CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2999/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
EL FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12392/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2 So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da CF_1 Carmina RI Federica Perrotta -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025 1173 VEDI ACC
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1038 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022 2492 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022 2492 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3814 TASI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 359/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.6.2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 2025/1173 del 18.2.2025, notificata il 9.5.2025, emessa da SO.GE.RT. spa quale concessionario del comune di Palma Campania, relativa al mancato pagamento degli avvisi di accertamento n. 1038, 2022/2492, 3814.
Il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli avvisi di accertamento, il difetto di motivazione,
l'intervenuta decadenza e prescrizione;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Con atto del 15.12.2025 si è costituita la SO.GE.RT. spa, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto. Nessuno si è costituito per il comune di Palma Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Parte resistente ha provato che alla ricorrente, tra il 7.9.2021 ed il 7.10.2022, sono state regolarmente notificate tutte le ingiunzioni di pagamento sopra indicate (vedi documentazione prodotta in copia).
Ne consegue che tutte le eccezioni sollevate sono prive di fondamento.
Il ricorso va, pertanto, rigettato;
deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di SO.GE.RT. spa, che si liquidano in euro 300,00 oltre Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al procuratore antistatario.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della
SO.GE.RT. spa, che si liquidano in euro 300,00 oltre Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli in data 15 gennaio 2026
Il Difensore_1
Nominativo_1
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
EL FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12392/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2 So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da CF_1 Carmina RI Federica Perrotta -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025 1173 VEDI ACC
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1038 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022 2492 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022 2492 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3814 TASI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 359/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.6.2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 2025/1173 del 18.2.2025, notificata il 9.5.2025, emessa da SO.GE.RT. spa quale concessionario del comune di Palma Campania, relativa al mancato pagamento degli avvisi di accertamento n. 1038, 2022/2492, 3814.
Il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli avvisi di accertamento, il difetto di motivazione,
l'intervenuta decadenza e prescrizione;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Con atto del 15.12.2025 si è costituita la SO.GE.RT. spa, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto. Nessuno si è costituito per il comune di Palma Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Parte resistente ha provato che alla ricorrente, tra il 7.9.2021 ed il 7.10.2022, sono state regolarmente notificate tutte le ingiunzioni di pagamento sopra indicate (vedi documentazione prodotta in copia).
Ne consegue che tutte le eccezioni sollevate sono prive di fondamento.
Il ricorso va, pertanto, rigettato;
deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di SO.GE.RT. spa, che si liquidano in euro 300,00 oltre Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al procuratore antistatario.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della
SO.GE.RT. spa, che si liquidano in euro 300,00 oltre Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli in data 15 gennaio 2026
Il Difensore_1
Nominativo_1