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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/07/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n. 74/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 74/2025 R.G.V.G, promossa congiuntamente da
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Marina Giudice, giusta procura in atti,
E
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Palumbo, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 19/3/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 IN FATTO E IN DIRITTO Co Con ricorso depositato il 15/1/2025, e Parte_1 Controparte_1 hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario il 21/07/2001 a
OR (RG) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2001, atto n. 118, parte II, serie A, Ufficio 1.
Hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli Persona_1
(OR, 22/7/2003), maggiorenne ma economicamente non indipendente, e Per_2
(OR, 8/9/2009).
[...]
Hanno esposto di essere separati consensualmente dal 3/3/2020 e che il
Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto del 5/5/2020.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
****
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n.
898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal
Tribunale di Ragusa il 5/5/2020, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le
2 parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“- 1) I coniugi potranno fissare la propria residenza, in sede diversa, in immobili di loro proprietà o dove ciascuno di loro riterrà più opportuno. Contestualmente i coniugi si danno consenso reciproco ad eventuale rilascio di passaporti o carte d'identità valide per l'espatrio per se stessi o per la figlia minore.
2) I coniugi rinunciano ad ogni mantenimento reciproco.
3) La figlia minore continuerà ad esser affidata ad entrambi i coniugi in Per_2 maniera condivisa con collocazione presso la madre, signora mentre Parte_1 nessuna statuizione è necessaria per il figlio posto che lo stesso, nelle more, Persona_1
è diventato maggiorenne.
4) Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore in qualunque Controparte_1 momento senza vincoli di tempo o orario previo accordo con la stessa.
5) Il sig. si obbliga a versare, quale contributo per il mantenimento Controparte_1 dei figli, la somma mensile di € 250,00 per ogni figlio per un totale di € 500,00
(eurocinquecento/00). Tale importo dovrà essere versato entro il 15 di ogni mese con bonifico bancario nel conto corrente della sig.ra salvo diversi accordi Parte_1 tra i coniugi. Con la precisazione che il mantenimento della figlia verrà Per_2 mantenuto fino a quando la stessa non sarà maggiorenne ed autonoma dal punto di vista economico. Inoltre, per quanto attiene al mantenimento del figlio , già Persona_1 maggiorenne, lo stesso sarà dovuto solo e fino a quando necessario a sostenere gli studi universitari. Qualora vi fosse una interruzione degli studi o una totale mancanza di risultati in tal senso dopo i primi due anni dall'inizio di essi e/o il predetto iniziasse un'attività lavorativa, il mantenimento non sarà più dovuto (pro quota del totale pattuito).
6) Le eventuali spese mediche, scolastiche e/o di altra natura saranno concordate e condivise in egual misura nell'interesse dei figli.
7) L'Assegno unico erogato dall'INPS per la figlia sarà percepito in via Per_2 esclusiva dalla madre . Parte_1
3 8) Le rate a scadere del mutuo acceso con la AN RE (finanziamento
n.006538950) per l'acquisto dell'immobile di OR, via Como n.35 ove la signora
esercita la propria attività lavorativa, continueranno ad esser pagate Parte_1 dai coniugi in ragione del 50% ciascuno, salvo conguagli finali.
9) Il sig. rinuncia, così come ha fatto fino ad adesso, a richiedere Controparte_1 eventuali somme alla signora per il godimento esclusivo di tale Parte_1 immobile da parte della stessa. Tuttavia, qualora la signora decidesse di cessare Pt_1
l'attività commerciale ivi svolta, l'immobile potrà essere affittato a terzi e il canone sarà diviso tra le parti.
10) La signora provvederà a donare l'immobile sito in Scoglitti, via C. Parte_1
Giordano n. 45 ai figli e con riserva di usufrutto per sé stessa. 11) Persona_1 Per_2
I sigg. e , una volta completato il pagamento del Controparte_1 Parte_1 mutuo sopra indicato, doneranno le loro quote indivise dell'immobile sito in OR, via
Como n.35 ai figli e con riserva di usufrutto , fatti salvi eventuali Persona_1 Per_2 conguagli tra le parti relativi ai pagamenti, già previsti al 50%, effettuati dalla data della separazione alla data di estinzione del mutuo. 12) Nel caso di vendita a terzi del predetto immobile, la quota ricavata andrà ripartita al 50% fra i sigg. CP_1
e , salvo eventuali conguagli come già precedentemente
[...] Parte_1 stabilito”.
L'accordo sopra riportato può essere accolto, in quanto non contrasta con l'interesse dei figli, né con norme di legge e, per il resto, verte su diritti disponibili alle parti.
Il Tribunale, altresì, prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero (cui sono stati trasmessi gli atti il 19/3/2025), così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 21/07/2001 a OR (RG), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello
4 stesso comune, anno 2001, atto n. 118, parte II, serie A, Ufficio 1;
- omologa le condizioni concordate inerenti ai figli ed ai loro rapporti economici, provvedendo in conformità;
- prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti e della rinuncia reciproca al mantenimento;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di OR (RG), ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e
69 D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di OR (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
20.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 74/2025 R.G.V.G, promossa congiuntamente da
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Marina Giudice, giusta procura in atti,
E
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Palumbo, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 19/3/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 IN FATTO E IN DIRITTO Co Con ricorso depositato il 15/1/2025, e Parte_1 Controparte_1 hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario il 21/07/2001 a
OR (RG) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2001, atto n. 118, parte II, serie A, Ufficio 1.
Hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli Persona_1
(OR, 22/7/2003), maggiorenne ma economicamente non indipendente, e Per_2
(OR, 8/9/2009).
[...]
Hanno esposto di essere separati consensualmente dal 3/3/2020 e che il
Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto del 5/5/2020.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
****
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n.
898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal
Tribunale di Ragusa il 5/5/2020, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le
2 parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“- 1) I coniugi potranno fissare la propria residenza, in sede diversa, in immobili di loro proprietà o dove ciascuno di loro riterrà più opportuno. Contestualmente i coniugi si danno consenso reciproco ad eventuale rilascio di passaporti o carte d'identità valide per l'espatrio per se stessi o per la figlia minore.
2) I coniugi rinunciano ad ogni mantenimento reciproco.
3) La figlia minore continuerà ad esser affidata ad entrambi i coniugi in Per_2 maniera condivisa con collocazione presso la madre, signora mentre Parte_1 nessuna statuizione è necessaria per il figlio posto che lo stesso, nelle more, Persona_1
è diventato maggiorenne.
4) Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore in qualunque Controparte_1 momento senza vincoli di tempo o orario previo accordo con la stessa.
5) Il sig. si obbliga a versare, quale contributo per il mantenimento Controparte_1 dei figli, la somma mensile di € 250,00 per ogni figlio per un totale di € 500,00
(eurocinquecento/00). Tale importo dovrà essere versato entro il 15 di ogni mese con bonifico bancario nel conto corrente della sig.ra salvo diversi accordi Parte_1 tra i coniugi. Con la precisazione che il mantenimento della figlia verrà Per_2 mantenuto fino a quando la stessa non sarà maggiorenne ed autonoma dal punto di vista economico. Inoltre, per quanto attiene al mantenimento del figlio , già Persona_1 maggiorenne, lo stesso sarà dovuto solo e fino a quando necessario a sostenere gli studi universitari. Qualora vi fosse una interruzione degli studi o una totale mancanza di risultati in tal senso dopo i primi due anni dall'inizio di essi e/o il predetto iniziasse un'attività lavorativa, il mantenimento non sarà più dovuto (pro quota del totale pattuito).
6) Le eventuali spese mediche, scolastiche e/o di altra natura saranno concordate e condivise in egual misura nell'interesse dei figli.
7) L'Assegno unico erogato dall'INPS per la figlia sarà percepito in via Per_2 esclusiva dalla madre . Parte_1
3 8) Le rate a scadere del mutuo acceso con la AN RE (finanziamento
n.006538950) per l'acquisto dell'immobile di OR, via Como n.35 ove la signora
esercita la propria attività lavorativa, continueranno ad esser pagate Parte_1 dai coniugi in ragione del 50% ciascuno, salvo conguagli finali.
9) Il sig. rinuncia, così come ha fatto fino ad adesso, a richiedere Controparte_1 eventuali somme alla signora per il godimento esclusivo di tale Parte_1 immobile da parte della stessa. Tuttavia, qualora la signora decidesse di cessare Pt_1
l'attività commerciale ivi svolta, l'immobile potrà essere affittato a terzi e il canone sarà diviso tra le parti.
10) La signora provvederà a donare l'immobile sito in Scoglitti, via C. Parte_1
Giordano n. 45 ai figli e con riserva di usufrutto per sé stessa. 11) Persona_1 Per_2
I sigg. e , una volta completato il pagamento del Controparte_1 Parte_1 mutuo sopra indicato, doneranno le loro quote indivise dell'immobile sito in OR, via
Como n.35 ai figli e con riserva di usufrutto , fatti salvi eventuali Persona_1 Per_2 conguagli tra le parti relativi ai pagamenti, già previsti al 50%, effettuati dalla data della separazione alla data di estinzione del mutuo. 12) Nel caso di vendita a terzi del predetto immobile, la quota ricavata andrà ripartita al 50% fra i sigg. CP_1
e , salvo eventuali conguagli come già precedentemente
[...] Parte_1 stabilito”.
L'accordo sopra riportato può essere accolto, in quanto non contrasta con l'interesse dei figli, né con norme di legge e, per il resto, verte su diritti disponibili alle parti.
Il Tribunale, altresì, prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero (cui sono stati trasmessi gli atti il 19/3/2025), così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 21/07/2001 a OR (RG), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello
4 stesso comune, anno 2001, atto n. 118, parte II, serie A, Ufficio 1;
- omologa le condizioni concordate inerenti ai figli ed ai loro rapporti economici, provvedendo in conformità;
- prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti e della rinuncia reciproca al mantenimento;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di OR (RG), ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e
69 D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di OR (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
20.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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