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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 27/10/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 73/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DRAGOTTA CECILIA;
per l'adozione di
C.F. ) Testimone_1 C.F._2
PARTE ADOTTANDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (visto apposto in data XXX).
OGGETTO: “Adozione di maggiorenni”.
*** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo in data 22/01/2025 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per sentire “fissare, ove necessaria, l'udienza per la
comparizione del ricorrente e dell'adottando affinché i primi due manifestino il consenso
1 all'adozione (essendo già in atti l'assenso documentale da parte delle persone indicate
negli articoli 296 c.c.)”, così chiaramene esprimendo la volontà di sentire pronunciare sentenza di adozione, da parte sua, di nato a [...] Testimone_1
(Albania) il 15.01.1991 e residente in [...]
H.5 ap. 23.
A tal proposito la ricorrente ha allegato:
- di avere l'intenzione di “adottare il Sig. nato a [...] il Testimone_1
15.01.1991 e residente in [...] H.5 ap. 23;
- che l'istante ha compiuto gli anni trentacinque e supera di oltre diciotto anni quelli
dell'adottando;
- che la ricorrente è di stato libero;
- che la figlia della ricorrente, signora ha rilasciato nulla osta Testimone_2
all'adozione del sig. Tes_1
- Che il sig. ha prestato il proprio consenso all'adozione da parte della Testimone_1
signora Pt_1
- che i genitori del sig. , cioè i signori (padre) e Testimone_1 Persona_1 Per_2
(madre), hanno prestato il consenso all'adozione del proprio figlio da parte della
[...]
signora ; Parte_1
- Che è coniugato con la signora nata in [...] il Testimone_1 Parte_2
15.03.1993, residente in [...], Chiasso Interno 4, e dal matrimonio sono nati i figli
il 10.4.2013 e il 28.5.2019; Persona_3 Per_4
- Che la signora ha prestato il proprio consenso per l'adozione del Parte_2
marito;
- Che l'istante ha sempre desiderato avere un figlio maschio e stante l'età non è più in
condizioni fisiche di avere un figlio naturale;
- Che nel periodo in cui il sig. è stato in Italia si è instaurato un sincero e Testimone_1
profondo rapporto affettivo tra adottante e adottando;
2 - Che la famiglia dell'adottando (moglie e figli)vive a Scansano e continuano gli stretti
legami affettivi“
All'udienza del 9.7.2025 sono stati raccolte le dichiarazioni di consenso (da parte dell'adottante e di assenso all'adozione (da parte di Parte_2 [...]
e Per_1 Persona_2 Testimone_2
In luogo del consenso dell'adottando, non comparso alla predetta udienza, la difesa della ricorrente ha deposito la dichiarazione notarile di cui al doc. 10 del ricorso introduttivo.
Non è comparso il P.M. ritualmente notiziato del procedimento, che ha apposto il visto in data 20 marzo 2025
All'esito della citata udienza, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservando la decisione al Collegio, dovendosi provvedere in camera di consiglio con sentenza ai sensi dell'art. 313 c.c.
*** ***
In diritto, va rilevato che in origine il provvedimento del Tribunale aveva carattere meramente autorizzativo, intervenendo all'esito di un procedimento che poggia le proprie basi sul consenso espresso dai diretti interessati, essendo l'adozione essenzialmente determinata (cfr. Cass. 6761/2012, in motivazione)
“dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui
requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di
valutare se l'adozione “conviene” all'adottando (art. 312 cod. civ.), senza alcun
discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando e senza gli
incisivi controlli previsti per l'adozione di minori (Corte cost., sentenza n. 89 del
1993)”.
Infatti l'adozione di persone maggiori di età aveva, originariamente, la funzione di assicurare la discendenza a chi non l'avesse (rendendo, così, possibile la trasmissione del patrimonio e del cognome): l'interesse primario protetto da questo tipo di adozione, in altri termini, è quello "dell'adottante, che, privo di
3 discendenza, intende trasmettere il patrimonio ed il nome ad un soggetto cui è legato da
rapporti di affetto"; per questa via, si permette anche "all'adottato di realizzare il suo
interesse a godere di vantaggi di ordine sociale ed economico derivanti dall'acquisto del
nuovo status" .
Peraltro, nel corso degli anni l'adozione di maggiorenne ha assunto finalità
diverse ed ulteriori rispetto a quelle originarie della tutela del patrimonio e del nome dell'adottante ed è stato così ampliato l'ambito di operatività dell'istituto,
anche al fine di valorizzare istanze solidaristiche sempre più diffuse nel contesto sociale in ossequio non solo agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, ma anche all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
Si è così giunti, ormai da tempo, a ritenere che "l'istituto dell'adozione di persone
maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome
e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la
formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente
vissuto" (Cass. sez. I n. 2426 del 3.2.2006).
Con un primo intervento la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non consente l'adozione di maggiorenne anche da parte di coloro che abbiano figli legittimi o legittimati maggiorenni, ritenendo dunque non ostativa la presenza di figli ove sussista il requisito, non previsto esplicitamente dalla legge, del consenso di costoro (cfr.
Corte Cost. 19.05.1988, n. 557).
Successivamente la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui prevede che l'adozione di maggiorenne non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali dell'adottante minorenni, o se maggiorenni, non consenzienti (cfr. Corte. Cost.
20.07.2004, n. 245).
4 Da ultimo la Corte di Cassazione ha argomentato che l'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme della disciplina dell'adozione di maggiorenne, alla stregua degli artt. 2, 3, 30 Cost. e 8 CEDU,
impone di consentire l'adozione di maggiorenne anche in deroga ai requisiti di età richiesti dall'art. 291 c.c. al fine “tutelare situazioni familiari consolidatesi da
lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris” ((Cass. sez. I sent. n.
7667 del 3.4.2020), con la conseguente estensione alla adozione di maggiorenni dei principi di flessibilità – anche in riferimento al richiesto divario di età tra adottante ed adottando - affermati dalla Corte di costituzionale per l'adozione di minori in casi particolari di cui all'art. 44 L. n. 184/1983.
Detto altrimenti, come ben enunciato dalla Suprema Corte (sent. Sez. I n. 7667
del 2020), l'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, «ha perso la sua originaria
connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo
patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione
sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando,
con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che,
seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili. In
sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare
l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella
inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela».
Ad oggi, dunque, al Tribunale è riconosciuto un ampio potere discrezionale
(potendosi addivenire ad una declaratoria di rigetto della domanda nonostante la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 312 c.c., ovvero ad un accoglimento della stessa pur in difetto di alcuni di essi) con la conseguenza che deve riconoscersi al provvedimento giudiziale non più una mera finalità di ricezione della volontà delle parti in presenza delle condizioni previste dalla legge bensì un vero e proprio effetto costitutivo dell'adozione, mentre il
5 consenso dell'adottante e dell'adottando devono qualificarsi quali presupposti dell'adozione, ormai privi di carattere negoziale, ovvero “atti strumentali non negoziali” i cui effetti giuridici sono subordinati ad una valutazione del giudice non più astratta, ma da effettuarsi di volta in volta avuto riguardo allo specifico caso concreto.
In questo contesto il Collegio è chiamato - nell'ambito dei poteri di verifica che gli sono attribuiti all'interno del procedimento di adozione di persone maggiori di età - alla valutazione dell'effettiva sussistenza e validità della volontà
dell'adottante, nonché delle finalità per le quali i soggetti (adottante e adottando) abbiano fatto ricorso all'istituto dell'adozione (cfr. Tribunale di
Livorno Sentenza n. 15/2023 del 02/10/2023),
Su questa scorta deve allora evidenziarsi che
- la ricorrente ha promosso il presente ricorso (il 22.1.2025), solo successivamente all' ordine di espulsione pervenuto all'adottando nel gennaio 2024, così come allegato dalla difesa della ricorrente all'udienza del
9.7.2025;
- di tale ordine di espulsione non vi è traccia nel ricorso introduttivo e lo stesso
è stato reso noto al giudice soltanto incidentalmente, per giustificare la mancata comparizione dell'adottando all'udienza fissata per la comparizione delle parti, senza comunque che dello stesso sia stato offerta copia;
- il ricorso introduttivo si connota per un'assoluta genericità delle allegazioni inerenti al legame che si sarebbe venuto a realizzare tra adottante e adottando;
rapporto che viene semplicemente e vagamente descritto come
“un sincero e profondo rapporto affettivo tra adottante e adottando”, perpetrato anche dalla “famiglia dell'adottando (moglie e figli)” nella indefinita forma di
“stretti legami affettivi“;
6 - la genericità e l'indeterminatezza di cui si è appena detto non sono venute meno con l'audizione dell'adottanda, la quale nel delineare le motivazioni della richiesta di adozione si è limitata a dichiarare: “ho sempre desiderato avere
un figlio maschio, ho conosciuto qualche anno fa, nel 2021, e mi è da subito molto Tes_1
piaciuto. Abbiamo avuto un rapporto lavorativo insieme. fino all'espulsione ha Tes_1
abitato in una casa che io gli ho messo a disposizione. La sua famiglia continua ad abitare lì. Io e abbiamo la stessa testa dura e credo che potremmo formare una Tes_1
famiglia. Le stesse cose le penso di sua moglie. Di fatto siamo già una famiglia. Abbiamo
ottimi rapporti e quando possiamo stiamo insieme”;
- invero, nonostante il riferimento della ricorrente alla esistenza, già allo stato attuale, di una vera e propria famiglia, non vi è alcun elemento che possa portare a ritenere che l'adozione richiesta con il ricorso introduttivo possa assumere quella funzione di “convalida dell'unità familiare”, individuata dalla giurisprudenza per giustificare un'interpretazione flessibile dell'art. 291 c.c.,
- né nel ricorso introduttivo, né nelle dichiarazioni raccolte all'udienza del
9.7.2025, infatti, si riscontrano gli indici comunemente considerati significativi di tale funzione (coabitazione, condivisione di un progetto lavorativo o affettivo comune, mancanza di un nucleo familiare per l'uno o per l'altra parte);
- il rapporto instauratosi tra le parti, qualificato nel ricorso introduttivo come
“sincero e profondo rapporto affettivo”, potrebbe quindi semmai integrare un rapporto di amicizia (tale da giustificare il reciproco interesse riferito dalla figlia della ricorrente: “ …si fa sempre sentire e si interessa sempre, anche Tes_1
adesso che non è in Italia.” – vds. verbale di udienza del 7.7.2025), ma non certo un rapporto assimilabile alla filiazione;
- ciò è reso ancor più evidente dal limitato tempo di conoscenza delle parti;
7 - la stessa ricorrente ha dichiarato, infatti, di aver conosciuto l'adottando appena nel 2021, in un contesto in cui la frequentazione tra i due è stata successivamente interrotta dall'ordine di espulsione;
- la conclusione è poi confermata dal senso di destabilizzazione manifestato dalla figlia della ricorrente in relazione alla possibilità di “acquisire un fratello
più grande di dieci anni”; sensazione che rende palese l'insussistenza, allo stato, di una effettiva e concreta unità familiare da poter “convalidare” con la presente pronuncia, e che supera e pone nel nulla la formale dichiarazione rilasciata dalla stessa secondo cui farebbe “ Testimone_2 Tes_1
già parte della … famiglia”;
In conclusione il Collegio ritiene che nel caso di specie sia rimasta oltremodo sfumata (e dunque non provata) la sussistenza di quell'effettivo legame di affetto tra l'adottante e l'adottando che deve porsi a fondamento della pronuncia di adozione.
In assenza di tale prova gli interessi coinvolti nel caso in esame non possono qualificarsi come meritevoli di tutela nel senso delineato dal diritto vivente.
Diversamente opinando, vi sarebbe il concreto rischio di pervenire ad un uso improprio dell'istituto, anche legalizzando eventuali abusi, tenuto conto che dall'adozione derivano effetti anche sul piano dell'acquisto della cittadinanza e dei diritti connessi (principio così di seguito più autorevolmente espresso da
Cass. sez. I ord. n. 3462 del 3.2.2022, in motivazione: “Il limite che si impone, per
prevenire eventuali abusi, ha carattere generale e si può ricondurre, in sintesi, al dovere
di non eludere gli obblighi dettati dalla normativa fiscale, di non violare le regole
operanti in tema di status delle persone, o quelle poste dalla legislazione in materia di
cittadinanza e di immigrazione, o di assistenza. A tal fine sono appunto da considerare
essenziali le verifiche preliminari previste dalla legge, prima che sia emanata la sentenza
che dispone l'adozione, intese ad impedire una vera e propria distorsione degli obiettivi
(sia pure sensibilmente mutati) dell'istituto. E potrebbero comunque assumere rilievo in
8 direzione negativa fattori di valutazione particolarmente gravi, tali dunque da
sconsigliare la pronuncia dell'adozione pur in presenza dei dovuti consensi ed assensi.”)
Su questa scorta non può sottacersi, da un lato, che nel caso di specie l'adottando risulta, diversamente dalla sua famiglia (che abita a Scansano),
risiedere in Albania da oltre un anno, in ragione di un ordine di espulsione che neppure è stato offerto in comunicazione al Collegio e, dall'altro, che ai sensi del d.lgs. 30/2007 l'adottando può intraprendere l'iter per ottenere la carta di soggiorno, per poi ottenere la cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b, l.
91/1992.
E' evidente, di conseguenza, che l'accoglimento del ricorso in assenza di una rigida prova sull'esistenza di un serio e profondo legame affettivo risulterebbe strumento di elusione della normativa sopra citata.
Pertanto, in assenza di prova in ordine ad un effettivo rapporto filiale tra adottante e adottato, la domanda va rigettata.
Stante la natura di volontaria giurisdizione della causa, nulla deve disporsi in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
RIGETTA il ricorso nulla sulle spese.
Si comunichi.
Grosseto, così deciso nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 73/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DRAGOTTA CECILIA;
per l'adozione di
C.F. ) Testimone_1 C.F._2
PARTE ADOTTANDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (visto apposto in data XXX).
OGGETTO: “Adozione di maggiorenni”.
*** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo in data 22/01/2025 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per sentire “fissare, ove necessaria, l'udienza per la
comparizione del ricorrente e dell'adottando affinché i primi due manifestino il consenso
1 all'adozione (essendo già in atti l'assenso documentale da parte delle persone indicate
negli articoli 296 c.c.)”, così chiaramene esprimendo la volontà di sentire pronunciare sentenza di adozione, da parte sua, di nato a [...] Testimone_1
(Albania) il 15.01.1991 e residente in [...]
H.5 ap. 23.
A tal proposito la ricorrente ha allegato:
- di avere l'intenzione di “adottare il Sig. nato a [...] il Testimone_1
15.01.1991 e residente in [...] H.5 ap. 23;
- che l'istante ha compiuto gli anni trentacinque e supera di oltre diciotto anni quelli
dell'adottando;
- che la ricorrente è di stato libero;
- che la figlia della ricorrente, signora ha rilasciato nulla osta Testimone_2
all'adozione del sig. Tes_1
- Che il sig. ha prestato il proprio consenso all'adozione da parte della Testimone_1
signora Pt_1
- che i genitori del sig. , cioè i signori (padre) e Testimone_1 Persona_1 Per_2
(madre), hanno prestato il consenso all'adozione del proprio figlio da parte della
[...]
signora ; Parte_1
- Che è coniugato con la signora nata in [...] il Testimone_1 Parte_2
15.03.1993, residente in [...], Chiasso Interno 4, e dal matrimonio sono nati i figli
il 10.4.2013 e il 28.5.2019; Persona_3 Per_4
- Che la signora ha prestato il proprio consenso per l'adozione del Parte_2
marito;
- Che l'istante ha sempre desiderato avere un figlio maschio e stante l'età non è più in
condizioni fisiche di avere un figlio naturale;
- Che nel periodo in cui il sig. è stato in Italia si è instaurato un sincero e Testimone_1
profondo rapporto affettivo tra adottante e adottando;
2 - Che la famiglia dell'adottando (moglie e figli)vive a Scansano e continuano gli stretti
legami affettivi“
All'udienza del 9.7.2025 sono stati raccolte le dichiarazioni di consenso (da parte dell'adottante e di assenso all'adozione (da parte di Parte_2 [...]
e Per_1 Persona_2 Testimone_2
In luogo del consenso dell'adottando, non comparso alla predetta udienza, la difesa della ricorrente ha deposito la dichiarazione notarile di cui al doc. 10 del ricorso introduttivo.
Non è comparso il P.M. ritualmente notiziato del procedimento, che ha apposto il visto in data 20 marzo 2025
All'esito della citata udienza, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservando la decisione al Collegio, dovendosi provvedere in camera di consiglio con sentenza ai sensi dell'art. 313 c.c.
*** ***
In diritto, va rilevato che in origine il provvedimento del Tribunale aveva carattere meramente autorizzativo, intervenendo all'esito di un procedimento che poggia le proprie basi sul consenso espresso dai diretti interessati, essendo l'adozione essenzialmente determinata (cfr. Cass. 6761/2012, in motivazione)
“dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui
requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di
valutare se l'adozione “conviene” all'adottando (art. 312 cod. civ.), senza alcun
discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando e senza gli
incisivi controlli previsti per l'adozione di minori (Corte cost., sentenza n. 89 del
1993)”.
Infatti l'adozione di persone maggiori di età aveva, originariamente, la funzione di assicurare la discendenza a chi non l'avesse (rendendo, così, possibile la trasmissione del patrimonio e del cognome): l'interesse primario protetto da questo tipo di adozione, in altri termini, è quello "dell'adottante, che, privo di
3 discendenza, intende trasmettere il patrimonio ed il nome ad un soggetto cui è legato da
rapporti di affetto"; per questa via, si permette anche "all'adottato di realizzare il suo
interesse a godere di vantaggi di ordine sociale ed economico derivanti dall'acquisto del
nuovo status" .
Peraltro, nel corso degli anni l'adozione di maggiorenne ha assunto finalità
diverse ed ulteriori rispetto a quelle originarie della tutela del patrimonio e del nome dell'adottante ed è stato così ampliato l'ambito di operatività dell'istituto,
anche al fine di valorizzare istanze solidaristiche sempre più diffuse nel contesto sociale in ossequio non solo agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, ma anche all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
Si è così giunti, ormai da tempo, a ritenere che "l'istituto dell'adozione di persone
maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome
e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la
formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente
vissuto" (Cass. sez. I n. 2426 del 3.2.2006).
Con un primo intervento la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non consente l'adozione di maggiorenne anche da parte di coloro che abbiano figli legittimi o legittimati maggiorenni, ritenendo dunque non ostativa la presenza di figli ove sussista il requisito, non previsto esplicitamente dalla legge, del consenso di costoro (cfr.
Corte Cost. 19.05.1988, n. 557).
Successivamente la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui prevede che l'adozione di maggiorenne non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali dell'adottante minorenni, o se maggiorenni, non consenzienti (cfr. Corte. Cost.
20.07.2004, n. 245).
4 Da ultimo la Corte di Cassazione ha argomentato che l'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme della disciplina dell'adozione di maggiorenne, alla stregua degli artt. 2, 3, 30 Cost. e 8 CEDU,
impone di consentire l'adozione di maggiorenne anche in deroga ai requisiti di età richiesti dall'art. 291 c.c. al fine “tutelare situazioni familiari consolidatesi da
lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris” ((Cass. sez. I sent. n.
7667 del 3.4.2020), con la conseguente estensione alla adozione di maggiorenni dei principi di flessibilità – anche in riferimento al richiesto divario di età tra adottante ed adottando - affermati dalla Corte di costituzionale per l'adozione di minori in casi particolari di cui all'art. 44 L. n. 184/1983.
Detto altrimenti, come ben enunciato dalla Suprema Corte (sent. Sez. I n. 7667
del 2020), l'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, «ha perso la sua originaria
connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo
patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione
sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando,
con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che,
seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili. In
sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare
l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella
inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela».
Ad oggi, dunque, al Tribunale è riconosciuto un ampio potere discrezionale
(potendosi addivenire ad una declaratoria di rigetto della domanda nonostante la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 312 c.c., ovvero ad un accoglimento della stessa pur in difetto di alcuni di essi) con la conseguenza che deve riconoscersi al provvedimento giudiziale non più una mera finalità di ricezione della volontà delle parti in presenza delle condizioni previste dalla legge bensì un vero e proprio effetto costitutivo dell'adozione, mentre il
5 consenso dell'adottante e dell'adottando devono qualificarsi quali presupposti dell'adozione, ormai privi di carattere negoziale, ovvero “atti strumentali non negoziali” i cui effetti giuridici sono subordinati ad una valutazione del giudice non più astratta, ma da effettuarsi di volta in volta avuto riguardo allo specifico caso concreto.
In questo contesto il Collegio è chiamato - nell'ambito dei poteri di verifica che gli sono attribuiti all'interno del procedimento di adozione di persone maggiori di età - alla valutazione dell'effettiva sussistenza e validità della volontà
dell'adottante, nonché delle finalità per le quali i soggetti (adottante e adottando) abbiano fatto ricorso all'istituto dell'adozione (cfr. Tribunale di
Livorno Sentenza n. 15/2023 del 02/10/2023),
Su questa scorta deve allora evidenziarsi che
- la ricorrente ha promosso il presente ricorso (il 22.1.2025), solo successivamente all' ordine di espulsione pervenuto all'adottando nel gennaio 2024, così come allegato dalla difesa della ricorrente all'udienza del
9.7.2025;
- di tale ordine di espulsione non vi è traccia nel ricorso introduttivo e lo stesso
è stato reso noto al giudice soltanto incidentalmente, per giustificare la mancata comparizione dell'adottando all'udienza fissata per la comparizione delle parti, senza comunque che dello stesso sia stato offerta copia;
- il ricorso introduttivo si connota per un'assoluta genericità delle allegazioni inerenti al legame che si sarebbe venuto a realizzare tra adottante e adottando;
rapporto che viene semplicemente e vagamente descritto come
“un sincero e profondo rapporto affettivo tra adottante e adottando”, perpetrato anche dalla “famiglia dell'adottando (moglie e figli)” nella indefinita forma di
“stretti legami affettivi“;
6 - la genericità e l'indeterminatezza di cui si è appena detto non sono venute meno con l'audizione dell'adottanda, la quale nel delineare le motivazioni della richiesta di adozione si è limitata a dichiarare: “ho sempre desiderato avere
un figlio maschio, ho conosciuto qualche anno fa, nel 2021, e mi è da subito molto Tes_1
piaciuto. Abbiamo avuto un rapporto lavorativo insieme. fino all'espulsione ha Tes_1
abitato in una casa che io gli ho messo a disposizione. La sua famiglia continua ad abitare lì. Io e abbiamo la stessa testa dura e credo che potremmo formare una Tes_1
famiglia. Le stesse cose le penso di sua moglie. Di fatto siamo già una famiglia. Abbiamo
ottimi rapporti e quando possiamo stiamo insieme”;
- invero, nonostante il riferimento della ricorrente alla esistenza, già allo stato attuale, di una vera e propria famiglia, non vi è alcun elemento che possa portare a ritenere che l'adozione richiesta con il ricorso introduttivo possa assumere quella funzione di “convalida dell'unità familiare”, individuata dalla giurisprudenza per giustificare un'interpretazione flessibile dell'art. 291 c.c.,
- né nel ricorso introduttivo, né nelle dichiarazioni raccolte all'udienza del
9.7.2025, infatti, si riscontrano gli indici comunemente considerati significativi di tale funzione (coabitazione, condivisione di un progetto lavorativo o affettivo comune, mancanza di un nucleo familiare per l'uno o per l'altra parte);
- il rapporto instauratosi tra le parti, qualificato nel ricorso introduttivo come
“sincero e profondo rapporto affettivo”, potrebbe quindi semmai integrare un rapporto di amicizia (tale da giustificare il reciproco interesse riferito dalla figlia della ricorrente: “ …si fa sempre sentire e si interessa sempre, anche Tes_1
adesso che non è in Italia.” – vds. verbale di udienza del 7.7.2025), ma non certo un rapporto assimilabile alla filiazione;
- ciò è reso ancor più evidente dal limitato tempo di conoscenza delle parti;
7 - la stessa ricorrente ha dichiarato, infatti, di aver conosciuto l'adottando appena nel 2021, in un contesto in cui la frequentazione tra i due è stata successivamente interrotta dall'ordine di espulsione;
- la conclusione è poi confermata dal senso di destabilizzazione manifestato dalla figlia della ricorrente in relazione alla possibilità di “acquisire un fratello
più grande di dieci anni”; sensazione che rende palese l'insussistenza, allo stato, di una effettiva e concreta unità familiare da poter “convalidare” con la presente pronuncia, e che supera e pone nel nulla la formale dichiarazione rilasciata dalla stessa secondo cui farebbe “ Testimone_2 Tes_1
già parte della … famiglia”;
In conclusione il Collegio ritiene che nel caso di specie sia rimasta oltremodo sfumata (e dunque non provata) la sussistenza di quell'effettivo legame di affetto tra l'adottante e l'adottando che deve porsi a fondamento della pronuncia di adozione.
In assenza di tale prova gli interessi coinvolti nel caso in esame non possono qualificarsi come meritevoli di tutela nel senso delineato dal diritto vivente.
Diversamente opinando, vi sarebbe il concreto rischio di pervenire ad un uso improprio dell'istituto, anche legalizzando eventuali abusi, tenuto conto che dall'adozione derivano effetti anche sul piano dell'acquisto della cittadinanza e dei diritti connessi (principio così di seguito più autorevolmente espresso da
Cass. sez. I ord. n. 3462 del 3.2.2022, in motivazione: “Il limite che si impone, per
prevenire eventuali abusi, ha carattere generale e si può ricondurre, in sintesi, al dovere
di non eludere gli obblighi dettati dalla normativa fiscale, di non violare le regole
operanti in tema di status delle persone, o quelle poste dalla legislazione in materia di
cittadinanza e di immigrazione, o di assistenza. A tal fine sono appunto da considerare
essenziali le verifiche preliminari previste dalla legge, prima che sia emanata la sentenza
che dispone l'adozione, intese ad impedire una vera e propria distorsione degli obiettivi
(sia pure sensibilmente mutati) dell'istituto. E potrebbero comunque assumere rilievo in
8 direzione negativa fattori di valutazione particolarmente gravi, tali dunque da
sconsigliare la pronuncia dell'adozione pur in presenza dei dovuti consensi ed assensi.”)
Su questa scorta non può sottacersi, da un lato, che nel caso di specie l'adottando risulta, diversamente dalla sua famiglia (che abita a Scansano),
risiedere in Albania da oltre un anno, in ragione di un ordine di espulsione che neppure è stato offerto in comunicazione al Collegio e, dall'altro, che ai sensi del d.lgs. 30/2007 l'adottando può intraprendere l'iter per ottenere la carta di soggiorno, per poi ottenere la cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b, l.
91/1992.
E' evidente, di conseguenza, che l'accoglimento del ricorso in assenza di una rigida prova sull'esistenza di un serio e profondo legame affettivo risulterebbe strumento di elusione della normativa sopra citata.
Pertanto, in assenza di prova in ordine ad un effettivo rapporto filiale tra adottante e adottato, la domanda va rigettata.
Stante la natura di volontaria giurisdizione della causa, nulla deve disporsi in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
RIGETTA il ricorso nulla sulle spese.
Si comunichi.
Grosseto, così deciso nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
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