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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/11/2025, n. 4144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4144 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa LA DA, a seguito dell'udienza dell'11 novembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12041/2024 promossa da
, in persona del liquidatore e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Bonanno del Foro di Messina, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore;
-convenuta contumace-
e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario della Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Luigi Tomaselli, giusta
[...] procura generale alle liti in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento - avvisi di addebito - prescrizione successiva.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione dell'11 novembre 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la parte ricorrente e l' CP_2 concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
1 In fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di avere ricevuto in data 5.12.2024 l'intimazione di pagamento n. 29520249020967419000, afferente, tra l'altro e per quel che è di competenza del giudice ordinario adito, i seguenti avvisi di addebito
(Ente Impositore ): n. 59520120000002608000, relativo a contributi anno 2010, asseritamente CP_2 notificato in data 29.03.2012, dell'importo di € 40.025,82; n. 59520120000694545000, relativo a contributi anno 2011, asseritamente notificato in data 15.05.2012, dell'importo di € 5.726,85; n.
59520120002099855000, relativo a contributi anno 2011, asseritamente notificato in data
11.10.2012, dell'importo di € 5.534,82; n. 59520130000701303000, relativo a contributi anno 2012, asseritamente notificato in data 18.04.2013, dell'importo di € 28.858,95; n. 59520130001378983000, relativo a contributi anno 2011, asseritamente notificato in data 19.07.2013, dell'importo di €
3.045,83; n. 59520140000000344000, relativo a contributi anno 2013, asseritamente notificato in data
11.02.2014, dell'importo di € 6.309,67; n. 59520140003879656000, relativo a contributi anni 2013 e
2014, asseritamente notificato in data 19.02.2015, dell'importo di € 13.534,23; n.
59520160005639039000, inerente a pretesa compensazione indebita da modello F24, anno 2011, asseritamente notificato in data 8.01.2017, dell'importo di € 774,51; n. 59520200000000133000, relativo a contributi anno 2014, asseritamente notificato in data 17.01.2020, dell'importo di €
2.278,29; n. 59520220000933331000, inerente a pretesa compensazione indebita da modello F24, anno 2011, asseritamene notificato in data 11.06.2022, dell'importo di € 60,35.
Deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta, derivante dalla omessa o irregolare notifica a tempo debito degli avvisi di addebito indicati dalla stessa come presupposti e, comunque,
l'estinzione dei crediti corrispondenti, inerenti a contributi relativi agli anni 2010 - 2014, per essere abbondantemente trascorso, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di notifica in essa presuntivamente indicata per ciascuno dei suddetti atti prodromici, non essendole stato medio tempore notificato alcun valido atto interruttivo del suddetto decorso, né potendo comportare la mancata opposizione di quegli atti presupposti l'applicazione del termine decennale ex art. 2953 c.c.
Eccepiva la decadenza del potere di riscossione da parte dell'Ente impositore, ai sensi dell'art. 25
DPR n. 602/73 e dell'art. 25 del D.Lgs n. 46/99, ed il difetto di motivazione dell'intimazione opposta, non essendo dato evincere dalla stessa le ragioni a sostegno del recupero operato dall'Ente impositore.
Avanzava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, attesa la fondatezza della propria domanda e il danno grave e irreparabile che avrebbe comportato l'attivazione della procedura esecutiva.
2 Concludeva, pertanto, chiedendo: “1) In via preliminare, sospendere, inaudita altera parte,
l'efficacia dei ruoli di cui in premessa, ricorrendo i gravi motivi di legge, anche in considerazione del fatto che nulla è dovuto dalla , attesa la documentale e Parte_1 pacifica prescrizione delle somme richieste e che la stessa, per le pretese in questione, atteso il notevole importo pur indebitamente richiesto, rischia di veder irrimediabilmente compromessa la propria attività. 2) Ritenere e dichiarare l'inesistenza, in capo alla società ricorrente, dell'obbligo di versamento delle somme portate dai ruoli impugnati, non dovute, per le causali di cui in narrativa.
3) Ritenere e dichiarare l'illegittimità e, pertanto, annullare l'intimazione di pagamento opposta, nonché ogni atto preliminare e presupposto, per i motivi esposti in ricorso. 4) Ritenere e dichiarare
l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Parte_1
, in relazione alle pretese di cui ai ruoli impugnati. 5) Condannare chi di dovere
[...] al pagamento di spese e compensi del giudizio.”.
1.2. Con memoria difensiva, depositata in data 12 marzo 2025, si costituiva tempestivamente in giudizio l' , anche quale mandatario della CP_2 Controparte_3 rilevando, innanzitutto, il difetto di legittimazione passiva della della quale chiedeva CP_3
l'estromissione dal giudizio, con il favore delle spese.
Eccepiva, comunque, l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex adverso, in quanto ritenuta tardiva, stante l'inutile decorso del termine per impugnare ex articolo 24 del D.Lgs n. 46/99 gli avvisi di addebito sottostanti, che riferiva comunque essere stati ritualmente notificati a mezzo posta presso la sede legale della ricorrente (i primi sette dell'elenco riportato dianzi) o all'indirizzo pec della stessa risultante dai pubblici elenchi (i restanti tre), con conseguente preclusione della possibilità di esaminare nel merito la rispettiva pretesa creditoria, anche sotto il profilo dell'eccepita prescrizione.
Contestando, quindi, la fondatezza della predetta eccezione, e ciò anche in considerazione dell'attività di riscossione frattanto compiuta dall' (nei confronti della quale chiedeva volersi ordinare CP_1
l'esibizione in giudizio degli atti interruttivi della prescrizione effettuati tra la notifica degli avvisi di addebito sottostanti e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta), oltre che in dipendenza della sospensione dell'attività di riscossione prevista dalla normativa emergenziale CO-19, rassegnava le seguenti conclusioni: “preliminarmente accertare e dichiarare l'estraneità della
[...] al presente giudizio, disponendone Controparte_3
l'estromissione col favore delle spese. Nel merito, ogni contraria domanda, conclusione e richiesta disattesa, ritenere e dichiarare inammissibile, ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria e confermare l'intimazione di pagamento, unitamente agli avvisi di addebito opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. In estremo subordine, ove annullati integralmente le cartelle e/o avvisi di addebito opposti, condannare in ogni caso parte
3 opponente al pagamento dei contributi ed accessori dovuti. Ordinare ad anche tramite CP_1 informazioni scritte, l'esibizione in giudizio degli atti di riscossione esattoriale medio tempore compiuti dalla consegna degli avvisi di addebito in avanti. Con il favore di spese ed onorari di causa.”.
1.3 Restava invece contumace l , pur ritualmente evocata in giudizio come da notifica del CP_1 ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza avvenuta in data 27.12.2024.
1.4. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Accolta in via preliminare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito elencati in ricorso e sottesi alla intimazione di pagamento opposta, e sostituita l'udienza di discussione dell'11 novembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Preliminarmente, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della CP_3 sollevata dall' , controvertendosi nel presente giudizio di crediti non oggetto di cessione a favore CP_2 della società di cartolarizzazione in questione.
La legge n. 448/1998, art. 13 comma 1, come successivamente modificato, ha disposto la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall' solo fino al 31.12.2008. CP_2
Secondo il combinato disposto dell'art. 13, commi 1 e 11, della legge n. 448/1998, tale cessione avviene tramite contratti, previa decisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro, i cui tratti essenziali sono determinati da decreti ministeriali ai sensi del comma 2.
Gli ultimi decreti ministeriali intervenuti sono del 16.09.2005 e del 30.11.2005 e l'ultimo contratto di cessione dei crediti previdenziali è di data 5.12.2005 е ha per oggetto i crediti contributivi maturati al 31.12.2005.
I crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito sottesi all'atto di intimazione impugnato - essendo relativi agli anni 2010-2014 - non costituiscono ratione temporis crediti oggetto di cessione e quindi la è del tutto estranea al presente giudizio e priva di legittimazione passiva, con la CP_3 conseguenza che non vi è alcun interesse da parte della opponente ad agire nei suoi confronti.
3. Qualificazione della domanda
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dalla parte opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege n.
335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es.,
4 rimessione in termini per eventi sismici, etc…; eventi che impediscono liiscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo;
e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D.Lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, etc...).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Quanto al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 D.Lgs. n. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione il comma 1 dell'art. 617 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”
(il previgente termine di 5 giorni è divenuto di 20 giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/2005, conv. in L. n. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c..
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo assumendo che, in mancanza di notifica degli avvisi di addebito sottesi, il termine quinquennale, tenuto conto delle annualità richieste, risulta decorso alla data di notifica della intimazione di pagamento;
ha, altresì, eccepito la prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito suddetti, sì come dedotta in intimazione e, comunque, a volerla ritenere andata a buon fine,
5 in assenza di atti interruttivi intermedi rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento ora opposta.
Ebbene, dall'eccezione di parte ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, avendo l'opponente contestato che gli avvisi di addebito prodromici le siano stati notificati.
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (cfr.
Cass. n. 29294/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto
- segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)” (Cass., Sez. VI, ord. 2 settembre 2020, n. 18256 cit.).
Tanto premesso, in termini di qualificazione della domanda, sì come prospettata, deve procedersi alla verifica della notifica degli atti in discussione, da parte opponente negata, atteso che tale verifica, laddove positiva, precluderebbe ogni contestazione in ordine al merito della pretesa, solo restando in esame la questione afferente la prescrizione successiva.
3.2. Sulla posizione processuale di CP_1
In ragione dei motivi di opposizione spesi da parte ricorrente, ed ancorché poi non si sia costituita nel presente giudizio, si dichiara preliminarmente la carenza di legittimazione passiva di , chiamata CP_1 in causa dalla ricorrente, ciò rilevando al fine di dirimere in ordine ai rapporti con l'ente impositore.
Va, infatti, evidenziato, sul piano processuale, che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, siccome in quelli di opposizione ad avviso di addebito, nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva
6 compete esclusivamente all'ente impositore, spiegando comunque efficacia anche nei confronti dell' - quale adiectus solutionis causa - l'eventuale annullamento della Controparte_4 cartella e del ruolo per vizi sostanziali (Cass., S. U., 08.03.2022 n. 7514).
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, in particolare, affermato che “in forza della disciplina del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 ... la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale
(come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito” Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio... ... ...
14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso
Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo
(salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995;
Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010) ...” (Cass., S.U., n. 7514/2022 cit.).
Nella fattispecie concreta, come anzidetto (cfr. punto 3.), le doglianze mosse dalla ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, solo essendo genericamente stato rilevato il difetto di motivazione della intimazione di pagamento e di cui infra. Come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., “...contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva
7 cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n. 7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte...
... ... Premesso che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam
(allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n.
2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contraddittore il titolare di quella pretesa, cioè l' non già l'Agente della Riscossione, mero destinatario del pagamento CP_2
(Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412).
Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, nella specie non dedotti;
né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento...” (cfr., tra le varie, Tribunale di
Catania Sez. Lav. 23.02.2023 n. 701; id. 10.12.2024 n.5571; 18.12.2024 n. 5722).
3.3. Sul difetto di motivazione della intimazione di pagamento
Quanto alla suddetta eccezione, se in proposito ricorre la legittimazione passiva di , deve CP_1 tuttavia nel merito ritenersene l'infondatezza, essendo evidente dalla stessa difesa posta in essere dalla parte ricorrente che l'atto contiene tutti gli elementi essenziali e necessari a comprenderne il contenuto e i presupposti e a consentire al destinatario di esercitare il proprio diritto di difesa.
3.4. Sulla notifica degli atti presupposti e sulla prescrizione anche successiva
Parte ricorrente ha quindi contestato l'omessa notifica - entro i termini di legge – degli avvisi di addebito sottostanti e dei relativi atti interruttivi della prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9,
L. n. 335/1995, assumendo che, anche a voler ritenere notificati detti avvisi, in assenza di validi atti interruttivi successivi, la pretesa contributiva era comunque prescritta alla data di conoscenza dell'intimazione di pagamento ora opposta.
8 In primo luogo, giova evidenziare che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore
(e per esso dell'incaricato alla riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis, tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ora, a fronte della prospettazione della parte ricorrente che ha assunto l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti, nonché degli atti interruttivi del termine di prescrizione successivi alla notifica degli avvisi de quo, l' convenuto ha versato in atti documentazione che Controparte_5 assume essere idonea a contrastare la predetta prospettazione, chiedendo volersi ordinare l'esibizione a cura di degli atti di riscossione compiuti successivamente alla notifica degli avvisi di CP_1 addebito effettuata dall' . CP_2
Preliminarmente, dunque, è opportuno verificare l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto di intimazione oggetto di opposizione.
3.5. Ebbene, va in primo luogo rilevato che risulta la prova della corretta notifica da parte dell' , CP_2
a mezzo del servizio postale e presso la sede legale della società ricorrente, degli avvisi di addebito n. 59520120000002608000, n. 59520120000694545000, n. 59520120002099855000, n.
59520130000701303000, n. 59520130001378983000, n. 59520140000000344000 e n.
59520140003879656000, potendo assolvere allo scopo precipuo la produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento allegati dall'Ente previdenziale in corrispondenza di ciascuno dei suddetti avvisi di addebito, evincendosi dagli stessi la data di spedizione, quella di ricezione (rispettivamente,
29.03.2012, 15.05.2012, 11.10.2012, 18.04.2013, 19.07.2013, 11.02.2014 e 19.02.2015) e la firma di colui che materialmente se li è ricevuti per conto della ricorrente, ricorrendo la giuridica conoscenza dei suddetti avvisi di addebito (cfr. doc.ti nn. da 1 a 14 allegati a fascicolo ). CP_2
Ciò in conformità con quanto ritenuto dalla Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 27664 del 25 ottobre
2024) nel senso che la consegna dell'atto presso la sede o i locali dell'impresa destinataria determina la presunzione di conoscenza dell'atto da parte di quest'ultima., financo in ipotesi di eventuale illeggibilità della firma del consegnatario, restando ferma la validità della notifica.
Ugualmente dimostrata, e con riferimento agli ulteriori crediti , vale a dire quelli portati dagli CP_2 avvisi di addebito n. 59520160005639039000, n. 59520200000000133000 e n.
59520220000933331000, è la corretta comunicazione alla ricorrente degli stessi a mezzo pec recapitata all'indirizzo della società risultante dai pubblici registri, come da corrispondenti ricevute
9 di accettazione e di avvenuta consegna, rispettivamente alle date 8.01.2017, 17.01.2020 e 11.06.2022
(cfr. doc.ti nn. da 15 a 23 e 26 allegati alla memoria di costituzione ). CP_2
La mancata opposizione da parte della ricorrente, nonostante la rituale notifica dei suddetti atti prodromici, entro il termine legislativamente previsto, ha comportato, quindi, la definitività e la irretrattabilità della pretesa creditoria corrispondente, e ciò anche per ciò che concerne la loro estinzione per prescrizione che per alcuni di essi sarebbe eventualmente maturata antecedentemente
(a nulla rilevando, quindi, nella specie, il fatto che gli avvisi notificati a mezzo pec abbiano riguardato, rispettivamente, crediti di maggio 2011, di aprile 2014 e nuovamente di maggio 2011, di cui all'epoca della comunicazione si sarebbe potuto tranquillamente eccepire l'estinzione), potendo a questo punto controvertersi esclusivamente su quella eventualmente maturata successivamente alla loro definitività
e irretrattabilità.
Invero, il termine previsto dal comma 5 del citato art. 24 è perentorio ed è diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. L'inammissibile tardiva opposizione determina, quindi, l'incontestabilità della pretesa contributiva ed è precluso al giudice l'esame nel merito della controversia: trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi - peraltro rilevabile d'ufficio - preclude infatti l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore. (Cass. n. 8931/2011; Cass. n. 2835/ 2009; Cass. n. 1797/2008;
Cass. n. 4506/2007).
Pertanto, allo scopo di valutare se la pretesa creditoria portata dai suddetti avvisi di addebito prodromici si sia frattanto estinta o meno per prescrizione, è necessario muovere dalla data di notifica degli stessi e non più da quella della esigibilità del credito singolarmente azionato.
3.6. Stante la prova della rituale notifica degli avvisi di addebito in considerazione alle date riportate negli avvisi di ricevimento e nelle ricevute pec corrispondenti (rispettivamente, 29.03.2012,
15.05.2012, 11.10.2012, 18.04.2013, 19.07.2013, 11.02.2014, 19.02.2015, 8.01.2017, 17.01.2020 e
11.06.2022), occorre verificare se il decorso del nuovo termine di prescrizione quinquennale iniziato a trascorrere da ciascuna delle suddette date, prima dell'avvenuta notifica dell'atto di intimazione impugnato (5.12.2024) certamente ininfluente al tal fine, non sia stato interrotto da qualche altro atto nel frattempo recapitato alla società resistente dal concessionario della riscossione.
Al riguardo l' , producendo le relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna a mezzo CP_2 pec, ha dimostrato che l' , prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel CP_1 presente giudizio (5.12.2024), aveva provveduto a notificare alla società ricorrente, segnatamente in data 24.12.2018, un preavviso di fermo amministrativo (estraibile dalla pec di avvenuta consegna prodotta in atti), da cui si desume il riferimento, tra l'altro, anche agli avvisi di addebito in discussione
10 nel presente giudizio (cfr. doc.ti nn. 24 e 25 allegati alla memoria di costituzione dell'
[...]
); per cui è necessario procedere a ritroso dalla data di notifica del provvedimento di CP_5 fermo in questione (24.12.2018) per verificare se lo stesso sia stato azionato tempestivamente oppure successivamente al decorso del quinquennio dalla notifica di ciascuno degli avvisi di addebito presupposti all'atto di intimazione impugnato.
All'esito della verifica, senza dubbio prescritti appaiono i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n. 59520120000002608000, n. 59520120000694545000, n. 59520120002099855000, n.
59520130000701303000 e n. 59520130001378983000, in quanto rispetto agli stessi (notificati, rispettivamente, alle seguenti date: 29.03.2012, 15.05.2012, 11.10.2012, 18.04.2013 e 19.07.2013), la notifica del preavviso di fermo amministrativo (avvenuta il 24.12.2018) si dimostra tardiva.
3.7. In ogni caso, anche per ulteriori crediti per i quali l'intervento dell' si sia dimostrato CP_1 tempestivo, segnatamente per quelli portati dagli avvisi di addebito n. 59520140000000344000, n.
59520140003879656000 e n. 59520160005639039000, alla fine lo stesso si è rivelato ugualmente irrilevante rispetto allo scopo prefissato dall'Ente impositore, posto che l'atto interruttivo del decorso del nuovo termine prescrizionale immediatamente successivo, costituito dalla comunicazione dell'intimazione impugnata nel presente giudizio, è intervenuto a distanza di più di cinque anni dal
24.12.2018, essendo stata la detta intimazione notificata il 5.12.2024 e non potendo sopperire all'inerzia del concessionario della riscossione neppure l'invocato intervento di eventuali periodi sospensivi del decorso in parola, in quanto ininfluente.
In particolare, si allude alla sospensione disposta per effetto dell'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, che ha disposto la sospensione del decorso della prescrizione contributiva dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, e dell'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020, convertito in legge n.
21/2021, che ha disposto altro periodo di sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per complessivi 311 giorni.
Ebbene, considerando quale dies a quo del decorso del nuovo termine di prescrizione il 24.12.2018
(data di notifica del preavviso di fermo amministrativo), i contributi richiesti con gli avvisi di addebito in considerazione, che si sarebbero normalmente prescritti il 24.12.2023, pure aggiungendo i 311 giorni di sospensione emergenziale CO alla data di prescrizione ordinaria, si sarebbero ugualmente prescritti il 31.10.2024, non potendo sortire alcun effetto interruttivo la successiva notifica dell'intimazione di pagamento effettuata soltanto il 5.12.2024.
Alla stregua delle superiori considerazioni, pertanto, il ricorso va accolto in parte qua e va quindi dichiarata la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito finora esaminati. CP_2
3.8. Viceversa, quanto agli avvisi di addebito n. 59520200000000133000 e n.
59520220000933331000, considerando che il dies a quo del decorso del nuovo termine di
11 prescrizione è iniziato a decorrere, rispettivamente, il 17.01.2020 e l'11.06.2022, i contributi corrispondentemente richiesti, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento effettuata il
5.12.2024 non si sono ancora prescritti, non essendo trascorso il termine quinquennale normativamente previsto per la loro estinzione.
Pertanto, in mancanza di qualsiasi contestazione nel merito delle relative pretese contributive
(peraltro preclusa dalla inammissibilità sul punto dell'opposizione), i crediti contributivi de quibus devono ritenersi dovuti.
3.9. In definitiva e in parziale accoglimento del ricorso, va annullata l'intimazione di pagamento opposta limitatamente ai crediti contributivi portatati dagli avvisi di addebito n.
59520120000002608000, n. 59520120000694545000, n. 59520120002099855000, n.
59520130000701303000, n. 59520130001378983000, n. 59520140000000344000, n.
59520140003879656000 e n. 59520160005639039000, in quanto estinti per prescrizione;
nel resto, la domanda rigettata.
4. Le spese di lite, che vanno integralmente compensate per quanto riguarda i rapporti con la
[...] in ragione del fatto che la costituzione di quest'ultima non è avvenuta con atto distinto rispetto CP_3
a quello di costituzione dell' e non ha richiesto lo svolgimento di una particolare attività CP_2 difensiva, seguono invece la soccombenza ex art. 91 c.p.c. nei rapporti con l' e, poste a carico CP_2 di quest'ultimo nella misura di 4/5 in ragione del valore della pretesa contributiva prescritta a fronte dell'esiguità del credito accertato come dovuto, e vanno liquidate in favore di parte ricorrente, come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, disponendosene la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario con note d'udienza depositate il 9.11.2025; nulla, invece, sulle spese per quanto riguarda i rapporti con l' , rimasta CP_1 comunque contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_3 dichiara prescritto il credito azionato dall' ed afferente agli avvisi di addebito n. CP_2
59520120000002608000, n. 59520120000694545000, n. 59520120002099855000, n.
59520130000701303000, n. 59520130001378983000, n. 59520140000000344000, n.
59520140003879656000 e n. 59520160005639039000 e, conseguentemente, annulla in parte qua
l'intimazione di pagamento n. 29520249020967419000, notificata in data 5.12.2024; rigetta nel resto;
12 compensa per 1/5 le spese di lite, che nel resto pone a carico dell' e liquida in favore della parte CP_2 opponente in complessivi € 3.360,40 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA, CPA e rimborso C.U., come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Lucia Bonanno, dichiaratosi antistatario;
compensa integralmente le spese con la CP_3 nulla nei rapporti con l' CP_1
Catania 18 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa LA DA
13
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa LA DA, a seguito dell'udienza dell'11 novembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12041/2024 promossa da
, in persona del liquidatore e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Bonanno del Foro di Messina, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore;
-convenuta contumace-
e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario della Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Luigi Tomaselli, giusta
[...] procura generale alle liti in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento - avvisi di addebito - prescrizione successiva.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione dell'11 novembre 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la parte ricorrente e l' CP_2 concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
1 In fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di avere ricevuto in data 5.12.2024 l'intimazione di pagamento n. 29520249020967419000, afferente, tra l'altro e per quel che è di competenza del giudice ordinario adito, i seguenti avvisi di addebito
(Ente Impositore ): n. 59520120000002608000, relativo a contributi anno 2010, asseritamente CP_2 notificato in data 29.03.2012, dell'importo di € 40.025,82; n. 59520120000694545000, relativo a contributi anno 2011, asseritamente notificato in data 15.05.2012, dell'importo di € 5.726,85; n.
59520120002099855000, relativo a contributi anno 2011, asseritamente notificato in data
11.10.2012, dell'importo di € 5.534,82; n. 59520130000701303000, relativo a contributi anno 2012, asseritamente notificato in data 18.04.2013, dell'importo di € 28.858,95; n. 59520130001378983000, relativo a contributi anno 2011, asseritamente notificato in data 19.07.2013, dell'importo di €
3.045,83; n. 59520140000000344000, relativo a contributi anno 2013, asseritamente notificato in data
11.02.2014, dell'importo di € 6.309,67; n. 59520140003879656000, relativo a contributi anni 2013 e
2014, asseritamente notificato in data 19.02.2015, dell'importo di € 13.534,23; n.
59520160005639039000, inerente a pretesa compensazione indebita da modello F24, anno 2011, asseritamente notificato in data 8.01.2017, dell'importo di € 774,51; n. 59520200000000133000, relativo a contributi anno 2014, asseritamente notificato in data 17.01.2020, dell'importo di €
2.278,29; n. 59520220000933331000, inerente a pretesa compensazione indebita da modello F24, anno 2011, asseritamene notificato in data 11.06.2022, dell'importo di € 60,35.
Deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta, derivante dalla omessa o irregolare notifica a tempo debito degli avvisi di addebito indicati dalla stessa come presupposti e, comunque,
l'estinzione dei crediti corrispondenti, inerenti a contributi relativi agli anni 2010 - 2014, per essere abbondantemente trascorso, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di notifica in essa presuntivamente indicata per ciascuno dei suddetti atti prodromici, non essendole stato medio tempore notificato alcun valido atto interruttivo del suddetto decorso, né potendo comportare la mancata opposizione di quegli atti presupposti l'applicazione del termine decennale ex art. 2953 c.c.
Eccepiva la decadenza del potere di riscossione da parte dell'Ente impositore, ai sensi dell'art. 25
DPR n. 602/73 e dell'art. 25 del D.Lgs n. 46/99, ed il difetto di motivazione dell'intimazione opposta, non essendo dato evincere dalla stessa le ragioni a sostegno del recupero operato dall'Ente impositore.
Avanzava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, attesa la fondatezza della propria domanda e il danno grave e irreparabile che avrebbe comportato l'attivazione della procedura esecutiva.
2 Concludeva, pertanto, chiedendo: “1) In via preliminare, sospendere, inaudita altera parte,
l'efficacia dei ruoli di cui in premessa, ricorrendo i gravi motivi di legge, anche in considerazione del fatto che nulla è dovuto dalla , attesa la documentale e Parte_1 pacifica prescrizione delle somme richieste e che la stessa, per le pretese in questione, atteso il notevole importo pur indebitamente richiesto, rischia di veder irrimediabilmente compromessa la propria attività. 2) Ritenere e dichiarare l'inesistenza, in capo alla società ricorrente, dell'obbligo di versamento delle somme portate dai ruoli impugnati, non dovute, per le causali di cui in narrativa.
3) Ritenere e dichiarare l'illegittimità e, pertanto, annullare l'intimazione di pagamento opposta, nonché ogni atto preliminare e presupposto, per i motivi esposti in ricorso. 4) Ritenere e dichiarare
l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Parte_1
, in relazione alle pretese di cui ai ruoli impugnati. 5) Condannare chi di dovere
[...] al pagamento di spese e compensi del giudizio.”.
1.2. Con memoria difensiva, depositata in data 12 marzo 2025, si costituiva tempestivamente in giudizio l' , anche quale mandatario della CP_2 Controparte_3 rilevando, innanzitutto, il difetto di legittimazione passiva della della quale chiedeva CP_3
l'estromissione dal giudizio, con il favore delle spese.
Eccepiva, comunque, l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex adverso, in quanto ritenuta tardiva, stante l'inutile decorso del termine per impugnare ex articolo 24 del D.Lgs n. 46/99 gli avvisi di addebito sottostanti, che riferiva comunque essere stati ritualmente notificati a mezzo posta presso la sede legale della ricorrente (i primi sette dell'elenco riportato dianzi) o all'indirizzo pec della stessa risultante dai pubblici elenchi (i restanti tre), con conseguente preclusione della possibilità di esaminare nel merito la rispettiva pretesa creditoria, anche sotto il profilo dell'eccepita prescrizione.
Contestando, quindi, la fondatezza della predetta eccezione, e ciò anche in considerazione dell'attività di riscossione frattanto compiuta dall' (nei confronti della quale chiedeva volersi ordinare CP_1
l'esibizione in giudizio degli atti interruttivi della prescrizione effettuati tra la notifica degli avvisi di addebito sottostanti e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta), oltre che in dipendenza della sospensione dell'attività di riscossione prevista dalla normativa emergenziale CO-19, rassegnava le seguenti conclusioni: “preliminarmente accertare e dichiarare l'estraneità della
[...] al presente giudizio, disponendone Controparte_3
l'estromissione col favore delle spese. Nel merito, ogni contraria domanda, conclusione e richiesta disattesa, ritenere e dichiarare inammissibile, ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria e confermare l'intimazione di pagamento, unitamente agli avvisi di addebito opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. In estremo subordine, ove annullati integralmente le cartelle e/o avvisi di addebito opposti, condannare in ogni caso parte
3 opponente al pagamento dei contributi ed accessori dovuti. Ordinare ad anche tramite CP_1 informazioni scritte, l'esibizione in giudizio degli atti di riscossione esattoriale medio tempore compiuti dalla consegna degli avvisi di addebito in avanti. Con il favore di spese ed onorari di causa.”.
1.3 Restava invece contumace l , pur ritualmente evocata in giudizio come da notifica del CP_1 ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza avvenuta in data 27.12.2024.
1.4. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Accolta in via preliminare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito elencati in ricorso e sottesi alla intimazione di pagamento opposta, e sostituita l'udienza di discussione dell'11 novembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Preliminarmente, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della CP_3 sollevata dall' , controvertendosi nel presente giudizio di crediti non oggetto di cessione a favore CP_2 della società di cartolarizzazione in questione.
La legge n. 448/1998, art. 13 comma 1, come successivamente modificato, ha disposto la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall' solo fino al 31.12.2008. CP_2
Secondo il combinato disposto dell'art. 13, commi 1 e 11, della legge n. 448/1998, tale cessione avviene tramite contratti, previa decisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro, i cui tratti essenziali sono determinati da decreti ministeriali ai sensi del comma 2.
Gli ultimi decreti ministeriali intervenuti sono del 16.09.2005 e del 30.11.2005 e l'ultimo contratto di cessione dei crediti previdenziali è di data 5.12.2005 е ha per oggetto i crediti contributivi maturati al 31.12.2005.
I crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito sottesi all'atto di intimazione impugnato - essendo relativi agli anni 2010-2014 - non costituiscono ratione temporis crediti oggetto di cessione e quindi la è del tutto estranea al presente giudizio e priva di legittimazione passiva, con la CP_3 conseguenza che non vi è alcun interesse da parte della opponente ad agire nei suoi confronti.
3. Qualificazione della domanda
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dalla parte opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege n.
335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es.,
4 rimessione in termini per eventi sismici, etc…; eventi che impediscono liiscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo;
e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D.Lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, etc...).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Quanto al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 D.Lgs. n. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione il comma 1 dell'art. 617 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”
(il previgente termine di 5 giorni è divenuto di 20 giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/2005, conv. in L. n. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c..
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo assumendo che, in mancanza di notifica degli avvisi di addebito sottesi, il termine quinquennale, tenuto conto delle annualità richieste, risulta decorso alla data di notifica della intimazione di pagamento;
ha, altresì, eccepito la prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito suddetti, sì come dedotta in intimazione e, comunque, a volerla ritenere andata a buon fine,
5 in assenza di atti interruttivi intermedi rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento ora opposta.
Ebbene, dall'eccezione di parte ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, avendo l'opponente contestato che gli avvisi di addebito prodromici le siano stati notificati.
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (cfr.
Cass. n. 29294/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto
- segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)” (Cass., Sez. VI, ord. 2 settembre 2020, n. 18256 cit.).
Tanto premesso, in termini di qualificazione della domanda, sì come prospettata, deve procedersi alla verifica della notifica degli atti in discussione, da parte opponente negata, atteso che tale verifica, laddove positiva, precluderebbe ogni contestazione in ordine al merito della pretesa, solo restando in esame la questione afferente la prescrizione successiva.
3.2. Sulla posizione processuale di CP_1
In ragione dei motivi di opposizione spesi da parte ricorrente, ed ancorché poi non si sia costituita nel presente giudizio, si dichiara preliminarmente la carenza di legittimazione passiva di , chiamata CP_1 in causa dalla ricorrente, ciò rilevando al fine di dirimere in ordine ai rapporti con l'ente impositore.
Va, infatti, evidenziato, sul piano processuale, che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, siccome in quelli di opposizione ad avviso di addebito, nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva
6 compete esclusivamente all'ente impositore, spiegando comunque efficacia anche nei confronti dell' - quale adiectus solutionis causa - l'eventuale annullamento della Controparte_4 cartella e del ruolo per vizi sostanziali (Cass., S. U., 08.03.2022 n. 7514).
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, in particolare, affermato che “in forza della disciplina del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 ... la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale
(come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito” Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio... ... ...
14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso
Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo
(salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995;
Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010) ...” (Cass., S.U., n. 7514/2022 cit.).
Nella fattispecie concreta, come anzidetto (cfr. punto 3.), le doglianze mosse dalla ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, solo essendo genericamente stato rilevato il difetto di motivazione della intimazione di pagamento e di cui infra. Come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., “...contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva
7 cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n. 7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte...
... ... Premesso che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam
(allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n.
2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contraddittore il titolare di quella pretesa, cioè l' non già l'Agente della Riscossione, mero destinatario del pagamento CP_2
(Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412).
Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, nella specie non dedotti;
né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento...” (cfr., tra le varie, Tribunale di
Catania Sez. Lav. 23.02.2023 n. 701; id. 10.12.2024 n.5571; 18.12.2024 n. 5722).
3.3. Sul difetto di motivazione della intimazione di pagamento
Quanto alla suddetta eccezione, se in proposito ricorre la legittimazione passiva di , deve CP_1 tuttavia nel merito ritenersene l'infondatezza, essendo evidente dalla stessa difesa posta in essere dalla parte ricorrente che l'atto contiene tutti gli elementi essenziali e necessari a comprenderne il contenuto e i presupposti e a consentire al destinatario di esercitare il proprio diritto di difesa.
3.4. Sulla notifica degli atti presupposti e sulla prescrizione anche successiva
Parte ricorrente ha quindi contestato l'omessa notifica - entro i termini di legge – degli avvisi di addebito sottostanti e dei relativi atti interruttivi della prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9,
L. n. 335/1995, assumendo che, anche a voler ritenere notificati detti avvisi, in assenza di validi atti interruttivi successivi, la pretesa contributiva era comunque prescritta alla data di conoscenza dell'intimazione di pagamento ora opposta.
8 In primo luogo, giova evidenziare che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore
(e per esso dell'incaricato alla riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis, tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ora, a fronte della prospettazione della parte ricorrente che ha assunto l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti, nonché degli atti interruttivi del termine di prescrizione successivi alla notifica degli avvisi de quo, l' convenuto ha versato in atti documentazione che Controparte_5 assume essere idonea a contrastare la predetta prospettazione, chiedendo volersi ordinare l'esibizione a cura di degli atti di riscossione compiuti successivamente alla notifica degli avvisi di CP_1 addebito effettuata dall' . CP_2
Preliminarmente, dunque, è opportuno verificare l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto di intimazione oggetto di opposizione.
3.5. Ebbene, va in primo luogo rilevato che risulta la prova della corretta notifica da parte dell' , CP_2
a mezzo del servizio postale e presso la sede legale della società ricorrente, degli avvisi di addebito n. 59520120000002608000, n. 59520120000694545000, n. 59520120002099855000, n.
59520130000701303000, n. 59520130001378983000, n. 59520140000000344000 e n.
59520140003879656000, potendo assolvere allo scopo precipuo la produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento allegati dall'Ente previdenziale in corrispondenza di ciascuno dei suddetti avvisi di addebito, evincendosi dagli stessi la data di spedizione, quella di ricezione (rispettivamente,
29.03.2012, 15.05.2012, 11.10.2012, 18.04.2013, 19.07.2013, 11.02.2014 e 19.02.2015) e la firma di colui che materialmente se li è ricevuti per conto della ricorrente, ricorrendo la giuridica conoscenza dei suddetti avvisi di addebito (cfr. doc.ti nn. da 1 a 14 allegati a fascicolo ). CP_2
Ciò in conformità con quanto ritenuto dalla Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 27664 del 25 ottobre
2024) nel senso che la consegna dell'atto presso la sede o i locali dell'impresa destinataria determina la presunzione di conoscenza dell'atto da parte di quest'ultima., financo in ipotesi di eventuale illeggibilità della firma del consegnatario, restando ferma la validità della notifica.
Ugualmente dimostrata, e con riferimento agli ulteriori crediti , vale a dire quelli portati dagli CP_2 avvisi di addebito n. 59520160005639039000, n. 59520200000000133000 e n.
59520220000933331000, è la corretta comunicazione alla ricorrente degli stessi a mezzo pec recapitata all'indirizzo della società risultante dai pubblici registri, come da corrispondenti ricevute
9 di accettazione e di avvenuta consegna, rispettivamente alle date 8.01.2017, 17.01.2020 e 11.06.2022
(cfr. doc.ti nn. da 15 a 23 e 26 allegati alla memoria di costituzione ). CP_2
La mancata opposizione da parte della ricorrente, nonostante la rituale notifica dei suddetti atti prodromici, entro il termine legislativamente previsto, ha comportato, quindi, la definitività e la irretrattabilità della pretesa creditoria corrispondente, e ciò anche per ciò che concerne la loro estinzione per prescrizione che per alcuni di essi sarebbe eventualmente maturata antecedentemente
(a nulla rilevando, quindi, nella specie, il fatto che gli avvisi notificati a mezzo pec abbiano riguardato, rispettivamente, crediti di maggio 2011, di aprile 2014 e nuovamente di maggio 2011, di cui all'epoca della comunicazione si sarebbe potuto tranquillamente eccepire l'estinzione), potendo a questo punto controvertersi esclusivamente su quella eventualmente maturata successivamente alla loro definitività
e irretrattabilità.
Invero, il termine previsto dal comma 5 del citato art. 24 è perentorio ed è diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. L'inammissibile tardiva opposizione determina, quindi, l'incontestabilità della pretesa contributiva ed è precluso al giudice l'esame nel merito della controversia: trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi - peraltro rilevabile d'ufficio - preclude infatti l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore. (Cass. n. 8931/2011; Cass. n. 2835/ 2009; Cass. n. 1797/2008;
Cass. n. 4506/2007).
Pertanto, allo scopo di valutare se la pretesa creditoria portata dai suddetti avvisi di addebito prodromici si sia frattanto estinta o meno per prescrizione, è necessario muovere dalla data di notifica degli stessi e non più da quella della esigibilità del credito singolarmente azionato.
3.6. Stante la prova della rituale notifica degli avvisi di addebito in considerazione alle date riportate negli avvisi di ricevimento e nelle ricevute pec corrispondenti (rispettivamente, 29.03.2012,
15.05.2012, 11.10.2012, 18.04.2013, 19.07.2013, 11.02.2014, 19.02.2015, 8.01.2017, 17.01.2020 e
11.06.2022), occorre verificare se il decorso del nuovo termine di prescrizione quinquennale iniziato a trascorrere da ciascuna delle suddette date, prima dell'avvenuta notifica dell'atto di intimazione impugnato (5.12.2024) certamente ininfluente al tal fine, non sia stato interrotto da qualche altro atto nel frattempo recapitato alla società resistente dal concessionario della riscossione.
Al riguardo l' , producendo le relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna a mezzo CP_2 pec, ha dimostrato che l' , prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel CP_1 presente giudizio (5.12.2024), aveva provveduto a notificare alla società ricorrente, segnatamente in data 24.12.2018, un preavviso di fermo amministrativo (estraibile dalla pec di avvenuta consegna prodotta in atti), da cui si desume il riferimento, tra l'altro, anche agli avvisi di addebito in discussione
10 nel presente giudizio (cfr. doc.ti nn. 24 e 25 allegati alla memoria di costituzione dell'
[...]
); per cui è necessario procedere a ritroso dalla data di notifica del provvedimento di CP_5 fermo in questione (24.12.2018) per verificare se lo stesso sia stato azionato tempestivamente oppure successivamente al decorso del quinquennio dalla notifica di ciascuno degli avvisi di addebito presupposti all'atto di intimazione impugnato.
All'esito della verifica, senza dubbio prescritti appaiono i crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito n. 59520120000002608000, n. 59520120000694545000, n. 59520120002099855000, n.
59520130000701303000 e n. 59520130001378983000, in quanto rispetto agli stessi (notificati, rispettivamente, alle seguenti date: 29.03.2012, 15.05.2012, 11.10.2012, 18.04.2013 e 19.07.2013), la notifica del preavviso di fermo amministrativo (avvenuta il 24.12.2018) si dimostra tardiva.
3.7. In ogni caso, anche per ulteriori crediti per i quali l'intervento dell' si sia dimostrato CP_1 tempestivo, segnatamente per quelli portati dagli avvisi di addebito n. 59520140000000344000, n.
59520140003879656000 e n. 59520160005639039000, alla fine lo stesso si è rivelato ugualmente irrilevante rispetto allo scopo prefissato dall'Ente impositore, posto che l'atto interruttivo del decorso del nuovo termine prescrizionale immediatamente successivo, costituito dalla comunicazione dell'intimazione impugnata nel presente giudizio, è intervenuto a distanza di più di cinque anni dal
24.12.2018, essendo stata la detta intimazione notificata il 5.12.2024 e non potendo sopperire all'inerzia del concessionario della riscossione neppure l'invocato intervento di eventuali periodi sospensivi del decorso in parola, in quanto ininfluente.
In particolare, si allude alla sospensione disposta per effetto dell'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, che ha disposto la sospensione del decorso della prescrizione contributiva dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, e dell'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020, convertito in legge n.
21/2021, che ha disposto altro periodo di sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per complessivi 311 giorni.
Ebbene, considerando quale dies a quo del decorso del nuovo termine di prescrizione il 24.12.2018
(data di notifica del preavviso di fermo amministrativo), i contributi richiesti con gli avvisi di addebito in considerazione, che si sarebbero normalmente prescritti il 24.12.2023, pure aggiungendo i 311 giorni di sospensione emergenziale CO alla data di prescrizione ordinaria, si sarebbero ugualmente prescritti il 31.10.2024, non potendo sortire alcun effetto interruttivo la successiva notifica dell'intimazione di pagamento effettuata soltanto il 5.12.2024.
Alla stregua delle superiori considerazioni, pertanto, il ricorso va accolto in parte qua e va quindi dichiarata la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito finora esaminati. CP_2
3.8. Viceversa, quanto agli avvisi di addebito n. 59520200000000133000 e n.
59520220000933331000, considerando che il dies a quo del decorso del nuovo termine di
11 prescrizione è iniziato a decorrere, rispettivamente, il 17.01.2020 e l'11.06.2022, i contributi corrispondentemente richiesti, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento effettuata il
5.12.2024 non si sono ancora prescritti, non essendo trascorso il termine quinquennale normativamente previsto per la loro estinzione.
Pertanto, in mancanza di qualsiasi contestazione nel merito delle relative pretese contributive
(peraltro preclusa dalla inammissibilità sul punto dell'opposizione), i crediti contributivi de quibus devono ritenersi dovuti.
3.9. In definitiva e in parziale accoglimento del ricorso, va annullata l'intimazione di pagamento opposta limitatamente ai crediti contributivi portatati dagli avvisi di addebito n.
59520120000002608000, n. 59520120000694545000, n. 59520120002099855000, n.
59520130000701303000, n. 59520130001378983000, n. 59520140000000344000, n.
59520140003879656000 e n. 59520160005639039000, in quanto estinti per prescrizione;
nel resto, la domanda rigettata.
4. Le spese di lite, che vanno integralmente compensate per quanto riguarda i rapporti con la
[...] in ragione del fatto che la costituzione di quest'ultima non è avvenuta con atto distinto rispetto CP_3
a quello di costituzione dell' e non ha richiesto lo svolgimento di una particolare attività CP_2 difensiva, seguono invece la soccombenza ex art. 91 c.p.c. nei rapporti con l' e, poste a carico CP_2 di quest'ultimo nella misura di 4/5 in ragione del valore della pretesa contributiva prescritta a fronte dell'esiguità del credito accertato come dovuto, e vanno liquidate in favore di parte ricorrente, come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, disponendosene la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario con note d'udienza depositate il 9.11.2025; nulla, invece, sulle spese per quanto riguarda i rapporti con l' , rimasta CP_1 comunque contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_3 dichiara prescritto il credito azionato dall' ed afferente agli avvisi di addebito n. CP_2
59520120000002608000, n. 59520120000694545000, n. 59520120002099855000, n.
59520130000701303000, n. 59520130001378983000, n. 59520140000000344000, n.
59520140003879656000 e n. 59520160005639039000 e, conseguentemente, annulla in parte qua
l'intimazione di pagamento n. 29520249020967419000, notificata in data 5.12.2024; rigetta nel resto;
12 compensa per 1/5 le spese di lite, che nel resto pone a carico dell' e liquida in favore della parte CP_2 opponente in complessivi € 3.360,40 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA, CPA e rimborso C.U., come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Lucia Bonanno, dichiaratosi antistatario;
compensa integralmente le spese con la CP_3 nulla nei rapporti con l' CP_1
Catania 18 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa LA DA
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