Decreto cautelare 16 settembre 2022
Ordinanza cautelare 5 ottobre 2022
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 6253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6253 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06253/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10193/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10193 del 2022, proposto da
D'Angelo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ludovico Baordo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Muzio Clementi 9;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
nei confronti
Municipio di Roma XII, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale del Municipio XII di Roma Capitale, rep. n. CQ/714/2022, prot. n. CQ/53755/2022 del 26/05/2022 notificata a mezzo Pec in data 14/06/2022, di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale ed in ogni caso lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, recante per oggetto: “ Diniego all'accoglimento dell'istanza di nuova concessione temporanea per ampliamento occupazione di suolo pubblico - EMERGENZA COVID19 - su sede stradale fronte civici n. 57-57a-59 di Via Edoardo Jenner antistante l'esercizio di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande con sede in Via Edoardo Jenner n. 57/A – 59 a nome della D'ANGELO S.r.l. – prot. CQ/78571 del 13/09/2021. Rimozione occupazione di suolo pubblico.”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa NA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso all’esame è stata impugnata la Determinazione Dirigenziale del Municipio XII di Roma Capitale, rep. n. CQ/714/2022, prot. n. CQ/53755/2022 del 26/05/2022, con la quale il Comune di Roma ha respinto l’istanza volta al rilascio di una nuova concessione temporanea per l’ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico presentata dalla parte ricorrente ai sensi della legislazione emergenziale COVID19 (prot. CQ/78571 del 13/09/2021), su sede stradale, di fronte ai civici n. 57-57a-59 di Via Edoardo Jenner. L’ordinanza dispone, altresì, la rimozione delle opere realizzate.
Il provvedimento è così motivato: “Via E. Jenner risulta inserita nel Regolamento Viario PGTU D.A.C. n. 21 del 26/4/2015, al n. 510 dell’Annesso “D” nell’elenco di strade di viabilità principale con classificazione IZ ovvero interzonale. Si aggiunge, inoltre, che la fascia di carreggiata residua di via E. Jenner, come dichiarato in istanza, corrisponde a metri 3,50, in contrasto con il D.M. del 5 novembre 2001, tabella 3.4 lettera a), in relazione all’articolo 13 del Codice della Strada (non derogato dalla normativa emergenziale), che stabilisce come dimensione minima per una corsia di marcia su strada urbana metri 2,75, con conseguente determinazione del limite minimo, per la strada a due corsie, di metri 5,50. Si ribadisce pertanto la NON conformità della istanza OSP al Codice della Strada”.”.
Parte ricorrente lo ha impugnato deducendone l’illegittimità per difetto di motivazione e intempestività.
Si deduce, anzitutto, che la qualificazione come “via ad alto scorrimento” di via Jenner posta a fondamento del diniego non troverebbe riscontro in alcun dato normativo nel regolamento viario di Roma Capitale, non consentendo così al ricorrente di avere contezza del significato concreto attribuito al diniego.
Mancherebbe una puntuale individuazione dei manufatti da rimuovere, rispetto alla preesistente autorizzazione.
Quanto alla tempestività dell’ordine di rimozione assunto, si evidenzia che Roma Capitale ha previsto una disciplina transitoria delle Occupazioni di Suolo Pubblico emergenza-Covid 19, in vigore dal 22 luglio 2022 recante “Normativa transitoria delle Occupazioni di Suolo Pubblico emergenza-Covid 19 realizzate ai sensi della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 81 del 06 luglio 2020 e dell’articolo n. 38 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021 e s.m.i.”, pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 7 luglio 2022, che consentirebbe la permanenza dell’OSP emergenziale fino al 31 dicembre 2022, subordinatamente alla presentazione, entro il 30 settembre 2022, di una comunicazione in cui si attesti la volontà di mantenere l’occupazione di suolo pubblico realizzata in forma semplificata.
Si è costituito il Comune di Roma, contestando nel merito le avverse censure. Il Comune evidenzia, in particolare, che il provvedimento è motivato non solo in ragione della qualificazione della via Jenner come viabilità principale, ma anche in ragione delle condizioni di sicurezza in cui verrebbe a trovarsi la strada.
La domanda cautelare proposta in seno al ricorso è stata respinta con ordinanza n. 6150/ 22 del 5.10.2022 sulla scorta della seguente motivazione: “Ritenuto che il ricorso, ad un sommario esame, proprio della presente fase cautelare, non appare assistito da sufficiente fumus di fondatezza, in ragione del fatto che il provvedimento impugnato presenta una motivazione basata su più profili motivazionali, uno solo dei quali oggetto di puntuale contestazione da parte del ricorrente;
Ritenuto che l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento debba essere respinta e che la parte soccombente debba essere condannata al pagamento delle spese della presente fase cautelare, liquidate come in dispositivo;”.
All’esito dell’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 9 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
2. Come anticipato nell’ordinanza cautelare n. 6150/22, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di annullamento del diniego di concessione di occupazione di suolo pubblico. Il provvedimento impugnato si fonda su due ordini di motivazioni: l’inclusione di via Jenner nella viabilità principale e la violazione della tabella 3.4 lettera a) del D.M. del 5 novembre 2001, in relazione all’articolo 13 del Codice della Strada alle dimensioni minime delle carreggiate.
Delle due motivazioni addotte risulta – peraltro genericamente - contestata solo la prima, mentre nulla si dice sulla seconda.
In ogni caso anche la prima delle due motivazioni poste a fondamento del diniego resiste alla censura di difetto di motivazione articolata da parte ricorrente. È sufficiente, infatti, a sorreggere il diniego la circostanza che l’occupazione di suolo pubblico fosse stata richiesta per l’installazione di una struttura su viabilità principale. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza “va osservato che Roma Capitale ha previsto nelle proprie prescrizioni regolamentari (non difformi, per quanto qui di rilievo, dalle suddette previsioni del Codice della strada), da ultimo all’art. 12, comma 1 e 2, della citata D.A.C. n. 21/2021, che “1. Il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico è subordinato al rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del vigente Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.). 2. Sulle sedi stradali della viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico salvo i seguenti casi e previo parere del Dipartimento Mobilità e Trasporti: a) su marciapiedi a condizione che non ricadano nella fattispecie di cui ai punti d), e), f), g) e h) di cui al successivo comma 3; b) all’interno di aree riservate alla sosta delimitate con elementi fissi ed aventi accessi ed uscite ben definiti a condizione che non riducano il numero di stalli di sosta tariffata eventualmente presenti”. Tale normativa non è derogabile dalla normativa emergenziale (ancora Cons. Stato, n. 8120 del 2023, cit.; n. 262 del 2024, cit.), in quanto relativa a profili attinenti alla sicurezza stradale, e in ogni caso non risulta derogata dal successivo art. 38 recante la “Normativa transitoria Covid-19”, che si limita a prevedere, al riguardo, una deroga agli “ulteriori criteri” previsti dall’art. 12, in linea con la precedente parte del comma 1, lett. c), riferita ai pareri preventivi obbligatori, ma non vale perciò a derogare il generale divieto di o.s.p. su strade a viabilità principale, correlato appunto a profili di sicurezza stradale, in combinazione col PGTU. In tale contesto, come condivisibilmente dedotto da Roma Capitale, è irrilevante nella specie la circostanza che la strada interessata sia qualificabile quale strada interzonale, riconducibile all’art. 2, comma 2, lett. E), Cod. strada (cfr. Regolamento viario, che espressamente assimila le “strade interzonali” al “tipo E”, descrivendole come strade con “caratteristiche intermedie tra strade urbane di quartiere (tipo E) e strade locali (tipo F)”), in quanto ai fini dell’applicabilità del divieto posto da Roma Capitale - si ripete, non incoerente con le previsioni dell’art. 20, comma 1 e 3, Codice della strada, che riguardano le diverse specifiche ipotesi dell’occupazione dei marciapiedi e di quelle «della carreggiata», in termini precari, nei sensi suindicati - ciò che rileva è l’ascrizione della strada a viabilità principale” (così Consiglio di Stato, Sez. V, 20 marzo 2024, n. 2728/24).
3. Sono, invece, infondati i profili di censura concernenti l’ordine di rimozione delle opere installate, impartito con il provvedimento impugnato contestualmente al diniego di concessione, poiché contrariamente a quanto dedotto in ricorso, le opere da rimuovere sono chiaramente indicate nel provvedimento impugnato, dovendosi escludere, per tale ragione, un difetto motivazionale e, inoltre, quanto alla proroga al 31.12.2022 delle o.s.p. prevista per le occupazioni di suolo pubblico emergenza-Covid 19 realizzate ai sensi della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 81 del 06 luglio 2020 e dell’articolo n. 38 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021, esse si riferiscono alle sole concessioni già legittimamente rilasciate.
4. In conclusione, il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
5. Le spese di lite sono compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato, ai sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NR AT, Presidente FF
NA RI, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RI | NR AT |
IL SEGRETARIO