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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 12/02/2026, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 567/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
DOLCI ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4589/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica IR NE - 96026180792
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250078420810000 QUOTE CONSORTIL 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 358/2026 depositato il 11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rubricato al n. 4589/2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento emessa dall' Agenzia delle Entrate Riscossione con la quale si invitava il contribuente a versare la somma di euro 153,88 per quote consortili relativamente all'annualità 2021 con riferimento a terreni siti nel comune di San Nicola alla Crissa. Il ricorrente sottolineava che non era mia stato notificato alcuna avviso di pagamento da parte dell'ente impositore Consorzio di Bonifica IR NE.
In particolare il ricorrente deduceva:
- l'illegittimità della cartella di pagamento per l'omessa notifica dell'atto prodromico,
- la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione
- l'illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza della pretesa sottostante tenuto conto che il contribuente non ha goduto di alcun beneficio dai servizi del consorzio, essendo peraltro i terreni in questione occupati dallo stesso consorzio.
Il ricorrente infine evidenziava che sulla medesima questione si era già pronunziata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Arezzo che aveva accolto il ricorso presentato dal fratello.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Con vittoria di spese.
Si costituiva ADER eccependo il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle censure di merito formulate che attengono all'ente impositore. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Il Consorzio di Bonifica del IR NE non si è costituito, dunque non ha fornito prova della spettanza del credito, in particolare del beneficio apportato ai fondi di Parte ricorrente, né della notifica dell'atto prodromico.
Il modestissimo valore della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Spese compensate
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
DOLCI ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4589/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica IR NE - 96026180792
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250078420810000 QUOTE CONSORTIL 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 358/2026 depositato il 11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rubricato al n. 4589/2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento emessa dall' Agenzia delle Entrate Riscossione con la quale si invitava il contribuente a versare la somma di euro 153,88 per quote consortili relativamente all'annualità 2021 con riferimento a terreni siti nel comune di San Nicola alla Crissa. Il ricorrente sottolineava che non era mia stato notificato alcuna avviso di pagamento da parte dell'ente impositore Consorzio di Bonifica IR NE.
In particolare il ricorrente deduceva:
- l'illegittimità della cartella di pagamento per l'omessa notifica dell'atto prodromico,
- la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione
- l'illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza della pretesa sottostante tenuto conto che il contribuente non ha goduto di alcun beneficio dai servizi del consorzio, essendo peraltro i terreni in questione occupati dallo stesso consorzio.
Il ricorrente infine evidenziava che sulla medesima questione si era già pronunziata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Arezzo che aveva accolto il ricorso presentato dal fratello.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Con vittoria di spese.
Si costituiva ADER eccependo il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle censure di merito formulate che attengono all'ente impositore. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Il Consorzio di Bonifica del IR NE non si è costituito, dunque non ha fornito prova della spettanza del credito, in particolare del beneficio apportato ai fondi di Parte ricorrente, né della notifica dell'atto prodromico.
Il modestissimo valore della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Spese compensate