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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/10/2025, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4093/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4093/2014 promossa da
, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.; Parte_1
ATTORE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'avv. Roberto Bocchini;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.12.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito al fine di ottenere, sul Parte_1 presupposto dell'inadempimento della società convenuta, il risarcimento dei danni subiti in ragione della tardiva attivazione della linea telefonica. Ha precisato, nel dettaglio, di aver concluso, in data
14.05.2013, un contratto di c.d. “rientro” in , volto alla migrazione dell'utenza telefonica in CP_1 uso presso il proprio studio professionale dalla compagnia Tiscali s.p.a. alla ha Controparte_1 riferito, altresì, che, a fronte di una tempestiva interruzione della somministrazione del servizio telefonico da parte della licenziataria, la subentrante non ha tempestivamente provveduto CP_1 all'allaccio della linea telefonica, provvedendo all'attivazione dell'utenza solo a distanza di quattro mesi e, precisamente, in data 31.10.2013. Ha concluso, dunque, per la condanna di controparte al risarcimento di tutti i danni subiti, a vario titolo, a causa dell'immotivata sospensione della linea professionale.
2. Costituendosi con comparsa del 03.06.2014, ha sostenuto l'infondatezza Controparte_1 delle avverse censure, escludendo qualsiasi profilo di inadempimento a proprio carico per la ritardata attivazione dell'utenza telefonica;
richiamando, in punto di diritto, la normativa di settore vigente in materia, ha addebitato la responsabilità per l'interruzione del servizio al comportamento dell'operatore licenziatario Tiscali, che ha provveduto solo tardivamente alle comunicazioni cui era tenuta per legge.
Ha contestato, in ogni caso, l'an e il quantum della domanda risarcitoria proposta da controparte poiché non provata e, comunque, sproporzionata.
3. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è stata assunta in decisione con ordinanza dell'08.04.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande proposte da parte attrice vanno parzialmente accolte per i motivi che si espongono.
2. Parte attrice ha lamentato l'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla
[...]
in forza del contratto di gestione telefonica stipulato tra le parti in data 14.05.2013, per non CP_1 aver tempestivamente provveduto all'attivazione dell'utenza telefonica, comportando la sospensione del servizio per circa quattro mesi.
La compagnia telefonica convenuta, pur non contestando il ritardo, ha negato l'imputabilità dello stesso al proprio operato, evidenziando di aver adempiuto nel pieno rispetto della normativa di settore contenuta nelle delibere della AGCOM;
ha ritenuto, pertanto, che il ritardo nella migrazione dell'utenza fosse da addebitare al precedente gestore (Tiscali s.p.a.), che non ha provveduto tempestivamente alle comunicazioni impostegli, in assenza delle quali il nuovo operatore non ha potuto procedere all'attivazione del servizio.
3. Tanto premesso, occorre richiamare, in diritto, i principi generali che regolano la ripartizione degli oneri probatori in materia di inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive – così come enunciati dalla S.U., in funzione nomofilattica, con sentenza n. 13533/2001 – secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.” [S.U. 13533/2001].
Ne consegue che l'utente, al fine di vedere soddisfatta la propria pretesa, deve solo dimostrare la fonte negoziale o legale del suo diritto – nel caso di specie, quello alla tempestiva migrazione della propria utenza a nuovo operatore-, potendosi limitare a dedurre la circostanza dell'inadempimento della compagnia telefonica;
quest'ultima, a sua volta, sarà gravata dall'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto le obbligazioni assunte, ovvero che l'inesatto adempimento sia dovuto a cause oggettivamente a lei non imputabili.
Ebbene, relativamente alla prova del titolo, va osservato che non è in contestazione la circostanza che tra le parti sia stato concluso, in data 14.05.22013, un contratto di c.d. “rientro” in CP_1 relativamente all'utenza n. 0805241219, peraltro allegato in copia dalla difesa di parte attrice (all. 2); non è contestato, neppure, che l'attivazione del servizio sia avvenuta solo a distanza di circa quattro mesi dalla sottoscrizione del contratto e, precisamente, il 31.10.2013.
Oggetto del contendere è, piuttosto, l'imputabilità del ritardo e dell'interruzione del servizio di telefonia al comportamento inadempiente della compagnia convenuta per non aver tempestivamente provveduto alla migrazione dell'utenza.
Sostiene la difesa di parte convenuta di aver correttamente operato nel rispetto della normativa prevista in materia di portabilità delle utenze, avendo potuto provvedere alla migrazione del numero solo a seguito della messa a disposizione dell'utenza da parte dell'operatore licenziatario, avvenuta tardivamente. A sostegno della propria tesi, ha prodotto copia della TA RA da cui poter dedurre che la richiesta di rientro, inviata alla Tiscali s.p.a., veniva da quest'ultima attuata solo in data
05.11.2013, alle ore 10:30:00, sicché solo in tale occasione la ha potuto procedere alla CP_1 creazione dell'ordine.
Sebbene parte attrice abbia contestato la validità della predetta documentazione, poiché intestata ad altro utente – , in luogo di –, la stessa può ritenersi senz'altro riferibile Persona_1 Parte_1 all'utenza per cui è causa, in ragione sia della piena corrispondenza del numero di telefonia ivi indicato
(n. 0805241219), sia della circostanza, riferita dallo stesso attore, che la abbia erroneamente CP_1 indicato in l' intestatario della linea telefonica del proprio studio Persona_2 professionale.
Ciò nonostante, tale produzione documentale non può ritenersi sufficiente al fine di escludere la responsabilità della per la tardiva migrazione dell'utenza. CP_1
Parte Difatti, sebbene dalle schermate allegate risulti quale (data richiesta ordine) il 24.06.2013, quale data di creazione ordine il 05.11.2013 (ore 10:30:03) e come ultima modifica il 05.11.2013, ore
12:26:25, non vi sono ulteriori elementi da cui dedurre che il ritardo tra la richiesta e successiva attivazione sia dipeso da inadempienze addebitabili all'operatore donating Tiscali s.p.a. Peraltro,
l'asserito ritardo nella trasmissione della gestione dell'utenza da parte del licenziatario è stato dedotto in maniera assai generica dalla difesa della società convenuta, che non ha neppure allegato documentazione attestante, quantomeno, un sollecito alla migrazione della linea telefonica, conformemente all'onere di collaborazione tra operatori telefonici, imposto al fine di garantire la continuità del servizio di somministrazione per l'utenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi accertato l'inadempimento della compagnia telefonica convenuta rispetto alle obbligazioni assunte in forza del contratto di gestione telefonica del 14.05.2013.
4. Non può, tuttavia, trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali - asseritamente causati dall'illegittima sospensione della linea telefonica.
Parte attrice, invero, ha affermato di aver subito un pregiudizio economico, a titolo di lucro cessante e perdita di chance – oltreché per danno all'immagine-, per gli incarichi professionali persi in ragione dell'impossibilità dell'utenza di mettersi in contatto con il proprio studio legale, nonché per l'impossibilità di pubblicizzare il trasferimento della sede del proprio studio professionale, avvenuto a settembre 2012, presso altro indirizzo.
Ebbene, tali voci di danno risultano integralmente sfornite di prova, in assenza di circostanze da cui poter dedurre l'effettivo pregiudizio subito in ragione del lamentato inadempimento;
parte attrice non ha neppure articolato prove orali volte a comprovare l'asserita difficoltà dei propri assistiti a mettersi in contatto con lo studio legale e la conseguente perdita di occasioni lavorative a causa della irreperibilità del professionista, così come gli eventuali minori incassi durante i periodi di malfunzionamento della linea;
neppure l'ulteriore voce di danno – invero articolata tardivamente ed in maniera generica dalla difesa di parte attrice – conseguente all'errata intestazione dell'utenza telefonica appare fondata, poiché totalmente priva di riscontro probatorio alcuno.
Per altro verso, il risarcimento dei danni non patrimoniali, derivanti da un impedimento di fruizione del servizio telefonico, non può essere riconosciuto, in quanto l'interruzione della linea non viola alcun diritto alla persona costituzionalmente garantito (Cass. ord. n. 17894 del 27.08.2020). Non appare dirimente, infine, il richiamo alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., pur invocato da parte attrice;
la disposizione richiamata, infatti, consente al giudice di liquidare in via equitativa il danno che non possa essere provato nel suo esatto ammontare, ma non può prescindere da un accertamento dell'esistenza stessa del danno sotto il profilo dell'an (vedasi, ex multis, Cass. n.
26051/2020, secondo cui “la liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum, e richiede, altresì, onde non risultare arbitraria,
l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata”).
In ragione della mancata prova del danno nell'an, la domanda di risarcimento deve essere rigettata, poiché infondata.
5. L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accerta l'inadempimento della al contratto di gestione telefonica Controparte_1 stipulato in data 14.05.2013;
2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni causati dall'ingiustificata interruzione dell'utenza;
3. Spese compensate.
Così deciso in Bari il 29.10.2025 Il Giudice Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4093/2014 promossa da
, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.; Parte_1
ATTORE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'avv. Roberto Bocchini;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.12.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito al fine di ottenere, sul Parte_1 presupposto dell'inadempimento della società convenuta, il risarcimento dei danni subiti in ragione della tardiva attivazione della linea telefonica. Ha precisato, nel dettaglio, di aver concluso, in data
14.05.2013, un contratto di c.d. “rientro” in , volto alla migrazione dell'utenza telefonica in CP_1 uso presso il proprio studio professionale dalla compagnia Tiscali s.p.a. alla ha Controparte_1 riferito, altresì, che, a fronte di una tempestiva interruzione della somministrazione del servizio telefonico da parte della licenziataria, la subentrante non ha tempestivamente provveduto CP_1 all'allaccio della linea telefonica, provvedendo all'attivazione dell'utenza solo a distanza di quattro mesi e, precisamente, in data 31.10.2013. Ha concluso, dunque, per la condanna di controparte al risarcimento di tutti i danni subiti, a vario titolo, a causa dell'immotivata sospensione della linea professionale.
2. Costituendosi con comparsa del 03.06.2014, ha sostenuto l'infondatezza Controparte_1 delle avverse censure, escludendo qualsiasi profilo di inadempimento a proprio carico per la ritardata attivazione dell'utenza telefonica;
richiamando, in punto di diritto, la normativa di settore vigente in materia, ha addebitato la responsabilità per l'interruzione del servizio al comportamento dell'operatore licenziatario Tiscali, che ha provveduto solo tardivamente alle comunicazioni cui era tenuta per legge.
Ha contestato, in ogni caso, l'an e il quantum della domanda risarcitoria proposta da controparte poiché non provata e, comunque, sproporzionata.
3. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è stata assunta in decisione con ordinanza dell'08.04.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande proposte da parte attrice vanno parzialmente accolte per i motivi che si espongono.
2. Parte attrice ha lamentato l'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla
[...]
in forza del contratto di gestione telefonica stipulato tra le parti in data 14.05.2013, per non CP_1 aver tempestivamente provveduto all'attivazione dell'utenza telefonica, comportando la sospensione del servizio per circa quattro mesi.
La compagnia telefonica convenuta, pur non contestando il ritardo, ha negato l'imputabilità dello stesso al proprio operato, evidenziando di aver adempiuto nel pieno rispetto della normativa di settore contenuta nelle delibere della AGCOM;
ha ritenuto, pertanto, che il ritardo nella migrazione dell'utenza fosse da addebitare al precedente gestore (Tiscali s.p.a.), che non ha provveduto tempestivamente alle comunicazioni impostegli, in assenza delle quali il nuovo operatore non ha potuto procedere all'attivazione del servizio.
3. Tanto premesso, occorre richiamare, in diritto, i principi generali che regolano la ripartizione degli oneri probatori in materia di inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive – così come enunciati dalla S.U., in funzione nomofilattica, con sentenza n. 13533/2001 – secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.” [S.U. 13533/2001].
Ne consegue che l'utente, al fine di vedere soddisfatta la propria pretesa, deve solo dimostrare la fonte negoziale o legale del suo diritto – nel caso di specie, quello alla tempestiva migrazione della propria utenza a nuovo operatore-, potendosi limitare a dedurre la circostanza dell'inadempimento della compagnia telefonica;
quest'ultima, a sua volta, sarà gravata dall'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto le obbligazioni assunte, ovvero che l'inesatto adempimento sia dovuto a cause oggettivamente a lei non imputabili.
Ebbene, relativamente alla prova del titolo, va osservato che non è in contestazione la circostanza che tra le parti sia stato concluso, in data 14.05.22013, un contratto di c.d. “rientro” in CP_1 relativamente all'utenza n. 0805241219, peraltro allegato in copia dalla difesa di parte attrice (all. 2); non è contestato, neppure, che l'attivazione del servizio sia avvenuta solo a distanza di circa quattro mesi dalla sottoscrizione del contratto e, precisamente, il 31.10.2013.
Oggetto del contendere è, piuttosto, l'imputabilità del ritardo e dell'interruzione del servizio di telefonia al comportamento inadempiente della compagnia convenuta per non aver tempestivamente provveduto alla migrazione dell'utenza.
Sostiene la difesa di parte convenuta di aver correttamente operato nel rispetto della normativa prevista in materia di portabilità delle utenze, avendo potuto provvedere alla migrazione del numero solo a seguito della messa a disposizione dell'utenza da parte dell'operatore licenziatario, avvenuta tardivamente. A sostegno della propria tesi, ha prodotto copia della TA RA da cui poter dedurre che la richiesta di rientro, inviata alla Tiscali s.p.a., veniva da quest'ultima attuata solo in data
05.11.2013, alle ore 10:30:00, sicché solo in tale occasione la ha potuto procedere alla CP_1 creazione dell'ordine.
Sebbene parte attrice abbia contestato la validità della predetta documentazione, poiché intestata ad altro utente – , in luogo di –, la stessa può ritenersi senz'altro riferibile Persona_1 Parte_1 all'utenza per cui è causa, in ragione sia della piena corrispondenza del numero di telefonia ivi indicato
(n. 0805241219), sia della circostanza, riferita dallo stesso attore, che la abbia erroneamente CP_1 indicato in l' intestatario della linea telefonica del proprio studio Persona_2 professionale.
Ciò nonostante, tale produzione documentale non può ritenersi sufficiente al fine di escludere la responsabilità della per la tardiva migrazione dell'utenza. CP_1
Parte Difatti, sebbene dalle schermate allegate risulti quale (data richiesta ordine) il 24.06.2013, quale data di creazione ordine il 05.11.2013 (ore 10:30:03) e come ultima modifica il 05.11.2013, ore
12:26:25, non vi sono ulteriori elementi da cui dedurre che il ritardo tra la richiesta e successiva attivazione sia dipeso da inadempienze addebitabili all'operatore donating Tiscali s.p.a. Peraltro,
l'asserito ritardo nella trasmissione della gestione dell'utenza da parte del licenziatario è stato dedotto in maniera assai generica dalla difesa della società convenuta, che non ha neppure allegato documentazione attestante, quantomeno, un sollecito alla migrazione della linea telefonica, conformemente all'onere di collaborazione tra operatori telefonici, imposto al fine di garantire la continuità del servizio di somministrazione per l'utenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi accertato l'inadempimento della compagnia telefonica convenuta rispetto alle obbligazioni assunte in forza del contratto di gestione telefonica del 14.05.2013.
4. Non può, tuttavia, trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali - asseritamente causati dall'illegittima sospensione della linea telefonica.
Parte attrice, invero, ha affermato di aver subito un pregiudizio economico, a titolo di lucro cessante e perdita di chance – oltreché per danno all'immagine-, per gli incarichi professionali persi in ragione dell'impossibilità dell'utenza di mettersi in contatto con il proprio studio legale, nonché per l'impossibilità di pubblicizzare il trasferimento della sede del proprio studio professionale, avvenuto a settembre 2012, presso altro indirizzo.
Ebbene, tali voci di danno risultano integralmente sfornite di prova, in assenza di circostanze da cui poter dedurre l'effettivo pregiudizio subito in ragione del lamentato inadempimento;
parte attrice non ha neppure articolato prove orali volte a comprovare l'asserita difficoltà dei propri assistiti a mettersi in contatto con lo studio legale e la conseguente perdita di occasioni lavorative a causa della irreperibilità del professionista, così come gli eventuali minori incassi durante i periodi di malfunzionamento della linea;
neppure l'ulteriore voce di danno – invero articolata tardivamente ed in maniera generica dalla difesa di parte attrice – conseguente all'errata intestazione dell'utenza telefonica appare fondata, poiché totalmente priva di riscontro probatorio alcuno.
Per altro verso, il risarcimento dei danni non patrimoniali, derivanti da un impedimento di fruizione del servizio telefonico, non può essere riconosciuto, in quanto l'interruzione della linea non viola alcun diritto alla persona costituzionalmente garantito (Cass. ord. n. 17894 del 27.08.2020). Non appare dirimente, infine, il richiamo alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., pur invocato da parte attrice;
la disposizione richiamata, infatti, consente al giudice di liquidare in via equitativa il danno che non possa essere provato nel suo esatto ammontare, ma non può prescindere da un accertamento dell'esistenza stessa del danno sotto il profilo dell'an (vedasi, ex multis, Cass. n.
26051/2020, secondo cui “la liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum, e richiede, altresì, onde non risultare arbitraria,
l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata”).
In ragione della mancata prova del danno nell'an, la domanda di risarcimento deve essere rigettata, poiché infondata.
5. L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accerta l'inadempimento della al contratto di gestione telefonica Controparte_1 stipulato in data 14.05.2013;
2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni causati dall'ingiustificata interruzione dell'utenza;
3. Spese compensate.
Così deciso in Bari il 29.10.2025 Il Giudice Laura Vincenza Amato