Articolo 3 della Legge 4 novembre 1951, n. 1209
Articolo 2
Versione
12 dicembre 1951
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 12 dicembre 1951