Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 1
- Legge 17 giugno 1986, n. 284
Articolo 2 della Legge 17 giugno 1986, n. 284
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24 giugno 1986
24 giugno 1986
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