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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1198/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5221/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Società_1 (Società_1) S.r.l. A Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 211/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8 e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 550/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti. Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 211/25 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Napoli – sez.
8 - in data 11.12.2024 e depositata il 07.01.2025 - con la quale si dichiarava l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese – la Società_1. (Società_1) S.r.l. a socio unico proponeva appello, deducendo la violazione degli artt. 15 e 46 co. 3 del D. Lgs. 546/92 e della sentenza della Corte
Costituzionale del 12 luglio 2005, n. 274, per insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero giustificato la compensazione delle spese del giudizio, evidenziando come i
Giudici di prime cure avrebbero dovuto, in mancanza della ricorrenza di alcuno dei casi tassativi di compensazione parziale o totale, condannare la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, dal momento che la controparte, diversamente da quanto affermato dai giudici di prime cure, non avrebbe avuto un comportamento processuale favorevolmente valutabile, non avendo immediatamente proceduto allo sgravio della posizione del ricorrente, costringendolo a proporre ricorso e solo successivamente alla proposizione della causa ha proceduto a sgravare la posizione del contribuente, costringendolo a sostenere i costi del processo.
In particolare, nel caso che qui occupa, la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto tempestivo l'annullamento dell'atto in autotutela, notificato alla Parte privata solo in data 05.12.2024, vale a dire a pochi giorni dalla udienza fissata per la trattazione (11.12.2024), quindi solo dopo l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, come emerge inequivocabilmente dagli atti di causa, solo dopo il conferimento dell'incarico con obbligatoria assistenza tecnica con l'anticipo delle spese per la ricorrente, già gravata dal procedimento di composizione negoziata.
La Parte appellata si costituisce in giudizio con controdeduzioni, contestando le argomentazioni dell'appellante evidenziando come, nel caso di specie, si è proceduto immediatamente (16.10.2024) allo sgravio, a seguito della sentenza di annullamento della cartella di pagamento n. 071 2024 0041244287 000 sottesa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in via principale.
Con successive memorie di replica, parte appellante ribadiva le proprie doglianze e controargomentava rispetto alle deduzioni avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
I Giudici di prime cure hanno, invero, errato nell'applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92 e 92 c.p.c., nella parte in cui hanno ritenuto di compensare le spese, senza tener conto del principio di soccombenza virtuale, secondo cui
“In tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo". Pertanto, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della "soccombenza virtuale", la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all'esercizio dell'autotutela, cui possa seguire la condanna dell'amministrazione alle spese” (cfr. Cass. civ., Sez. V, Sentenza n. 1230 del 19.01.2007,
Presidente Riggio, Estensore Ruggiero;
conf., ex plurimis: Cass. civ., Sez. V, Sentenza n. 21380 del 04.10.2006, Presidente Nominativo_3, Estensore Genovese;
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza n. 22231 del 26.10.2011, Presidente Nominativo_4, Estensore Nominativo_4).
Nel caso di specie, risulta evidentemente sussistente il presupposto per la condanna alle spese di parte appellata, parte soccombente in via virtuale, avendo tardivamente proceduto allo sgravio delle somme iscritte a ruolo e all'annullamento dell'avviso d'iscrizione ipotecaria in via di autotutela;
annullamento comunicato soltanto a seguito dall'instaurazione del contenzioso da parte del contribuente, senza alcuna ragionevole giustificazione.
Pertanto, il gravame spiegato dalla parte appellante può trovare accoglimento in quanto fondato e l'atto di appello appare, dunque, meritevole di accoglimento, derivandone la riforma dell'impugnata sentenza e la conseguente della parte appellata alle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate - tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva non particolare complessità della controversia - in euro 5.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in euro 5.000,00 oltre accessori se dovuti per legge;
per il secondo grado liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Così deciso in Napoli, il 23.01.2026
Il Presidente estensore
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5221/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Società_1 (Società_1) S.r.l. A Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 211/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8 e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 550/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti. Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 211/25 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Napoli – sez.
8 - in data 11.12.2024 e depositata il 07.01.2025 - con la quale si dichiarava l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese – la Società_1. (Società_1) S.r.l. a socio unico proponeva appello, deducendo la violazione degli artt. 15 e 46 co. 3 del D. Lgs. 546/92 e della sentenza della Corte
Costituzionale del 12 luglio 2005, n. 274, per insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero giustificato la compensazione delle spese del giudizio, evidenziando come i
Giudici di prime cure avrebbero dovuto, in mancanza della ricorrenza di alcuno dei casi tassativi di compensazione parziale o totale, condannare la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, dal momento che la controparte, diversamente da quanto affermato dai giudici di prime cure, non avrebbe avuto un comportamento processuale favorevolmente valutabile, non avendo immediatamente proceduto allo sgravio della posizione del ricorrente, costringendolo a proporre ricorso e solo successivamente alla proposizione della causa ha proceduto a sgravare la posizione del contribuente, costringendolo a sostenere i costi del processo.
In particolare, nel caso che qui occupa, la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto tempestivo l'annullamento dell'atto in autotutela, notificato alla Parte privata solo in data 05.12.2024, vale a dire a pochi giorni dalla udienza fissata per la trattazione (11.12.2024), quindi solo dopo l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, come emerge inequivocabilmente dagli atti di causa, solo dopo il conferimento dell'incarico con obbligatoria assistenza tecnica con l'anticipo delle spese per la ricorrente, già gravata dal procedimento di composizione negoziata.
La Parte appellata si costituisce in giudizio con controdeduzioni, contestando le argomentazioni dell'appellante evidenziando come, nel caso di specie, si è proceduto immediatamente (16.10.2024) allo sgravio, a seguito della sentenza di annullamento della cartella di pagamento n. 071 2024 0041244287 000 sottesa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in via principale.
Con successive memorie di replica, parte appellante ribadiva le proprie doglianze e controargomentava rispetto alle deduzioni avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
I Giudici di prime cure hanno, invero, errato nell'applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92 e 92 c.p.c., nella parte in cui hanno ritenuto di compensare le spese, senza tener conto del principio di soccombenza virtuale, secondo cui
“In tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo". Pertanto, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della "soccombenza virtuale", la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all'esercizio dell'autotutela, cui possa seguire la condanna dell'amministrazione alle spese” (cfr. Cass. civ., Sez. V, Sentenza n. 1230 del 19.01.2007,
Presidente Riggio, Estensore Ruggiero;
conf., ex plurimis: Cass. civ., Sez. V, Sentenza n. 21380 del 04.10.2006, Presidente Nominativo_3, Estensore Genovese;
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza n. 22231 del 26.10.2011, Presidente Nominativo_4, Estensore Nominativo_4).
Nel caso di specie, risulta evidentemente sussistente il presupposto per la condanna alle spese di parte appellata, parte soccombente in via virtuale, avendo tardivamente proceduto allo sgravio delle somme iscritte a ruolo e all'annullamento dell'avviso d'iscrizione ipotecaria in via di autotutela;
annullamento comunicato soltanto a seguito dall'instaurazione del contenzioso da parte del contribuente, senza alcuna ragionevole giustificazione.
Pertanto, il gravame spiegato dalla parte appellante può trovare accoglimento in quanto fondato e l'atto di appello appare, dunque, meritevole di accoglimento, derivandone la riforma dell'impugnata sentenza e la conseguente della parte appellata alle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate - tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva non particolare complessità della controversia - in euro 5.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in euro 5.000,00 oltre accessori se dovuti per legge;
per il secondo grado liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Così deciso in Napoli, il 23.01.2026
Il Presidente estensore