Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 10/04/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati dott. NA LU CARRA Presidente dott.ssa RI PARLATO Giudice relatore dott. Gaspare RAPPA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 69899, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di PL PP, (C.F.
[...]), nato il [...], a [...];
Esaminati gli atti ed i documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026, il relatore, consigliere RI AR, e il Procuratore regionale, dott. Pino Zingale;
Ritenuto in
FATTO
1. La Procura presso questa Sezione, con atto di citazione depositato in data 15 maggio 2025 e successivamente notificato, ha convenuto in giudizio il signor IA PP per sentirlo condannare al risarcimento di un presunto danno erariale pari ad euro 20.368,95, oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – I.S.M.E.A., nonché al N. 97/2026 pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.
2. L’azione contabile traeva origine dalla denuncia di danno contenuta nella nota n. 0539190/2024 del 18 settembre 2024, con cui la Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetrano segnalava un’ipotesi di danno erariale riguardante l’indebita percezione da parte del convenuto di contributi comunitari, asseritamente non spettanti in quanto ottenuti inserendo nelle relative domande alcuni terreni acquistati dall’ISMEA mediante una vendita con patto di riservato dominio e successivamente rientrati nel patrimonio dell’ente a causa dell’inadempienza contrattuale dell’acquirente.
3. Secondo la ricostruzione attorea la vicenda si era articolata attraverso i seguenti passaggi.
3.1. La compravendita citata, stipulata in data 19 maggio 2011, aveva ad oggetto i fondi, situati nel territorio di Castelvetrano, censiti al foglio 94, particelle 210 (porzioni A e B), 81, 151, 156 e 211 (oltre un fabbricato rurale, pure ricadente nella particella 211) ceduti a fronte a fronte di un compenso pari ad euro 263.737,63, da corrispondersi in sessanta rate semestrali di euro 6.697,20, comprensive di una quota di capitale e una quota di interessi.
L’effetto traslativo, secondo la disciplina stabilita dall’art. 1523 c.c. e richiamata nelle disposizioni pattizie, si sarebbe verificato con il pagamento dell’ultima rata del prezzo ma il compratore veniva immesso nel possesso del bene, assumendosene la custodia, alla data della sottoscrizione dell’accordo.
Il contratto, inoltre, prevedeva una clausola risolutiva espressa ex art.
1456 c.c., operante a seguito del mancato pagamento di due rate annuali di prezzo (cfr. il documento 1, allegato alla citazione, sotto allegato pvcplaiagiuseppe.pdf, pagg. 17 – 37).
3.2. Al verificarsi di tale evenienza, l’ISMEA, con pec del 9 marzo 2021, indirizzava all’interessato una nota con cui gli comunicava di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimando il rilascio degli immobili (detta nota risultava, però, “accettata dal sistema”, come chiarito dall’ISMEA nella nota prot. 37354 del 4 novembre 2024, ma non transitata nella casella di posta del destinatario.)
Successivamente, l’inadempimento, risultante dalle scritture contabili tenute dall’ente pubblico, veniva attestato mediante atto notarile rep.
27312, racc. 11379 del 28 aprile 2021 (cfr. l’allegato n. 1 alla citazione, sotto allegato pvcplaiagiuseppe.pdf, pagg. 36 – 40).
3.3. L’agricoltore, in data 7 maggio 2021, presentava la domanda unica di pagamento n. 10263014374 (c.d. DUP) a valere sul FEAGA, ricevendo pagamenti per un importo pari ad euro 3.916,42 e la domanda relativa al Programma di Sviluppo Rurale n. 14240256306 (a valere sul FEASR), ottenendo un importo pari ad euro 12.557,71.
3.4. L’ISMEA, facendo seguito alla precedente comunicazione, il 21 luglio 2021, inviava al IA una racc. A/R avente ad oggetto la nota n. 0036523 del 13 luglio 2021 relativa all’avvenuta attestazione notarile di inadempimento e alla correlata risoluzione negoziale ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, del D.L. n. 193/2016, ribadendo l’intimazione al rilascio immediato del terreno, da considerarsi già rientrato nella disponibilità dell’ISMEA; il plico non veniva ritirato e se ne attestava la compiuta giacenza il 26 agosto 2021 (cfr. l’allegato n.
1 alla citazione, sotto allegato pvcplaiagiuseppe.pdf, pagg. 41 e l’allegato n. 2 pag. 24).
3.5. Il 12 maggio 2022, il convenuto presentava la domanda unica di pagamento n. 20264164433 – FEAGA per la nuova campagna, ricevendo pagamenti per un importo pari ad euro 3.894,82.
3.6. Secondo quanto risultante dalla documentazione in atti, le particelle nn. 81; 151; 156; 210 censite al foglio 94 del catasto del Comune di Castelvetrano per un’estensione pari ad ettari 12, are 39, centiare 24, cedute dall’ISMEA, erano state dichiarate in tutte le domande (cfr. rispettivamente le pagg. 108 – 159; 161-187 e dell’allegato alla denuncia di danno denominato “pvlaiagiuseppe.pdf” e 55 - 107).
3.7. Il signor IA, a fronte delle predette istanze, riceveva pagamenti per importi rispettivamente pari ad euro 3.916,42, euro 12.557,71, ed euro 3.894,82, fino a un totale pari ad euro 20.368,95 (cfr. il documento 1, allegato alla citazione, sotto allegato pvcplaiagiuseppe.pdf, pagg 201- 208, 209- 212 e 189 – 196).
4. Sulla base del quadro descritto, il Pubblico Ministero presso questa Sezione invitava il percettore a presentare le proprie deduzioni in ordine ad un presunto danno corrispondente all’intero ammontare dei finanziamenti, che, nell’ottica dell’accusa, erano stati conseguiti mediante dichiarazioni non veritiere e rese intenzionalmente, riguardanti terreni corrispondenti ad una superficie superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
La Procura, inoltre, evidenziava che l’interessato all’epoca della proposizione delle istanze era ben consapevole di aver perso la disponibilità dei fondi, dal momento che non poteva ignorare il proprio inadempimento, tanto già più dopo aver ricevuto la comunicazione dell’ente alienante di volersi avvalere della clausola risolutiva.
5. L’invitato non si avvaleva delle facoltà di difesa preprocessuali ed il P.M., quindi, lo conveniva in giudizio confermando l’originaria contestazione.
6. All’udienza del 28 gennaio 2026 – non costituito il convenuto - il Procuratore regionale confermava le richieste formulate nell’atto di citazione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha per oggetto l’accertamento della responsabilità erariale del convenuto in ordine all’indebita percezione di contributi comunitari a carico del FE e del SR per un totale di euro 20.368,95.
2. In primo luogo, occorre dare atto della contumacia del IA che -
se pur regolarmente citato per mezzo di notifica inoltrata via PEC ad un recapito risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle Imprese e dei professionisti - non si è costituito.
3. Passando al merito della controversia, si evidenzia che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza contabile, l’erogazione dei contributi unionali è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca al coltivatore la disponibilità della superficie, ribadendosi l’insufficienza di una mera relazione di fatto (cfr., ex pluribus, la decisione di questa Sezione n. 160/2025).
4. Passando a trattare del caso di specie, occorre prima di tutto, esaminare il contenuto della compravendita immobiliare stipulata fra il convenuto e l’ISMEA in data 18 maggio 2011.
Si tratta, come evidenziato in narrativa, di una vendita con patto di riservato dominio, sussumibile nello schema delineato dall’art. 1523 c.c., dispiegante efficacia traslativa solo al momento del pagamento dell’ultima rata del prezzo o, in alternativa, del suo integrale, e anticipato pagamento.
Il contratto, con immediata efficacia obbligatoria, prevedeva sin dalla sua stipula, l’immissione del compratore nel possesso dei beni e, per quanto d’interesse, all’art.7, stabiliva che lo stato di morosità derivante dal mancato pagamento di due rate annuali di prezzo avrebbe comportato la risoluzione di pieno diritto del contratto e con obbligo dell’acquirente di rilasciare il fondo libero da cose o persone a semplice richiesta di ISMEA.
Tale clausola appare riconducibile alla previsione di cui dell’art. 1456 c.c. – rubricato “clausola risolutiva espressa” – che, al primo comma, stabilisce che “i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite”, precisando, al secondo comma, che “in questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”.
La caducazione del vincolo negoziale, dunque, non è automatica ma consegue, una volta verificatosi il presupposto oggettivo dedotto nella clausola, alla dichiarazione di volersene avvalere rivolta dalla parte non inadempiente alla controparte.
La correlativa manifestazione di volontà, in cui si esteriorizza l’esercizio del diritto potestativo accordato ex art. 1465 c.c., ha natura recettizia, produce effetto al momento in cui giunge a conoscenza del destinatario ex art. 1334 c.c. e, in assenza di espressa previsione formale, può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purché inequivocabile (cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 32277/2023 e Cass.
Civ. sez. III, n. 167/2005).
4. Ciò premesso, occorre vagliare la fondatezza della pretesa attorea alla luce del contesto normativo e fattuale sopra esposto.
4.1. Per quanto riguarda la DUP n. 10263014374 e la domanda a valere sul Programma di Sviluppo Rurale n. 14240256306, entrambe riguardanti la campagna 2021, appare dirimente il mancato ingresso nella sfera giuridica del destinatario della PEC del 9 marzo 2021 contenente la dichiarazione dell’ente di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Tale circostanza emerge dalla nota dell’ISMEA n. 0037354 del 4 novembre 2024, in cui l’ente riferisce che “A seguito di una verifica interna, è emerso che la comunicazione, avente ad oggetto l’avvenuta risoluzione contrattuale, trasmessa da ISMEA con prot. 0013534 del 9 marzo 2021, risulta tecnicamente regolarmente “accettata” dal sistema ma non “consegnata” via PEC (allegati 3 e 4) in quanto il messaggio è stato
“rifiutato dal sistema”.
L’allegato 4, in particolare, contiene un “avviso di mancata consegna”
che dimostra che l’atto non è pervenuto al contraente inadempiente, conseguendone, data la sua natura recettizia, la perdurante efficacia della compravendita alla data della presentazione delle domande inoltrate nel 2021.
A quell’epoca, dunque, il titolo sulle particelle sussisteva: da ciò discende la legittimità dell’erogazione degli aiuti in questione, diversamente da quanto prospettato dalla Procura.
4.2. La richiesta attorea riguardante la DUP per il 2022 deve essere valutata tenendo conto di un ulteriore elemento.
La presentazione della domanda, infatti, è stata preceduta dall’invio di un’ulteriore comunicazione, veicolata dalla raccomandata A/R inviata in data 21 luglio 2021, avente ad oggetto la nota n. 0036523 del 13 luglio 2021 relativa all’avvenuta attestazione notarile di inadempimento e alla correlata risoluzione negoziale ai sensi dell’art.
13, comma 4-bis, del D.L. n. 193/2016, ribadendosi l’intimazione al rilascio immediato del terreno, da considerarsi già rientrato nella disponibilità dell’ISMEA; il plico non veniva ritirato e se ne attestava la compiuta giacenza il 26 agosto 2021.
Il perfezionamento della procedura tramite l’attestazione di compiuta giacenza impone di distinguere due piani: quello dell’operatività della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva e quello, differente e non sovrapponibile al primo, dell’effettiva consapevolezza dell’intervenuta risoluzione in capo al convenuto.
Sotto il primo profilo rileva la sussistenza degli elementi che fondano la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., ritenendosi sufficiente l'invio della raccomandata e l’attestazione della compiuta giacenza (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 21/10/2025, n. 28034;
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 15/04/2025, n. 9862, Cass. civ., Sez. VI -
2, Ordinanza, 13/12/2022, n. 36379).
L’attestazione notarile, infatti, ponendosi come elemento aggiuntivo a conferma della volontà dell’amministrazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, consente di ritenere operativa quest’ultima a far data dall’atto notarile, in assenza del regolare recapito al destinatario della precedente comunicazione dell’ISMEA.
Tuttavia, sul fronte dell’elemento soggettivo, si osserva che il mancato ritiro del plico, in assenza di altri elementi idonei a dimostrare la consapevolezza del suo contenuto da parte dell’interessato, esclude la presenza della componente cognitiva necessaria perché possa configurarsi il dolo, inteso quale volontà del convenuto di ottenere contributi relativi a particelle di cui sapeva di non poter disporre (cfr. Cass. pen., Sez. V, Sent. 05/12/2018, n. 54488 e Cass. pen., Sez. II, Sent. 14/08/2023, n. 34911).
Anche in ordine alla posta di danno in esame, dunque, l’azione, sulla base del differente percorso motivazionale sopra esposto, non può essere accolta non ravvisandosi il dolo posto alla base della prospettazione attorea.
5. In conclusione, in considerazione di tutto quanto innanzi illustrato, si ritiene che il signor IA debba essere prosciolto dall’addebito formulato in citazione.
6. Resta assorbita ogni altra questione, inclusa quella afferente all’individuazione dell’amministrazione che avrebbe patito il pregiudizio prospettato dall’accusa.
7. Dal momento che il convenuto non si è costituito non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando assolve il convenuto IA PP dall’addebito formulato in citazione.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
RI AR NA LU RA
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in segreteria nei modi di legge.
Palermo, Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco 10 aprile 2026 F.to digitalmente