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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2062/ 2025 avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promosso da
C.F.: nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniela Ferraro, dalla quale è rappresentata e difesa
E da
, C.F.: nato ad [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Daniela Ferraro, dalla quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. trasmesse in sostituzione dell'udienza con scadenza al 18/11/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I ricorrenti, sig.ri e , con ricorso congiunto, personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 30/07/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, nato in [...]
Castel Volturno il 26/04/2025, alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio risiederà stabilmente con la madre, in Acerra, alla via Alcide De Gasperi, n. 231 Per_1
e sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all' istruzione, educazione e salute del minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo.
2) Al fine di garantire che non venga pregiudicato nella sua serena crescita e formazione, che Per_1 le sue normali esigenze vengano sempre e comunque soddisfatte e che possa mantenere un rapporto continuo e stabile con il padre, il sig. potrà tenere con sé il minore due pomeriggi Parte_2
a settimana, da concordare con la mamma, dalle ore 16,00 alle ore 19,30, nonché alternativamente o il sabato o la domenica dalle ore 16,00 alle ore 19,30, salvo che venga concordato diversamente dai genitori, anche in base alle esigenze del figlio, tenuto conto della sua età.
3) Il minore trascorrerà con il padre - durante le vacanze natalizie - alternativamente il giorno di
Natale o quello di Capodanno;
sempre alternativamente, le rispettive vigilie, e, ad anni alterni, il giorno dell'Epifania, nonché le festività pasquali, comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua
o quello del Lunedì in Albis. Sempre ad anni alterni, il piccolo trascorrerà con il padre il giorno dell'onomastico e quello del compleanno. Inoltre trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, quello dell'onomastico e del compleanno del padre. Durante le ferie estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per quindici giorni consecutivi, sempre per l'intera giornata – dalle ore Per_1
09:00 alle ore 19:00 – e senza pernottamento, concordando tale periodo con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno.
4) Resta inteso che i giorni, le festività e/o le vacanze che dovessero essere “persi” per ragioni impreviste, potranno essere eventualmente recuperati solo ed unicamente su accordo dei genitori, compatibilmente con gli impegni degli stessi e quelli del minore.
5) Resta anche inteso che, una volta che il bambino diventerà più grande, i genitori potranno accordarsi perché il figlio minore trascorra ogni mese con il padre due fine settimana alternati, dalle
10,00 del sabato alle 18,00 della domenica, e quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, con pernottamento.
6) Il signor verserà alla sig.ra un assegno mensile di Euro 150,00 Parte_2 Parte_1
(centocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento del figlio – da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 3 di ogni mese – da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge.
7) Il padre, inoltre, contribuirà, per la metà, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute, la buona educazione e l'istruzione del figlio, previamente concordate.
8) I genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'inscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza con scadenza al 18/11/2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
La proc.ra veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis 51 cpc e 127 ter cpc.
Le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra le parti sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alle determinazioni inerenti al minore, il Tribunale ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti in ricorso da intendersi ivi ripetute e trascritte, ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge e nell'interesse delle parti e del figlio.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti e tenuto conto del contenuto dell'accordo, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso del minore con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il pieno accordo delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede: - Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio, addì 30/11/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2062/ 2025 avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promosso da
C.F.: nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniela Ferraro, dalla quale è rappresentata e difesa
E da
, C.F.: nato ad [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Daniela Ferraro, dalla quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. trasmesse in sostituzione dell'udienza con scadenza al 18/11/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I ricorrenti, sig.ri e , con ricorso congiunto, personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 30/07/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, nato in [...]
Castel Volturno il 26/04/2025, alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio risiederà stabilmente con la madre, in Acerra, alla via Alcide De Gasperi, n. 231 Per_1
e sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all' istruzione, educazione e salute del minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo.
2) Al fine di garantire che non venga pregiudicato nella sua serena crescita e formazione, che Per_1 le sue normali esigenze vengano sempre e comunque soddisfatte e che possa mantenere un rapporto continuo e stabile con il padre, il sig. potrà tenere con sé il minore due pomeriggi Parte_2
a settimana, da concordare con la mamma, dalle ore 16,00 alle ore 19,30, nonché alternativamente o il sabato o la domenica dalle ore 16,00 alle ore 19,30, salvo che venga concordato diversamente dai genitori, anche in base alle esigenze del figlio, tenuto conto della sua età.
3) Il minore trascorrerà con il padre - durante le vacanze natalizie - alternativamente il giorno di
Natale o quello di Capodanno;
sempre alternativamente, le rispettive vigilie, e, ad anni alterni, il giorno dell'Epifania, nonché le festività pasquali, comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua
o quello del Lunedì in Albis. Sempre ad anni alterni, il piccolo trascorrerà con il padre il giorno dell'onomastico e quello del compleanno. Inoltre trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, quello dell'onomastico e del compleanno del padre. Durante le ferie estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per quindici giorni consecutivi, sempre per l'intera giornata – dalle ore Per_1
09:00 alle ore 19:00 – e senza pernottamento, concordando tale periodo con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno.
4) Resta inteso che i giorni, le festività e/o le vacanze che dovessero essere “persi” per ragioni impreviste, potranno essere eventualmente recuperati solo ed unicamente su accordo dei genitori, compatibilmente con gli impegni degli stessi e quelli del minore.
5) Resta anche inteso che, una volta che il bambino diventerà più grande, i genitori potranno accordarsi perché il figlio minore trascorra ogni mese con il padre due fine settimana alternati, dalle
10,00 del sabato alle 18,00 della domenica, e quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, con pernottamento.
6) Il signor verserà alla sig.ra un assegno mensile di Euro 150,00 Parte_2 Parte_1
(centocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento del figlio – da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 3 di ogni mese – da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge.
7) Il padre, inoltre, contribuirà, per la metà, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute, la buona educazione e l'istruzione del figlio, previamente concordate.
8) I genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'inscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza con scadenza al 18/11/2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
La proc.ra veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis 51 cpc e 127 ter cpc.
Le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra le parti sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alle determinazioni inerenti al minore, il Tribunale ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti in ricorso da intendersi ivi ripetute e trascritte, ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge e nell'interesse delle parti e del figlio.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti e tenuto conto del contenuto dell'accordo, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso del minore con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il pieno accordo delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede: - Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio, addì 30/11/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca