Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/10/2003, n. 15564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15564 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE ес 64268 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA 'IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 55 64/03LA CORTE S Ogget * SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 9574/99 - Consigliere Cron.31724 Dott. Mario CICALA Consigliere Rep Dott. Eugenio AMARI . Consigliere Ud. 03/03/03 Dott. Nino FICO Rel. ConsigliereDott. Eugenia MARIGLIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 64269 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro eA CC 15492 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI Venepre PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
OFFICINE GRAFICHE MUZZIO SPA;
- intimato avverso la sentenza n. 678/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 18/04/99; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 643 udienza del 03/03/03 dal Consigliere Dott. Eugenia -1- MARIGLIANO;
per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore -Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso ACCOGLIE PER QUANTO Di Ragwone -2- Ricorso n. 9574/1999 FATTO notificato la società ritualmente Con atto di citazione in persona del legale Officine Grafiche Muzzio spa rappresentante, chiedeva il rimborso delle somme pagate per gli anni 1985/1992 relative alle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese. Il Tribunale di Venezia adito accoglieva la domanda e condannava la convenuta Amministrazione delle finanze alle conseguenti restituzioni ed alla rifusione delle spese di giudizio, ritenendo che la norma istitutiva di tale tassa fosse in contrasto con la direttiva CEE n. 17/7/1969 e con la pronuncia in merito della Corte di giustizia CEE. Detta pronuncia veniva confermata dalla Corte di appello di Venezia con sentenza parziale emessa il 5 febbraio 1998, essendo stato sospeso ex art 295 c.p.c. il processo relativamente alla questione di inammissibilità della domanda di rimborso per decadenza dall'azione ex art. 13, secondo comma, DPR n. 641/1972 in attesa della decisione in merito della Corte di giustizia CEE. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione delle finanze dello Stato in persona dell'Amministrazione Ministro in carica, con un unico articolato motivo. Non si è costituita la società Officine Grafiche Muzzio spa DIRITTO 1'Amministrazione finanziaria chiede che venga riconosciuta l'operatività della nuova disciplina del rimborso della tassa di и 1 в concessione governativa, dettata dall'art. 11, legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanata dopo la pubblicazione della sentenza per cui dall'importo complessivamente già versatoimpugnata, dalla società ed eventualmente riconosciuto a titolo di rimborso dalla sentenza impugnata, siano detratte le somme dovute (in dalla nuova disposizione) perbase a quanto stabilito iniziale nel registro delle imprese e l'iscrizione per dall'attol'iscrizione degli atti sociali diversi costitutivo. Su tale somma da rimborsare spetterebbero, poi, in base allo ius superveniens citato, interessi di mora a decorrere dalla data della domanda di rimborso, pari al 2,50% con l'esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi anatocistici. La prima questione prospettata non può trovare accoglimento per quanto concerne il riconoscimento della detrazione di £. 500.000 per l'iscrizione dell'atto costitutivo. E' vero che, secondo quanto disposto dall'art.11 1. n.
1. n. 448/1998, di interpretazione autentica dell'art. 61 331/1993, la somma predetta deve ritenersi dovuta in conseguenza di una prestazione effettuata dall'ufficio competente e, come tale, giustificata ai sensi della normativa comunitaria;
nel caso di specie, tuttavia, l'Amministrazione ricorrente avrebbe dovuto dedurre e documentare, non essendo ciò desumibile dalla sentenza impugnata, che il primo anno in relazione al quale il contribuente chiede il rimborso sia quello in cui sia avvenuta l'iscrizione ш 2 ё dell'atto costitutivo. In assenza di tale dimostrazione la domanda non può trovare accoglimento. La richiesta di applicazione dello ius superveniens non può accoglimento neppure in riferimento alle misuretrovare forfettarie annuali per l'iscrizione degli atti sociali. Tale disposizione, infatti, come recentemente ritenuto dalla Corte di giustizia europea con la sentenza 10.9.02 nei procedimenti riuniti C-216/99 e C-222/99, non risulta conforme alla normativa comunitaria qualora le iscrizioni nel registro delle imprese per le quali le tasse annuali retroattive vengono riscosse "abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le predette tasse retroattive si considerano avere sostituito ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati". Nel caso della tassa forfetaria annuale а carattere retroattivo per l'iscrizione degli atti sociali prevista dall'art.11 della citata legge n.448/98, questa Corte ha già avuto modo di osservare che tale tassa si verrebbe in realtà a cumulare con le somme già corrisposte a titolo di diritti di cancelleria per l'iscrizione ed il deposito degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo dando luogo così ad una ingiustificata duplicazione priva di ogni giustificazione che finirebbe con l'istituire nuovamente una tassa annuale senza che, a fronte di essa, corrisponda alcuna effettiva prestazione di servizi da parte dell'Ufficio. м 3 е a fronteCiò si presenta ancor più evidente nel caso in cui, della necessità di pagamento della tassa annuale in esame, la società non abbia provveduto ad iscrivere o depositare, nell'anno a cui si riferisce, alcun atto. Tale tassa si pone, quindi in contrasto con la normativa comunitaria e va, come tale, disapplicata (cass.nn. 7176/99,14064 e 15081/01). Anche la richiesta relativa all'applicazione degli interessi annuali nella misura del 2,50% come stabilito dall'art 11 della 1. n. 448/98 deve essere rigettata. Anche l'applicazione di tali interessi si pone in contrasto con la normativa comunitaria e, pertanto, la relativa norma va disapplicata. A tale proposito va preliminarmente ricordato che "3 il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso dalla Corte di giustizia CEE, nell'esercizio dei compiti istituzionali che ad essa sono attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957” (cass.civ. n. 127/97). Alla luce di tale principio, rileva la Corte che la sentenza della Corte di giustizia nel procedimento C-260/96 ha15.9.98 4 и с stabilito quanto segue: "in mancanza di disposizioni comunitarie in materia di restituzione di canoni indebitamente versati in base a regolamenti comunitari, spetta alle Autorità nazionali risolvere tutte le questioni accessorie, applicando le norme interne relative al tasso ed alla decorrenza degli stessi. Occorre, inoltre, ricordare che in due sentenze, pronunciate in data odierna (Edis, punto 35 e Spac, punto 20), la Corte ha dichiarato che una modalità di rimborso nazionale rispetta il principio di equivalenza qualora si applichi indifferentemente, per lo stesso tipo di tasse o canoni, ai ricorsi fondati sulla violazione del comunitario e a quelli fondati sull'inosservanza del diritto diritto interno. Viceversa, questo principio non può essere interpretato nel senso che obblighi uno Stato membro ad estendere a tutte le azioni di ripetizione di tasse ○ canoni, riscossi in violazione del diritto comunitario, la sua disciplina interna più favorevole in materia di rimborso. Ne discende che il diritto comunitario non osta a che la normativa di uno Stato membro preveda, in materia di interessi per la restituzione di imposte indebitamente riscosse, modalità di calcolo meno favorevoli di quelle vigenti per la ripetizione dell'indebito tra privati, purché le modalità di cui trattasi si applichino indifferentemente alle azioni fondate sul diritto interno e a quelle fondate sul diritto comunitario". Alla luce del sopraesposto principio stabilito dalla Corte di giustizia va osservato che nel caso di specie, la riduzione degli и 5 н ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA interessi al tasso legale del 2,50% previsto dall'art.11 1.n. 448/98 per effetto del richiamo del tasso legale previsto dall'art. 1284 C.C. applicato al momento dell'entrata in vigore della legge predetta ( nella misura per l'appunto del 2,50%, stabilito con decorrenza 1.1.99 dal D.M. 10.12.98), anziché al tasso più favorevole per il contribuente stabilito dall'art. 1 l.n. 29/61, e successivamente modificato con provvedimenti legislativi, applicabile per il rimborso delle tasse di concessione governativa, si pone in contrasto con la normativa comunitaria (cass. civ. n. 8651/98). Questo contrasto comporta che sia disapplicato il terzo comma dell'art.11 1. 23.12.1998, n. 448, in quanto impone per l'indebito tributario dovuto a norme comunitarie il riconoscimento di interessi moratori ad un tasso nettamente inferiore a quello spettante per l'indebito tributario derivante da norme interne. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato . Nulla si statuisce per le spese, non avendo la società resistente svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Cosi deciso in Roma il 3 marzo 2003 Il Presidente Il Consigliere estensoreW оёчис Ellari IL CANCELLIERE dott. Edigi Riftiano BAZIONE DEPOGITATO IN CANCELLERIA 1-7.01.1.2003 oggl " PANGELUIERE CT doit 6