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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/11/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1796/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1796/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MIGLIORATI GIULIANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. ) nato ad PA (TR) in [...] CP_1 C.F._2
22/11/1967, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO ROMANI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/08/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 30/06/2007 in GU AN (PG), che dall'unione è nata la figlia (nata a [...] -TR, il 27/10/2007), che, a causa di Persona_1 incompatibilità caratteriale, l'unione si è deteriorata, al punto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 17/09/2025 con modalità di scambio di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“
1. Le parti continueranno a vivere separati con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto;
2. Fermo restando il rispetto del principio di bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione, le parti concordano che la figlia , ormai prossima alla maggiore Per_1 età, venga affidata alla mamma in via esclusiva e collocata in via preferenziale presso la stessa in
Terni, Via Cesare Battisti n. 155;
3. continuerà a frequentare il padre con la massima libertà, accordandosi direttamente con Per_1 quest'ultimo e dandone avviso alla mamma;
4. Il sig. verserà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 a titolo CP_1 di contributo per il mantenimento della figlia , oltre rivalutazione Istat come per legge, da Per_1 corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra avente BA Pt_1
[...];
5. I coniugi parteciperanno alle spese straordinarie che riguardano la figlia nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate e documentate;
6. I coniugi concordano che l'assegno unico familiare venga percepito in toto dalla sig.ra Pt_1
7. Nulla il sig. dovrà corrispondere a titolo di mantenimento della moglie;
CP_1
8. Le parti alla data odierna dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo, ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo;
Spese compensate.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti e la constatata indisponibilità ad una riconciliazione evidenziano chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, - dichiara la separazione personale tra e coniugi Parte_1 CP_1 per matrimonio celebrato in GU AN (PG) il 30/06/2007, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
GU AN (PG), atto n. 13, parte II, serie A, Uff. I, anno 2007;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12.11.2025
Il Presidente est.
MI RG