Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 3921
CASS
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Richiesta di autorizzazione ad allontanarsi per motivi religiosi

    Il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta ritenendo non sussistenti motivi di necessità e urgenza legati alla salute o alla giustizia e suggerendo la possibilità di seguire la messa tramite televisione.

  • Inammissibile
    Reclamo avverso il rigetto della richiesta

    Il Tribunale di Sorveglianza ha convertito il gravame in ricorso per cassazione, ritenendo l'ordinanza non reclamabile. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assenza di violazione di legge e per aver il provvedimento impugnato una motivazione corretta, seppur sintetica, ai principi che regolano la concessione di tali autorizzazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 3921
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3921
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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