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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/11/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Trento Sezione Civile
N. R.G. 2086/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa LA Di NA Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. LÒ IA ZZ Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2086/2024, avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), con Parte_1 CodiceFiscale_1
l'Avv. Cinzia Tomasoni ricorrente contro
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), con CP_1 CodiceFiscale_2 gli Avv.ti Giulia Ancona e Daniela Botteri resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi alle condizioni di cui alle note congiunte depositate in data 11 settembre 2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
Per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.09.2024, il ricorrente ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 01.09.1968, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio CP_1 del Comune di Cognola di Trento, al N. 24, P. III, S. B, anno 1968, in regime di comunione di beni, poi successivamente modificato in data 03.01.1978 in separazione dei beni.
Il ricorrente ha rappresentato che dall'unione matrimoniale erano nati due figli e che la relazione coniugale aveva iniziato a deteriorarsi già verso la fine degli anni '90, per una molteplicità di comportamenti imputabili alla sig.ra , che avevano reso CP_1 intollerabile per il marito la prosecuzione della convivenza. Quindi, il Tribunale di Trento, nella causa iscritta al n. 2169/2007, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 946/2010 dd. 11.08.2010, pubblicata in data 25.09.2010, con addebito al a carico del quale era stato determinato un assegno mensile di Pt_1 mantenimento a favore della moglie pari ad € 5.000,00 (sentenza poi impugnata dal innanzi la Corte di Appello, la quale con sentenza n. 103/2011 pubblicata in data Pt_1
11.05.2011 aveva rigettato il gravame;
successivamente il aveva esperito ricorso Pt_1 in Cassazione, con rigetto dello stesso con sentenza n. 6864/2015 pubblicata il
03.04.2015).
Quindi, evidenziato che la convivenza non era mai più ripresa ed era impossibile una riconciliazione tra le parti, rappresentate le attuali condizioni economiche e patrimoniali, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e registrato agli Atti del Matrimonio del Comune di Mezzocorona Pt_1 CP_1 dell'anno 1968, al numero 10, parte 2, serie A anche con sen-tenza non definitiva in caso di prosecuzione della causa per il solo assegno divorzile;
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mezzocorona, a mez-zo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla tra-scrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri, con annotazione nei Comuni di residenza dei signori e;
Parte_1 CP_1
3. prevedere un assegno divorzile in favore della signora pari a €. 1.800,00- o CP_1 comunque in quella misura ritenuta di giustizia, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso;
4. con vittoria delle spese di lite e competenze di causa, oltre al rimborso delle spese generali al 15% ex art. 2 T.F., Iva e Cnpa”.
2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.12.2024, si è regolarmente costituita in giudizio la resistente, la quale, premesso di aderire alla domanda di divorzio, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 1/09/1968 dalle parti;
2) previo accertamento e riconoscimento del diritto della sig.ra a percepire CP_1
l'assegno divorzile, determinarne l'ammontare in euro 6.500,00 (cifra arrotondata e corrispondente all'assegno di euro 5.000 già disposto in sede di separazione e rivalutato secondo gli indici ISTAT), ordinando al sig. di versare il predetto assegno Parte_1
a far tempo dalla domanda entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra sul CP_1
c/c a lei intestato con obbligo di rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
2) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
All'udienza del 14.01.2025, in cui è comparso personalmente il solo ricorrente, questi ha chiesto la pronunzia parziale sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 44/2025, pubblicata in data 20.01.2025 (passata in giudicato), il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con successiva ordinanza ha rimesso la causa in istruttoria per il prosieguo.
Il Giudice delegato, con provvedimento dd 17.01.2025, ha conferito mandato alla Guardia di Finanza per accertare la consistenza dei beni patrimoniali in capo al ed ha Pt_1 nominato C.T.U. dott. per la ricostruzione e la valutazione del patrimonio Persona_1 del ricorrente (giuramento di data 24/01/2025).
In data 14.04.2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la revoca della C.T.U. contabile a seguito dell'intervenuto accordo in ordine alle domande economiche accessorie, con richiesta di fissazione dell'udienza per il deposito di note conclusive congiunte.
Revocata la C.T.U., il Giudice delegato ha fissato l'udienza a trattazione scritta del
12.09.2025 per il deposito di note conclusive congiunte.
Quindi, con note congiunte dd. 09.09.2025, depositate in data 11.09.2025, le parti hanno depositato le conclusioni congiunte di seguito trascritte:
“- il signor verserà alla signora a titolo di assegno divorzile Parte_1 CP_1
l'importo mensile di euro 3.500,00- entro il giorno 5 di ogni mese con prima rivalutazione all'anno successivo in corrispondenza alla data di pubblicazione della sentenza definitiva di divorzio;
3 - l'assegno verrà rivalutato annualmente secondo l'indicizzazione della pensione che percepisce il signor e a tale fine il sig. si obbliga a rendere noto alla Parte_1 Pt_1 sig.ra il cedolino della sua pensione al fine di poter accertare l'entità della CP_1 rivalutazione della stessa;
- la signora dichiara di rinunciare a far tempo dall'ottobre 2024 alla CP_1 rivalutazione dovuta sull'assegno attualmente percepito, contestualmente riconoscendo che il sig. ha versato a titolo di rivalutazione per il quinquennio precedente Pt_1
(settembre 2019 – settembre 2024) l'importo di euro 49.034,62;
- spese legali compensate”.
Sulle predette conclusioni, il Giudice ha pertanto rimesso la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***
Orbene, il divorzio tra le parti è già stato pronunciato con sentenza parziale passata in giudicato. La causa è proseguita in ordine alle domande accessorie, in particolare sulla quantificazione dell'assegno divorzile richiesto dalla resistente.
Sul punto le parti hanno raggiunto un accordo, in ordine al quale questo Tribunale ritiene che nulla osti al suo accoglimento, potendosi provvedere in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia, prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti, alle condizioni trascritte in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte, e provvede in conformità.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti, come da accordo.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
LÒ IA ZZ LA Di NA
4
N. R.G. 2086/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa LA Di NA Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. LÒ IA ZZ Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2086/2024, avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), con Parte_1 CodiceFiscale_1
l'Avv. Cinzia Tomasoni ricorrente contro
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), con CP_1 CodiceFiscale_2 gli Avv.ti Giulia Ancona e Daniela Botteri resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi alle condizioni di cui alle note congiunte depositate in data 11 settembre 2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
Per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.09.2024, il ricorrente ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 01.09.1968, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio CP_1 del Comune di Cognola di Trento, al N. 24, P. III, S. B, anno 1968, in regime di comunione di beni, poi successivamente modificato in data 03.01.1978 in separazione dei beni.
Il ricorrente ha rappresentato che dall'unione matrimoniale erano nati due figli e che la relazione coniugale aveva iniziato a deteriorarsi già verso la fine degli anni '90, per una molteplicità di comportamenti imputabili alla sig.ra , che avevano reso CP_1 intollerabile per il marito la prosecuzione della convivenza. Quindi, il Tribunale di Trento, nella causa iscritta al n. 2169/2007, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 946/2010 dd. 11.08.2010, pubblicata in data 25.09.2010, con addebito al a carico del quale era stato determinato un assegno mensile di Pt_1 mantenimento a favore della moglie pari ad € 5.000,00 (sentenza poi impugnata dal innanzi la Corte di Appello, la quale con sentenza n. 103/2011 pubblicata in data Pt_1
11.05.2011 aveva rigettato il gravame;
successivamente il aveva esperito ricorso Pt_1 in Cassazione, con rigetto dello stesso con sentenza n. 6864/2015 pubblicata il
03.04.2015).
Quindi, evidenziato che la convivenza non era mai più ripresa ed era impossibile una riconciliazione tra le parti, rappresentate le attuali condizioni economiche e patrimoniali, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e registrato agli Atti del Matrimonio del Comune di Mezzocorona Pt_1 CP_1 dell'anno 1968, al numero 10, parte 2, serie A anche con sen-tenza non definitiva in caso di prosecuzione della causa per il solo assegno divorzile;
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mezzocorona, a mez-zo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla tra-scrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri, con annotazione nei Comuni di residenza dei signori e;
Parte_1 CP_1
3. prevedere un assegno divorzile in favore della signora pari a €. 1.800,00- o CP_1 comunque in quella misura ritenuta di giustizia, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso;
4. con vittoria delle spese di lite e competenze di causa, oltre al rimborso delle spese generali al 15% ex art. 2 T.F., Iva e Cnpa”.
2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.12.2024, si è regolarmente costituita in giudizio la resistente, la quale, premesso di aderire alla domanda di divorzio, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 1/09/1968 dalle parti;
2) previo accertamento e riconoscimento del diritto della sig.ra a percepire CP_1
l'assegno divorzile, determinarne l'ammontare in euro 6.500,00 (cifra arrotondata e corrispondente all'assegno di euro 5.000 già disposto in sede di separazione e rivalutato secondo gli indici ISTAT), ordinando al sig. di versare il predetto assegno Parte_1
a far tempo dalla domanda entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra sul CP_1
c/c a lei intestato con obbligo di rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
2) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
All'udienza del 14.01.2025, in cui è comparso personalmente il solo ricorrente, questi ha chiesto la pronunzia parziale sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 44/2025, pubblicata in data 20.01.2025 (passata in giudicato), il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con successiva ordinanza ha rimesso la causa in istruttoria per il prosieguo.
Il Giudice delegato, con provvedimento dd 17.01.2025, ha conferito mandato alla Guardia di Finanza per accertare la consistenza dei beni patrimoniali in capo al ed ha Pt_1 nominato C.T.U. dott. per la ricostruzione e la valutazione del patrimonio Persona_1 del ricorrente (giuramento di data 24/01/2025).
In data 14.04.2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la revoca della C.T.U. contabile a seguito dell'intervenuto accordo in ordine alle domande economiche accessorie, con richiesta di fissazione dell'udienza per il deposito di note conclusive congiunte.
Revocata la C.T.U., il Giudice delegato ha fissato l'udienza a trattazione scritta del
12.09.2025 per il deposito di note conclusive congiunte.
Quindi, con note congiunte dd. 09.09.2025, depositate in data 11.09.2025, le parti hanno depositato le conclusioni congiunte di seguito trascritte:
“- il signor verserà alla signora a titolo di assegno divorzile Parte_1 CP_1
l'importo mensile di euro 3.500,00- entro il giorno 5 di ogni mese con prima rivalutazione all'anno successivo in corrispondenza alla data di pubblicazione della sentenza definitiva di divorzio;
3 - l'assegno verrà rivalutato annualmente secondo l'indicizzazione della pensione che percepisce il signor e a tale fine il sig. si obbliga a rendere noto alla Parte_1 Pt_1 sig.ra il cedolino della sua pensione al fine di poter accertare l'entità della CP_1 rivalutazione della stessa;
- la signora dichiara di rinunciare a far tempo dall'ottobre 2024 alla CP_1 rivalutazione dovuta sull'assegno attualmente percepito, contestualmente riconoscendo che il sig. ha versato a titolo di rivalutazione per il quinquennio precedente Pt_1
(settembre 2019 – settembre 2024) l'importo di euro 49.034,62;
- spese legali compensate”.
Sulle predette conclusioni, il Giudice ha pertanto rimesso la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***
Orbene, il divorzio tra le parti è già stato pronunciato con sentenza parziale passata in giudicato. La causa è proseguita in ordine alle domande accessorie, in particolare sulla quantificazione dell'assegno divorzile richiesto dalla resistente.
Sul punto le parti hanno raggiunto un accordo, in ordine al quale questo Tribunale ritiene che nulla osti al suo accoglimento, potendosi provvedere in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia, prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti, alle condizioni trascritte in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte, e provvede in conformità.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti, come da accordo.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
LÒ IA ZZ LA Di NA
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