piccoli furti per reperire il denaro per l'acquisto della sostanza stupefacente. Il Tribunale di Catanzaro non ha inoltre tenuto conto della contiguità temporale tra le condotte, limitandosi a rilevare come le stesse non rientrassero nell'arco temporale in cui la continuazione era già stata riconosciuta in sede di cognizione.
3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Silvia Salvadori, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2.È rilevante constatare che per giustificare il rigetto dell’istanza, il giudice dell’esecuzione si è limitato ad osservare che le condotte in esame, in parte disomogenee, fossero state commesse in un ampio lasso temporale, ed in assenza di elementi sintomatici della medesimezza deldisegno criminoso. Coglie, tuttavia, nel segno la censura difensiva attinente alla mancata analisi, da parte del giudice dell’esecuzione, di uno degli elementi potenzialmente unificante, ovvero la tossicodipendenza di XXXXXXXXXXX. Le censure denunciano, quindi, un vizio obiettivamente sussistente nel provvedimento impugnato. Con particolare riferimento all'esigenza di considerazione effettiva dell'elemento costituito dallo stato di tossicodipendenza dell'istante, rileva il richiamo dell'art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. (come introdotto dall'art. 4 d.l. n. 272 del 2005, conv. dalla legge n. 49 del 2006), in forza del cui disposto, allorché si tratti di verificare la continuazione in fase esecutiva, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare l'unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti;
ciò, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (così Sez. 1, n. 20816 del 09/01/2017, Todaro, n. m.; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490), avendo la citata innovazione normativa annesso rilievo giuridico alla ratio di attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria quando i diversi reati siano stati commessi da soggetto tossicodipendente, attribuendo dunque rilevanza alla verifica in concreto dell’incidenza di tale condizione sulla determinazione criminosa del reo, ove sussistente all'atto della consumazione dei reati stessi. Certamente il discorso giustificativo deve inscriversi nella prospettiva secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Fissate queste imprescindibili coordinate, tuttavia, la condizione di tossicodipendente 2 è da prendersi in considerazione per giustificare l'unicità del disegno criminoso, con riferimento ai reati che siano ad essa collegati e da essa dipendenti, nel concorso delle altre condizioni rilevanti per l'evenienza della continuazione, costituendo la medesima condizione un fattore ulteriore, quindi concorrente, non esclusivo, per l'accertamento in parola. La delibazione di rilevanza o meno di questo fattore esige che, quando emerga dagli atti oppure sia allegato in modo sufficientemente specifico, anche con documentazione sanitaria che ad esso faccia congruo riferimento, il giudice dell'esecuzione esamini il relativo elemento e le corrispondenti allegazioni, dandone conto in motivazione, in modo esplicito o anche implicito, ma comunque univoco. Consegue da tali riflessioni il corollario secondo cui, qualora si verta in tema di reato continuato in sede esecutiva, se non viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato, che risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lo renda plausibile e suscettibile di essere considerato, né emerga altrimenti dalle sentenze acquisite anche d'ufficio ex art. 186 disp. att. cod. proc. pen. (arg. ex Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716), non osserva invece tale obbligo il giudice che, a fronte di allegazione specifica in sé e per come supportata da deduzioni e documenti, escluda totalmente dal discorso giustificativo l'analisi della suddetta condizione (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387, in motivazione), oppure svaluti totalmente quel fattore senza addurre una spiegazione adeguata e logica.
3. Il punto critico segnalato rende dunque necessario l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esameal Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013, perché proceda a nuovo, più approfondito, esame dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati.
4. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AE NA AM EP DE ZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice d e l l ' e s e c u z i o n e , h a r i g e t t a t o l ' i s t a n z a p r e s e n t a t a n e l l ' i n t e r e s s e d i XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a sei condanne, relative in parte a fatti eterogenei, commessi nell’arco di tempo dal 18/07/2017 al 13/04/2020. A ragione, il Giudice dell’esecuzione osservava come dall’esame delle pronunce non emergessero elementi da cui desumere, in relazione alle concrete modalità oggettive e soggettive di commissione dei reati, la sussistenza di uno stesso momento genetico- ideativo tale da accumunare i vari reati. Quanto all’avvenuto riconoscimento, in sede di cognizione, della continuazione interna tra i fatti giudicati con la sentenza sub 5. (Corte appello Catanzaro n. 876/2023, irrevocabile il 03/102023, di condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625; 56, 624 bis, 628 e 648 cod. pen., commessi tra il 16/12/2017 ed il 22/07/2019), osservava il Tribunale catanzarese che gli unici fatti reato, tra quelli oggetto dell’istanza, che si collocavano temporalmente all’interno del lasso di tempo indicato erano quelli giudicati con la sentenza sub 3. (Tribunale Catanzaro n. 280/18, irrevocabile i 31/03/2023, di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen. commessi il 09/12/2017), che tuttavia riguardava fatti del tutto eterogenei rispetto a quelli giudicati con la sentenza sub 5. 2.Avverso il provvedimento ricorre XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del difensore Avv. Nicola Tavano, che denuncia carenza ed illogicità della motivazione risultante dalla documentazione allegata all'istanza rigettata. Si duole il ricorrente che il giudice dell'esecuzione non abbia considerato lo stato di tossicodipendenza del condannato né le sue patologie psichiatriche, anch'esse non irrilevanti nella prospettiva di una determinazione volitiva rivolta alla realizzazione programmata di una serie di reati finalizzati alla ricerca di piccoli guadagni. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41512 Anno 2025 Presidente: DE ZO EP Relatore: AM AE NA Data Udienza: 25/11/2025 Contesta inoltre la supposta eterogeneità delle condotte giudicate con le sentenze oggetto dell'istanza, la cui lettura avrebbe mostrato come si verteva per lo più in tema di reati contro il patrimonio, tutti commessi nel territorio di Catanzaro, diretti a procurarsi un modesto profitto, comportamenti tipici del tossicomane che si prefigge una serie di piccoli furti per reperire il denaro per l'acquisto della sostanza stupefacente. Il Tribunale di Catanzaro non ha inoltre tenuto conto della contiguità temporale tra le condotte, limitandosi a rilevare come le stesse non rientrassero nell'arco temporale in cui la continuazione era già stata riconosciuta in sede di cognizione.
3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Silvia Salvadori, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2.È rilevante constatare che per giustificare il rigetto dell’istanza, il giudice dell’esecuzione si è limitato ad osservare che le condotte in esame, in parte disomogenee, fossero state commesse in un ampio lasso temporale, ed in assenza di elementi sintomatici della medesimezza deldisegno criminoso. Coglie, tuttavia, nel segno la censura difensiva attinente alla mancata analisi, da parte del giudice dell’esecuzione, di uno degli elementi potenzialmente unificante, ovvero la tossicodipendenza di XXXXXXXXXXX. Le censure denunciano, quindi, un vizio obiettivamente sussistente nel provvedimento impugnato. Con particolare riferimento all'esigenza di considerazione effettiva dell'elemento costituito dallo stato di tossicodipendenza dell'istante, rileva il richiamo dell'art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. (come introdotto dall'art. 4 d.l. n. 272 del 2005, conv. dalla legge n. 49 del 2006), in forza del cui disposto, allorché si tratti di verificare la continuazione in fase esecutiva, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare l'unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti;
ciò, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (così Sez. 1, n. 20816 del 09/01/2017, Todaro, n. m.; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490), avendo la citata innovazione normativa annesso rilievo giuridico alla ratio di attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria quando i diversi reati siano stati commessi da soggetto tossicodipendente, attribuendo dunque rilevanza alla verifica in concreto dell’incidenza di tale condizione sulla determinazione criminosa del reo, ove sussistente all'atto della consumazione dei reati stessi. Certamente il discorso giustificativo deve inscriversi nella prospettiva secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Fissate queste imprescindibili coordinate, tuttavia, la condizione di tossicodipendente 2 è da prendersi in considerazione per giustificare l'unicità del disegno criminoso, con riferimento ai reati che siano ad essa collegati e da essa dipendenti, nel concorso delle altre condizioni rilevanti per l'evenienza della continuazione, costituendo la medesima condizione un fattore ulteriore, quindi concorrente, non esclusivo, per l'accertamento in parola. La delibazione di rilevanza o meno di questo fattore esige che, quando emerga dagli atti oppure sia allegato in modo sufficientemente specifico, anche con documentazione sanitaria che ad esso faccia congruo riferimento, il giudice dell'esecuzione esamini il relativo elemento e le corrispondenti allegazioni, dandone conto in motivazione, in modo esplicito o anche implicito, ma comunque univoco. Consegue da tali riflessioni il corollario secondo cui, qualora si verta in tema di reato continuato in sede esecutiva, se non viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato, che risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lo renda plausibile e suscettibile di essere considerato, né emerga altrimenti dalle sentenze acquisite anche d'ufficio ex art. 186 disp. att. cod. proc. pen. (arg. ex Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716), non osserva invece tale obbligo il giudice che, a fronte di allegazione specifica in sé e per come supportata da deduzioni e documenti, escluda totalmente dal discorso giustificativo l'analisi della suddetta condizione (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387, in motivazione), oppure svaluti totalmente quel fattore senza addurre una spiegazione adeguata e logica.
3. Il punto critico segnalato rende dunque necessario l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esameal Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013, perché proceda a nuovo, più approfondito, esame dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati.
4. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AE NA AM EP DE ZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3