Art. 33.
Il secondo comma dell'articolo 32 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Gli atti posti in essere fuori del territorio della Repubblica devono essere legalizzati dall'autorita' diplomatica o consolare, salve le eccezioni stabilite dalla legge e dai trattati internazionali".
Il secondo comma dell'articolo 32 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Gli atti posti in essere fuori del territorio della Repubblica devono essere legalizzati dall'autorita' diplomatica o consolare, salve le eccezioni stabilite dalla legge e dai trattati internazionali".