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Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2023, n. 23045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23045 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL VI nato a [...],ANO il 19/05/1961 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato BISORI LUCA conclude per raccoglimento del ricorso insistendo per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. L'avvocato ZURLI ENRICO conclude per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 23045 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 04/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 novembre 2022, il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, in parziale riforma del provvedimento del Gip del locale Tribunale, limitava l'applicazione della misura interdittiva applicata a EN PI alla durata di mesi 6 ed al solo capo 24 della rubrica. EN PI era stato indagato per una serie di fatti di bancarotta fraudolenta inerenti due società facenti capo a IC DO (le srl Antiche Tipografie ed Aria Advertising) ed una facente riferimento a AS IF (la srl Paint) commessi in concorso con tali soggetti, i precedenti amministratori delle stesse, con l'avvocato Romagnoli e con il nominato liquidatore (sostanziale prestanome) RE GI, prestando la propria attività di consulenza prefa lli m enta re. Il residuo capo 24 riguardava una condotta di favoreggiamento personale di AS IF, consumata in concorso con RE GI. 1.1. Il Tribunale così motivava la sua decisione, in relazione al capo 24 dell'imputazione. Era contestato, in concorso, appunto, con il liquidatore della società RE GI, il delitto di favoreggiamento personale consumato a vantaggio di AS IF, il precedente amministratore della stessa. Gli indizi consistevano nel suggerimento dato al IF di costituire una nuova società a cui trasferire i marchi ed i contratti con i fornitori. In una successiva conversazione con il curatore, l'indagate riferiva al curatore il consiglio dato al IF (di non avanzare istanza di concordato preventivo ma di costituire, grazie all'ex dipendente ZA, una nuova società a c:ui trasferire marchi e contratti, facendogli però stimare il magazzino, così che, se la nuova società fosse andata male, IF non ne avrebbe risposto). Allo stesso curatore, PI aveva chiesto di predisporre una relazione, ex art. 33 legge fall., "soft", come in effetti era avvenuto. La condotta posta in essere da PI, uno stimato Professionista, era particolarmente grave riguardano un reato commesso contro l'amministrazione della giustizia così da far ritenere il pericolo di reiterazione di a naloghi fatti. 2. Propone ricorso l'indagato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 1 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito della gravità indiziaria in ordine al delitto di favoreggiamento di cui al capo 24. PI era accusato di avere favorito, con le condotte descritte in imputazione, AS IF in relazione al fallimento della srl Paint, al fine di consentirgli di eludere le investigazioni dell'autorità. Gli indizi venivano individuati nei contatti con il curatore, nel suggerimento di costituire una diversa società, nel richiedere al curatore di redigere una relazione "soft". Non nel reperimento o nell'affiancamento del prestanome GI, in origine ascrittigli. Condotte che sarebbero state destinate ad eludere le investigazioni a carico del IF per i delitti di bancarotta societaria e bancarotta impropria e di bancarotta patrimoniale. 2.1.1. In questa prospettiva la costituzione di una nuova società era del tutto irrilevante. Se il profilo di responsabilità fosse stato,, poi, quello di compiere determinate scelte gestorie, in concorso con il GI, gli si sarebbe dovuto imputare il concorso nei reati commessi dall'amministratore e non il mero favoreggiamento. Peraltro, la costituzione della nuova società non era stata neppure ritenuta dalla Procura una circostanza significativa del contestato favoreggiamento tanto da non includerla nell'imputazione. Del resto, con il contratto di affitto dell'azienda non erano stati trasferiti i marchi e i contratti, posto che gli stessi erano sempre rimasti nella proprietà della società che, prima, aveva concesso in affitto alla fallita quella stessa azienda che poi aveva ceduto, ancora in affitto, alla nuova società. Dalle conversazioni intercettate non era neppure emerso che fosse stato il PI ad ideare l'operazione. Ed altrettanto avevano riferito sia IF sia l'ex dipendente della fallita, CA ZA, colui che aveva costituito la diversa società. Così che meglio si comprendevano le affermazioni del PI, che si era limitato ad osservare che, se la nuova società non avesse riportato utili, sarebbe stato un problema di altri soggetti e non del IF. 2.1.2. Quanto all'invito al curatore di presentare una relazione "soft" si erano travisate le risultanze di indagine. Nel brogliaccio della conversazione citata, fra il curatore e PI, non si faceva affatto cenno, infatti, alla relazione. E l'aggettivo "soft" compariva solo in una conversazione fra PI e IF in cui dopo che il secondo aveva riferito al primo che il curatore l'aveva avvertito di una possibile ipotesi di bancarotta preferenziale, 2 PI medesimo aveva ribattuto che, per come conosceva il modo di procedere del curatore, riteneva che questi avrebbe presentato, appunto, una relazione "soft". Non vi era stata pertanto alcuna induzione, del PI al curatore affinchè questi non evidenziasse le responsabilità dei precedenti amministratori. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze di cautela in base alla sola considerazione del prestigio personale e professionale di cui godeva l'indagato e della molteplicità degli addebiti. La molteplicità delle condotte era, infatti, venuta meno (la misura era stata confermata per una sola imputazione) e non era stato evidenziato alcun elemento concreto dal quale potersi trarre il pericolo di reiterazione di atti di analoga, illecita, specie. Nessuna motivazione era stata poi offerta sulla congruit:à della durata della misura. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Nicola Lettieri, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso presentato nell'interesse di EN PI merita di essere accolto. 1. E' pur vero che: - le Sezioni unite - con la sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - avevano precisato che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie;
- che tale orientamento interpretativo era stato ribadito nelle successive pronunce delle Sezioni di cui si ricordano Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 e Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 in cui si è anche precisato che il ricorso per cassazione per vizio cli motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi 3 di colpevolezza non consente al giudice di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito;
- che, pertanto, non è consentito a questa Corte la riconsiderazione degli elementi, ipoteticamente indizianti, che avrebbero dovuto condurre il Tribunale ad una diversa decisione, di conferma del presupposto della gravità indiziaria in relazione alle imputazioni per le quali aveva disposto la revoca della misura. 2. E, tuttavia, nell'odierno caso concreto, la decisione del Tribunale circa la sussistenza degli indizi relativi al delitto di favoreggiamento contestato al capo 24, sconta quel che appare, dagli stessi atti allegati al ricorso della difesa, un chiaro travisamento della prova. Quanto ai contatti tenuti dal ricorrente con il curatore del fallimento, infatti, non era affatto emerso che il primo avesse richiesto al secondo di redigere una relazione, ai sensi dell'art. 33 legge fall., "soft" ma solo che PI ne avesse prospettata la eventualità al proprio cliente, AS IF. Quanto, invece, all'ulteriore profilo ascrittogli, il suggerimento di distrarre l'azienda a favore di un'altra società costituita da un sodale del IF, risulta evidente la ragione per cui la stessa non era stata inserita nel delitto di favoreggiamento contestato al PI, potendo, questa costituire, piuttosto, un concorso, da parte del PI, nella relativa condotta di bancarotta distrattiva patrimoniale, che però non risulta essere cautelarmente contestata al medesimo. 3. L'ordinanza deve essere pertanto annullata per consentire un nuovo giudizio. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze. Così deciso, in Roma il 4 aprile 2023.
lette/sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato BISORI LUCA conclude per raccoglimento del ricorso insistendo per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. L'avvocato ZURLI ENRICO conclude per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 23045 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 04/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 novembre 2022, il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, in parziale riforma del provvedimento del Gip del locale Tribunale, limitava l'applicazione della misura interdittiva applicata a EN PI alla durata di mesi 6 ed al solo capo 24 della rubrica. EN PI era stato indagato per una serie di fatti di bancarotta fraudolenta inerenti due società facenti capo a IC DO (le srl Antiche Tipografie ed Aria Advertising) ed una facente riferimento a AS IF (la srl Paint) commessi in concorso con tali soggetti, i precedenti amministratori delle stesse, con l'avvocato Romagnoli e con il nominato liquidatore (sostanziale prestanome) RE GI, prestando la propria attività di consulenza prefa lli m enta re. Il residuo capo 24 riguardava una condotta di favoreggiamento personale di AS IF, consumata in concorso con RE GI. 1.1. Il Tribunale così motivava la sua decisione, in relazione al capo 24 dell'imputazione. Era contestato, in concorso, appunto, con il liquidatore della società RE GI, il delitto di favoreggiamento personale consumato a vantaggio di AS IF, il precedente amministratore della stessa. Gli indizi consistevano nel suggerimento dato al IF di costituire una nuova società a cui trasferire i marchi ed i contratti con i fornitori. In una successiva conversazione con il curatore, l'indagate riferiva al curatore il consiglio dato al IF (di non avanzare istanza di concordato preventivo ma di costituire, grazie all'ex dipendente ZA, una nuova società a c:ui trasferire marchi e contratti, facendogli però stimare il magazzino, così che, se la nuova società fosse andata male, IF non ne avrebbe risposto). Allo stesso curatore, PI aveva chiesto di predisporre una relazione, ex art. 33 legge fall., "soft", come in effetti era avvenuto. La condotta posta in essere da PI, uno stimato Professionista, era particolarmente grave riguardano un reato commesso contro l'amministrazione della giustizia così da far ritenere il pericolo di reiterazione di a naloghi fatti. 2. Propone ricorso l'indagato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 1 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito della gravità indiziaria in ordine al delitto di favoreggiamento di cui al capo 24. PI era accusato di avere favorito, con le condotte descritte in imputazione, AS IF in relazione al fallimento della srl Paint, al fine di consentirgli di eludere le investigazioni dell'autorità. Gli indizi venivano individuati nei contatti con il curatore, nel suggerimento di costituire una diversa società, nel richiedere al curatore di redigere una relazione "soft". Non nel reperimento o nell'affiancamento del prestanome GI, in origine ascrittigli. Condotte che sarebbero state destinate ad eludere le investigazioni a carico del IF per i delitti di bancarotta societaria e bancarotta impropria e di bancarotta patrimoniale. 2.1.1. In questa prospettiva la costituzione di una nuova società era del tutto irrilevante. Se il profilo di responsabilità fosse stato,, poi, quello di compiere determinate scelte gestorie, in concorso con il GI, gli si sarebbe dovuto imputare il concorso nei reati commessi dall'amministratore e non il mero favoreggiamento. Peraltro, la costituzione della nuova società non era stata neppure ritenuta dalla Procura una circostanza significativa del contestato favoreggiamento tanto da non includerla nell'imputazione. Del resto, con il contratto di affitto dell'azienda non erano stati trasferiti i marchi e i contratti, posto che gli stessi erano sempre rimasti nella proprietà della società che, prima, aveva concesso in affitto alla fallita quella stessa azienda che poi aveva ceduto, ancora in affitto, alla nuova società. Dalle conversazioni intercettate non era neppure emerso che fosse stato il PI ad ideare l'operazione. Ed altrettanto avevano riferito sia IF sia l'ex dipendente della fallita, CA ZA, colui che aveva costituito la diversa società. Così che meglio si comprendevano le affermazioni del PI, che si era limitato ad osservare che, se la nuova società non avesse riportato utili, sarebbe stato un problema di altri soggetti e non del IF. 2.1.2. Quanto all'invito al curatore di presentare una relazione "soft" si erano travisate le risultanze di indagine. Nel brogliaccio della conversazione citata, fra il curatore e PI, non si faceva affatto cenno, infatti, alla relazione. E l'aggettivo "soft" compariva solo in una conversazione fra PI e IF in cui dopo che il secondo aveva riferito al primo che il curatore l'aveva avvertito di una possibile ipotesi di bancarotta preferenziale, 2 PI medesimo aveva ribattuto che, per come conosceva il modo di procedere del curatore, riteneva che questi avrebbe presentato, appunto, una relazione "soft". Non vi era stata pertanto alcuna induzione, del PI al curatore affinchè questi non evidenziasse le responsabilità dei precedenti amministratori. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze di cautela in base alla sola considerazione del prestigio personale e professionale di cui godeva l'indagato e della molteplicità degli addebiti. La molteplicità delle condotte era, infatti, venuta meno (la misura era stata confermata per una sola imputazione) e non era stato evidenziato alcun elemento concreto dal quale potersi trarre il pericolo di reiterazione di atti di analoga, illecita, specie. Nessuna motivazione era stata poi offerta sulla congruit:à della durata della misura. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Nicola Lettieri, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso presentato nell'interesse di EN PI merita di essere accolto. 1. E' pur vero che: - le Sezioni unite - con la sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - avevano precisato che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie;
- che tale orientamento interpretativo era stato ribadito nelle successive pronunce delle Sezioni di cui si ricordano Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 e Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 in cui si è anche precisato che il ricorso per cassazione per vizio cli motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi 3 di colpevolezza non consente al giudice di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito;
- che, pertanto, non è consentito a questa Corte la riconsiderazione degli elementi, ipoteticamente indizianti, che avrebbero dovuto condurre il Tribunale ad una diversa decisione, di conferma del presupposto della gravità indiziaria in relazione alle imputazioni per le quali aveva disposto la revoca della misura. 2. E, tuttavia, nell'odierno caso concreto, la decisione del Tribunale circa la sussistenza degli indizi relativi al delitto di favoreggiamento contestato al capo 24, sconta quel che appare, dagli stessi atti allegati al ricorso della difesa, un chiaro travisamento della prova. Quanto ai contatti tenuti dal ricorrente con il curatore del fallimento, infatti, non era affatto emerso che il primo avesse richiesto al secondo di redigere una relazione, ai sensi dell'art. 33 legge fall., "soft" ma solo che PI ne avesse prospettata la eventualità al proprio cliente, AS IF. Quanto, invece, all'ulteriore profilo ascrittogli, il suggerimento di distrarre l'azienda a favore di un'altra società costituita da un sodale del IF, risulta evidente la ragione per cui la stessa non era stata inserita nel delitto di favoreggiamento contestato al PI, potendo, questa costituire, piuttosto, un concorso, da parte del PI, nella relativa condotta di bancarotta distrattiva patrimoniale, che però non risulta essere cautelarmente contestata al medesimo. 3. L'ordinanza deve essere pertanto annullata per consentire un nuovo giudizio. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze. Così deciso, in Roma il 4 aprile 2023.