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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T000516000 A.17 DPR 601 73 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione giudizio.
Resistente: estinzione giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto redatto dal notaio Nominativo_1 in 07/07/2022 registrato il 18/07/2022 al n. 000515 s. 1T, il sig. Ricorrente_1 acquistava un appartamento per civile abitazione e relative pertinenze, posti nel comune di Marciana Marina (Livorno) in Indirizzo_1. Per l'acquisto, usufruiva delle agevolazioni fiscali prima casa previste dalla tariffa parte 1, Articolo 1, T.U. registro. A seguito di verifica in Anagrafe Tributaria, emergeva che il sig. Ricorrente_1 avesse acquistato, con atto ai rogiti del notaio Nominativo_2 del 01/03/2011 registrato il 09/03/2011 n. 819 s. 1T un altro immobile abitativo sito nel comune di Campo nell'Elba (Livorno),
Indirizzo_2, usufruendo delle agevolazioni prima casa. L'Ufficio notificava in data 16/04/2025 l'avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione delle sanzioni n. 2022 1T 000516 000 oggi impugnato. Con l'atto impugnato si revocava l'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzate all'acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, non ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa parte prima allegata al
D.P.R. 131/1986. Non avendo più i requisiti per poter accedere all'applicazione dell'imposta sostitutiva in maniera ridotta, ovvero in esenzione, si procedeva al recupero della stessa nella misura ordinaria del 2% oltre le sanzioni e gli interessi di mora sull'importo del mutuo concesso. L'Ufficio notificava nella medesima data, inoltre, l'avviso di liquidazione n. 2022 1T 000515 000 con cui intimava il versamento dell'imposta di registro ricalcolata con aliquota ordinaria pari al 9% del valore imponibile dell'atto, motivato dalla decadenza dell'agevolazione in parola. Il sig. Ricorrente_1 impugnava anche il predetto avviso di liquidazione con ricorso presentato in CGT di I° di Livorno iscritto al n.r.g. 189/2025. Il ricorrente impugna l'avviso di liquidazione n. 2022 1T 000516 000 affermando di aver omesso di comunicare la prepossidenza di altro immobile
“agevolato” per una mera dimenticanza che tuttavia non legittima l'operato dell'Ufficio che ha emesso l'atto.
La difesa di parte, infatti, sostiene che l'Agenzia delle Entrate non avrebbe tenuto conto del precetto contenuto nel c.
4-bis, nota II-bis, art. 1 della tariffa parte prima allegata al TUR (d.p.r. 131/1986) che impone l'alienazione dell'immobile preposseduto, acquistato coi benefici prima casa, entro un anno (termine modificato in due anni a decorrere dal 1/1/25) dal nuovo acquisto “agevolato”, cosa che si è verificata nel caso di specie.
L'Ufficio si è costituito in giudizio replicando alle argomentazioni del contribuente e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari di lite.
Nelle more del giudizio l'Ufficio ha provveduto in autotutela ad annullare l'atto impugnato e ha chiesto l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di giudizio. Parte ricorrente ha aderito alla richiesta dell'Ufficio di compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice prende atto dell'annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio e conseguentemente rileva la cessazione della materia del contendere. Le spese devono essere interamente compensate tra le parti in considerazione del fatto che entrambe le parti hanno concluso in tal senso.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione tra le parti.
Spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T000516000 A.17 DPR 601 73 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione giudizio.
Resistente: estinzione giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto redatto dal notaio Nominativo_1 in 07/07/2022 registrato il 18/07/2022 al n. 000515 s. 1T, il sig. Ricorrente_1 acquistava un appartamento per civile abitazione e relative pertinenze, posti nel comune di Marciana Marina (Livorno) in Indirizzo_1. Per l'acquisto, usufruiva delle agevolazioni fiscali prima casa previste dalla tariffa parte 1, Articolo 1, T.U. registro. A seguito di verifica in Anagrafe Tributaria, emergeva che il sig. Ricorrente_1 avesse acquistato, con atto ai rogiti del notaio Nominativo_2 del 01/03/2011 registrato il 09/03/2011 n. 819 s. 1T un altro immobile abitativo sito nel comune di Campo nell'Elba (Livorno),
Indirizzo_2, usufruendo delle agevolazioni prima casa. L'Ufficio notificava in data 16/04/2025 l'avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione delle sanzioni n. 2022 1T 000516 000 oggi impugnato. Con l'atto impugnato si revocava l'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzate all'acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, non ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa parte prima allegata al
D.P.R. 131/1986. Non avendo più i requisiti per poter accedere all'applicazione dell'imposta sostitutiva in maniera ridotta, ovvero in esenzione, si procedeva al recupero della stessa nella misura ordinaria del 2% oltre le sanzioni e gli interessi di mora sull'importo del mutuo concesso. L'Ufficio notificava nella medesima data, inoltre, l'avviso di liquidazione n. 2022 1T 000515 000 con cui intimava il versamento dell'imposta di registro ricalcolata con aliquota ordinaria pari al 9% del valore imponibile dell'atto, motivato dalla decadenza dell'agevolazione in parola. Il sig. Ricorrente_1 impugnava anche il predetto avviso di liquidazione con ricorso presentato in CGT di I° di Livorno iscritto al n.r.g. 189/2025. Il ricorrente impugna l'avviso di liquidazione n. 2022 1T 000516 000 affermando di aver omesso di comunicare la prepossidenza di altro immobile
“agevolato” per una mera dimenticanza che tuttavia non legittima l'operato dell'Ufficio che ha emesso l'atto.
La difesa di parte, infatti, sostiene che l'Agenzia delle Entrate non avrebbe tenuto conto del precetto contenuto nel c.
4-bis, nota II-bis, art. 1 della tariffa parte prima allegata al TUR (d.p.r. 131/1986) che impone l'alienazione dell'immobile preposseduto, acquistato coi benefici prima casa, entro un anno (termine modificato in due anni a decorrere dal 1/1/25) dal nuovo acquisto “agevolato”, cosa che si è verificata nel caso di specie.
L'Ufficio si è costituito in giudizio replicando alle argomentazioni del contribuente e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari di lite.
Nelle more del giudizio l'Ufficio ha provveduto in autotutela ad annullare l'atto impugnato e ha chiesto l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di giudizio. Parte ricorrente ha aderito alla richiesta dell'Ufficio di compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice prende atto dell'annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio e conseguentemente rileva la cessazione della materia del contendere. Le spese devono essere interamente compensate tra le parti in considerazione del fatto che entrambe le parti hanno concluso in tal senso.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione tra le parti.
Spese compensate.