Articolo 2 della Legge 18 agosto 2000, n. 242
Articolo 1Articolo 3
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2 settembre 2000
Art. 2. 1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494 , sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' dall' articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 ".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 (Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del grande giubileo dell'anno 2000), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"3. Per le stesse finalita' di cui al comma 1 si puo' provvedere attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato per soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi dell' art. 5, comma 4, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468 . Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'art. 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e dal decreto 21 maggio 1998 , del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998 nonche' dall' art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 ".
Entrata in vigore il 2 settembre 2000