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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1754/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
TT RG, LA
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7562/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2887/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 12 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 94/2023 TARSU/TIA 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 839/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato al Comune di Scafati, il sig. Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 2887/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con la quale, accolta la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento n. 94/2023 relativo alla tassa rifiuti anno
2018, veniva dichiarata la compensazione delle spese di lite.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia nella parte in cui, nonostante l'integrale accoglimento del ricorso, veniva disposta, in assenza di motivazione, la compensazione delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Scafati, seppur ritualmente evocato in giudizio, non provvedeva a costituirsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Come è noto, l'art. 15, comma 2, d.lvo 546/1992 deve essere interpretato nel senso che la compensazione delle spese di lite, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, è ammissibile solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione. In particolare, il Giudice deve tener conto della condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché dell'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità
l'applicazione del criterio generale della soccombenza.
Sul punto la Corte di Cassazione, con decisioni ormai uniformi, ha tratto le coordinate ermeneutiche, che possono condurre alla compensazione delle spese di lite, ai sensi degli artt. 15, comma 2, d.lvo 546/1992
e 92, comma 2, c.p.c., dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018. Con quest'ultima, infatti, la
Consulta rilevava che la regola generale è quella della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa
[1]. Tale regola non ha, tuttavia, carattere assoluto e inderogabile, essendo ampia la discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali e, segnatamente, nel regolamentare le spese di lite. Sicché
è ben possibile una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino. Peraltro, nel perimetrare l'evoluzione normativa che ha interessato l'originaria formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. con il passaggio dalla clausola generale che ammetteva la compensazione per “gravi motivi” a quella, inserita nell'art. 15, comma
2, d.lvo 546/1992, che impone, invece, la presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, lo stesso legislatore ha finito per restringere i margini del sindacato giurisdizionale, riducendo, in tal modo, le possibili deroghe alla regola generale della soccombenza[2]. In tal modo il legislatore non solo ha accentuato i rapporti tra la regola cd. della soccombenza (art. 15, comma 1, d.lvo 546/1992) e quella speciale della compensazione (art. 15, comma 2, d.lvo 546/1992) in termini di norma generale-norma eccezionale, ma ha costruito la seconda come una sorta di correttivo alla prima, di cui finisce per modulare l'applicazione secondo il principio di proporzionalità.
Il principio di responsabilità che integra la ratio della regola generale sulla soccombenza, trova, quindi, in virtù di una clausola generale (“gravi ed eccezionali ragioni”) un correttivo che scongiura esiti interpretativi contrari al principio di ragionevolezza. La gravità ed eccezionalità (cui il legislatore fa riferimento in via cumulativa) delle ragioni che inducono il Giudice a compensare le spese è correlata alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, da valutare in relazione all'incidenza di fattori esterni e non controllabili che rendano contraria al principio di proporzionalità
l'applicazione della regola della soccombenza sancita nell'art. 15, comma 1, d.lvo 546/1992 nella liquidazione delle spese. Un'ipotesi di ragione grave ed eccezionale è quella tipizzata ad opera del d.lvo 220/2023 – applicabile ai processi instaurati dal 4.4.2024 – con la quale è stato inserito nell'art. 15, comma 2, d.lvo
546/1992, il riferimento alla ipotesi in cui “la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”. Un'altra ipotesi, emersa nella giurisprudenza di legittimità
(sul punto, v. Cass., sent. n. 41360 del 23.12.2021) è invece riconducibile al mutamento sopravvenuto di giurisprudenza[3]. In ogni caso, tali ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicate nella sentenza, dove il Giudice deve dare puntuale riscontro, pur nell'ambito del parametro di sinteticità sancito nell'art. 36, comma 1, n. 4, d.lvo 546/1992. L'onere di motivazione non risponde, peraltro, a un requisito meramente formale, ma consente, oltre all'assolvimento di esigenze di trasparenza, alla funzione di verificare se le ragioni (che hanno condotto alla compensazione delle spese di lite) siano effettivamente gravi ed eccezionali, al punto che l'applicazione della regola generale della soccombenza porterebbe, in concreto,
a un esito interpretativo e applicativo contrario al principio di proporzionalità e in antitesi con gli artt. 24 e
111 Cost.
Ebbene, poiché appare evidente che nel caso in esame alcuna delle situazioni previste dalla normativa in materia, così come interpretata dalla Consulta e dalla Corte di Cassazione, è venuta a configurarsi nel caso in esame, non può non addivenirsi, previo accoglimento della sollevata impugnazione, ad una riforma della gravata pronuncia, con conseguente declaratoria di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore dell'appellante, che si è dichiarato antistatario.
[1] “La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del Giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.”
[2] “I giusti motivi sono diventati le gravi ed eccezionali ragioni: ciò significa che il perimetro della clausola generale si è ridotto, ritenendo il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, che una più estesa applicazione della regola di porre a carico del soccombente totale le spese di lite rafforzi il principio di responsabilità di chi promuove una lite, o resiste in giudizio, con conseguente effetto deflativo sul contenzioso civile.», C. cost. n. 77 del 2018
[3] V. C. Cost. sent. n. 77/2018, la quale precisa che “(…) tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.”.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna la parte appellata al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 200,00, per il primo grado, ed in euro 400,00, per il secondo grado, da attribuirsi al procuratore dell'appellante, che si è dichiarato antistatario.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
TT RG, LA
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7562/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2887/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 12 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 94/2023 TARSU/TIA 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 839/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato al Comune di Scafati, il sig. Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 2887/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con la quale, accolta la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento n. 94/2023 relativo alla tassa rifiuti anno
2018, veniva dichiarata la compensazione delle spese di lite.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia nella parte in cui, nonostante l'integrale accoglimento del ricorso, veniva disposta, in assenza di motivazione, la compensazione delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Scafati, seppur ritualmente evocato in giudizio, non provvedeva a costituirsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Come è noto, l'art. 15, comma 2, d.lvo 546/1992 deve essere interpretato nel senso che la compensazione delle spese di lite, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, è ammissibile solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione. In particolare, il Giudice deve tener conto della condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché dell'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità
l'applicazione del criterio generale della soccombenza.
Sul punto la Corte di Cassazione, con decisioni ormai uniformi, ha tratto le coordinate ermeneutiche, che possono condurre alla compensazione delle spese di lite, ai sensi degli artt. 15, comma 2, d.lvo 546/1992
e 92, comma 2, c.p.c., dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018. Con quest'ultima, infatti, la
Consulta rilevava che la regola generale è quella della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa
[1]. Tale regola non ha, tuttavia, carattere assoluto e inderogabile, essendo ampia la discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali e, segnatamente, nel regolamentare le spese di lite. Sicché
è ben possibile una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino. Peraltro, nel perimetrare l'evoluzione normativa che ha interessato l'originaria formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. con il passaggio dalla clausola generale che ammetteva la compensazione per “gravi motivi” a quella, inserita nell'art. 15, comma
2, d.lvo 546/1992, che impone, invece, la presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, lo stesso legislatore ha finito per restringere i margini del sindacato giurisdizionale, riducendo, in tal modo, le possibili deroghe alla regola generale della soccombenza[2]. In tal modo il legislatore non solo ha accentuato i rapporti tra la regola cd. della soccombenza (art. 15, comma 1, d.lvo 546/1992) e quella speciale della compensazione (art. 15, comma 2, d.lvo 546/1992) in termini di norma generale-norma eccezionale, ma ha costruito la seconda come una sorta di correttivo alla prima, di cui finisce per modulare l'applicazione secondo il principio di proporzionalità.
Il principio di responsabilità che integra la ratio della regola generale sulla soccombenza, trova, quindi, in virtù di una clausola generale (“gravi ed eccezionali ragioni”) un correttivo che scongiura esiti interpretativi contrari al principio di ragionevolezza. La gravità ed eccezionalità (cui il legislatore fa riferimento in via cumulativa) delle ragioni che inducono il Giudice a compensare le spese è correlata alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, da valutare in relazione all'incidenza di fattori esterni e non controllabili che rendano contraria al principio di proporzionalità
l'applicazione della regola della soccombenza sancita nell'art. 15, comma 1, d.lvo 546/1992 nella liquidazione delle spese. Un'ipotesi di ragione grave ed eccezionale è quella tipizzata ad opera del d.lvo 220/2023 – applicabile ai processi instaurati dal 4.4.2024 – con la quale è stato inserito nell'art. 15, comma 2, d.lvo
546/1992, il riferimento alla ipotesi in cui “la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”. Un'altra ipotesi, emersa nella giurisprudenza di legittimità
(sul punto, v. Cass., sent. n. 41360 del 23.12.2021) è invece riconducibile al mutamento sopravvenuto di giurisprudenza[3]. In ogni caso, tali ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicate nella sentenza, dove il Giudice deve dare puntuale riscontro, pur nell'ambito del parametro di sinteticità sancito nell'art. 36, comma 1, n. 4, d.lvo 546/1992. L'onere di motivazione non risponde, peraltro, a un requisito meramente formale, ma consente, oltre all'assolvimento di esigenze di trasparenza, alla funzione di verificare se le ragioni (che hanno condotto alla compensazione delle spese di lite) siano effettivamente gravi ed eccezionali, al punto che l'applicazione della regola generale della soccombenza porterebbe, in concreto,
a un esito interpretativo e applicativo contrario al principio di proporzionalità e in antitesi con gli artt. 24 e
111 Cost.
Ebbene, poiché appare evidente che nel caso in esame alcuna delle situazioni previste dalla normativa in materia, così come interpretata dalla Consulta e dalla Corte di Cassazione, è venuta a configurarsi nel caso in esame, non può non addivenirsi, previo accoglimento della sollevata impugnazione, ad una riforma della gravata pronuncia, con conseguente declaratoria di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore dell'appellante, che si è dichiarato antistatario.
[1] “La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del Giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.”
[2] “I giusti motivi sono diventati le gravi ed eccezionali ragioni: ciò significa che il perimetro della clausola generale si è ridotto, ritenendo il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, che una più estesa applicazione della regola di porre a carico del soccombente totale le spese di lite rafforzi il principio di responsabilità di chi promuove una lite, o resiste in giudizio, con conseguente effetto deflativo sul contenzioso civile.», C. cost. n. 77 del 2018
[3] V. C. Cost. sent. n. 77/2018, la quale precisa che “(…) tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.”.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna la parte appellata al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 200,00, per il primo grado, ed in euro 400,00, per il secondo grado, da attribuirsi al procuratore dell'appellante, che si è dichiarato antistatario.