Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
Decreto cautelare 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 26/02/2026, n. 3567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3567 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03567/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05246/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5246 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Iole Urso, domiciliato presso il suo studio legale in Roma, viale Bruno Buozzi n. 32, e con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, in persona del legale rappresentante p. t., domiciliato ex lege presso l’Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
previa adozione delle opportune misure cautelari
dei seguenti atti: 1) il bando di selezione interna per la copertura di n. 45 posti per l’accesso al ruolo degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l’acquisizione dell’abilitazione di elisoccorritore, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno il 30.01.2025, laddove, tra i requisiti per l'ammissione alla procedura concorsuale, all’art. 2 lett. c) prevede una “ età non superiore a 40 anni ”; 2) l'art. 21 comma 1 lett. a) del Decreto ministeriale 6 febbraio 2024 n. 49, laddove prevede il limite d’età non superiore a 35 anni ed il successivo Capo IV disposizioni transitorie e comuni che all’ art. 27, comma 2, prevede che “ In prima applicazione, per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’età anagrafica per l’accesso al ruolo degli elisoccorritori di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), è elevata a 40 anni ”; 3) eventuali altri atti presupposti, connessi o consequenziali a quelli impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti o documenti non cogniti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. AZ IB, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - In data 30.01.2025, il Dipartimento dei Vigili del fuoco bandiva una selezione interna per la copertura di n. 45 posti per l’accesso al ruolo degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sul presupposto del D.M. 6 febbraio 2024 n. 49, recante il “ Regolamento sulle modalità di svolgimento delle selezioni interne per l’accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ” (adottato ai sensi degli articoli 32 e 35 d.lgs. 13 ottobre 2005 n. 217), a tenore del quale l’accesso ai ruoli degli elisoccorritori, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, sarebbe avvenuto mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l’acquisizione dell’abilitazione di elisoccorritore al personale del Corpo nazionale, in possesso del requisito dell’età non superiore a 35 anni, prevedendosi che, in prima applicazione, per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, l’età anagrafica per l’accesso al ruolo di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), fosse elevata a 40 anni.
Prima della modifica di cui al citato D.M. n. 49/2024, potevano diventare elisoccorritori i Vigili del fuoco in possesso della specializzazione speleo-alpino-fluviale di livello 2, mediante il superamento del corso speleo-alpino fluviale SAF 2B. L'Amministrazione resistente, a far data dall'anno 2014, non aveva più attivato corsi SAF 2B, sicché ai circa 70 Vigili del fuoco, formatisi in quegli anni fino al penultimo scalino (SAF 2A), veniva precluso di raggiungere il livello 2B per diventare elisoccorritori.
Il ricorrente, in possesso dei requisiti che, antecedentemente alla riforma di settore, avrebbero dato accesso ai corsi SAF 2B, a causa del limite di età, nonostante la sua formazione durata anni, perdeva dunque la possibilità di diventare elisoccorritore.
Insorge, con il ricorso notificato il 30.03.2025 e depositato il 29.04.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: illegittimità per violazione dell’art. 3, comma 6, legge n. 127/1997; annullabilità o disapplicazione dell'atto amministrativo c.d. “anticomunitario”, per violazione della Direttiva 2000/78/CE; violazione di legge o eccesso di potere per contrarietà all'art. 97 Cost.; difetto di motivazione, violazione dei principi di imparzialità, non discriminazione, ragionevolezza, proporzione; attuazione della Direttiva 2000/78/CE nell’ordinamento interno; illegittimità euro-unitaria dell'atto amministrativo; incompatibilità della clausola sul limite d’età con il diritto euro-unitario (Corte di Giustizia UE, sez. II, sentenza 13/11/2014 n. C-416/13).
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio.
Con ordinanza collegiale n. 2796 del 22.05.2025, questa Sezione dispone incombenti istruttori, nelle more accogliendo la domanda cautelare del ricorrente, ai fini dell’ammissione con riserva, anche in soprannumero, alla selezione per la copertura di n. 45 posti per l’accesso al ruolo di elisoccorritori.
L’Amministrazione dà esecuzione all’incombente istruttorio.
All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, la causa è trattenuta in decisione.
II – Il ricorso è infondato.
III – L’introduzione del ruolo degli elisoccorritori è avvenuta con la riforma apportata al d.lgs. n. 217/2005, a seguito del d.lgs. n. 127/2018 (entrato in vigore il 21.11.2018). Il citato d.lgs. n. 127/2018 ha previsto, tra le norme di inquadramento, quanto segue: “ Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B già impiegato nello specifico servizio operativo presso i reparti volo del Dipartimento, è inquadrato, a domanda, ai sensi dei commi 2 e 3, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori ” (art. 249, comma 1, d.lgs. n. 217/2005, come novellato dal d.lgs. n. 127/2018).
Occorre, all’uopo, rilevare che la scelta di attivare o meno i corsi rientra sempre nella sfera discrezionale dell’Amministrazione; è una scelta strategica basata su molteplici fattori quali: a) le esigenze di organico e le carenze che interessano i vari settori specialistici del personale operativo destinato al soccorso; b) le risorse a disposizione, in termini di istruttori specializzati; c) un adeguato numero di aspiranti per l’attivazione di un percorso formativo complesso e articolato, come quello in questione; d) le esigenze di formazione alternative, all’interno della Amministrazione.
La formazione è, peraltro, un’attività che richiede uno sforzo organizzativo, di guisa che spetta all’Amministrazione di decidere, in base alle esigenze istituzionali proprie del soccorso pubblico, a quali settori assegnare priorità.
IV – La Corte di giustizia U.E. – con sentenza 13 novembre 2014 (in causa n. C-416/13, Perez) ha, in effetti, affrontato la questione dell’eventuale contrasto della norma nazionale sul limite di età per l’accesso alle carriere pubbliche, col divieto di discriminazione in ragione dell’età, stabilito dalla direttiva comunitaria sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. La Corte U.E., in quell’occasione, ha ritenuto, in via generale, sussistente il contrasto denunciato, per la disparità di trattamento basata sull’età.
Sennonché, con una successiva sentenza (in riferimento a fattispecie analoga), la Corte di Giustizia U.E. - VII Sezione in data 17.11.2022 (in causa n. C-304/21), ha poi stabilito quanto segue: “ L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 1, e l art.6 paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età… allorché le funzioni effettivamente esercitate… non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare ”.
Si tratta allora di stabilire se, nel caso di specie, il requisito anagrafico sia sproporzionato, anche in relazione al fatto che il ricorrente ha già iniziato da tempo un percorso formativo per raggiungere il livello 2B e diventare elisoccorritore.
IV.1 – In primo luogo, va ribadito che il ricorrente è un Vigile del fuoco in possesso della specializzazione speleo-alpino-fluviale di livello 2, mediante il superamento del corso speleo-alpino fluviale SAF 2B. Anche se tale specializzazione è prodromica a quella di elisoccorritore, si tratta di un campo di attività affatto diverso, quello del soccorso in grotte, montagne e fiumi. Pertanto, la formazione a cui il ricorrente si è sottoposto non è stata inutile, poiché ha fatto di lui un Vigile specializzato in soccorsi con accesso a zone impervie. Anche se l'Amministrazione resistente, a far data dall'anno 2014, non ha più attivato i corsi SAF 2B, ciò non significa che la specializzazione SAF 2A sia rimasta priva di una finalizzazione operativa e professionale.
D’altro canto, come già evidenziato, l’introduzione del ruolo degli elisoccorritori è avvenuta solo con la riforma apportata al d.lgs. n. 217/2005, a seguito del d.lgs. n. 127/2018 (entrato in vigore il 21.11.2018), sicché l’attesa del ricorrente di riqualificarsi e accedere al livello 2B (cioè di diventare elisoccorritore) non dura dal 2014, bensì tutt’al più dal 2018.
Il fatto che il ricorrente, nel frattempo, abbia maturato un’età che ora gli preclude l’accesso al ruolo degli elisoccorritori è una sfortunata circostanza, della quale, tuttavia, non si può far carico né debito all’Amministrazione.
IV.2 – La questione fondamentale è se il requisito anagrafico (cioè il limite dei 35 anni, temporaneamente elevato a 40 anni) sia sproporzionato.
La risposta a tale quesito è negativa. Ciò in quanto l’Amministrazione non soltanto ha valide ragioni per reclutare aspiranti giovani, in perfette condizioni psicofisiche e prestanti, proprio in ragione della giovane età, per adibirli a mansioni che richiedono grandi livelli di performance operativa. L’Amministrazione ha anche valide ragioni per pretendere che la costosa formazione tecnica e professionale cui sottoporre gli aspiranti abbia una ricaduta produttiva di lungo periodo, sicché reclutare ultraquarantenni potrebbe rivelarsi una scelta improduttiva e antieconomica, considerando che il periodo di prestazione del servizio fino al limite dell’età pensionabile, come nel caso di specie, sarebbe più breve.
Ne consegue che il requisito anagrafico (cioè il limite dei 35 anni, temporaneamente elevato a 40 anni) non è da ritenersi sproporzionato.
V - Ciò premesso, i motivi del ricorso sono inattendibili.
Non sussiste l’asserita violazione dell’art. 3, comma 6, legge n. 127/1997, poiché quella norma prevede quanto segue: “ La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione ”. In sostanza, è la stessa norma citata a prevedere la possibilità di deroghe al divieto di imporre limiti di età, ove “ dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione ”.
Non sussiste la violazione della Direttiva 2000/78/CE, né l’illegittimità eurounitaria dell'atto amministrativo, né l’incompatibilità della clausola sul limite d’età con il diritto unionale (ai sensi della pronuncia della Corte di Giustizia UE, sez. II, sentenza 13/11/2014 n. C-416/13), poiché – come già osservato – quell’orientamento, anche alla luce delle successive pronunce, pone soltanto l’esigenza di verificare se il requisito anagrafico sia sproporzionato (e, nel caso di specie, non lo è, per le ragioni già rassegnate).
Non sussiste la violazione per contrarietà all'art. 97 Cost., né la violazione dei principi di imparzialità, non-discriminazione, ragionevolezza, proporzione, poiché le ragioni per imporre un limite anagrafico di accesso alla carriera di elisoccorritore sono da ritenersi congrue e plausibili.
Non sussiste il difetto di motivazione, poiché si tratta di un regolamento, precisamente del D.M. 6 febbraio 2024 n. 49, recante il “ Regolamento sulle modalità di svolgimento delle selezioni interne per l’accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ”.
La norma primaria che autorizza l’adozione di regolamenti di attuazione e integrazione del suo contenuto fissa le modalità e i criteri a cui l’Autorità amministrativa deve attenersi nell’elaborazione della disciplina della fattispecie; dalla larghezza di tali criteri dipende l’ampiezza del potere di scelta rimesso alla normazione secondaria, in ogni caso, sulla strada segnata dalla norma primaria, le disposizioni regolamentari sono espressione di una scelta connotata da ampli e significativi spazi di discrezionalità. Si spiega, allora, l’esclusione della motivazione per i regolamenti, al pari degli “atti normativi” di cui all’art. 3, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241; i regolamenti partecipano della stessa natura della legge (sono fonti del diritto) e come al legislatore – cui, peraltro, è riconosciuta libertà nel fine – non si domanda spiegazione delle scelte di cui v’è traduzione nelle specifiche disposizioni, poiché esse avvengono a livello politico, allo stesso modo la P.A. che adotta il regolamento non è tenuta a un onere motivazionale nell’esercizio della sua discrezionalità, in quanto anch’essa collocata a un livello politico, essendo i regolamenti deliberati da organi di rappresentanza che esprimono l’indirizzo politico–amministrativo dell’ente (cfr.: Cons. Stato V, 10.12.2020 n. 7904).
VI – In conclusione, il ricorso è infondato. Le spese del giudizio, stante la novità delle questioni esaminate, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AZ IB, Presidente, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AZ IB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.