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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANDREA SALVATORE, Presidente
PETIX EMANUELA MARIA, Relatore
RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1139/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - SS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249004747601000 TRIBUTI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:Chiede che l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita voglia annullare integralmente l'atto impugnato, con vittoria delle spese in giudizio. Si chiede sin d'ora la discussione in pubblica udienza del presente ricorso, e la sospensione degli effetti esecutivi dell'atto sussistendo, per quanto sopra descritto, sia il fumus boni iuris, sia il danno grave e irreparabile in relazione all'importo iscritto a ruolo.
Resistente AD : Voglia l'On. Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di SS, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
-in via cautelare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati;
-in via pregiudiziale, ritenere e dichiarare ex art. 2 D.Lgs. n. 546/1992 il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario (Tribunale/Sezione Lavoro), in relazione alla parte dell'intimazione di pagamento impugnata n. 29220249004747601000 che fa riferimento alle presupposte cartelle n.
29220110008249391000, n. 29220140007357348000, n. 29220150007453058000, n. 29220170005277531000,
n. 29220170007933687000 (ruolo n. 135/2017), n. 292220180004565050000 (ruolo n. 23/2018), n.
29220180008875806000, n. 29220190004829978000, n. 29220210000499376000, n. 29220220001143887000,
n. 29220220009773479000, inerenti premi INAIL, ed ai presupposti avvisi di addebito n.
59220112000274513000, n. 59220130001137272000, n. 59220140000518304000, n. 592201500000825000,
n.59220150001146437000, n. 59220160000698505000, n. 59220160001452815000, n. 5922017000009853300,
n.59220170000969602000, 59220180000368620000, n. 59220180000086077000, n. n. 592201800001219061000,
n. 29 59220190000235264000, n. 59220190000926292000, n. 59220190001413132000, n.
59220220000020606000, n. 59220220000020707000 e n. 59220230000023720000, inerenti crediti di natura previdenziale;
-in via preliminare, ritenuta la regolare notifica delle cartelle esattoriali di natura tributaria , dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in relazione a quei motivi che riguardano presunte illegittimità delle dette cartelle, dei relativi ruoli e dei prodromici atti impositivi per avvenuto decorso del termine decadenziale di cui al combinato disposto degli artt. 19, comma 3 e 21 del D. Lgs. n. 546/92 ;
-nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità degli atti impugnati;
-in ogni caso, dichiarare la regolarità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate- NE nell'esecuzione dei propri compiti di legge, sollevandola da ogni richiesta di pagamento di spese e compensi del presente giudizio.
Con vittoria di spese processuali e compensi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di SS, previa sospensiva
, la società Ricorrente_1
SN , in persona del legale rappresentante legale pro tempore sig. Ricorrente_1, elettivamente domiciliata a Gela in Indirizzo_1 presso lo studio del dott. Difensore_1 che la rappresenta e difende, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 292 2024 9004747601 000 notificata il 21.05.2024 dall'Agenzia delle Entrate – NE , facente riferimento a n. 60 atti riscossivi presupposti anch'essi oggetto d'impugnazione.
La difesa con il ricorso notificato all'ADE in data 18.07.2024 eccepiva:
1. L'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento spedita tramite mail non presente nei pubblici elenchi, in formato PDF senza la firma digitale.
2. La nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000; omessa allegazione.
3. L'omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento.
4. Nel merito l'intervenuta estinzione del credito – in ordine alla prescrizione maturata.
5. Jus Superveniens, l'illegittimità del provvedimento impugnato alla luce di tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore e di quelle che verranno emanate successivamente alla proposizione del presente ricorso.
Concludeva nei termini sopra riportati.
L'AD, con la costituzione in giudizio del 10.10.2024, deduceva:
In via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione ex art. 2 D. Lgs. n. 546/92 dei Giudici tributari aditi in favore del
Giudice Ordinario, relativamente alla parte dell'intimazione di pagamento impugnata inerente le presupposte cartelle e i sottesi avvisi di addebito recanti crediti di natura non tributaria.
In via preliminare, la regolarità del procedimento di notificazione delle restanti cartelle esattoriali di natura tributaria, conseguentemente eccepiva l'inammissibilità dei motivi di ricorso inerenti presunte illegittimità delle dette cartelle, dei relativi ruoli e dei prodromici atti impositivi per avvenuto decorso del termine decadenziale di cui al combinato disposto degli artt. 19, comma 3 e 21 del D. Lgs. n. 546/92 .
Osservava l'infondatezza delle eccezioni avversarie relative ad una presunta illegittimità del procedimento di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata e al presunto difetto motivazionale dell'intimazione di pagamento in violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000.
L'Infondatezza dell'eccezione di prescrizione delle singole pretese tributarie, interrotta dopo la notifica delle cartelle dalla successiva notifica di altre intimazioni di pagamento, tenendo ancora in considerazione la prescrizione decennale per i tributi ordinari e la proroga dei termini della normativa emergenziale.
Rilevava l'inammissibilità e, comunque, infondatezza del motivo n. 5 del ricorso intitolato “Jus superveniens”.
All'udienza del 12 maggio 2025, la Corte con l'Ordinanza n. 181/2025 rigettava l'istanza di sospensione e compensava le spese della fase cautelare.
Il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare con riferimento alle sottese cartelle di pagamento n. 29220110008249391000, n. 29220140007357348000, n. 29220150007453058000, n.
29220170005277531000, n. 29220170007933687000 (ruolo n. 135/2017), n. 292220180004565050000
(ruolo n. 23/2018), n. 29220180008875806000, n. 29220190004829978000, n. 29220210000499376000,
n. 29220220001143887000, n. 29220220009773479000;
ed ai presupposti avvisi di addebito n. 59220112000274513000, n. 59220130001137272000, n.
59220140000518304000, n. 592201500000825000, n.59220150001146437000, n.
59220160000698505000, n.59220160001452815000, n. 5922017000009853300,
n.59220170000969602000, n. 59220180000086077000, n. 59220180000368620000, n.
592201800001219061000, n. 59220190000235264000, n. 59220190000926292000, n. 59220190001413132000, n. 59220220000020606000, n. 59220220000020707000 e n.
59220230000023720000
ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs n.546/92, questa Corte di Giustizia Tributaria rileva il proprio difetto di giurisdizione poiché atti riscossivi presupposti riguardanti il recupero di Premi INAIL e contributi previdenziali
INPS, crediti di natura non tributaria .
In ragione di quanto sopra argomentato, la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice
Ordinario, competente per territorio, avanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine assegnato di mesi tre dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art.59 della
Legge 18.6.2009, N°69.
2. Per il resto ricorso è infondato e viene rigettato
- 2.1 In diritto, la Corte respinge il primo motivo di impugnazione , intitolato “L'inesistenza giuridica dell'intimazione di pagamento spedita tramite mail non presente nei pubblici elenchi, in formato PDF senza la firma digitale”
Ed invero, l'art.60 del DPR n.600/1973 , nell'ammettere che la notificazione di atti tributari sia effettuata con posta elettronica certificata , stabilisce che l'atto da notificare possa essere inviato “ a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata ( Ini-PEC)” ; diversamente nulla prescrive l'art.60 relativamente all'indirizzo PEC del mittente.
Di conseguenza, sebbene nella fattispecie l'indirizzo PEC “notifica.acc.sicilia@pec.agenziariscossione.gov. it” utilizzato dall'AD risulti inserito negli elenchi ufficiali IPA, la Corte osserva che, in ogni caso, “ la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC." ( cfr., Cass. 15979/2022).
Peraltro al messaggio di posta elettronica in questione era allegata, tant'è che è stata prodotta in questa sede, l'intimazione di pagamento in esame, recante la chiara intestazione dell'ufficio emittente , sicché nessun dubbio si poteva nutrire circa la provenienza dell'atto e la sua riferibilità all'ufficio del potere di emanarlo( in senso conforme CTR Lazio 2803/11/2021e Trib. Forlì , Sez. Lavoro 302/2021).
E d'altronde opera anche nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. S.U. n.7665/2016), in conformità al quale "il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali, pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario " (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002).
Ancora in tal senso, si osserva che, secondo l'insegnamento della Corte Suprema, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, 5° comma, Dpr 602 del 1973 al citato art. 60, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento dovuta alla avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “p7m”, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 Cpc (Cass.
6417/2019).
Ciò posto, si rileva che il ricorrente ha senz'altro ricevuto l'atto qui impugnato, avendo fatto ricorso a questa autorità giudiziaria. Di conseguenza, anche a volersi ipotizzare un difetto di forma e/o di sostanza del procedimento notificatorio, comunque lo stesso è stato sanato in conseguenza del raggiungimento dello scopo della notifica.
In ogni caso si osserva che la cartella/intimazione in formato digitale non necessita di firma, sia pure digitale, così come non necessita di firma la cartella/intimazione notificata in formato cartaceo e, per giurisprudenza consolidata , è valida anche se in formato PDF.
Né, ci si esime dall'evidenziare ulteriormente che il ricorrente si è limitato a dolersi genericamente del modus operandi dell'agente della riscossione, sicché è mancato quello «specifico oggetto delle contestazioni di difformità» (per usare le espressioni utilizzate dalla Cassazione nell'ordinanza 23902/2017) su cui potersi operare, da parte di questa Corte, un qualunque vaglio in ordine alla legittimità della notifica di un file con estensione “Pdf” anziché “P7m”.
2.2 Infondata ancora viene giudicata la contestazione relativa all' “omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento”, atteso che l'AD con la costituzione in giudizio ha documentato la regolarità della notifica di tutte le cartelle oggetto d'intimazione, notifica effettuata per alcune dall'ufficiale giudiziario che ha consegnato l'atto personalmente al destinatario come da relate depositate , per la maggior parte delle restanti cartelle la notifica è stata ritualmente effettuata tramite PEC al domicilio digitale del contribuente “ Email_3 ” , in ottemperanza al disposto di cui all'art. 26 del DPR 602/73, come da ricevute di avvenute consegna allegate.
2.3 Conseguentemente destituiti di fondamento sono ancora i rilievi relativi alla " Nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000; omessa allegazione” e all'asserita “Intervenuta estinzione del credito – in ordine alla prescrizione maturata. “
In merito alla motivazione dell'atto, la Corte di Cassazione, Sez.5 con l'Ordinanza Num. 28847 Anno 2025 ha di recente ribadito un principio consolidato: nessuna norma prescrive che l'intimazione di pagamento debba essere corredata dalla materiale allegazione delle cartelle di pagamento. È sufficiente che l'atto contenga la menzione dei relativi estremi, in conformità allo Statuto del Contribuente, a condizione che tali atti siano stati regolarmente notificati in precedenza. Se il contribuente è già a conoscenza degli atti, la loro mancata allegazione non costituisce un vizio, poiché sarebbe superfluo allegare documenti già noti.
Con riguardo all'eccepita prescrizione, nell'osservare che le pendenze intimate riguardano principalmente tributi erariali ( IRPEF, Addizionali Reg. e Com. IRPEF, IVA, Imposta di registro) soggetti all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., si evidenzia che per tutte le cartelle– divenute atti definitivi per mancata impugnazione - ritualmente notificate in ordine cronologico la prima il 13.05.2011, e poi successivamente le altre in data 25.07.2011, 10.05.2012, 25.11.2016 e poi in avanti – alla data del 21.05.2024 di notifica dell'intimazione il termine decennale di legge non risulta maturato, perché interrotto dalla notifica di altri avvisi d'intimazione, allegati agli atti, precedenti l'atto in discussione precisamente :
- l'intimazione n. 292 2018 9002039888000 notificata in data 20.12.2018;
- l'intimazione n. 292 2019 9000231328000 notificata in data 15.01.2019;
- l'intimazione n. 292 2022 9000551719000 notificata in data 16.02.2022;
- l'intimazione n. 292 2022 900385231000 notificata in data 12.12.2022.
Per lo stesso motivo non risultano prescritti anche i credit relativi a TARSU e Diritti annuali CCIAA, oggetto di poche cartelle, e con riguardo ai quali il termine di prescrizione quinquennale è stato prima interrotto dalla notifica delle intimazioni sopra indicate e poi sospeso dalla normativa emergenziale OV . In particolare dall'art 68, comma 4 bis , del DL n.18/2020 che, per i carichi affidati all'Agente della riscossione
, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione: “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”, alla lett. b, la proroga di “ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
A tal proposito è stato chiarito dalla Suprema Corte che la normativa COVID deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione e di proroga si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi in sostanza uno spostamento in avanti, a cascata, del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione o della proroga.
Ne consegue che, nella fattispecie, alla data di notifiche dell'avviso impugnato, i crediti vantati dalle
Amministrazioni Finanziarie non risultano ancora prescritti.
Alla luce delle superiori considerazioni, la Corte:
- con riferimento alle sottese cartelle di pagamento n. 29220110008249391000, n. 29220140007357348000, n. 29220150007453058000, n. 29220170005277531000,
n. 29220170007933687000 (ruolo n. 135/2017), n. 292220180004565050000 (ruolo n. 23/2018), n.
29220180008875806000, n. 29220190004829978000, n. 29220210000499376000, n. 29220220001143887000,
n. 29220220009773479000;
ed ai presupposti avvisi di addebito n. 59220112000274513000, n. 59220130001137272000, n.
59220140000518304000, n. 592201500000825000, n.59220150001146437000, n. 59220160000698505000,
n.59220160001452815000, n. 5922017000009853300, n.59220170000969602000, n. 59220180000086077000,
n. 59220180000368620000, n. 592201800001219061000, n. 59220190000235264000, n. 59220190000926292000,
n. 59220190001413132000, n. 59220220000020606000, n. 59220220000020707000 e n.
59220230000023720000
dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario, competente per territorio, avanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine assegnato di mesi tre dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art.59 della Legge 18.6.2009, N°69.
- per il resto rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giustizia in favore dell'AD che liquida in complessivi € 4 500,00, oltre oneri accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte: - con riferimento alle sottese cartelle di pagamento n. 29220110008249391000, n.
29220140007357348000, n. 29220150007453058000, n. 29220170005277531000, n.
29220170007933687000 (ruolo n. 135/2017), n. 292220180004565050000 (ruolo n. 23/2018), n.
29220180008875806000, n. 29220190004829978000, n. 29220210000499376000, n.
29220220001143887000, n. 29220220009773479000; ed ai presupposti avvisi di addebito n.
59220112000274513000, n. 59220130001137272000, n. 59220140000518304000, n.
592201500000825000, n.59220150001146437000, n. 59220160000698505000,
n.59220160001452815000, n. 5922017000009853300, n.59220170000969602000, n.
59220180000086077000, n. 59220180000368620000, n. 592201800001219061000, n.
59220190000235264000, n. 59220190000926292000, n. 59220190001413132000, n.
59220220000020606000, n. 59220220000020707000 e n. 59220230000023720000 dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario, competente per territorio, avanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine assegnato di mesi tre dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art.59 della Legge 18.6.2009, N°69. - per il resto rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giustizia in favore dell'AD che liquida in complessivi € 4 500,00, oltre oneri accessori se dovuti. SS, 26.01.2026.
Il Giudice Relatore Emanuela M. Petix Il Presidente Andrea Salvatore Catalano
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANDREA SALVATORE, Presidente
PETIX EMANUELA MARIA, Relatore
RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1139/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - SS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249004747601000 TRIBUTI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:Chiede che l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita voglia annullare integralmente l'atto impugnato, con vittoria delle spese in giudizio. Si chiede sin d'ora la discussione in pubblica udienza del presente ricorso, e la sospensione degli effetti esecutivi dell'atto sussistendo, per quanto sopra descritto, sia il fumus boni iuris, sia il danno grave e irreparabile in relazione all'importo iscritto a ruolo.
Resistente AD : Voglia l'On. Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di SS, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
-in via cautelare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati;
-in via pregiudiziale, ritenere e dichiarare ex art. 2 D.Lgs. n. 546/1992 il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario (Tribunale/Sezione Lavoro), in relazione alla parte dell'intimazione di pagamento impugnata n. 29220249004747601000 che fa riferimento alle presupposte cartelle n.
29220110008249391000, n. 29220140007357348000, n. 29220150007453058000, n. 29220170005277531000,
n. 29220170007933687000 (ruolo n. 135/2017), n. 292220180004565050000 (ruolo n. 23/2018), n.
29220180008875806000, n. 29220190004829978000, n. 29220210000499376000, n. 29220220001143887000,
n. 29220220009773479000, inerenti premi INAIL, ed ai presupposti avvisi di addebito n.
59220112000274513000, n. 59220130001137272000, n. 59220140000518304000, n. 592201500000825000,
n.59220150001146437000, n. 59220160000698505000, n. 59220160001452815000, n. 5922017000009853300,
n.59220170000969602000, 59220180000368620000, n. 59220180000086077000, n. n. 592201800001219061000,
n. 29 59220190000235264000, n. 59220190000926292000, n. 59220190001413132000, n.
59220220000020606000, n. 59220220000020707000 e n. 59220230000023720000, inerenti crediti di natura previdenziale;
-in via preliminare, ritenuta la regolare notifica delle cartelle esattoriali di natura tributaria , dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in relazione a quei motivi che riguardano presunte illegittimità delle dette cartelle, dei relativi ruoli e dei prodromici atti impositivi per avvenuto decorso del termine decadenziale di cui al combinato disposto degli artt. 19, comma 3 e 21 del D. Lgs. n. 546/92 ;
-nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità degli atti impugnati;
-in ogni caso, dichiarare la regolarità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate- NE nell'esecuzione dei propri compiti di legge, sollevandola da ogni richiesta di pagamento di spese e compensi del presente giudizio.
Con vittoria di spese processuali e compensi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di SS, previa sospensiva
, la società Ricorrente_1
SN , in persona del legale rappresentante legale pro tempore sig. Ricorrente_1, elettivamente domiciliata a Gela in Indirizzo_1 presso lo studio del dott. Difensore_1 che la rappresenta e difende, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 292 2024 9004747601 000 notificata il 21.05.2024 dall'Agenzia delle Entrate – NE , facente riferimento a n. 60 atti riscossivi presupposti anch'essi oggetto d'impugnazione.
La difesa con il ricorso notificato all'ADE in data 18.07.2024 eccepiva:
1. L'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento spedita tramite mail non presente nei pubblici elenchi, in formato PDF senza la firma digitale.
2. La nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000; omessa allegazione.
3. L'omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento.
4. Nel merito l'intervenuta estinzione del credito – in ordine alla prescrizione maturata.
5. Jus Superveniens, l'illegittimità del provvedimento impugnato alla luce di tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore e di quelle che verranno emanate successivamente alla proposizione del presente ricorso.
Concludeva nei termini sopra riportati.
L'AD, con la costituzione in giudizio del 10.10.2024, deduceva:
In via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione ex art. 2 D. Lgs. n. 546/92 dei Giudici tributari aditi in favore del
Giudice Ordinario, relativamente alla parte dell'intimazione di pagamento impugnata inerente le presupposte cartelle e i sottesi avvisi di addebito recanti crediti di natura non tributaria.
In via preliminare, la regolarità del procedimento di notificazione delle restanti cartelle esattoriali di natura tributaria, conseguentemente eccepiva l'inammissibilità dei motivi di ricorso inerenti presunte illegittimità delle dette cartelle, dei relativi ruoli e dei prodromici atti impositivi per avvenuto decorso del termine decadenziale di cui al combinato disposto degli artt. 19, comma 3 e 21 del D. Lgs. n. 546/92 .
Osservava l'infondatezza delle eccezioni avversarie relative ad una presunta illegittimità del procedimento di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata e al presunto difetto motivazionale dell'intimazione di pagamento in violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000.
L'Infondatezza dell'eccezione di prescrizione delle singole pretese tributarie, interrotta dopo la notifica delle cartelle dalla successiva notifica di altre intimazioni di pagamento, tenendo ancora in considerazione la prescrizione decennale per i tributi ordinari e la proroga dei termini della normativa emergenziale.
Rilevava l'inammissibilità e, comunque, infondatezza del motivo n. 5 del ricorso intitolato “Jus superveniens”.
All'udienza del 12 maggio 2025, la Corte con l'Ordinanza n. 181/2025 rigettava l'istanza di sospensione e compensava le spese della fase cautelare.
Il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare con riferimento alle sottese cartelle di pagamento n. 29220110008249391000, n. 29220140007357348000, n. 29220150007453058000, n.
29220170005277531000, n. 29220170007933687000 (ruolo n. 135/2017), n. 292220180004565050000
(ruolo n. 23/2018), n. 29220180008875806000, n. 29220190004829978000, n. 29220210000499376000,
n. 29220220001143887000, n. 29220220009773479000;
ed ai presupposti avvisi di addebito n. 59220112000274513000, n. 59220130001137272000, n.
59220140000518304000, n. 592201500000825000, n.59220150001146437000, n.
59220160000698505000, n.59220160001452815000, n. 5922017000009853300,
n.59220170000969602000, n. 59220180000086077000, n. 59220180000368620000, n.
592201800001219061000, n. 59220190000235264000, n. 59220190000926292000, n. 59220190001413132000, n. 59220220000020606000, n. 59220220000020707000 e n.
59220230000023720000
ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs n.546/92, questa Corte di Giustizia Tributaria rileva il proprio difetto di giurisdizione poiché atti riscossivi presupposti riguardanti il recupero di Premi INAIL e contributi previdenziali
INPS, crediti di natura non tributaria .
In ragione di quanto sopra argomentato, la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice
Ordinario, competente per territorio, avanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine assegnato di mesi tre dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art.59 della
Legge 18.6.2009, N°69.
2. Per il resto ricorso è infondato e viene rigettato
- 2.1 In diritto, la Corte respinge il primo motivo di impugnazione , intitolato “L'inesistenza giuridica dell'intimazione di pagamento spedita tramite mail non presente nei pubblici elenchi, in formato PDF senza la firma digitale”
Ed invero, l'art.60 del DPR n.600/1973 , nell'ammettere che la notificazione di atti tributari sia effettuata con posta elettronica certificata , stabilisce che l'atto da notificare possa essere inviato “ a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata ( Ini-PEC)” ; diversamente nulla prescrive l'art.60 relativamente all'indirizzo PEC del mittente.
Di conseguenza, sebbene nella fattispecie l'indirizzo PEC “notifica.acc.sicilia@pec.agenziariscossione.gov. it” utilizzato dall'AD risulti inserito negli elenchi ufficiali IPA, la Corte osserva che, in ogni caso, “ la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC." ( cfr., Cass. 15979/2022).
Peraltro al messaggio di posta elettronica in questione era allegata, tant'è che è stata prodotta in questa sede, l'intimazione di pagamento in esame, recante la chiara intestazione dell'ufficio emittente , sicché nessun dubbio si poteva nutrire circa la provenienza dell'atto e la sua riferibilità all'ufficio del potere di emanarlo( in senso conforme CTR Lazio 2803/11/2021e Trib. Forlì , Sez. Lavoro 302/2021).
E d'altronde opera anche nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. S.U. n.7665/2016), in conformità al quale "il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali, pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario " (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002).
Ancora in tal senso, si osserva che, secondo l'insegnamento della Corte Suprema, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, 5° comma, Dpr 602 del 1973 al citato art. 60, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento dovuta alla avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “p7m”, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 Cpc (Cass.
6417/2019).
Ciò posto, si rileva che il ricorrente ha senz'altro ricevuto l'atto qui impugnato, avendo fatto ricorso a questa autorità giudiziaria. Di conseguenza, anche a volersi ipotizzare un difetto di forma e/o di sostanza del procedimento notificatorio, comunque lo stesso è stato sanato in conseguenza del raggiungimento dello scopo della notifica.
In ogni caso si osserva che la cartella/intimazione in formato digitale non necessita di firma, sia pure digitale, così come non necessita di firma la cartella/intimazione notificata in formato cartaceo e, per giurisprudenza consolidata , è valida anche se in formato PDF.
Né, ci si esime dall'evidenziare ulteriormente che il ricorrente si è limitato a dolersi genericamente del modus operandi dell'agente della riscossione, sicché è mancato quello «specifico oggetto delle contestazioni di difformità» (per usare le espressioni utilizzate dalla Cassazione nell'ordinanza 23902/2017) su cui potersi operare, da parte di questa Corte, un qualunque vaglio in ordine alla legittimità della notifica di un file con estensione “Pdf” anziché “P7m”.
2.2 Infondata ancora viene giudicata la contestazione relativa all' “omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento”, atteso che l'AD con la costituzione in giudizio ha documentato la regolarità della notifica di tutte le cartelle oggetto d'intimazione, notifica effettuata per alcune dall'ufficiale giudiziario che ha consegnato l'atto personalmente al destinatario come da relate depositate , per la maggior parte delle restanti cartelle la notifica è stata ritualmente effettuata tramite PEC al domicilio digitale del contribuente “ Email_3 ” , in ottemperanza al disposto di cui all'art. 26 del DPR 602/73, come da ricevute di avvenute consegna allegate.
2.3 Conseguentemente destituiti di fondamento sono ancora i rilievi relativi alla " Nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000; omessa allegazione” e all'asserita “Intervenuta estinzione del credito – in ordine alla prescrizione maturata. “
In merito alla motivazione dell'atto, la Corte di Cassazione, Sez.5 con l'Ordinanza Num. 28847 Anno 2025 ha di recente ribadito un principio consolidato: nessuna norma prescrive che l'intimazione di pagamento debba essere corredata dalla materiale allegazione delle cartelle di pagamento. È sufficiente che l'atto contenga la menzione dei relativi estremi, in conformità allo Statuto del Contribuente, a condizione che tali atti siano stati regolarmente notificati in precedenza. Se il contribuente è già a conoscenza degli atti, la loro mancata allegazione non costituisce un vizio, poiché sarebbe superfluo allegare documenti già noti.
Con riguardo all'eccepita prescrizione, nell'osservare che le pendenze intimate riguardano principalmente tributi erariali ( IRPEF, Addizionali Reg. e Com. IRPEF, IVA, Imposta di registro) soggetti all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., si evidenzia che per tutte le cartelle– divenute atti definitivi per mancata impugnazione - ritualmente notificate in ordine cronologico la prima il 13.05.2011, e poi successivamente le altre in data 25.07.2011, 10.05.2012, 25.11.2016 e poi in avanti – alla data del 21.05.2024 di notifica dell'intimazione il termine decennale di legge non risulta maturato, perché interrotto dalla notifica di altri avvisi d'intimazione, allegati agli atti, precedenti l'atto in discussione precisamente :
- l'intimazione n. 292 2018 9002039888000 notificata in data 20.12.2018;
- l'intimazione n. 292 2019 9000231328000 notificata in data 15.01.2019;
- l'intimazione n. 292 2022 9000551719000 notificata in data 16.02.2022;
- l'intimazione n. 292 2022 900385231000 notificata in data 12.12.2022.
Per lo stesso motivo non risultano prescritti anche i credit relativi a TARSU e Diritti annuali CCIAA, oggetto di poche cartelle, e con riguardo ai quali il termine di prescrizione quinquennale è stato prima interrotto dalla notifica delle intimazioni sopra indicate e poi sospeso dalla normativa emergenziale OV . In particolare dall'art 68, comma 4 bis , del DL n.18/2020 che, per i carichi affidati all'Agente della riscossione
, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione: “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”, alla lett. b, la proroga di “ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
A tal proposito è stato chiarito dalla Suprema Corte che la normativa COVID deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione e di proroga si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi in sostanza uno spostamento in avanti, a cascata, del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione o della proroga.
Ne consegue che, nella fattispecie, alla data di notifiche dell'avviso impugnato, i crediti vantati dalle
Amministrazioni Finanziarie non risultano ancora prescritti.
Alla luce delle superiori considerazioni, la Corte:
- con riferimento alle sottese cartelle di pagamento n. 29220110008249391000, n. 29220140007357348000, n. 29220150007453058000, n. 29220170005277531000,
n. 29220170007933687000 (ruolo n. 135/2017), n. 292220180004565050000 (ruolo n. 23/2018), n.
29220180008875806000, n. 29220190004829978000, n. 29220210000499376000, n. 29220220001143887000,
n. 29220220009773479000;
ed ai presupposti avvisi di addebito n. 59220112000274513000, n. 59220130001137272000, n.
59220140000518304000, n. 592201500000825000, n.59220150001146437000, n. 59220160000698505000,
n.59220160001452815000, n. 5922017000009853300, n.59220170000969602000, n. 59220180000086077000,
n. 59220180000368620000, n. 592201800001219061000, n. 59220190000235264000, n. 59220190000926292000,
n. 59220190001413132000, n. 59220220000020606000, n. 59220220000020707000 e n.
59220230000023720000
dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario, competente per territorio, avanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine assegnato di mesi tre dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art.59 della Legge 18.6.2009, N°69.
- per il resto rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giustizia in favore dell'AD che liquida in complessivi € 4 500,00, oltre oneri accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte: - con riferimento alle sottese cartelle di pagamento n. 29220110008249391000, n.
29220140007357348000, n. 29220150007453058000, n. 29220170005277531000, n.
29220170007933687000 (ruolo n. 135/2017), n. 292220180004565050000 (ruolo n. 23/2018), n.
29220180008875806000, n. 29220190004829978000, n. 29220210000499376000, n.
29220220001143887000, n. 29220220009773479000; ed ai presupposti avvisi di addebito n.
59220112000274513000, n. 59220130001137272000, n. 59220140000518304000, n.
592201500000825000, n.59220150001146437000, n. 59220160000698505000,
n.59220160001452815000, n. 5922017000009853300, n.59220170000969602000, n.
59220180000086077000, n. 59220180000368620000, n. 592201800001219061000, n.
59220190000235264000, n. 59220190000926292000, n. 59220190001413132000, n.
59220220000020606000, n. 59220220000020707000 e n. 59220230000023720000 dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario, competente per territorio, avanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine assegnato di mesi tre dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art.59 della Legge 18.6.2009, N°69. - per il resto rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giustizia in favore dell'AD che liquida in complessivi € 4 500,00, oltre oneri accessori se dovuti. SS, 26.01.2026.
Il Giudice Relatore Emanuela M. Petix Il Presidente Andrea Salvatore Catalano