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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 3921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3921 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da UL AB OL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/09/2025 del Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Paternello, che ha chiesto che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 settembre 2025 il Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta ha rigettato la richiesta con la quale il difensore di AB OL LO, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, aveva richiesto che l'assistito fosse autorizzato ad allontanarsi da casa «ogni domenica alle ore 18.40» per recarsi in chiesa e poter presenziare alla celebrazione della messa nonché ogni 31, «giovedì dalle ore 20.40» per l'ora di adorazione del SS. Salvatore. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 3921 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 11/12/2025 A fondamento del provvedimento di rigetto, il Magistrato di sorveglianza ha evidenziato come non siano stati dedotti motivi di necessità e di urgenza relativi a questioni concernenti la salute e la giustizia tali da giustificare la modifica delle prescrizioni impostegli e come il LO possa, in ogni caso, seguire la messa attraverso la televisione. 2. Con atto del 16 settembre 2025, depositato presso il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, il difensore ha proposto reclamo avverso la superiore ordinanza. Ne ha lamentato l'ingiustizia atteso che, per un verso, il LO ha sempre rispettato le prescrizioni imposte ed ha già goduto di altri permessi motivati da ragioni di salute, e considerato, per altro verso, che la partecipazione ai riti sacri si traduce per l'assistito, in atto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per ragioni di salute, in un importante supporto di natura psicologica. Con provvedimento del 23 settembre 2025, il Presidente del Tribunale di sorveglianza, ritenuta l'ordinanza impugnata come non reclamabile, ha convertito il gravame in ricorso per cassazione ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va in premessa ricordato che i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma quarto, Ord. pen.), in quanto direttamente incidenti sulla libertà personale, possono essere impugnati solo mediante lo strumento del ricorso in cassazione (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884). Come puntualmente esplicitato in un più datato arresto di questa Corte (Sez. 1 n. 25639 del 21/05/2013, Giugliano, Rv. 255922), «ai sensi dell'art. 47-ter, comma quarto, Ord. pen., le disposizioni relative alle modalità esecutive della detenzione domiciliare - stabilite dal Tribunale di Sorveglianza - possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza competente per territorio. Per costante giurisprudenza di questa Corte i relativi provvedimenti sono da ritenersi impugnabili mediante ricorso per cassazione - in applicazione dell'art. 111, comma 7, Cost. - da entrambe le parti processuali (sulla legittimazione del Pubblico Ministero, Sez. 1 n. 45581 del 23.11.2007, Rv 238919), analogamente a quelli emessi nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p.». r 2 àr 3. Il ricorso in esame è, però, esperibile, in virtù dell'espressa previsione di cui all'art. 111, comma 7, Cost, solo ove il provvedimento sia inficiato da violazione di legge. Nel caso in esame, un vizio di tal natura, peraltro nemmeno prospettato dal difensore del condannato (il «reclamo» risulta, infatti, fondato in via esclusiva sull'irragionevolezza del diniego opposto), non è di certo ravvisabile. Nel provvedimento impugnato, infatti, il rigetto è stato in punto di diritto correttamente motivato, seppur attraverso una motivazione sintetica, attingendo ai principi che regolano, ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. la concessione - o il diniego - dell'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di fruizione degli arresti domiciliari (si ricordi che, ai sensi dell'art. 47 ter, comma quarto, Ord. pen. «il Tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale»). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. A detta declaratoria consegue, anzitutto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il LO deve essere poi condannato al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'11/12/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Paternello, che ha chiesto che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 settembre 2025 il Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta ha rigettato la richiesta con la quale il difensore di AB OL LO, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, aveva richiesto che l'assistito fosse autorizzato ad allontanarsi da casa «ogni domenica alle ore 18.40» per recarsi in chiesa e poter presenziare alla celebrazione della messa nonché ogni 31, «giovedì dalle ore 20.40» per l'ora di adorazione del SS. Salvatore. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 3921 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 11/12/2025 A fondamento del provvedimento di rigetto, il Magistrato di sorveglianza ha evidenziato come non siano stati dedotti motivi di necessità e di urgenza relativi a questioni concernenti la salute e la giustizia tali da giustificare la modifica delle prescrizioni impostegli e come il LO possa, in ogni caso, seguire la messa attraverso la televisione. 2. Con atto del 16 settembre 2025, depositato presso il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, il difensore ha proposto reclamo avverso la superiore ordinanza. Ne ha lamentato l'ingiustizia atteso che, per un verso, il LO ha sempre rispettato le prescrizioni imposte ed ha già goduto di altri permessi motivati da ragioni di salute, e considerato, per altro verso, che la partecipazione ai riti sacri si traduce per l'assistito, in atto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per ragioni di salute, in un importante supporto di natura psicologica. Con provvedimento del 23 settembre 2025, il Presidente del Tribunale di sorveglianza, ritenuta l'ordinanza impugnata come non reclamabile, ha convertito il gravame in ricorso per cassazione ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va in premessa ricordato che i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma quarto, Ord. pen.), in quanto direttamente incidenti sulla libertà personale, possono essere impugnati solo mediante lo strumento del ricorso in cassazione (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884). Come puntualmente esplicitato in un più datato arresto di questa Corte (Sez. 1 n. 25639 del 21/05/2013, Giugliano, Rv. 255922), «ai sensi dell'art. 47-ter, comma quarto, Ord. pen., le disposizioni relative alle modalità esecutive della detenzione domiciliare - stabilite dal Tribunale di Sorveglianza - possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza competente per territorio. Per costante giurisprudenza di questa Corte i relativi provvedimenti sono da ritenersi impugnabili mediante ricorso per cassazione - in applicazione dell'art. 111, comma 7, Cost. - da entrambe le parti processuali (sulla legittimazione del Pubblico Ministero, Sez. 1 n. 45581 del 23.11.2007, Rv 238919), analogamente a quelli emessi nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p.». r 2 àr 3. Il ricorso in esame è, però, esperibile, in virtù dell'espressa previsione di cui all'art. 111, comma 7, Cost, solo ove il provvedimento sia inficiato da violazione di legge. Nel caso in esame, un vizio di tal natura, peraltro nemmeno prospettato dal difensore del condannato (il «reclamo» risulta, infatti, fondato in via esclusiva sull'irragionevolezza del diniego opposto), non è di certo ravvisabile. Nel provvedimento impugnato, infatti, il rigetto è stato in punto di diritto correttamente motivato, seppur attraverso una motivazione sintetica, attingendo ai principi che regolano, ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. la concessione - o il diniego - dell'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di fruizione degli arresti domiciliari (si ricordi che, ai sensi dell'art. 47 ter, comma quarto, Ord. pen. «il Tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale»). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. A detta declaratoria consegue, anzitutto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il LO deve essere poi condannato al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'11/12/2025