Art. 4.
I provvedimenti di volontaria giurisdizione previsti dall'articolo 3 sono emessi, nei confronti dei cittadini residenti all'estero, dal capo dell'ufficio consolare di prima categoria nella cui giurisdizione territoriale risiedono, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo ((3 febbraio 2011, n. 71)) ferma restando l'esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis.
I provvedimenti di volontaria giurisdizione previsti dall'articolo 3 sono emessi, nei confronti dei cittadini residenti all'estero, dal capo dell'ufficio consolare di prima categoria nella cui giurisdizione territoriale risiedono, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo ((3 febbraio 2011, n. 71)) ferma restando l'esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis.