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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa AU OM
in esito all'udienza del 25 novembre 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti al n. 3755/2025 R.G. e al n. 347/2025 R.G., riuniti, vertenti
TRA
c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Salita Tremonti n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Micali giusta procura rilasciata in foglio separato congiunta in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 11.7.2025 Parte_1 premetteva di svolgere l'attività di magazziniere, con titolo di studio licenza media e di essere affetto da molteplici patologie tali da ridurre a meno di un terzo la sua capacità lavorativa.
Esponeva di aver presentato, in data 29.11.2022, domanda di assegno ordinario di invalidità; che l' con provvedimento amministrativo del 10.3.2023 aveva rigettato la domanda per CP_1 mancanza del requisito sanitario;
che in data 23.5.2024 aveva presentato ricorso amministrativo, anch'esso respinto con provvedimento del 24.7.2024. Riferiva che in data
23.1.2025 aveva presentato istanza di ATP (proc. n. 347/2025 R.G.) per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'assegno ordinario di invalidità ex art.1
L.n.222/84 e lamentava che, disposta c.t.u. medico legale, il consulente nominato non aveva riconosciuto le condizioni sanitarie utili alla concessione del beneficio richiesto, sicché in data
25.6.2025 aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del c.t.u., assumendo che il consulente aveva errato nella valutazione delle gravi ed inemendabili patologie da cui era affetto. Rilevava, in particolare, l'errore diagnostico, valutativo e metodologico in cui era incorso il consulente nel valutare le patologie a carico dell'apparato osseo-tendineo, come risultavano attestate dal referto ortopedico dell'11.5.2023 nel quale si riportava che il pregresso intervento di erniectomia e discectomia
L4-L5 costituiva la causa del deficit deambulatorio da egli sofferto. Rilevava, altresì l'errore diagnostico, tanto sotto il profilo valutativo quanto sotto quello metodologico, in cui era incorso il c.t.u., atteso che aveva sottovalutato le patologie dell'apparato cardio-respiratorio, rilevando come dal referto cardiologico del 20.6.2024 risultasse certificata una condizione di
“ipertensione arteriosa, turbe del dromotropismo (blocco di branca destra incompleto), dislipidemia, e sindrome ansioso-depressiva, con classe NYHA di grado II”. Evidenziava, inoltre, che, con riguardo alla concomitante patologia respiratoria, dalla refertazione pneumologica attestante la “bronchite cronica” in atti, emergeva che gli emitoraci risultavano simmetrici, con ridotta espansione agli atti del respiro. Denunciava, infine, l'errore valutativo in cui era incorso il consulente per avere sottovalutato la concorrente dell'apparato psichiatrico, rilevando che dalla recente visita neurologica del 27.6.2024 risultava certificata una reazione depressiva ansiosa, trattata farmacologicamente mediante benzodiazepine e antidepressivi.
2 Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, dichiararsi il proprio diritto al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art.1 L.n.222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Instava per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 13.11.2025 si costituiva in giudizio l' , eccependo, CP_1 preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per carenza di motivi di contestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- All'udienza del 25.11.2025 in esito alla discussione orale, si disponeva la riunione dei due procedimenti e la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea non è meritevole di accoglimento.
Ed invero, il c.t.u. nominato nella fase sommaria ha accertato che il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ipertensiva in terapia farmacologica. Esiti di intervento per ernia discale L4-
L5. Note di bronchite cronica con valori spirometrici nella norma. Nevrosi ansioso-depressiva in terapia farmacologica” ed ha motivatamente ritenuto che tali patologie non determinino una riduzione permanente della capacità di lavoro e di guadagno a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini del ricorrente (magazziniere) e che, pertanto, non ricorrono gli estremi sanitari per l'assegno ordinario di invalidità.
Il c.t.u. ha poi ribadito in maniera analitica e convincente tale conclusioni nel rispondere alle osservazioni formulate dal ricorrente, che lamentava l'inadeguatezza della relazione del CTU, evidenziando la sottovalutazione delle patologie a carico dell'apparato osseo-tendineo e le concorrenti patologie dell'apparato cardio-respiratorio e dell'apparato psichiatrico.
Il c.t.u. ha, in particolare, evidenziato, nel rispondere alle osservazioni formulate dal ricorrente, che “Per quanto riguarda il referto cardiologico del 20.06.2024 redatto presso Ospedale
Papardo ho precisato che il Ricorrente è affetto da ipertensione arteriosa con blocco di branca destro incompleto e che tale patologia è curabile con idonea terapia farmacologica. Non esistono pertanto i caratteri della inemendabilità richiesta dalla Legge 222/84 per dichiarare la incompatibilità con la prosecuzione della attività lavorativa di Magazziniere in quanto
l'ipertensione arteriosa è ben compensabile grazie ad una vasta gamma di molecole”.
3 Il c.t.u. ha inoltre evidenziato che “Per quanto riguarda la pregressa patologia erniaria L4-L5 ho espresso il parere che l'intervento chirurgico di erniectomia e discectomia sia stato risolutivo perché ha risolto il problema della patologia di pertinenza chirurgica. Ovviamente rimangono esiti post-intervento che non comportano deficit funzionali rilevanti di tipo compressivo radicolare, come dimostra la negatività della manovra di Lasegue da me rilevata”.
Ed ancora, il c.t.u. ha sottolineato che “Per quanto riguarda poi la diagnosi di reazione ansiosa depressiva formulata presso la Neurologia dell'Ospedale Papardo si può affermare che non possieda i caratteri di inemendabilità richiesti dalla legge 222/84 in quanto gli stessi neurologi hanno prescritto terapia ansiolitica (Lorazepam) e terapia antidepressiva (Faxilex) che, come
è noto, attenuano in modo rilevante la sintomatologia soggettiva”.
Il c.t.u. ha, infine, osservato che, relativamente alla patologia respiratoria, “Nella ATP a mia firma ho precisato che i valori spirometrici sono nella norma e tale reperto, come è noto, esclude la rilevanza delle note bronchitiche peraltro solo riferite in quanto all'esame obiettivo ho rilevato murmure vescicolare normotrasmesso e non ho riscontrato alcun rumore aggiunto”.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito, parte ricorrente richiama apoditticamente i rilievi alla c.t.u. redatta nella fase sommaria, ai quali il consulente ha già risposto in maniera compiuta e convincente.
Deve ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
6.- Deve poi escludersi l'aggravamento dedotto da parte ricorrente nel corso della discussione orale dell'odierna udienza. In particolare, viene allegato, a sostegno dell'asserito aggravamento, un certificato medico di visita cardiologica del 4 novembre 2025, versato in atti in data
21/11/22025, che è sovrapponibile a quello del 20 giugno 2024 (cardiopatia ipertensiva classe
II NYHA), già esaminato dal c.t.u. il quale ha accertato che la patologia cardiologica è sotto controllo farmacologico.
7.- Concludendo rileva il decidente che la correttezza dell'operato del c.t.u., come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta in sede di ATP
4 da parte ricorrente, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia ed imponga dunque il rigetto della domanda.
8.- Per la liquidazione delle spese di lite, ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidata con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex art. Parte_1
445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 23.1.2025 e con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 11.7.2025, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, CP_1 liquidata con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice del Lavoro
AU OM
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