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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 24/02/2026, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1699/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore BARBARANO ALFONSO, Giudice DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4845/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci, 62/76 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8755/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 30 e pubblicata il 16/05/2025
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002171080131298161 IMU 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002171080131298161 IMU 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002171080131298161 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 536/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI Resistente/Appellato: Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1Visto e letto l'atto di costituzione nel presente grado di srl e Municipia SpA nonch é del Comune di Napoli;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto parzialmente il ricorso contribuente annullando l'impugnato in via principale fermo amministrativo per il recupero di somme recate da tre avvisi di accertamento per IMU rispettivamente 2016, 2017 e 2018, perchè: “ La contumacia del concessionario suindicato (Resistente_1 e Municipia) rende impossibile verificare l'esistenza della notifica del preavviso di fermo, necessario ai fini della regolarità dell'iscrizione del fermo amministrativo impugnato, che pertanto risulta illegittimo ” ;
-che la detta sentenza nel contempo ha, invece, rigettato la contestuale richiesta contribuente di annullamento per intervenuta decadenza dei tre avvisi di accertamento perchè non notifcati nel termine di legge, in quanto: “ Per quanto riguarda il Comune di Napoli, ha provato la regolarità delle notifiche degli atti presupposti (avvisi di accertamento), dimostrandone la legittimità e confermando, così, la correttezza del proprio operato ” ; -che la appellante ha reagito impugnando tale ultimo capo, lamentando che la notificazione dei tre accertamenti sarebbe indimostrata in quanto tutte nulle perchè: per l'accertamento relativo al 2016, la cui notificazione è avvenuta per irreperibilità relativa, la CAD non sarebbe stata ricevuta dal contribuente ma da altro soggetto con firma illeggibile;
per i due accertamenti per il 2017 e il 2018, la notifica di entrambi -avvenuta a mezzo posta ex lege 890/1982, parimenti per irreperibilità relativa, mediante deposito presso l'Ufficio Postale per temporanea assenza del destinatario- sarebbe nulla in assenza della produzione del relativo avviso di ricevimento della CAD neppure risultata spedita;
-che la concessionaria si è costituita, senza proporre appello incidentale avverso la statuizione di primo grado di nullità del fermo per mancata notifica del preavviso ad essa precipuamente pertinente;
-che il Comune si è costituito ribadendo la ritualità delle notificazioni degli avvisi;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono;
-che effettivamente con il ricorso di primo grado la parte contribuente aveva impugnato il fermo amministrativo denunciando, oltre che il vizio di omessa preventiva notificazione del relativo preavviso, anche la inesistente notifica degli atti prodromici di accertamento in ragione ai quali aveva eccepito espressamente la decadenza;
-che la Corte di primo grado ha ritenuto ritualmente notificati gli atti di accertamento, cosa che con l'appello il contribuente contesta;
-che non avendo la concessionaria proposto appello incidentale sul capo della sentenza che ha annullato il fremo amministrativo per omessa notifica del relativo preavviso, la cognizione di questo Giudice di appello rimane circoscritta alla questione incidente sulla decadenza opposta riguardo agli avvisi;
-che vi è interesse all'appello della parte contribuente, la quale reagendo all'atto di garanzia di riscossione, ha messo in discussione, domandando espressamente l'accertamento (incidentale) della estinzione della pretesa per cui si procede in dipendenza della decadenza verificatasi, e la domanda è da ritenersi ammissibile (arg. da Corte Costituzionale n. 114/2018);
-che va innanzitutto chiarito che non occorre la introduzione di motivi aggiunti in primo grado per far valere il vizio di nullità delle singole notificazioni quando, dedotto il fatto di omessa/inesistente notificazione dell'atto prodromico per eccepire la decadenza (o, secondo il regime di tributo la prescrizione) della pretesa, l'Ente impositore depositi atti di documentazione asseritramente afferenti alla attività di notifica, nè è necessaria una specifica contestazione e deduzione della ragione specifica di nullità nel grado di giudizio (oggi solo in primo grado ex novellato art. 58 D.L.vo 546/1992) in cui avviene la produzione, potendo appunto rilevarsi l'assenza di prova anche per la prima volta in appello, trattandosi di eccezione in senso lato riguardante proprio il deciso della sentenza impugnata;
-che infatti in simile situazione nei termini di giudizio vi è la eccezione su un fatto (omessa/inesistente notifica) a cui consegue per legge, in presenza del fatto del decorso del tempo, la decadenza o la prescrizione;
-che alla eccezione di fatto della omessa/inesistente notifica consegue onere della parte pubblica di dimostrare il fatto di esistenza (e validità, cfr. di seguito) della notifica: quindi il giudizio è sulla prova offerta dalla parte pubblica che non abbisogna di motivi specifici, costituendo onere del Giudice verificare se la prova della esistenza (e validità, cfr. di seguito) della notifica sia stata raggiunta;
-che il Collegio conosce l'orientamento che sta di recente formandosi in seno alla Suprema Corte (tra le più recenti Ordinanza n. 16797/2025 da punto 3 motivi) secondo cui la eccezione di omessa notifica costituirebbe un fatto diverso dalla invalida notifica, senza rapporto di continenza, e -in un regime processuale sottoposto a decadenze di azione come quello tributario e dove la nullità non è di regola rilevabile d'ufficio- la invalidità non potrebbe essere dedotta genericamente ma con la specifica ragione di nullità e solo mediante specifici motivi introducibili al più tardi nei termini e forme di motivi aggiunti ex art. 24 D.L.vo 546/1992;
-che tuttavia il Collegio ritiene non condivisibile la detta tesi, recuperando piuttosto l'insegnamento magistralmente esposto da Corte di Cassazione 14285/2021 secondo cui: “ Nel caso di specie è pacifico che con il ricorso originario il contribuente aveva dedotto, seppur genericamente, «la nullità e/o inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento» (ricorso, pag. 3) e che, a fronte della statuizione di primo grado, che l'aveva ritenuta regolare, ha dedotto in appello l'erroneità della sentenza della CTP che aveva ritenuto rituale la notifica effettuata dal messo comunale a mani della figlia senza il successivo invio ella raccomandata informativa. Premesso che anche tale ultima circostanza è assolutamente pacifica, per stessa ammissione della ricorrente, rileva il Collegio che quella effettuata dal contribuente con il ricorso in appello non sia eccezione nuova, preclusa ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992. Al riguardo deve infatti ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte con sentenza n. 24121/2017 ha ribadito che si incorre in mutatio libelli «quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta (Cass n. 12621 del 20/07/2012; Cass. n. 17457 del 27/07/2009)». La predetta pronuncia ha altresì chiarito che «si ha domanda nuova per modificazione della causa petendi, inammissibile in appello, quando i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (Cass. n. 2201 del 16/02/2012; Cass. n. 10779 del 11/05/2007; Cass. n. 22010 del 13/10/2006)». Sul punto occorre richiamare anche l'orientamento di questa Corte secondo cui, anche in presenza di una contestazione in primo grado formulata in modo generico, la parte può, nell'atto di appello, specificare le proprie difese (Cass. n. 12651 del 2018). Orbene, a tali principi non si è attenuta la CTR là dove ha rilevato che la contestazione dell'appellante circa il mancato invio della raccomandata informativa costituisse eccezione nuova, mentre invece è ben evidente che essa costituiva mera precisazione della contestazione di irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento effettuata già con il ricorso introduttivo. A tal riguardo è appena il caso di rilevare che il giudice tributario, a fronte di tale contestazione e alla stregua della documentazione prodotta dall'ufficio finanziario in primo grado, avrebbe dovuto verificare la regolarità di tutto il procedimento notificatorio, compresa quindi l'avvenuta spedizione e ricezione di quella raccomandata al destinatario dell'atto, risultato momentaneamente assente, nella specie necessaria trattandosi di notifica effettuata dal messo comunale nelle mani di persona di famiglia (cfr. Cass. n. 2868 del 2017). Non era quindi necessario che il ricorrente in primo grado, a fronte della produzione da parte dell'Agenzia delle entrate della documentazione attestante le modalità di notifica dell'avviso di accertamento, presentasse memoria ex art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la contestazione circa il mancato invio della raccomandata informativa non integrava un nuovo motivo di ricorso rispetto alla già dedotta irregolarità della notifica e neppure può ritenersi che tale produzione documentale facesse sorgere in capo al ricorrente un onere specifico di contestazione, ex art. 115 cod. proc. civ., della specifica modalità di notificazione non rispettata dal messo comunale. ” ;
-che invero, il recente orientamento, a sommesso parere del Collegio, si scontra, oltre che con quanto detto dal recuperato insegnamento della stessa Suprema Corte cui si rinvia, con le regole fondamentali del processo effettivo ed imparziale, come costruito in millenni sulla domanda e la eccezione e sul regime probatorio, ed addirittura con la logica;
-che la eccezione di omessa o inesistente notificazione ricomprende la eccezione di nulla notifica, in quanto non deduce altro che il fatto della assenza della conoscenza dell'atto (anzi più correttamente che l'atto non sia pervenuto al destinatario e quindi non ne abbia conoscenza): infatti, la notifica serve alla presunzione legale (iuris et de iure) di avvenuta ricezione dell'atto e dunque conoscenza (perciò la nullità della notificazione è sanabile per raggiungimento dello scopo); se si eccepisce la omessa o inesistente notifica, significa che la parte si duole di non aver ricevuto l'atto e quindi di non averne conoscenza;
la nullità della notifica è una situazione in cui non vi è la prova che l'attività notificatoria sia idonea a determinare la presunzione legale del ricevimento e dunque della conoscenza, sicchè o si dimostra aliunde che abbia raggiuinto lo scopo (e quindi risulta sanata) ovvero non risulta dimostrata la ricezione e la conoscenza;
logicamente la eccezione di inesistente o omessa notificazione consiste nella deduzione del fatto di non avere avuto la ricezione e conoscenza dell'atto, che è il fatto (negativo) percepibile e deducibile da chi avrebbe avuto “diritto” ad ottenere la ricezione (e quindi la conoscenza);
-che invero logicamente per chi aveva il diritto ad ottenere la notifica dell'atto dire è omessa o inesistente significa eccepire il fatto di non aver avuto la ricezione e conoscenza dell'atto;
-che infatti proprio per questo, eccepita la inesistenza o omissione della notifica, la prova grava sulla contro parte, che è onerata dalla legge a portare legalmente a conoscenza del proprio atto il destinatario (per assolvere, secondo i casi, all'onere decadenziale ovvero alla interruzione della prescrizione);
-che la prova consiste proprio nella dimostrazione della valida notifica, in quanto essenzialmente si concreta nel dimostrare l'avvenuta ricezione e conoscenza legale mediante la presunzione di legge, ossia sta nel dimostrare che la attività di notificazione (cioè prevista dalla Legge) sia stata conforme al modello legale essenziale (minimo), perchè solo il rispetto delle formalità essenziali (che consistono in attività “materiali”, anche quelle di notificazione a mezzo pec, e quindi sono fatti) previste dal modello legale è idoneo a provare per presunzione legale l'avvenuta notifica, cioè la ricezione e conoscenza legale richiesta dalla Legge;
-che il recente orientamento, a parere del Collegio, confonde tra la deduzione necessaria e tempestiva del motivo inerente il vizio dell'atto impositivo o riscossivo e della sua condizione di efficacia con la prova del fatto della sua notificazione che realizza la condizione per l'efficacia: il regime decadenziale riguarda la deduzione del motivo avverso l'atto e le sue condizioni di efficacia (tra cui rientra la esistenza del fatto della notifica -a cui appunto corrisponde la eccezione di negazione del fatto della notifica-); non è necessario dedurre un motivo formale e specifico sulla prova della valida notifica e, a ben vedere, neppure procedere ad una specifica contestazione, perchè la prova (del fatto) deve essere appunto apprezzata (anche autonomamente e d'obbligo) dal Giudice;
-che francamente, applicando la logica secondo il senso comune, non si può negare il rapporto di continenza tra omissione e nullità della notifica, in quanto la omissione è il fatto di non aver ricevuto l'atto, la nullità è una valutazione giuridica di fatti (l'attività materiale contemplata dalla legge) oppositivi alla negazione, ossia affermativi per presunzione: si può affermare la esistenza della avvenuta ricezione dell'atto solo in presenza di notifica valida (per presunzione di legge iuris et de iure), cioè conforme al modello legale;
in assenza di prova della conformità non è possibile la presunzione di legge del fatto;
-che del resto all'atto pratico, se fosse richiesta la introduzione di specifici motivi per far valere, alla stregua del materiale probatorio prodotto in giudizio dall'Ente impositore o di riscossione, la invalidità giuridica (cioè la inidoneità a costituire il fatto noto previsto per la presunzione legale), il motivo non sarebbe più verso l'atto impositivo (volitivo provvedimentale) e le sue condizioni di efficacia, che -se non assolte in un determinato tempo- determinano la decadenza (o, secondo le varie fattispecie, la prescrizione) della pretesa;
diversamente il motivo sarebbe direttamente sul materiale di prova della condizione di efficacia: si impugnerebbe la notifica direttamente, ossia il fatto (che non appare dalla legge mai previsto impugnabile in nessuna fattispecie e non è atto volitivo provvedimentale e neppure impugnabile tipico per legge ex se);
-che la soluzione percorsa recentemente dalla Suprema Corte, inoltre, cozza con il principio dello Stato di diritto di imparzialità della giurisdizione ma anche dell'amministrazione (art. 97 Cost., art. 41 CDFUE), perchè si porrebbe una parte -che già amministrativamente è in posizione di superiorità- in posizione di vantaggio, in quanto sarebbe onerata solo ad affermare (semmai con mera attestazione in un estratto di ruolo, come spesso accade) di aver provveduto alla notificazione ovvero a limitarsi a produrre documenti afferenti a segmenti di attività materiali astrattamente riconducibili ad una attività notificatoria, per superare la eccezione di omessa o inesistente o (genericamente posta) nullità della notifica, e si graverebbe la parte debole ad una ulteriore impugnazione, peraltro sottoposta a termini perentori, per disquisire sulla conformità al modello legale dei segmenti documentali astrattamente riconducili al modello legale di notificazione documentati -per di più, a seguito di motivi aggiunti, ulteriormente integrabili in processo dalla parte pubblica-, così alleviando ingiustificatamente l'onere della prova e alla sua deduzione processuale in capo proprio alla parte forte del rapporto (che è avvantaggiata in tema di costi di difesa, di Contributi Unificati e di organizzazione ecc.);
-che infine la detta qui criticata soluzione si scontra con il principio di effettiva difesa, sottoponendo ad ostacoli la difesa del contribuente riguardo per di più ad un onere, e quindi ad un interesse, della parte pubblica;
e rimettendo di fatto in termini nel processo la parte pubblica per l'eventuale completamento della prova a seguito della introduzione di motivi aggiunti, alterando il principio di parità (art. 111 Cost.);
-che, certo, il recente orientamento della Suprema Corte non può trovare giustificazione in finalità anche astrattamente riconducibili ad interesse generale, quali l'esigenza di attenuare pericoli per l'erario pubblico di perdita di crediti accertati per omissioni o irregolarità di notifica ovvero disincentivare impugnazioni per sola sfida che il più delle volte (secondo esperienza) si rilevano infondate ma che addossano un lavoro puntuale alle Amministrazioni e allo stesso Giudice: il ruolo di garanzia imparziale, che è onere di qualsiasi Giudice, non è abdicabile: il Giudice è soggetto alla legge e la deve “soltanto” (art. 101 co. 2 Cost.) applicare in modo rigoroso e non strumentale quand'anche la rigorosa applicazione richieda oneri o possa compromettere esigenze astrattamente generali;
-che in particolare tiene il Collegio a precisare che spesso sfugge che le norme sulla decadenza e prescrizione in materia tributaria e contributiva in genere non sono solo a garanzia del cittadino, ma vengono imposte dal Legislatore -in adempimento dell'obbligo costituzionale (art. 97 Cost.)- anche (e soprattutto) a carico degli Enti impositori e riscossori per sollecitarne la azione che deve essere efficiente e tempestiva (buon andamento) nell'interesse generale: i termini assegnati dal Legislatore sono ampiamente congrui (e peraltro le nullità o inesistenze di notifica in materia tributaria recuperabili con l'atto successivo mediante la previsione generale della irretrattabilità successiva), per cui se gli Enti giungono all'ultimo momento del tempo concesso, si assumono il rischio del vizio di nullità della notificazione e della conseguente decadenza (sulle cui responsabilità poi provvederà, nel rigoroso rispetto della separazione dei poteri, l'amministrazione o la giurisdizione, originariamente riservata dalla Costituzione, contabile); rischio dell'ultimo momento che si assume una Amministrazione inefficiente e che non può ridondare in danno del rispetto (art. 23 Cost. e art. 1 I prot. CEDU, art. 8 CEDU) del patrimonio e della effettività (art. 24 Cost. e 47 CDFUE), non intralciata da ostacoli, della difesa del singolo cittadino;
-che venendo al merito della controversia in esame:
• mentre risulta la prova della notificazione dell'avviso di accertamento per il periodo di imposta 2016, perche' la fattispecie notificatoria e' documentata e provata completa, nulla rilevando che l'avviso di ricevimento CAD sia stato sottoscritto con firma illeggibile e non riferibile al destinatario, perche' lo stesso attesta che il plico contenente la CAD e' giunto al domicilio del destinatario, e tanto basta;
• per gli altri due avvisi di accertamento non risultano depositati gli avvisi di ricevimento della CAD ne' i plichi della stessa restituiti per compiuta giacenza, ma, oltre l'avviso di ricevimento postale attestante il tentativo di notifica e la constatazione di irreperibilita' relativa (la cd. cartolina verde), solo le due buste originarie contenenti l'atto notificando restituito dal servizio postale decorsi i 180 giorni dal deposito: manca agli atti qualsiasi documento afferente l'attivita' materiale essenziale successiva alla constatata irreperibilita' relativa (ivi compresa la ricevuta di spedizione della CAD, che pure si assume effettuata in cartolina verde, ossia nell'avviso di ricevimento del plico contente l'atto notificando restituito per attestare la irreperibilità relativa), e segnatamente manca la prova dell'avvenuta consegna della CAD, mediante il deposito giudiziale dell'apposito avviso di ricevimento, ovvero della circostanza che la detta raccomandata CAD sia comunque pervenuta al domicilio della contribuente destinataria, mediante il deposito giudiziale del plico della stessa riconsegnato dal servizio postale per mancata consegna (con le relative indispensabili annotazioni, sull'avviso di ricevimento o sulla busta, dell'effettivo tentativo di consegna della CAD);
-che pertanto applicando il noto principio di diritto statuito dalle SS.UU. n. 10012/2021: « In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima » . non risulta la prova di notificazione conforme a modello legale;
-che, quindi, si è verificata la eccepita decadenza per i detti due avvisi di accertamento, poiché il primo atto notificato, portante a legale conoscenza, è il fermo principalmente impugnato notificato il 20 dicembre 2024, a decadenza già maturata;
-che infatti per i periodi di imposta 2017 e 2018 il termine di notifica dell'atto accertativo si è compiuto rispettivamente il 31 dicembre 2022 (o al più tardi il 25 marzo 2023, applicando, secondo non condivisa giurisprudenza di legittimità, la sospensione ex art. 67 co. 1 D.L. 18/2020) e il 31 dicembre 2023 (o al più tardi il 25 marzo 2024);
-che tanto implica l'annullamento dei due avvisi di accertamento in quanto notificati tardivamente a decadenza compiutasi;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese di primo grado non vanno nuovamente regolate, atteso il giudicato interno formatosi sulla ragione di accoglimento del ricorso di primo grado che ha dato luogo alla regolazione;
mentre le spese del presente grado vanno compensate in considerazione delle parziale soccombenza appellante nonche' delle ragioni di decisione distoniche verso il piu' recente criticato orientamento della Suprema Corte;
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello e per lo effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, annulla gli avvisi di accertamento per i periodi di imposta 2017 e 2018; conferma nel resto, anche riguardo al capo delle spese, la sentenza appellata. Compensa integralmente e reciprocamente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore BARBARANO ALFONSO, Giudice DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4845/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci, 62/76 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8755/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 30 e pubblicata il 16/05/2025
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002171080131298161 IMU 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002171080131298161 IMU 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002171080131298161 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 536/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI Resistente/Appellato: Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1Visto e letto l'atto di costituzione nel presente grado di srl e Municipia SpA nonch é del Comune di Napoli;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto parzialmente il ricorso contribuente annullando l'impugnato in via principale fermo amministrativo per il recupero di somme recate da tre avvisi di accertamento per IMU rispettivamente 2016, 2017 e 2018, perchè: “ La contumacia del concessionario suindicato (Resistente_1 e Municipia) rende impossibile verificare l'esistenza della notifica del preavviso di fermo, necessario ai fini della regolarità dell'iscrizione del fermo amministrativo impugnato, che pertanto risulta illegittimo ” ;
-che la detta sentenza nel contempo ha, invece, rigettato la contestuale richiesta contribuente di annullamento per intervenuta decadenza dei tre avvisi di accertamento perchè non notifcati nel termine di legge, in quanto: “ Per quanto riguarda il Comune di Napoli, ha provato la regolarità delle notifiche degli atti presupposti (avvisi di accertamento), dimostrandone la legittimità e confermando, così, la correttezza del proprio operato ” ; -che la appellante ha reagito impugnando tale ultimo capo, lamentando che la notificazione dei tre accertamenti sarebbe indimostrata in quanto tutte nulle perchè: per l'accertamento relativo al 2016, la cui notificazione è avvenuta per irreperibilità relativa, la CAD non sarebbe stata ricevuta dal contribuente ma da altro soggetto con firma illeggibile;
per i due accertamenti per il 2017 e il 2018, la notifica di entrambi -avvenuta a mezzo posta ex lege 890/1982, parimenti per irreperibilità relativa, mediante deposito presso l'Ufficio Postale per temporanea assenza del destinatario- sarebbe nulla in assenza della produzione del relativo avviso di ricevimento della CAD neppure risultata spedita;
-che la concessionaria si è costituita, senza proporre appello incidentale avverso la statuizione di primo grado di nullità del fermo per mancata notifica del preavviso ad essa precipuamente pertinente;
-che il Comune si è costituito ribadendo la ritualità delle notificazioni degli avvisi;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono;
-che effettivamente con il ricorso di primo grado la parte contribuente aveva impugnato il fermo amministrativo denunciando, oltre che il vizio di omessa preventiva notificazione del relativo preavviso, anche la inesistente notifica degli atti prodromici di accertamento in ragione ai quali aveva eccepito espressamente la decadenza;
-che la Corte di primo grado ha ritenuto ritualmente notificati gli atti di accertamento, cosa che con l'appello il contribuente contesta;
-che non avendo la concessionaria proposto appello incidentale sul capo della sentenza che ha annullato il fremo amministrativo per omessa notifica del relativo preavviso, la cognizione di questo Giudice di appello rimane circoscritta alla questione incidente sulla decadenza opposta riguardo agli avvisi;
-che vi è interesse all'appello della parte contribuente, la quale reagendo all'atto di garanzia di riscossione, ha messo in discussione, domandando espressamente l'accertamento (incidentale) della estinzione della pretesa per cui si procede in dipendenza della decadenza verificatasi, e la domanda è da ritenersi ammissibile (arg. da Corte Costituzionale n. 114/2018);
-che va innanzitutto chiarito che non occorre la introduzione di motivi aggiunti in primo grado per far valere il vizio di nullità delle singole notificazioni quando, dedotto il fatto di omessa/inesistente notificazione dell'atto prodromico per eccepire la decadenza (o, secondo il regime di tributo la prescrizione) della pretesa, l'Ente impositore depositi atti di documentazione asseritramente afferenti alla attività di notifica, nè è necessaria una specifica contestazione e deduzione della ragione specifica di nullità nel grado di giudizio (oggi solo in primo grado ex novellato art. 58 D.L.vo 546/1992) in cui avviene la produzione, potendo appunto rilevarsi l'assenza di prova anche per la prima volta in appello, trattandosi di eccezione in senso lato riguardante proprio il deciso della sentenza impugnata;
-che infatti in simile situazione nei termini di giudizio vi è la eccezione su un fatto (omessa/inesistente notifica) a cui consegue per legge, in presenza del fatto del decorso del tempo, la decadenza o la prescrizione;
-che alla eccezione di fatto della omessa/inesistente notifica consegue onere della parte pubblica di dimostrare il fatto di esistenza (e validità, cfr. di seguito) della notifica: quindi il giudizio è sulla prova offerta dalla parte pubblica che non abbisogna di motivi specifici, costituendo onere del Giudice verificare se la prova della esistenza (e validità, cfr. di seguito) della notifica sia stata raggiunta;
-che il Collegio conosce l'orientamento che sta di recente formandosi in seno alla Suprema Corte (tra le più recenti Ordinanza n. 16797/2025 da punto 3 motivi) secondo cui la eccezione di omessa notifica costituirebbe un fatto diverso dalla invalida notifica, senza rapporto di continenza, e -in un regime processuale sottoposto a decadenze di azione come quello tributario e dove la nullità non è di regola rilevabile d'ufficio- la invalidità non potrebbe essere dedotta genericamente ma con la specifica ragione di nullità e solo mediante specifici motivi introducibili al più tardi nei termini e forme di motivi aggiunti ex art. 24 D.L.vo 546/1992;
-che tuttavia il Collegio ritiene non condivisibile la detta tesi, recuperando piuttosto l'insegnamento magistralmente esposto da Corte di Cassazione 14285/2021 secondo cui: “ Nel caso di specie è pacifico che con il ricorso originario il contribuente aveva dedotto, seppur genericamente, «la nullità e/o inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento» (ricorso, pag. 3) e che, a fronte della statuizione di primo grado, che l'aveva ritenuta regolare, ha dedotto in appello l'erroneità della sentenza della CTP che aveva ritenuto rituale la notifica effettuata dal messo comunale a mani della figlia senza il successivo invio ella raccomandata informativa. Premesso che anche tale ultima circostanza è assolutamente pacifica, per stessa ammissione della ricorrente, rileva il Collegio che quella effettuata dal contribuente con il ricorso in appello non sia eccezione nuova, preclusa ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992. Al riguardo deve infatti ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte con sentenza n. 24121/2017 ha ribadito che si incorre in mutatio libelli «quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta (Cass n. 12621 del 20/07/2012; Cass. n. 17457 del 27/07/2009)». La predetta pronuncia ha altresì chiarito che «si ha domanda nuova per modificazione della causa petendi, inammissibile in appello, quando i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (Cass. n. 2201 del 16/02/2012; Cass. n. 10779 del 11/05/2007; Cass. n. 22010 del 13/10/2006)». Sul punto occorre richiamare anche l'orientamento di questa Corte secondo cui, anche in presenza di una contestazione in primo grado formulata in modo generico, la parte può, nell'atto di appello, specificare le proprie difese (Cass. n. 12651 del 2018). Orbene, a tali principi non si è attenuta la CTR là dove ha rilevato che la contestazione dell'appellante circa il mancato invio della raccomandata informativa costituisse eccezione nuova, mentre invece è ben evidente che essa costituiva mera precisazione della contestazione di irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento effettuata già con il ricorso introduttivo. A tal riguardo è appena il caso di rilevare che il giudice tributario, a fronte di tale contestazione e alla stregua della documentazione prodotta dall'ufficio finanziario in primo grado, avrebbe dovuto verificare la regolarità di tutto il procedimento notificatorio, compresa quindi l'avvenuta spedizione e ricezione di quella raccomandata al destinatario dell'atto, risultato momentaneamente assente, nella specie necessaria trattandosi di notifica effettuata dal messo comunale nelle mani di persona di famiglia (cfr. Cass. n. 2868 del 2017). Non era quindi necessario che il ricorrente in primo grado, a fronte della produzione da parte dell'Agenzia delle entrate della documentazione attestante le modalità di notifica dell'avviso di accertamento, presentasse memoria ex art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la contestazione circa il mancato invio della raccomandata informativa non integrava un nuovo motivo di ricorso rispetto alla già dedotta irregolarità della notifica e neppure può ritenersi che tale produzione documentale facesse sorgere in capo al ricorrente un onere specifico di contestazione, ex art. 115 cod. proc. civ., della specifica modalità di notificazione non rispettata dal messo comunale. ” ;
-che invero, il recente orientamento, a sommesso parere del Collegio, si scontra, oltre che con quanto detto dal recuperato insegnamento della stessa Suprema Corte cui si rinvia, con le regole fondamentali del processo effettivo ed imparziale, come costruito in millenni sulla domanda e la eccezione e sul regime probatorio, ed addirittura con la logica;
-che la eccezione di omessa o inesistente notificazione ricomprende la eccezione di nulla notifica, in quanto non deduce altro che il fatto della assenza della conoscenza dell'atto (anzi più correttamente che l'atto non sia pervenuto al destinatario e quindi non ne abbia conoscenza): infatti, la notifica serve alla presunzione legale (iuris et de iure) di avvenuta ricezione dell'atto e dunque conoscenza (perciò la nullità della notificazione è sanabile per raggiungimento dello scopo); se si eccepisce la omessa o inesistente notifica, significa che la parte si duole di non aver ricevuto l'atto e quindi di non averne conoscenza;
la nullità della notifica è una situazione in cui non vi è la prova che l'attività notificatoria sia idonea a determinare la presunzione legale del ricevimento e dunque della conoscenza, sicchè o si dimostra aliunde che abbia raggiuinto lo scopo (e quindi risulta sanata) ovvero non risulta dimostrata la ricezione e la conoscenza;
logicamente la eccezione di inesistente o omessa notificazione consiste nella deduzione del fatto di non avere avuto la ricezione e conoscenza dell'atto, che è il fatto (negativo) percepibile e deducibile da chi avrebbe avuto “diritto” ad ottenere la ricezione (e quindi la conoscenza);
-che invero logicamente per chi aveva il diritto ad ottenere la notifica dell'atto dire è omessa o inesistente significa eccepire il fatto di non aver avuto la ricezione e conoscenza dell'atto;
-che infatti proprio per questo, eccepita la inesistenza o omissione della notifica, la prova grava sulla contro parte, che è onerata dalla legge a portare legalmente a conoscenza del proprio atto il destinatario (per assolvere, secondo i casi, all'onere decadenziale ovvero alla interruzione della prescrizione);
-che la prova consiste proprio nella dimostrazione della valida notifica, in quanto essenzialmente si concreta nel dimostrare l'avvenuta ricezione e conoscenza legale mediante la presunzione di legge, ossia sta nel dimostrare che la attività di notificazione (cioè prevista dalla Legge) sia stata conforme al modello legale essenziale (minimo), perchè solo il rispetto delle formalità essenziali (che consistono in attività “materiali”, anche quelle di notificazione a mezzo pec, e quindi sono fatti) previste dal modello legale è idoneo a provare per presunzione legale l'avvenuta notifica, cioè la ricezione e conoscenza legale richiesta dalla Legge;
-che il recente orientamento, a parere del Collegio, confonde tra la deduzione necessaria e tempestiva del motivo inerente il vizio dell'atto impositivo o riscossivo e della sua condizione di efficacia con la prova del fatto della sua notificazione che realizza la condizione per l'efficacia: il regime decadenziale riguarda la deduzione del motivo avverso l'atto e le sue condizioni di efficacia (tra cui rientra la esistenza del fatto della notifica -a cui appunto corrisponde la eccezione di negazione del fatto della notifica-); non è necessario dedurre un motivo formale e specifico sulla prova della valida notifica e, a ben vedere, neppure procedere ad una specifica contestazione, perchè la prova (del fatto) deve essere appunto apprezzata (anche autonomamente e d'obbligo) dal Giudice;
-che francamente, applicando la logica secondo il senso comune, non si può negare il rapporto di continenza tra omissione e nullità della notifica, in quanto la omissione è il fatto di non aver ricevuto l'atto, la nullità è una valutazione giuridica di fatti (l'attività materiale contemplata dalla legge) oppositivi alla negazione, ossia affermativi per presunzione: si può affermare la esistenza della avvenuta ricezione dell'atto solo in presenza di notifica valida (per presunzione di legge iuris et de iure), cioè conforme al modello legale;
in assenza di prova della conformità non è possibile la presunzione di legge del fatto;
-che del resto all'atto pratico, se fosse richiesta la introduzione di specifici motivi per far valere, alla stregua del materiale probatorio prodotto in giudizio dall'Ente impositore o di riscossione, la invalidità giuridica (cioè la inidoneità a costituire il fatto noto previsto per la presunzione legale), il motivo non sarebbe più verso l'atto impositivo (volitivo provvedimentale) e le sue condizioni di efficacia, che -se non assolte in un determinato tempo- determinano la decadenza (o, secondo le varie fattispecie, la prescrizione) della pretesa;
diversamente il motivo sarebbe direttamente sul materiale di prova della condizione di efficacia: si impugnerebbe la notifica direttamente, ossia il fatto (che non appare dalla legge mai previsto impugnabile in nessuna fattispecie e non è atto volitivo provvedimentale e neppure impugnabile tipico per legge ex se);
-che la soluzione percorsa recentemente dalla Suprema Corte, inoltre, cozza con il principio dello Stato di diritto di imparzialità della giurisdizione ma anche dell'amministrazione (art. 97 Cost., art. 41 CDFUE), perchè si porrebbe una parte -che già amministrativamente è in posizione di superiorità- in posizione di vantaggio, in quanto sarebbe onerata solo ad affermare (semmai con mera attestazione in un estratto di ruolo, come spesso accade) di aver provveduto alla notificazione ovvero a limitarsi a produrre documenti afferenti a segmenti di attività materiali astrattamente riconducibili ad una attività notificatoria, per superare la eccezione di omessa o inesistente o (genericamente posta) nullità della notifica, e si graverebbe la parte debole ad una ulteriore impugnazione, peraltro sottoposta a termini perentori, per disquisire sulla conformità al modello legale dei segmenti documentali astrattamente riconducili al modello legale di notificazione documentati -per di più, a seguito di motivi aggiunti, ulteriormente integrabili in processo dalla parte pubblica-, così alleviando ingiustificatamente l'onere della prova e alla sua deduzione processuale in capo proprio alla parte forte del rapporto (che è avvantaggiata in tema di costi di difesa, di Contributi Unificati e di organizzazione ecc.);
-che infine la detta qui criticata soluzione si scontra con il principio di effettiva difesa, sottoponendo ad ostacoli la difesa del contribuente riguardo per di più ad un onere, e quindi ad un interesse, della parte pubblica;
e rimettendo di fatto in termini nel processo la parte pubblica per l'eventuale completamento della prova a seguito della introduzione di motivi aggiunti, alterando il principio di parità (art. 111 Cost.);
-che, certo, il recente orientamento della Suprema Corte non può trovare giustificazione in finalità anche astrattamente riconducibili ad interesse generale, quali l'esigenza di attenuare pericoli per l'erario pubblico di perdita di crediti accertati per omissioni o irregolarità di notifica ovvero disincentivare impugnazioni per sola sfida che il più delle volte (secondo esperienza) si rilevano infondate ma che addossano un lavoro puntuale alle Amministrazioni e allo stesso Giudice: il ruolo di garanzia imparziale, che è onere di qualsiasi Giudice, non è abdicabile: il Giudice è soggetto alla legge e la deve “soltanto” (art. 101 co. 2 Cost.) applicare in modo rigoroso e non strumentale quand'anche la rigorosa applicazione richieda oneri o possa compromettere esigenze astrattamente generali;
-che in particolare tiene il Collegio a precisare che spesso sfugge che le norme sulla decadenza e prescrizione in materia tributaria e contributiva in genere non sono solo a garanzia del cittadino, ma vengono imposte dal Legislatore -in adempimento dell'obbligo costituzionale (art. 97 Cost.)- anche (e soprattutto) a carico degli Enti impositori e riscossori per sollecitarne la azione che deve essere efficiente e tempestiva (buon andamento) nell'interesse generale: i termini assegnati dal Legislatore sono ampiamente congrui (e peraltro le nullità o inesistenze di notifica in materia tributaria recuperabili con l'atto successivo mediante la previsione generale della irretrattabilità successiva), per cui se gli Enti giungono all'ultimo momento del tempo concesso, si assumono il rischio del vizio di nullità della notificazione e della conseguente decadenza (sulle cui responsabilità poi provvederà, nel rigoroso rispetto della separazione dei poteri, l'amministrazione o la giurisdizione, originariamente riservata dalla Costituzione, contabile); rischio dell'ultimo momento che si assume una Amministrazione inefficiente e che non può ridondare in danno del rispetto (art. 23 Cost. e art. 1 I prot. CEDU, art. 8 CEDU) del patrimonio e della effettività (art. 24 Cost. e 47 CDFUE), non intralciata da ostacoli, della difesa del singolo cittadino;
-che venendo al merito della controversia in esame:
• mentre risulta la prova della notificazione dell'avviso di accertamento per il periodo di imposta 2016, perche' la fattispecie notificatoria e' documentata e provata completa, nulla rilevando che l'avviso di ricevimento CAD sia stato sottoscritto con firma illeggibile e non riferibile al destinatario, perche' lo stesso attesta che il plico contenente la CAD e' giunto al domicilio del destinatario, e tanto basta;
• per gli altri due avvisi di accertamento non risultano depositati gli avvisi di ricevimento della CAD ne' i plichi della stessa restituiti per compiuta giacenza, ma, oltre l'avviso di ricevimento postale attestante il tentativo di notifica e la constatazione di irreperibilita' relativa (la cd. cartolina verde), solo le due buste originarie contenenti l'atto notificando restituito dal servizio postale decorsi i 180 giorni dal deposito: manca agli atti qualsiasi documento afferente l'attivita' materiale essenziale successiva alla constatata irreperibilita' relativa (ivi compresa la ricevuta di spedizione della CAD, che pure si assume effettuata in cartolina verde, ossia nell'avviso di ricevimento del plico contente l'atto notificando restituito per attestare la irreperibilità relativa), e segnatamente manca la prova dell'avvenuta consegna della CAD, mediante il deposito giudiziale dell'apposito avviso di ricevimento, ovvero della circostanza che la detta raccomandata CAD sia comunque pervenuta al domicilio della contribuente destinataria, mediante il deposito giudiziale del plico della stessa riconsegnato dal servizio postale per mancata consegna (con le relative indispensabili annotazioni, sull'avviso di ricevimento o sulla busta, dell'effettivo tentativo di consegna della CAD);
-che pertanto applicando il noto principio di diritto statuito dalle SS.UU. n. 10012/2021: « In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima » . non risulta la prova di notificazione conforme a modello legale;
-che, quindi, si è verificata la eccepita decadenza per i detti due avvisi di accertamento, poiché il primo atto notificato, portante a legale conoscenza, è il fermo principalmente impugnato notificato il 20 dicembre 2024, a decadenza già maturata;
-che infatti per i periodi di imposta 2017 e 2018 il termine di notifica dell'atto accertativo si è compiuto rispettivamente il 31 dicembre 2022 (o al più tardi il 25 marzo 2023, applicando, secondo non condivisa giurisprudenza di legittimità, la sospensione ex art. 67 co. 1 D.L. 18/2020) e il 31 dicembre 2023 (o al più tardi il 25 marzo 2024);
-che tanto implica l'annullamento dei due avvisi di accertamento in quanto notificati tardivamente a decadenza compiutasi;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese di primo grado non vanno nuovamente regolate, atteso il giudicato interno formatosi sulla ragione di accoglimento del ricorso di primo grado che ha dato luogo alla regolazione;
mentre le spese del presente grado vanno compensate in considerazione delle parziale soccombenza appellante nonche' delle ragioni di decisione distoniche verso il piu' recente criticato orientamento della Suprema Corte;
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello e per lo effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, annulla gli avvisi di accertamento per i periodi di imposta 2017 e 2018; conferma nel resto, anche riguardo al capo delle spese, la sentenza appellata. Compensa integralmente e reciprocamente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.