Art. 13.
Il direttore, i professori ed i capi di officina che hanno il grado di titolare sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.
Il personale inserviente sara' assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarra' in servizio.
Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, che sara' determinata dal regolamento, il quale stabilira' altresi' la ritenuta a carico del personale.
Il direttore, i professori ed i capi di officina che hanno il grado di titolare sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.
Il personale inserviente sara' assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarra' in servizio.
Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, che sara' determinata dal regolamento, il quale stabilira' altresi' la ritenuta a carico del personale.