Ordinanza cautelare 23 maggio 2024
Sentenza 12 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 12/12/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00377/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00088/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2024, proposto dal Comune di Montenero Val Cocchiara, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Ripabelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
nei confronti
dell’A.N.P.A. Molise e della Coldiretti Molise, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale n. 339 del 22 gennaio 2024 e dei relativi allegati, nella parte in cui la Regione Molise ha espresso un parere positivo con prescrizioni e mitigazioni rispetto al “ Piano di Gestione dei beni silvo-pastorali del Comune di Montenero Val Cocchiara (IS) valido per il periodo 2019-2034 ”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresi: la Valutazione d’Incidenza (cd. VIncA) e la Matrice VIncA; lo schema registro pascolo e lo schema attestato fida pascolo; il Piano di Gestione dei beni silvo-pastorali del Comune di Montenero Val Cocchiara; la nota della Regione Molise del 21.3.2024 ed i relativi allegati; l’istruttoria del 3.7.23 e le connesse matrici di valutazione di I e II Livello con i relativi allegati; la D.D. n. 2212/2022; la D.D. n. 7686/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. IG AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sito Natura 2000 “ AN TO - EU CH ”- IT 7212126 è situato nella parte settentrionale della regione Molise, all'interno dell'Area di Protezione Esterna del “Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise”.
L'area centrale del “AN della TO” è costituita da pascoli naturali e praterie che coprono il 30% del sito, mentre le aree circostanti sono composte da vegetazione arbustiva e cespugli (25% di copertura superficiale), boschi di latifoglie (40% di copertura superficiale) e prati da fieno, boschi di conifere e seminativi non irrigui, che complessivamente coprono il 3% del territorio.
L'area centrale denominata “Piana del AN” è attraversata dal fiume TO e abitata da alcune delle specie vegetali e ornitiche più rare.
Nel AN si concentrano anche le principali attività agro-pastorali, ovvero allevamenti estensivi di bestiame vaccino ed equino, relativo pascolo, e attività agricole (principalmente sfalcio per la produzione di fieno).
Il patrimonio zootecnico di un simile contesto è arricchito dall’allevamento semi-brado del "cavallo Pentro", secondo una pratica ultracentenaria.
Attualmente la popolazione di cavalli di tale varietà conta circa 600 animali, con una tendenza, però, al declino nel tempo (cfr. dati estratti dalla “ Relazione attività di campo per indagine floristico-vegetazionale nel Sito Natura 2000 “AN TO – EU CH” (IT7212126) ” redatta dall’Università degli Studi del Molise, in all. n. 6- quater alla produzione della parte ricorrente del 30 aprile 2024).
2. Il Comune di Montenero Val Cocchiara, nell’ambito del “ Programma Attuativo Regionale – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC Molise) 2007/2013 Asse III “Ambiente e territorio” – Linea di intervento III.B “Difesa suolo” Progetto “Territorio Sicuro” – Messa in sicurezza del territorio attraverso interventi di forestazione e di pianificazione ”, ha adottato il “ Piano di gestione dei beni silvopastorali” di sua proprietà valido per il periodo 2019-2034.
2.1. In attuazione della Delibera della Giunta Regionale n. 486 dell’11 maggio 2009, detto Piano è stato trasmesso alla Regione Molise per gli adempimenti conseguenziali con la nota n. 510 del 2019.
2.2. Con la Determinazione dirigenziale regionale n. 7686 del 23 dicembre 2020, indi, il “ Servizio Fitosanitario regionale- Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo sostenibile ” del Dipartimento “ Risorse Finanziarie-Valorizzazione Ambientale e Risorse naturali- Sistema Regionale e Autonomie locali ” della Regione ha effettuato la Valutazione d’Incidenza del suddetto Piano di Gestione.
Nell’occasione, l’Amministrazione regionale – dopo aver « CONSIDERATO che per il Piano di Gestione dei beni silvo-pastorali del Comune di Montenero CH (IS), con precedente nota n°8850 del 22 gennaio 2019, si comunicava la necessità di predisporre un Regolamento Comunale sulla fida pascolo da sottoporre a Valutazione d’Incidenza, così come previsto nell’azione RE08 delle misure di conservazioni approvate con DGR n°536 del 28/12/2017 » - ha deliberato:
« di ritenere che gli interventi previsti nel “Piano di Gestione dei beni silvo-pastorali del Comune di Montenero CH (IS) valido per il periodo 2019-2034”, sulla base della relazione per la valutazione di incidenza, redatta dal Dott. For. Franco Compagnoni e dal Dott. For. Alfonso Comignani secondo i criteri metodologici contenuti nella direttiva approvata con D.G.R. n°486 dell’11/05/2009 e sulla base della valutazione risultante dalla matrice di screening (Allegato “B”), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sembrano determinare effetti significativi sugli habitat e sulle componenti biotiche e abiotiche presenti nella ZSC IT7212126 “AN TO – EU CH”, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
- al fine di evitare la riduzione della densità delle specie faunistiche di interesse comunitario (uccelli, mammiferi, anfibi, rettili ed invertebrati) risulta necessario evitare l’esecuzione degli interventi, compreso l’esbosco, durante il periodo riproduttivo delle predette specie faunistiche. In via generale il periodo in cui bisogna evitare gli interventi va da aprile a settembre, che può essere di anno in anno derogato, in base alla stagione climatica e quindi all’effettivo periodo riproduttivo, attivando la procedura di cui all’art. 5, lettera o) della Direttiva sulla Valutazione d’Incidenza approvata con D.G.R. n°486 del 11 maggio 2009;
- regolamentare l’accesso ed il transito dei mezzi motorizzati lungo la viabilità forestale (ad eccezione delle camionabili) anche con l’uso di apposite sbarre;
- inserire nell’art 3 della bozza di regolamento di fida pascolo, l’elenco delle particelle catastali con l’indicazione delle UBA concedibili in coerenza con quanto previsto nel Piano di Gestione silvo-pastorale;
- inserire nella bozza di regolamento di fida pascolo che i cani al seguito dei pastori dovranno essere iscritti all’anagrafe canina, vaccinati e sottoposti a trattamenti antiparassitari;
- è auspicabile inserire nella bozza di regolamento di fida pascolo l’obbligo ai concessionari di decespugliamento o sfalcio delle specie infestanti alla fine del periodo di pascolamento;
- inserire nella bozza di regolamento di fida pascolo l’obbligo a rispettare quanto segue: - il pascolamento dovrà essere eseguito con vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell’affidatario recante con se la prescritta autorizzazione di fida; - il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione; - il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l’apposito ufficio comunale; - divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato » (in termini la Determinazione dirigenziale n. 7686 del 23 dicembre 2020, all. n. 4 alla produzione della parte ricorrente del 30 aprile 2024).
2.3. L’Amministrazione comunale ha avviato allora l’attività istruttoria diretta, come prescritto dagli uffici regionali, a “ predisporre un Regolamento Comunale sulla fida pascolo da sottoporre a Valutazione d’Incidenza, così come previsto nell’azione RE08 delle misure di conservazioni approvate con DGR n°536 del 28/12/2017 ” (cfr. Determinazione dirigenziale n. 7686 del 23 dicembre 2020, all. n. 4 alla produzione della parte ricorrente del 30 aprile 2024).
L’istruttoria all’uopo espletata dall’Ente locale sarebbe stata in seguito riassunta nei seguenti termini:
« - il Comune di Montenero Val Cocchiara, in sede di Comitato Tecnico Forestale del 24/03/2021, ha chiesto ed ottenuto un rinvio dell’approvazione del predetto piano, in quanto la compresa dei pascoli riportava dati che, in termini di superficie, risultano molto distanti dalla realtà;
- con nota n°64251 del 14/4/2021, a seguito del predetto rinvio, è stato richiesto al Comune di Montenero Val Cocchiara, un apposito studio dettagliato nel quale venga ben evidenziato come, nel rispetto delle vigenti normative, si intendano conciliare le esigenze degli allevatori e la tutela del particolare sito e una ulteriore versione del regolamento dei Pascoli comunali, da inserire nel Piano di gestione dei beni silvo-pastorali di proprietà comunale;
- con nota del 14/5/2021, acquisita al protocollo regionale n°83286 del 17/5/2021, il Comune di Montenero Val Cocchiara ha trasmesso una relazione integrativa del piano di gestione dei pascoli a firma del Dr. Agr. IC Giarrocco, una bozza di regolamento per la concessione della fida pascolo e la cartografia catastale indicante la localizzazione dei pascoli, pubblici e privati, che da una consuetudine secolare risultano nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale;
- dopo che con nota n°101365 del 16/6/2021 e con nota n°14926 del 27/01/2022, sono state evidenziate alcune criticità e richieste le necessarie integrazioni, il Sindaco del Comune di Montenero Val Cocchiara, con messaggio PEC del 9/3/2022, acquisito al protocollo n°45674 del 9/3/2022, ha trasmesso la relazione integrativa al piano di gestione dei pascoli a firma del Dr. Agr. Mario Stasi e del Dr. For. Tonino Albanese e la bozza del regolamento per la ripartizione del fieno;
- successivamente con messaggio PEC del 14/3/2022, acquisito al protocollo n°48558 del 14/3/2022, lo stesso Sindaco ha inviato la cartografia che evidenzia i punti di passaggio degli animali tra le aree omogenee e i punti di abbeveraggio » (cfr. la relazione “ istruttoria tecnica ed amministrativa della deliberazione del Consiglio comunale di Montenero Val Cocchiara n. 3 del 28 aprile 2023 ” redatta dal responsabile regionale dell’istruttoria, all. n. 5 alla produzione della parte ricorrente del 30 aprile 2024).
2.4. All’esito della descritta attività istruttoria, e dopo la trasmissione, da parte del Comune, della documentazione richiesta, l’Amministrazione regionale, con la Determinazione dirigenziale n. 2212 del 20 aprile 2022. ha reso una Valutazione d’Incidenza integrativa del “ Piano di gestione delle comprese pascolive del Comune di Montenero Val Cocchiara (IS) ”, che riporta la sintesi del piano di pascolamento, così come trasmessa dall’Amministrazione Comunale, e la valutazione d’incidenza definitiva.
In particolare, con il citato provvedimento regionale è stato deliberato quanto segue:
« 2. per le attività previste nel “Piano di Gestione delle comprese pascolive del Comune di Montenero CH (IS)”, sulla base della documentazione integrativa presentata dal proponente e sulla base della valutazione risultante dalla matrice V.Inc.A. di Livello II (Allegato “A”), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si esprime il seguente parere:
a) si rilascia parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il “Piano di Gestione delle comprese pascolive del Comune di Montenero CH (IS)” non determinerà incidenze significative sulla ZSC IT7212126 “AN TO – EU CH”, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità della stessa con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, a condizione che vengano rispettate le seguenti mitigazioni/prescrizioni:
- Adottare lo schema di attestato di fida pascolo (Allegato B), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede una migliore indicazione sul carico bestiame concesso;
- Inserire all’interno del Regolamento per la Fida Pascolo, l’obbligo per gli allevatori all’uso del Registro di Pascolo per la movimentazione degli animali (Allegato C), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come previsto nel DM 28/06/2016;
- Evitare il pascolamento della zona omogenea 1 nei mesi invernali, ovvero dal 1 dicembre al 15 aprile, in quanto si trovano quasi sempre allagati, innevati o in condizioni di bagnato;
- Inserire all’interno del Regolamento per la Fida Pascolo, il divieto del transito fuori pista dei mezzi meccanici, utilizzati spesso per la sorveglianza degli animali e per lo sterro dei canali;
- Inserire all’interno del Regolamento per la Fida Pascolo, il divieto di realizzare recinzioni o chiudende con filo spinato, in quanto sono causa di lesioni o danni alla fauna selvatica di interesse comunitario, nonché al bestiame domestico al pascolo;
- Inserire all’interno del Regolamento per la Fida Pascolo, l’obbligo di eseguire il pascolamento con vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell’affidatario, come peraltro previsto dalla normativa nazionale vigente in materia, consentendo il pascolo senza custodia solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione preventivamente autorizzata;
- Attivare un nuovo procedimento di valutazione di incidenza, ai sensi della direttiva approvata con DGR n°304 del 13 settembre 2021, per la realizzazione di eventuali recinzioni, o chiudende, o interventi di pulizia e sterro dei canali » (cfr. la Determinazione dirigenziale n. 2212 del 20 aprile 2022, all. n. 3 alla produzione della parte ricorrente del 30 aprile 2024).
2.5. Il Comitato Tecnico Forestale, nella seduta del 24 maggio 2022 (partecipata anche dal Sindaco di Montenero Val Cocchiara), ha allora definitivamente approvato il Piano di Gestione comunale dei beni silvopastorali: e questo confermando le prescrizioni contenute nella citata Determinazione regionale n. 2212 del 20 aprile 2022.
2.6. L’Amministrazione comunale di Montenero Val Cocchiara, poi, a distanza di oltre un anno, con la Delibera del Consiglio comunale n. 3 del 28 aprile 2023 ha infine approvato il “ Regolamento di disciplina dei beni demaniali siti nel territorio del Comune di Montenero Val Cocchiara gravati dal diritto di uso civico del pascolo ”.
3. La Regione Molise, tuttavia, ha ritenuto che il Regolamento comunale così adottato non fosse sufficiente a soddisfare le prescrizioni imposte dal Comitato Tecnico Forestale.
Da qui la prosecuzione delle attività istruttorie dirette alla definizione del procedimento, fino all’adozione della Determinazione dirigenziale regionale n. 339 del 22 gennaio 2024 in epigrafe, avente ad oggetto “ D.G.R. N°304 DEL 13 SETTEMBRE 2021. "PIANO DI GESTIONE DEI BENI SILVO - PASTORALI DEL COMUNE DI MONTENERO VALCOCCHIARA (IS), VALIDO PER IL PERIODO 2024 – 2038". PROPONENTE: COMUNE DI MONTENERO VALCOCCHIARA (IS). VALUTAZIONE D'INCIDENZA ”, con la quale la Regione Molise ha così disposto:
« per le attività previste nel “Piano di Gestione dei beni silvo-pastorali del Comune di Montenero CH (IS), valido per il periodo 2024 – 2038”, sulla base della documentazione presentata dal proponente e sulla base della valutazione risultante dall’allegata matrice V.Inc.A. di Livello II, unitamente agli altri allegati All.1, All.2, All.3, All.4, All.5, All.6, All.7, All.8, All.9, All.10a e All.10b, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si esprime il seguente parere:
a) si rilascia il parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il “Piano di Gestione delle comprese pascolive del Comune di Montenero CH (IS), valido per il periodo 2024 – 2038” non determinerà incidenze significative sulla ZSC IT721 2126 “AN TO – EU CH”, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità della stessa con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, a condizione che vengano rispettate le seguenti mitigazioni e prescrizioni:
- Adottare lo schema di attestato di fida pascolo (All. 6) integrato con l’area omogenea 1A e con gli obblighi espressi che gli allevatori devono rispettare;
- Trasmettere, entro il mese di maggio di ogni anno, all’Autorità Regionale per la V.Inc.A., un prospetto riepilogativo, anche in forma anonima, dei dati aziendali derivanti dagli attestati di fida pascolo;
- Obbligare gli allevatori alla compilazione e trasmissione al Comune di Montenero CH del Registro di Pascolo (All. 5) ogni qualvolta venga spostata la mandria da un pascolo all’altro;
- Trasmettere, entro il mese di dicembre di ogni anno, all’Autorità Regionale per la V.Inc.A., un prospetto riepilogativo, anche in forma anonima, dei dati aziendali derivanti dal registro di pascolo;
- Obbligare gli allevatori ad applicare agli equini che entrano nelle aree omogenee comunali un sistema di identificazione a distanza del numero di matricola (collare, marchiatura a freddo, microchip geolocalizzabile, etc.);
- Durante il periodo di innevamento o di allagamento dell’area omogenea 1 e 1A il Comune di Montenero CH dovrà emanare apposito provvedimento per vietare il pascolo anche durante il periodo di apertura;
- Le particelle catastali assegnate agli allevatori di bovini, devono essere localizzate, nei limiti del possibile, nelle vicinanze delle stalle o ricoveri aziendali;
- Il passaggio dei mezzi meccanici nel pantano, per i casi di cui al comma 1, articolo 13 del regolamento, ad eccezione che per gli interventi di polizia, di fienagione, di soccorso sanitario e recupero animali, deve avvenire lungo le piste indicate negli allegati 10a e 10b;
- Rimuovere, nell’arco temporale massimo di un anno le recinzioni o chiudende esistenti con filo spinato, che possono essere sostituite con altre tipologie meno invasive con l’assenza di tale materiale » (cfr. la Determinazione dirigenziale n. 339 del 22 gennaio 2024, all. n. 1 alla produzione della parte ricorrente del 30 aprile 2024).
4. Contro questa determinazione conclusiva il Comune di Montenero Val Cocchiara ha presentato allora l’odierna impugnativa, affidandosi ad un articolato motivo di ricorso così rubricato: « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/437CEE ART. 6; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR N. 357/97; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL DGR MOLISE N. 304/2021 E DELLA DIRETTIVA REGIONALE IN MATERIA DI VINCA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI IN MATERIA DI VINCA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. MOLISE N. 26/2005; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. MOLISE N. 6/2000; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97, 114 e 117 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 267/200; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL R.D. N. 3267/23; CARENZA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONALE – AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI; SVIAMENTO PER ESERCIZO DEL POTERE AL DI FUORI DELLE FINALITA’ PREVISTE DALLA NORMATIVA E IN CONTRAPPOSIZIONE ALL’INTERESSE PUBBLICO DA PERSEGUIRE; CONTRADDITTORIETA’ TRA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CON CONSEGUENTE ILLOGICITA’ E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COERENZA AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DI LEALE COLLABORAZIONE; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE E TRASPARENZA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ ».
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti primariamente della contraddittorietà dell’azione amministrativa regionale, dal momento che, mentre il Comune avrebbe adempiuto a tutte le prescrizioni indicate dalla Determinazione dirigenziale n. 2212 del 20 aprile 2022, la formulazione delle nuove prescrizioni imposte dalla Determinazione dirigenziale n. 339 del 22 gennaio 2024 sarebbe stata inficiata dalla seguente criticità di fondo: “se da un lato presenta carattere di novità rispetto alle risultanze del tavolo tecnico e degli incontri tenutisi tra le parti successivamente all’istruttoria compiuta dal servizio fitosanitario della Regione Molise in data 3.7.2023, dall’altro determina una compressione del principio di trasparenza e partecipazione, non avendo messo gli interlocutori nella possibilità di conoscerle preventivamente e di vagliarne, anche in termini critici ma di chiara collaborazione, l’applicabilità ” (cfr. il ricorso a pag. 17).
Il provvedimento avrebbe quindi, in tesi, violato le garanzie partecipative dell’Ente locale e il principio di sussidiarietà (che implicherebbe – secondo il ricorso a pag. 19- “ che le decisioni da assumere abbiano una aderenza all’esigenza specifica del territorio ”).
Ha inoltre lamentato il Comune che “ di grave impatto appare la omessa valutazione delle istanze avanzate dalla associazioni di categoria con le note emarginate in narrativa, che, per ragioni di circolarità, avrebbero dovuto indurre la Regione Molise ed i dipartimenti incaricati, a vagliare più attentamente le esigenze degli allevatori ” (cfr. il ricorso alle pagine 19 e 20).
Secondo la prospettazione del ricorso, infatti, le prescrizioni imposte dall’Amministrazione regionale determinerebbero una “ compressione dei diritti” degli allevatori, i quali sarebbero posti “ in condizioni di non operare ” per “ non poter affrontare prescrizioni di così vasto impatto ”, e, addirittura, costretti “ a fermare la propria attività produttiva ”, con la conseguenza che l’ habitat , invece di essere tutelato, ne sarebbe danneggiato, “ venendo meno uno degli elementi di equilibrio del Piano, ovvero il pascolo secondo determinate modalità ” (cfr. il ricorso a pag. 20).
L’azione amministrativa, per altro verso, si sarebbe posta in contrasto con la legge regionale n. 26 del 2005, per non avere l’Amministrazione tenuto conto delle esigenze di salvaguardia del “cavallo pentro”: esigenze in funzione delle quali la detta normativa avrebbe imposto, appunto, il coinvolgimento della Consulta regionale per la tutela e la valorizzazione del cavallo pentro.
Le singole prescrizioni imposte dall’Amministrazione regionale sarebbero poi, nel merito, inficiate dall’impossibilità di farne applicazione pratica, per le rispettive ragioni:
i) le prescrizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 imporrebbero oneri di compilazione dello schema di fida eccessivamente onerosi e complessi, da assolvere, oltretutto, “ ogni qual volta viene spostata la mandria da un pascolo all’altra ”, e senza alcuna deroga per il “cavallo pentro” (cfr. il ricorso a pag. 24): oneri i quali, unitamente all’onere di trasmissione periodica di un prospetto riepilogativo, si porrebbero in contrasto con le esigenze di “ snellezza ed efficienza che dovrebbero caratterizzare le prescrizioni di tutela ambientale ” (cfr. il ricorso a pag. 26); il tutto senza avere la Regione tenuto conto delle esigenze rappresentate dalle associazioni di categoria e degli allevatori (cfr. il ricorso a pag. 27);
ii) la prescrizione di cui al punto 6 (concernente il divieto di pascolo durante il periodo di innevamento o di allagamento dell’area omogenea 1 e 1A) sarebbe stata, invece, illogica e contraddittoria, “ non solo perché l’apertura delle zone omogenee le renderebbe potenzialmente fruibili per il pascolo, ma soprattutto perché in caso di innevamento o allagamento lo stesso pascolamento sarebbe impossibile ”: e anche in questo caso non si sarebbe tenuto conto delle esigenze del “cavallo pentro”, “ il cui allevamento deve avvenire allo stato brado e senza limitazioni ” (cfr. il ricorso a pag. 27);
iii) la prescrizione di cui al punto 7, in base alla quale “ Le particelle catastali assegnate agli allevatori di bovini, devono essere localizzate, nei limiti del possibile, nelle vicinanze delle stalle o ricoveri aziendali ”, si sarebbe posta in contrasto con “ quanto già congiuntamente assentito nel corso degli incontri tenutisi dopo luglio 2023 ”, oltre a essere foriera di una disparità di trattamento tra gli allevatori per non aver tenuto conto delle diverse dimensioni delle mandrie (cfr. il ricorso a pag. 28);
iv) inoltre, la prescrizione del punto 8, in base alla quale il passaggio dei mezzi meccanici nel pantano sarebbe dovuto avvenire lungo le piste indicate (con la sola eccezione degli interventi di polizia, fienagione, di soccorso sanitario e recupero animali), non avrebbe tenuto conto del fatto che le piste evocate non esisterebbero, e che, al contrario di quanto richiesto dalla Regione, il transito non avrebbe dovuto mai essere consentito, salvo diversa pattuizione tra gli allevatori e i proprietari dei terreni privati (cfr. il ricorso a pag. 28);
v) la rimozione delle recinzioni o chiudende esistenti con filo spinato (prescritta al punto 9) avrebbe richiesto, inoltre, un insostenibile esborso economico sulle casse comunali (cfr. il ricorso a pag. 29).
Infine, con il ricorso si è dedotto che l’azione amministrativa avrebbe violato la direttiva comunitaria 92/437CEE, l’art. 2, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 357/1997, nonché la direttiva regionale attuativa approvata con la D.G.R. n. 304/2021. Queste fonti lascerebbero infatti intendere che il Piano di Gestione consisterebbe nello “ strumento in grado di integrare gli aspetti prettamente naturalistici con quelli socio-economici ed amministrativi ”: per converso, i provvedimenti regionali avrebbero “ costruito un sistema di prescrizioni posto in violazione proprio dei presupposti socio economici che costituiscono uno dei fondamenti del principio di circolarità ”, nella misura in cui avrebbero ignorato e aggravato “ le esigenze degli allevatori costituenti il tessuto economico del territorio ”, e non avrebbero nemmeno tenuto conto della “ necessità di tutela del cavallo pentro e ... disciplina prevista a livello regionale ” (cfr. il ricorso a pag. 30).
5. In resistenza al ricorso, per la Regione Molise si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito, oltre all’infondatezza del ricorso, anche la sua inammissibilità, sotto il profilo che il Comune si sarebbe fatto portatore, da un lato, di interessi privati, e dall’altro, e indebitamente, di quelli riferibili alla Consulta regionale per la tutela e la valorizzazione del cavallo pentro.
Nel merito, secondo l’Amministrazione regionale le prescrizioni imposte al Comuna sarebbero state insindacabile espressione della discrezionalità tecnica riservata all’Autorità competente al rilascio della Valutazione d’Incidenza Ambientale.
D’altro canto, si sarebbe trattato di prescrizioni del tutto coerenti rispetto agli esiti del procedimento istruttorio, dai quali invece il Comune si sarebbe inopinatamente discostato.
La difesa erariale ha obiettato, inoltre, che le determinazioni impugnate sarebbero state rispondenti anche alla salvaguardia del cavallo Pentro, le cui esigenze di tutela avrebbero esse stesse richiesto una regolamentazione accorta delle modalità del suo allevamento: e un allevamento allo stato brado senza regole non sarebbe stato il modo migliore per tutelare la detta specie protetta.
In particolare, secondo le prescrizioni previste dalla Regione, gli allevatori sarebbero stati tenuti a predisporre appositi spazi di ricovero presso i quali far stazionare gli animali durante i freddi inverni, ricoveri in assenza dei quali la specie protetta sarebbe stata invece esposta senza rimedio al freddo e gelo invernale.
Quanto al dettaglio delle singole prescrizioni in contestazione, la difesa regionale ha eccepito infine l’inconsistenza delle censure evidenziando che si tratta di valutazioni di merito/opportunità e, comunque, di natura tecnico discrezionale.
6. Questo Tribunale con l’ordinanza cautelare n. 61 del 23 maggio 2024 ha respinto la domanda cautelare incidentalmente avanzata con il ricorso.
Con l’ordinanza n. 3216 del 30 agosto 2024 il Consiglio di Stato ha peraltro accolto l’appello cautelare comunale, sia pure ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod.proc.amm..
Nel successivo corso del giudizio le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti.
7. All’udienza pubblica del 4 giugno 2025, uditi i difensori riportarsi ai rispettivi scritti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato, e tanto esonera il Collegio dall’intrattenersi sulle eccezioni di rito sollevate dalla difesa erariale.
Va invero subito rilevato che i motivi di censura dedotti dal Comune di Montenero Val Cocchiara sono diretti alla contestazione di valutazioni che si connotano per l'ampia discrezionalità tecnica di cui godono gli Enti che intervengono nel complesso procedimento finalizzato alla maggiore tutela degli habitat e dei siti protetti, discrezionalità cui corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere solo estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità, apprezzabili già ictu oculi . A tale sindacato è per contro del tutto estraneo l'apprezzamento della maggiore o minore condivisibilità delle scelte operate, profilo appartenente, invece, alla sfera del merito amministrativo.
9. Tanto premesso, giova dare avvio alla presente disamina rammentando che, come ha già ricordato la difesa regionale, la Valutazione d’incidenza ambientale è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma o progetto che possa avere incidenze significative su un sito -o proposto sito- della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani/progetti, e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
Le indicazioni tecnico amministrative e procedurali per l’applicazione della Valutazione sono recate dalle Linee Guida Nazionali per la V.Inc.A (Direttiva 92/43/CEE “ HABITAT ”, articolo 6, paragrafi 3 e 4), con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati elaborati, ma pur sempre potenzialmente in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.
La relativa procedura è disciplinata dall’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997 (cfr. in particolare l’allegato G).
Ora, proprio in tema di siti protetti appartenenti alla Rete Natura 2000 la giurisprudenza amministrativa ha espresso l’avviso che il parametro valutativo da seguire non possa essere informato che al principio di sostanziale precauzione, e ha confermato che il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica espressa in materia resta estrinseco, e pertanto non consente sostituzioni valutative se non in presenza di manifeste incongruenze (cfr., di recente, T.A.R. Veneto, Sez. II, 07/10/2025, n. 1736).
Ciò posto, può subito anticiparsi che in questa sede non è stata dimostrata l’esistenza di alcuna manifesta incongruenza nell’esercizio di discrezionalità tecnica in contestazione; né una simile incongruenza è comunque emersa aliunde.
10. Il Collegio deve però rilevare in primo luogo l’infondatezza della censura, logicamente preliminare, per cui la determinazione regionale in contestazione avrebbe recato prescrizioni nuove che non sarebbero state precedentemente illustrate agli interlocutori della Regione.
In realtà, come ha correttamente eccepito la difesa dell’Amministrazione regionale, le prescrizioni formanti oggetto di contestazione sono riconducibili a indicazioni già desumibili dall’istruttoria tecnica sottesa alla Valutazione del 2022.
A ben guardare, infatti, già in occasione della Determinazione dirigenziale n. 2212 del 20 aprile 2022 la Regione aveva reso una Valutazione d’Incidenza integrativa del “ Piano di gestione delle comprese pascolive del Comune di Montenero Val Cocchiara (IS) ” contenente un parere positivo con un certo numero di prescrizioni. E le stesse prescrizioni erano state recepite dal Comitato Tecnico Forestale che, nella seduta del 24 maggio 2022, aveva definitivamente approvato il Piano comunale di Gestione dei beni silvopastorali, sede nella quale, per quanto desumibile dagli atti di causa, era presente anche il Sindaco di Montenero Val Cocchiara (cfr. pag. 8 del documento denominato “ 1.1 Relazione istruttoria 3.7.2023 ” allegato alla produzione della parte ricorrente del 22.04.2025).
La doglianza va pertanto disattesa.
10.1. Al riguardo, infatti, si deve registrare come le prescrizioni siano rimaste nel loro nucleo essenziale sempre le stesse. Nel 2020 la Regione aveva ritenuto che il piano di gestione dei beni silvo-pastorali in esame non determinasse effetti significativi sugli habitat e sulle componenti biotiche e abiotiche presenti nella ZSC IT7212126 “AN TO – EU CH”, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
- al fine di evitare la riduzione della densità delle specie faunistiche di interesse comunitario (uccelli, mammiferi, anfibi, rettili ed invertebrati) risulta necessario evitare l’esecuzione degli interventi, compreso l’esbosco, durante il periodo riproduttivo delle predette specie faunistiche. In via generale il periodo in cui bisogna evitare gli interventi va da aprile a settembre, che può essere di anno in anno derogato, in base alla stagione climatica e quindi all’effettivo periodo riproduttivo, attivando la procedura di cui all’art. 5, lettera o) della Direttiva sulla Valutazione d’Incidenza approvata con D.G.R. n°486 del 11 maggio 2009;
- regolamentare l’accesso ed il transito dei mezzi motorizzati lungo la viabilità forestale (ad eccezione delle camionabili) anche con l’uso di apposite sbarre;
- inserire nell’art 3 della bozza di regolamento di fida pascolo, l’elenco delle particelle catastali con l’indicazione delle UBA concedibili in coerenza con quanto previsto nel Piano di Gestione silvo-pastorale;
- inserire nella bozza di regolamento di fida pascolo che i cani al seguito dei pastori dovranno essere iscritti all’anagrafe canina, vaccinati e sottoposti a trattamenti antiparassitari;
- è auspicabile inserire nella bozza di regolamento di fida pascolo l’obbligo ai concessionari di decespugliamento o sfalcio delle specie infestanti alla fine del periodo di pascolamento;
- inserire nella bozza di regolamento di fida pascolo l’obbligo a rispettare quanto segue: - il pascolamento dovrà essere eseguito con vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell’affidatario recante con se la prescritta autorizzazione di fida; - il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione; - il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l’apposito ufficio comunale; - divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;» (cfr. la Determinazione dirigenziale n. 7686 del 23 dicembre 2020, all. n. 4 alla produzione della parte ricorrente del 30 aprile 2024).
10.2. Nel 2022, poi, l’Amministrazione regionale sul piano di gestione de qua ha disposto prescrizioni sostanzialmente sulla scia di quelle del 2020, e precisamente le seguenti:
- Adottare lo schema di attestato di fida pascolo (Allegato B), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede una migliore indicazione sul carico bestiame concesso; [prima prescrizione 2022];
- Inserire all’interno del Regolamento per la Fida Pascolo, l’obbligo per gli allevatori all’uso del Registro di Pascolo per la movimentazione degli animali (Allegato C), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come previsto nel DM 28/06/2016; [seconda prescrizione 2022];
- Evitare il pascolamento della zona omogenea 1 nei mesi invernali, ovvero dal 1 dicembre al 15 aprile, in quanto si trovano quasi sempre allagati, innevati o in condizioni di bagnato; [terza prescrizione 2022];
- Inserire all’interno del Regolamento per la Fida Pascolo, il divieto del transito fuori pista dei mezzi meccanici, utilizzati spesso per la sorveglianza degli animali e per lo sterro dei canali; [quarta prescrizione 2022];
- Inserire all’interno del Regolamento per la Fida Pascolo, il divieto di realizzare recinzioni o chiudende con filo spinato, in quanto sono causa di lesioni o danni alla fauna selvatica di interesse comunitario, nonché al bestiame domestico al pascolo; [quinta prescrizione 2022];
- Inserire all’interno del Regolamento per la Fida Pascolo, l’obbligo di eseguire il pascolamento con vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell’affidatario, come peraltro previsto dalla normativa nazionale vigente in materia, consentendo il pascolo senza custodia solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione preventivamente autorizzata; [sesta prescrizione 2022];
- Attivare un nuovo procedimento di valutazione di incidenza, ai sensi della direttiva approvata con DGR n°304 del 13 settembre 2021, per la realizzazione di eventuali recinzioni, o chiudende, o interventi di pulizia e sterro dei canali [settima prescrizione 2022]» (cfr. la Determinazione dirigenziale n. 2212 del 20 aprile 2022, all. n. 3 alla produzione della parte ricorrente del 30 aprile 2024).
10.3. Nel 2024, ancora una volta, la Regione Molise si è espressa sul piano di gestione de quo , sempre disponendo prescrizioni:
- Adottare lo schema di attestato di fida pascolo (All. 6) integrato con l’area omogenea 1A e con gli obblighi espressi che gli allevatori devono rispettare; [prima prescrizione 2024];
- Trasmettere, entro il mese di maggio di ogni anno, all’Autorità Regionale per la V.Inc.A., un prospetto riepilogativo, anche in forma anonima, dei dati aziendali derivanti dagli attestati di fida pascolo; [seconda prescrizione 2024];
- Obbligare gli allevatori alla compilazione e trasmissione al Comune di Montenero CH del Registro di Pascolo (All. 5) ogni qualvolta venga spostata la mandria da un pascolo all’altro; [terza prescrizione 2024];
- Trasmettere, entro il mese di dicembre di ogni anno, all’Autorità Regionale per la V.Inc.A., un prospetto riepilogativo, anche in forma anonima, dei dati aziendali derivanti dal registro di pascolo; [quarta prescrizione 2024];
- Obbligare gli allevatori ad applicare agli equini che entrano nelle aree omogenee comunali un sistema di identificazione a distanza del numero di matricola (collare, marchiatura a freddo, microchip geolocalizzabile, etc.); [quinta prescrizione 2024];
- Durante il periodo di innevamento o di allagamento dell’area omogenea 1 e 1A il Comune di Montenero CH dovrà emanare apposito provvedimento per vietare il pascolo anche durante il periodo di apertura; [sesta prescrizione 2024];
- Le particelle catastali assegnate agli allevatori di bovini, devono essere localizzate, nei limiti del possibile, nelle vicinanze delle stalle o ricoveri aziendali; [settima prescrizione 2024];
- Il passaggio dei mezzi meccanici nel pantano, per i casi di cui al comma 1, articolo 13 del regolamento, ad eccezione che per gli interventi di polizia, di fienagione, di soccorso sanitario e recupero animali, deve avvenire lungo le piste indicate negli allegati 10a e 10b; [ottava prescrizione 2024];
- Rimuovere, nell’arco temporale massimo di un anno le recinzioni o chiudende esistenti con filo spinato, che possono essere sostituite con altre tipologie meno invasive con l’assenza di tale materiale [nona prescrizione 2024]» (cfr. la Determinazione dirigenziale n. 339 del 22 gennaio 2024, all. n. 1 alla produzione della parte ricorrente del 30 aprile 2024).
10.4. Ora, dal confronto delle prescrizioni dettate nel 2022, rispetto a quelle del 2024, emerge che:
i) la prima è rimasta pressoché immutata dal 2022 al 2024;
ii) la seconda e la sesta prescrizione del 2022, sono state sviluppate e declinate nelle più puntuali prescrizioni seconda, terza, quarta, quinta e settima del 2024, in ogni caso trattandosi di regolare il controllo della movimentazione degli animali;
iii) la terza prescrizione del 2022 sostanzialmente equivale alla sesta del 2024;
iv) la quarta prescrizione del 2022 è sostanzialmente equivalente all’ottava del 2024, da cui differisce solo per marginali elementi di dettaglio;
v) la quinta prescrizione del 2022 è stata semplicemente riformulata nella nona del 2024, con la quale il precedente divieto di recinzione è stato rimodulato nella forma di un obbligo di rimozione delle “ recinzioni o chiudende esistenti con filo spinato ”, da ottemperare entro un anno.
10.5. In definitiva, tra le prescrizioni del 2024 e quelle del 2022, sostanzialmente omogenee, non emergono pertanto delle differenze tali da evidenziare un disallineamento degno di considerazione da parte delle prescrizioni investite dal presente gravame.
Senza dire, poi, che tanto le prescrizioni del 2022 quanto quelle del 2024 si sono inserite tutte nella scia già tracciata da quelle espresse dall’Amministrazione regionale sin dal 2020.
Da qui l’inconsistenza del mezzo.
11. Sono infondate, altresì, le censure di difetto di istruttoria e di motivazione dedotte nel ricorso.
La determinazione regionale in contestazione risulta, infatti, sorretta da un percorso istruttorio lineare, coerente e, soprattutto, ben articolato (cfr., in particolare, la “ 1.1 Relazione istruttoria 3.7.2023 ” allegata alla produzione della parte ricorrente del 22.04.2025).
Di contro, il Comune ricorrente richiama essenzialmente argomenti diretti a far valere la posizione degli allevatori privati, e questo soprattutto enfatizzando le esigenze di libertà assoluta che sarebbero proprie della specie protetta “cavallo Pentro”.
Come ha condivisibilmente eccepito la difesa regionale, tuttavia, questa impostazione ricorsuale è destituita di fondamento. Ciò non solo perché contrappone alle esigenze dell’habitat protetto quelle, inevitabilmente egoistiche, proprie degli imprenditori privati, ma soprattutto perché non tiene conto del fatto che proprio la tutela della predetta specie equina impone un’attenta e ponderata regolamentazione.
Dalla documentazione in atti si desume, invero, che l'Amministrazione si è avvalsa di un corredo istruttorio complesso e approfondito: il percorso istruttorio posto a base dell’azione amministrativa in contestazione risulta, pertanto, esente dai vizi lamentati (per lo più in termini prevalentemente apodittici) dal ricorso.
D’altra parte, le prescrizioni in contestazione non risultano né irragionevoli, né affette da abnormità di sorta, trattandosi comunque di coordinate dettate univocamente al manifesto scopo di fornire tutela all’ habitat in questione. Ed è appena il caso di ribadire, in proposito, che le valutazioni amministrative espressione di discrezionalità tecnica sono soggette al sindacato del Giudice amministrativo solo nei ristretti limiti del difetto di motivazione, illogicità manifesta e manifesto errore di fatto (cfr., ex multis , T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. V, 10/11/2025, n. 2465).
12. Altrettanto infondate sono poi le censure intese a prospettare una qualche forma di eccesso di potere, per lo più per difetto di proporzionalità, delle singole misure prescrittive imposte dalla Regione.
Il Tribunale è dell'avviso che l'Amministrazione regionale procedente, nella fattispecie, abbia fatto uso dell’ampia discrezionalità amministrativa e tecnica ad essa spettante in subiecta materia , dopo un’approfondita istruttoria, motivando analiticamente sulle ritenute ragioni giustificative dell’assoggettamento della materia stessa alle prescrizioni concretamente impartite.
Né è consentito dimenticare che il sindacato giurisdizionale sulla V.Inc.A. si deve attenere ai limiti che la giurisprudenza amministrativa ha già tracciato in relazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale, non potendo pertanto assumere la fisionomia di un’attività sostitutiva.
In proposito, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che: « la valutazione di incidenza ambientale (cd Vinca), similmente alla valutazione di impatto ambientale (Via), si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera (TAR Calabria – Catanzaro n. 2057/2016; TAR Umbria, 7 novembre 2013, n. 515; per la VIA cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 2009, n. 4206; Cons. Stato., Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5910; Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2851; Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3917).Il sindacato del giudice amministrativo, di conseguenza, è limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria (Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5910; Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4611; TAR Puglia - Lecce, Sez. I, 26 gennaio 2011, n. 135; TAR. Toscana, Sez. II, 20 aprile 2010, n. 986), diversamente ricadendosi in un inammissibile riesame nel merito con sostituzione della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore all'amministrazione .» (cfr., ex multis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19.07.2019, n.1455).
E nello stesso senso è orientato, appunto, anche il Consiglio di Stato, secondo il quale: « la valutazione di incidenza ambientale, similmente alla valutazione di impatto ambientale, è espressione dell'esercizio di discrezionalità tecnica, oltre che amministrativa, ed è sindacabile da parte del giudice amministrativo soltanto nell'ipotesi in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta dall'Amministrazione in modo inadeguato; tale giudizio, inoltre, può legittimamente avere esito negativo nell'ipotesi in cui l'Amministrazione ritenga, sulla base di una valutazione discrezionale ancorata agli elementi in suo possesso, che nessuna misura di mitigazione o alternativa sia in grado di attenuare in modo soddisfacente le criticità accertate ed evidenziate » (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV,1°.03.2024, n. 2044; id. 28.06.2023, n.6333).
Rispetto al caso di specie risulta pertanto del tutto pertinente anche l’insegnamento del Consiglio di Stato secondo il quale " la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale).
La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto. " (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6.04.2020, n. 2248).
E poiché nel caso all’odierno esame del Collegio non è dato registrare alcun profilo di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto manifesti, la configurabilità dei quali è rimasta indimostrata, anche le singole misure prescrittive imposte dalla Regione possono essere considerate immuni da vizi.
13. Per tutto quanto innanzi illustrato, il ricorso va dunque integralmente respinto.
14. Sussistono tuttavia i presupposti (anche in ragione della particolarità delle questioni giuridiche sollevate dalla ricorrente) per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra tutte le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC Gaviano, Presidente
IG AL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG AL | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO